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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/12/2025, n. 4125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4125 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 3 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza di discussione del 3 dicembre 2025, nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 2884 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, difeso dagli Avv.ti Filippo Aiello e Vincenzo Lopopolo Parte_1
Appellante E
difeso dall'Avv. Bruno Enzo Pontecorvo Controparte_1
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 716/2024 del Tribunale di Tivoli pubblicata in data
23.04.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Dell'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, accogliere il presente ricorso in appello e per
l'effetto accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado di seguito riportate: a) accertare e dichiarare, per tutti i motivi evidenziati nei precedenti punti del ricorso ed in conformità alle CP_ previsioni legali di riferimento, il diritto del ricorrente ad avere liquidato dall in qualità di gestore del Fondo di Garanzia ai sensi del d.lgs. n. 80 del 1992, le somme inerenti le ultime tre mensilità maturate alle dipendenze della pari ad € 3.053,59; b) condannare, Parte_2 pertanto, l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, quale gestore del Fondo di Garanzia ai sensi del d.lgs. n. 80 del 1992, a corrispondere ai
1 ricorrenti le somme sopra indicate, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
c) con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre Spese Generali, Iva e Cpa.”
Dell'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, respingere integralmente il ricorso in appello avverso la sentenza del
Tribunale Civile di Tivoli, Sezione Lavoro, n. 716/2024 pubblicata in data 23 aprile 2024, confermando la medesima per tutte le ragioni esposte nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da quantificare ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Tivoli il sig. agiva contro l' , nella qualità di gestore Parte_1 CP_1 del Fondo di Garanzia dei crediti di lavoro in caso di insolvenza del datore di cui al d.lgs. 80/1992, per ottenere la condanna dell'istituto al pagamento di € 3.053,59 corrispondenti alle ultime due mensilità maturate alle dipendenze della società prima del suo fallimento. In punto Parte_2 di fatto, allegava:
- che aveva lavorato per la dal 23.10.2009 al 30.06.2020; Parte_2
- che era stato posto in FIS dal 12.03.2020 all'8.05.2020 e che, sino alla cessazione del rapporto di lavoro, non aveva percepito alcuna retribuzione né altra erogazione;
- che iniziava a percepire la Naspi dal 1.08.2020;
- che presentava istanza di fallimento contro la datrice il 5.03.2021, e questa veniva Parte_2 dichiarata fallita il 17.06.2021;
- che veniva ammesso con decreto del Tribunale di Roma del 15.02.22 per un credito pari a euro
3.053,59 a titolo delle ultime due mensilità;
- che, pertanto, aveva presentato domanda amministrativa all' , il 18.02.2022, per l'ammissione CP_1 al Fondo di Garanzia del d.lgs. 80/1992 e che né questa, né il successivo ricorso amministrativo del
20.06.2022, ricevevano alcun riscontro;
Conveniva in giudizio l' per accertare il proprio diritto all'elargizione a carico del Fondo di CP_1 garanzia e, per l'effetto, ottenere la condanna al pagamento delle somme spettanti.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. Eccepiva, fra l'altro, che le retribuzioni chieste CP_1 dal ricorrente non rientrassero nel periodo coperto dal fondo di garanzia ex art. 2, comma 1, d.lgs.
80/1992, in quanto anteriori di oltre un anno rispetto alla sentenza dichiarativa del fallimento;
che le somme non erano cumulabili con quanto percepito a titolo di NASPI;
in secondo luogo, la non cumulabilità di interessi e rivalutazione e l'avvenuta prescrizione annuale del diritto ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.
2 Il Tribunale di Tivoli ha respinto il ricorso, accogliendo l'eccezione di tardività ex art. 2, primo comma, del d.lgs. n. 80/1992, formulata dall' : riteneva, infatti, che la domanda al Fondo di CP_1
Garanzia non fosse stata formulata in relazione a crediti maturati nei dodici mesi anteriori al dies ad quem individuato nella data della sentenza dichiarativa del fallimento, sulla base della seguente motivazione: “non può aversi riguardo alla data di presentazione della domanda volta all'apertura della procedura concorsuale per il computo dei 12 mesi precedenti (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. L,
Sentenza n. 16249/2020), posto che il ricorrente non assume di essere tra i ricorrenti per il fallimento, né alla data di proposizione di altro atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore, non avendo il ricorrente dedotto di averne posti in essere. Deve quindi farsi riferimento alla sentenza di fallimento (in atti), che è stata pronunciata il 17/6/2021, sicché solamente la retribuzione relativa al periodo che va dal 17/6/2020 alla cessazione del rapporto, avvenuta il
30/6/2020, può essere ammessa al fondo, in quanto ricadente nei 12 mesi precedenti a tale pronuncia.”
Ha ritenuto quindi che il ricorrente potesse aver diritto alla retribuzione soltanto dal 17.06.2020 sino alla cessazione del rapporto di lavoro del 30.06.2020; nondimeno, sempre in accoglimento di altra eccezione dell' , il Tribunale ha negato la spettanza di ogni elargizione al sulla base di un CP_1 Pt_1 rilevato divieto di cumulo previsto dall'art. 2, comma 4, d.lgs. 80/1992, fra le prestazioni del Fondo
e il trattamento straordinario di integrazione salariale, avendo il beneficiato della Naspi dal Pt_1
7.8.2020 al 26.1.2021, per un totale di euro 9.067,17.
Avverso la predetta sentenza, interpone appello il affidando il ricorso a due censure: Pt_1
1) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, Legge 29 maggio 1982, n.297;”
2) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 4, del d.lgs. 80/92;”
L'appellante censura la violazione della normativa applicabile sostenendo che il dies a quo dovesse coincidere non già con la data della sentenza dichiarativa del fallimento, bensì con la precedente data di deposito dell'istanza di fallimento, come peraltro disposto dal Tribunale di Roma, sentenza n.
6949/2023, su identica fattispecie azionata dagli ex colleghi dell'appellante nei confronti dello stesso datore di lavoro fallito.
Censura altresì l'erronea applicazione e violazione dell'art. 2, comma 4, d.lgs. 80/1992 sul divieto di cumulo, dato che questo si applica al trattamento straordinario di integrazione salariale, e non anche alla Naspi;
e comunque soltanto con riguardo ai trattamenti goduti nello stesso arco di tempo rispetto a quello oggetto di domanda.
Si costituisce l' chiedendo il rigetto dell'appello. Contro le avverse censure, ha richiamato il CP_1 limite massimo erogabile dal fondo ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs. 80/1992; ha riproposto l'eccezione di prescrizione e reiterate tutte le istanze ed eccezioni proposte in primo grado.
3 All'odierna udienza di discussione, presenti le parti come da verbale, la causa veniva discussa e decisa con il dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello, il sig. impugna la sentenza del Tribunale di Tivoli che ha Parte_1 rigettato la sua domanda di condanna dell , in qualità di gestore del fondo di garanzia ex art. 2, CP_1 comma 1, d.lgs. 80/1992, al pagamento delle ultime mensilità retributive coperte dal fondo, in favore dei lavoratori dipendenti da datori sottoposti a procedure concorsuali, come nel caso di specie per la dichiarazione di fallimento del 17.06.2021della società, datrice di lavoro, Parte_3
1.
[...]
L'appello è fondato con riferimento ad entrambi i motivi di impugnazione.
Ed invero, ai sensi dell'art. 2, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80: «Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
2. Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali.
4. Il pagamento di cui al comma 1 non è cumulabile fino a concorrenza degli importi:
a) con il trattamento straordinario di integrazione salariale fruito nell'arco dei dodici mesi di cui al comma 1;
[b) con le retribuzioni corrisposte al lavoratore nell'arco dei tre mesi di cui al comma 1;]
c) con l'indennità di mobilità riconosciuta ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nell'arco dei tre mesi successivi alla risoluzione di rapporto di lavoro.
5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda. […]». CP_ La portata della norma è stata specificata nella circolare n. 70/2023 secondo la quale il periodo coperto dalla garanzia del Fondo include i crediti retributivi maturati negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro purché rientranti nei dodici mesi che precedono i termini indicati dall'art. 2, comma 1, del
4 D.lgs n. 80/1992. La circolare, prevede precisamente che i dodici mesi si debbano calcolare a ritroso dalla “a) data della domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, se il lavoratore ha cessato il proprio rapporto prima dell'apertura della procedura stessa. In caso di fallimento, il dies a quo da cui partire per individuare i dodici mesi in cui devono essere compresi gli ultimi tre mesi del rapporto è la data del deposito in Tribunale del primo ricorso che ha originato la dichiarazione di fallimento, indipendentemente dal soggetto che lo ha proposto.”
Del resto, in coerenza con la ratio del fondo di garanzia, non sarebbe giusto far gravare sul lavoratore, rimasto senza retribuzione, le conseguenze negative delle lungaggini della procedura concorsuale, esito paradossale cui si perverrebbe facendo coincidere il dies a quo con la sentenza che dichiara il fallimento (Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 16249/2020).
Anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, di recente, che “la previsione del periodo di riferimento di dodici mesi decorrenti a ritroso dalla data degli eventi specificamente indicati dall'art.
2, comma 1, D.Lgs. n. 80/1992 (tra i quali, per quanto qui rileva, la "data di inizio dell'esecuzione forzata": lett. b) dell'art. 2 cit.), assolve non soltanto allo scopo di agevolare la verifica del diritto alla tutela da parte del Fondo di garanzia obbligato ex lege, ma soprattutto di configurare un nesso di consequenzialità tra le retribuzioni non pagate e l'insolvenza del datore di lavoro (così già Cass.
n. 23286 del 2009, in motivazione). Vero è che ciò non impedisce che il dies a quo del computo a ritroso possa essere in concreto individuato in modo che il credito retributivo non pagato possa collocarsi temporalmente in un momento anteriore rispetto all'anno a decorrere dal quale si è constatata l'effettiva esistenza dell'insolvenza: non potendo andare in danno dell'assicurato i tempi lunghi del procedimento concorsuale o di quello esecutivo individuale, questa Corte ha da tempo chiarito che, all'uopo, deve tenersi conto della data in cui viene proposta la domanda giudiziale volta all'apertura della procedura concorsuale ovvero quella della domanda volta a far valere in giudizio il credito nei confronti del datore di lavoro rimasto inadempiente (così da ult. Cass. n. 33550 del
2022, sulla scorta di CGUE, 10.7.1997, C-373/95)” (Cass. civ., n. 34283/2024; Corte appello Bari sez. lav., 16/11/2022, n.1953).
Oltretutto, diversamente da quanto rilevato dal giudice di prime cure, non è stato mai contestato che anche il sig. stesso avesse presentato istanza di fallimento il 5.03.2021, nonché ricorso per Pt_1
l'ammissione al passivo il 6.12.2021, cui è stato ammesso con decreto del Tribunale di Roma -
Sezione fallimentare il 15.02.22, per un credito di lavoro pari a euro 3.053,59 con collocazione privilegiata ex art. 2751 bis c.c. Ne consegue che il dies a quo da cui calcolare a ritroso i 12 mesi rientranti nella copertura del beneficio va individuato nel 5.03.2021: sono coperte, dunque, le ultime tre mensilità rientranti nell'arco temporale dal 5.03.2020 al 5.03.2021, fra le quali appunto quelle richieste dal ricorrente (mensilità di maggio e giugno 2020).
5 2.
È fondato anche il secondo motivo di appello.
L'art. 2, comma 4, l. 80/1992, sopra riportato, limita il divieto di cumulo al trattamento straordinario di integrazione salariale, che è istituto diverso dalla Naspi;
e purché siano state erogate nello stesso periodo coperto dal fondo (com'è, del resto, ragionevole), e cioè sempre nel medesimo descritto arco dei dodici mesi anteriori la presentazione dell'istanza di apertura della procedura concorsuale.
Sulla compatibilità fra le erogazioni del fondo di garanzia e il trattamento straordinario di integrazione salariale, cui fa riferimento specifico la norma, peraltro, la circolare n. 70/2023 ha, peraltro, CP_1 superato il divieto di cumulo di cui al citato comma 4, per contrasto con il diritto euro-unitario: “Tale disposizione deve ritenersi superata in quanto la Corte di Giustizia delle comunità europee, con la sentenza 10 luglio 1997 (procedimento C-373/95, , ha giudicato la legislazione italiana Per_1 non conforme al diritto comunitario nella parte in cui prevede l'incumulabilità delle prestazioni del
Fondo di garanzia con il trattamento di mobilità di cui alla legge n. 223/1991 corrisposto al lavoratore licenziato nei tre mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Si ricorda, inoltre, che la legge 28 giugno 2012, n. 92, ha abrogato tale indennità a partire dal 1° gennaio 2017. Quanto all'incumulabilità con il trattamento straordinario di integrazione salariale, alla luce della nozione comunitaria di rapporto di lavoro elaborata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, secondo la quale non si ha un rapporto di lavoro preclusivo della garanzia del Fondo nei periodi nei quali non sorgono diritti retributivi, anche questa previsione deve ritenersi non più applicabile.” (cfr. par.
9.3, Circolare).
Ed invero nel caso di specie, il sig. ha avuto accesso al trattamento Naspi per la disoccupazione Pt_1 solo per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, dal 7.08.2020 fino al 26.01.2021, mentre la pretesa azionata nei confronti del fondo di garanzia riguarda, come si ripete, le mensilità di maggio e giugno 2020, in cui ancora era in essere il rapporto di lavoro alle dipendenze della
[...]
e per le quali non ha ricevuto nessun corrispettivo né altro beneficio. Pt_2
3.
I due motivi di appello sono pertanto entrambi fondati;
né sono ostative all'accoglimento delle domande le ulteriori eccezioni proposte in primo grado dall' . CP_1
In primo luogo, non merita accoglimento l'eccezione con cui l' sostiene la non spettanza del CP_1 beneficio richiesto sulla base del superamento del limite di cui all'art. 2, comma 2, d.lgs. 80/1992 che prevede un massimale erogabile pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali: un limite che non
è stato superato dalla cifra richiesta nel ricorso introduttivo.
6 In ordine alle ulteriori eccezioni dell , si deve rilevare l'inammissibilità della riproposizione ai CP_1 sensi dell'art. 346 c.p.c, in quanto assolutamente generica, di “tutte le eccezioni preliminari e di merito, nonché tutte le deduzioni, allegazioni e istanze contenute nella memoria di costituzione di primo grado (link al documento informatico)”: costituisce diritto vivente il principio secondo il quale,
“pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice”
(Cass., sez. II, 08/07/2025, n.18540; Sez. II., n. 40833 del 20/12/2021).
Ad abundantiam, l'eccezione di prescrizione è infondata anche nel merito: l'art. 2, comma 5, d.lgs.
80/1992 prevede un termine annuale che inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e cioè dalla pubblicazione della sentenza di fallimento e dalla ammissione al passivo del richiedente, come dispone l'art. 2, comma 2, L. n. 297 del 1982, richiamato dal d.lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 3: “trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 97 ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'art. 99 stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo”. Nel caso del sig. non può ritenersi maturata la prescrizione in quanto la dichiarazione di fallimento è del Pt_1
17.06.2021, e il decorso del termine è stato interrotto prima dall'istanza di fallimento, poi dalla presentazione del ricorso per l'ammissione al passivo, il 6.12.2021 e poi, nuovamente, dalla presentazione della domanda amministrativa all per il pagamento dal fondo, il 18.02.2022. CP_1
4.
Per le superiori ragioni, tutte le eccezioni e difese dell' sono infondate e deve dichiararsi il diritto CP_1 del lavoratore di percepire le somme a carico del Fondo di garanzia per crediti Parte_1 retributivi diversi dal TFR di cui al d.lgs. 80/1992.
Con riguardo, poi, alla puntuale quantificazione delle somme spettanti, queste sono dovute nella misura di € 3.053,59, non contestata e accertata in sede fallimentare (pari a € 1.327,60 per i venti giorni del mese di maggio non coperti dalla FIS e € 1.725,99 per giugno); sono dovute, inoltre, al lordo delle successive ritenute fiscali che spetta al Fondo di garanzia operare, in qualità di sostituto d'imposta (Cass. civ., n. 8406 del 23/03/2023; Cass. civ., n. 25016 del 23/10/2017).
Quanto agli accessori, questi decorrono non già dalla cessazione del rapporto di lavoro, bensì dal verificarsi dei requisiti previsti dall'art. 2 della L. 297/1982 e dagli artt. 1 e 2 d.lgs. 80/1992, con cui sorge il diritto nei confronti del fondo, e cioè dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 18.02.2022 (cfr. Cass. civ., n. 16852 e n. 17643 del 25/08/2020; Corte appello Bari sez. lav., n. 2356/2023).
L'appello va quindi interamente accolto e la sentenza di primo grado integralmente riformata.
7 Le spese del doppio grado seguono la regola della soccombenza, sono dunque addossate all' CP_1 nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. Parte_1
716/2024 del Tribunale di Tivoli, pubblicata in data 23.04.2024, nei confronti dell'
[...]
, così provvede: Controparte_2
- In totale accoglimento dell'appello ed in totale riforma dell'appellata sentenza, condanna l' quale gestore del Fondo di garanzia a pagare all'appellante la somma di € 3.053,59 CP_1 oltre accessori di legge;
- Condanna l'appellato al rimborso delle spese di lite del doppio grado in favore dell'appellante, liquidate quanto al primo grado in euro 1.500,00 e quanto al presente grado in euro 1.500,00 oltre al 15% per spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 3.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
Atto redatto con la collaborazione della M.O.T. Alessia Jane Thom
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 3 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza di discussione del 3 dicembre 2025, nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 2884 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, difeso dagli Avv.ti Filippo Aiello e Vincenzo Lopopolo Parte_1
Appellante E
difeso dall'Avv. Bruno Enzo Pontecorvo Controparte_1
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 716/2024 del Tribunale di Tivoli pubblicata in data
23.04.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Dell'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, accogliere il presente ricorso in appello e per
l'effetto accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado di seguito riportate: a) accertare e dichiarare, per tutti i motivi evidenziati nei precedenti punti del ricorso ed in conformità alle CP_ previsioni legali di riferimento, il diritto del ricorrente ad avere liquidato dall in qualità di gestore del Fondo di Garanzia ai sensi del d.lgs. n. 80 del 1992, le somme inerenti le ultime tre mensilità maturate alle dipendenze della pari ad € 3.053,59; b) condannare, Parte_2 pertanto, l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, quale gestore del Fondo di Garanzia ai sensi del d.lgs. n. 80 del 1992, a corrispondere ai
1 ricorrenti le somme sopra indicate, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
c) con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre Spese Generali, Iva e Cpa.”
Dell'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, respingere integralmente il ricorso in appello avverso la sentenza del
Tribunale Civile di Tivoli, Sezione Lavoro, n. 716/2024 pubblicata in data 23 aprile 2024, confermando la medesima per tutte le ragioni esposte nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, da quantificare ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Tivoli il sig. agiva contro l' , nella qualità di gestore Parte_1 CP_1 del Fondo di Garanzia dei crediti di lavoro in caso di insolvenza del datore di cui al d.lgs. 80/1992, per ottenere la condanna dell'istituto al pagamento di € 3.053,59 corrispondenti alle ultime due mensilità maturate alle dipendenze della società prima del suo fallimento. In punto Parte_2 di fatto, allegava:
- che aveva lavorato per la dal 23.10.2009 al 30.06.2020; Parte_2
- che era stato posto in FIS dal 12.03.2020 all'8.05.2020 e che, sino alla cessazione del rapporto di lavoro, non aveva percepito alcuna retribuzione né altra erogazione;
- che iniziava a percepire la Naspi dal 1.08.2020;
- che presentava istanza di fallimento contro la datrice il 5.03.2021, e questa veniva Parte_2 dichiarata fallita il 17.06.2021;
- che veniva ammesso con decreto del Tribunale di Roma del 15.02.22 per un credito pari a euro
3.053,59 a titolo delle ultime due mensilità;
- che, pertanto, aveva presentato domanda amministrativa all' , il 18.02.2022, per l'ammissione CP_1 al Fondo di Garanzia del d.lgs. 80/1992 e che né questa, né il successivo ricorso amministrativo del
20.06.2022, ricevevano alcun riscontro;
Conveniva in giudizio l' per accertare il proprio diritto all'elargizione a carico del Fondo di CP_1 garanzia e, per l'effetto, ottenere la condanna al pagamento delle somme spettanti.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. Eccepiva, fra l'altro, che le retribuzioni chieste CP_1 dal ricorrente non rientrassero nel periodo coperto dal fondo di garanzia ex art. 2, comma 1, d.lgs.
80/1992, in quanto anteriori di oltre un anno rispetto alla sentenza dichiarativa del fallimento;
che le somme non erano cumulabili con quanto percepito a titolo di NASPI;
in secondo luogo, la non cumulabilità di interessi e rivalutazione e l'avvenuta prescrizione annuale del diritto ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.
2 Il Tribunale di Tivoli ha respinto il ricorso, accogliendo l'eccezione di tardività ex art. 2, primo comma, del d.lgs. n. 80/1992, formulata dall' : riteneva, infatti, che la domanda al Fondo di CP_1
Garanzia non fosse stata formulata in relazione a crediti maturati nei dodici mesi anteriori al dies ad quem individuato nella data della sentenza dichiarativa del fallimento, sulla base della seguente motivazione: “non può aversi riguardo alla data di presentazione della domanda volta all'apertura della procedura concorsuale per il computo dei 12 mesi precedenti (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. L,
Sentenza n. 16249/2020), posto che il ricorrente non assume di essere tra i ricorrenti per il fallimento, né alla data di proposizione di altro atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore, non avendo il ricorrente dedotto di averne posti in essere. Deve quindi farsi riferimento alla sentenza di fallimento (in atti), che è stata pronunciata il 17/6/2021, sicché solamente la retribuzione relativa al periodo che va dal 17/6/2020 alla cessazione del rapporto, avvenuta il
30/6/2020, può essere ammessa al fondo, in quanto ricadente nei 12 mesi precedenti a tale pronuncia.”
Ha ritenuto quindi che il ricorrente potesse aver diritto alla retribuzione soltanto dal 17.06.2020 sino alla cessazione del rapporto di lavoro del 30.06.2020; nondimeno, sempre in accoglimento di altra eccezione dell' , il Tribunale ha negato la spettanza di ogni elargizione al sulla base di un CP_1 Pt_1 rilevato divieto di cumulo previsto dall'art. 2, comma 4, d.lgs. 80/1992, fra le prestazioni del Fondo
e il trattamento straordinario di integrazione salariale, avendo il beneficiato della Naspi dal Pt_1
7.8.2020 al 26.1.2021, per un totale di euro 9.067,17.
Avverso la predetta sentenza, interpone appello il affidando il ricorso a due censure: Pt_1
1) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, Legge 29 maggio 1982, n.297;”
2) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 4, del d.lgs. 80/92;”
L'appellante censura la violazione della normativa applicabile sostenendo che il dies a quo dovesse coincidere non già con la data della sentenza dichiarativa del fallimento, bensì con la precedente data di deposito dell'istanza di fallimento, come peraltro disposto dal Tribunale di Roma, sentenza n.
6949/2023, su identica fattispecie azionata dagli ex colleghi dell'appellante nei confronti dello stesso datore di lavoro fallito.
Censura altresì l'erronea applicazione e violazione dell'art. 2, comma 4, d.lgs. 80/1992 sul divieto di cumulo, dato che questo si applica al trattamento straordinario di integrazione salariale, e non anche alla Naspi;
e comunque soltanto con riguardo ai trattamenti goduti nello stesso arco di tempo rispetto a quello oggetto di domanda.
Si costituisce l' chiedendo il rigetto dell'appello. Contro le avverse censure, ha richiamato il CP_1 limite massimo erogabile dal fondo ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs. 80/1992; ha riproposto l'eccezione di prescrizione e reiterate tutte le istanze ed eccezioni proposte in primo grado.
3 All'odierna udienza di discussione, presenti le parti come da verbale, la causa veniva discussa e decisa con il dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello, il sig. impugna la sentenza del Tribunale di Tivoli che ha Parte_1 rigettato la sua domanda di condanna dell , in qualità di gestore del fondo di garanzia ex art. 2, CP_1 comma 1, d.lgs. 80/1992, al pagamento delle ultime mensilità retributive coperte dal fondo, in favore dei lavoratori dipendenti da datori sottoposti a procedure concorsuali, come nel caso di specie per la dichiarazione di fallimento del 17.06.2021della società, datrice di lavoro, Parte_3
1.
[...]
L'appello è fondato con riferimento ad entrambi i motivi di impugnazione.
Ed invero, ai sensi dell'art. 2, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80: «Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
2. Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali.
4. Il pagamento di cui al comma 1 non è cumulabile fino a concorrenza degli importi:
a) con il trattamento straordinario di integrazione salariale fruito nell'arco dei dodici mesi di cui al comma 1;
[b) con le retribuzioni corrisposte al lavoratore nell'arco dei tre mesi di cui al comma 1;]
c) con l'indennità di mobilità riconosciuta ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nell'arco dei tre mesi successivi alla risoluzione di rapporto di lavoro.
5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda. […]». CP_ La portata della norma è stata specificata nella circolare n. 70/2023 secondo la quale il periodo coperto dalla garanzia del Fondo include i crediti retributivi maturati negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro purché rientranti nei dodici mesi che precedono i termini indicati dall'art. 2, comma 1, del
4 D.lgs n. 80/1992. La circolare, prevede precisamente che i dodici mesi si debbano calcolare a ritroso dalla “a) data della domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, se il lavoratore ha cessato il proprio rapporto prima dell'apertura della procedura stessa. In caso di fallimento, il dies a quo da cui partire per individuare i dodici mesi in cui devono essere compresi gli ultimi tre mesi del rapporto è la data del deposito in Tribunale del primo ricorso che ha originato la dichiarazione di fallimento, indipendentemente dal soggetto che lo ha proposto.”
Del resto, in coerenza con la ratio del fondo di garanzia, non sarebbe giusto far gravare sul lavoratore, rimasto senza retribuzione, le conseguenze negative delle lungaggini della procedura concorsuale, esito paradossale cui si perverrebbe facendo coincidere il dies a quo con la sentenza che dichiara il fallimento (Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 16249/2020).
Anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, di recente, che “la previsione del periodo di riferimento di dodici mesi decorrenti a ritroso dalla data degli eventi specificamente indicati dall'art.
2, comma 1, D.Lgs. n. 80/1992 (tra i quali, per quanto qui rileva, la "data di inizio dell'esecuzione forzata": lett. b) dell'art. 2 cit.), assolve non soltanto allo scopo di agevolare la verifica del diritto alla tutela da parte del Fondo di garanzia obbligato ex lege, ma soprattutto di configurare un nesso di consequenzialità tra le retribuzioni non pagate e l'insolvenza del datore di lavoro (così già Cass.
n. 23286 del 2009, in motivazione). Vero è che ciò non impedisce che il dies a quo del computo a ritroso possa essere in concreto individuato in modo che il credito retributivo non pagato possa collocarsi temporalmente in un momento anteriore rispetto all'anno a decorrere dal quale si è constatata l'effettiva esistenza dell'insolvenza: non potendo andare in danno dell'assicurato i tempi lunghi del procedimento concorsuale o di quello esecutivo individuale, questa Corte ha da tempo chiarito che, all'uopo, deve tenersi conto della data in cui viene proposta la domanda giudiziale volta all'apertura della procedura concorsuale ovvero quella della domanda volta a far valere in giudizio il credito nei confronti del datore di lavoro rimasto inadempiente (così da ult. Cass. n. 33550 del
2022, sulla scorta di CGUE, 10.7.1997, C-373/95)” (Cass. civ., n. 34283/2024; Corte appello Bari sez. lav., 16/11/2022, n.1953).
Oltretutto, diversamente da quanto rilevato dal giudice di prime cure, non è stato mai contestato che anche il sig. stesso avesse presentato istanza di fallimento il 5.03.2021, nonché ricorso per Pt_1
l'ammissione al passivo il 6.12.2021, cui è stato ammesso con decreto del Tribunale di Roma -
Sezione fallimentare il 15.02.22, per un credito di lavoro pari a euro 3.053,59 con collocazione privilegiata ex art. 2751 bis c.c. Ne consegue che il dies a quo da cui calcolare a ritroso i 12 mesi rientranti nella copertura del beneficio va individuato nel 5.03.2021: sono coperte, dunque, le ultime tre mensilità rientranti nell'arco temporale dal 5.03.2020 al 5.03.2021, fra le quali appunto quelle richieste dal ricorrente (mensilità di maggio e giugno 2020).
5 2.
È fondato anche il secondo motivo di appello.
L'art. 2, comma 4, l. 80/1992, sopra riportato, limita il divieto di cumulo al trattamento straordinario di integrazione salariale, che è istituto diverso dalla Naspi;
e purché siano state erogate nello stesso periodo coperto dal fondo (com'è, del resto, ragionevole), e cioè sempre nel medesimo descritto arco dei dodici mesi anteriori la presentazione dell'istanza di apertura della procedura concorsuale.
Sulla compatibilità fra le erogazioni del fondo di garanzia e il trattamento straordinario di integrazione salariale, cui fa riferimento specifico la norma, peraltro, la circolare n. 70/2023 ha, peraltro, CP_1 superato il divieto di cumulo di cui al citato comma 4, per contrasto con il diritto euro-unitario: “Tale disposizione deve ritenersi superata in quanto la Corte di Giustizia delle comunità europee, con la sentenza 10 luglio 1997 (procedimento C-373/95, , ha giudicato la legislazione italiana Per_1 non conforme al diritto comunitario nella parte in cui prevede l'incumulabilità delle prestazioni del
Fondo di garanzia con il trattamento di mobilità di cui alla legge n. 223/1991 corrisposto al lavoratore licenziato nei tre mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Si ricorda, inoltre, che la legge 28 giugno 2012, n. 92, ha abrogato tale indennità a partire dal 1° gennaio 2017. Quanto all'incumulabilità con il trattamento straordinario di integrazione salariale, alla luce della nozione comunitaria di rapporto di lavoro elaborata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, secondo la quale non si ha un rapporto di lavoro preclusivo della garanzia del Fondo nei periodi nei quali non sorgono diritti retributivi, anche questa previsione deve ritenersi non più applicabile.” (cfr. par.
9.3, Circolare).
Ed invero nel caso di specie, il sig. ha avuto accesso al trattamento Naspi per la disoccupazione Pt_1 solo per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, dal 7.08.2020 fino al 26.01.2021, mentre la pretesa azionata nei confronti del fondo di garanzia riguarda, come si ripete, le mensilità di maggio e giugno 2020, in cui ancora era in essere il rapporto di lavoro alle dipendenze della
[...]
e per le quali non ha ricevuto nessun corrispettivo né altro beneficio. Pt_2
3.
I due motivi di appello sono pertanto entrambi fondati;
né sono ostative all'accoglimento delle domande le ulteriori eccezioni proposte in primo grado dall' . CP_1
In primo luogo, non merita accoglimento l'eccezione con cui l' sostiene la non spettanza del CP_1 beneficio richiesto sulla base del superamento del limite di cui all'art. 2, comma 2, d.lgs. 80/1992 che prevede un massimale erogabile pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali: un limite che non
è stato superato dalla cifra richiesta nel ricorso introduttivo.
6 In ordine alle ulteriori eccezioni dell , si deve rilevare l'inammissibilità della riproposizione ai CP_1 sensi dell'art. 346 c.p.c, in quanto assolutamente generica, di “tutte le eccezioni preliminari e di merito, nonché tutte le deduzioni, allegazioni e istanze contenute nella memoria di costituzione di primo grado (link al documento informatico)”: costituisce diritto vivente il principio secondo il quale,
“pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice”
(Cass., sez. II, 08/07/2025, n.18540; Sez. II., n. 40833 del 20/12/2021).
Ad abundantiam, l'eccezione di prescrizione è infondata anche nel merito: l'art. 2, comma 5, d.lgs.
80/1992 prevede un termine annuale che inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e cioè dalla pubblicazione della sentenza di fallimento e dalla ammissione al passivo del richiedente, come dispone l'art. 2, comma 2, L. n. 297 del 1982, richiamato dal d.lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 3: “trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 97 ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'art. 99 stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo”. Nel caso del sig. non può ritenersi maturata la prescrizione in quanto la dichiarazione di fallimento è del Pt_1
17.06.2021, e il decorso del termine è stato interrotto prima dall'istanza di fallimento, poi dalla presentazione del ricorso per l'ammissione al passivo, il 6.12.2021 e poi, nuovamente, dalla presentazione della domanda amministrativa all per il pagamento dal fondo, il 18.02.2022. CP_1
4.
Per le superiori ragioni, tutte le eccezioni e difese dell' sono infondate e deve dichiararsi il diritto CP_1 del lavoratore di percepire le somme a carico del Fondo di garanzia per crediti Parte_1 retributivi diversi dal TFR di cui al d.lgs. 80/1992.
Con riguardo, poi, alla puntuale quantificazione delle somme spettanti, queste sono dovute nella misura di € 3.053,59, non contestata e accertata in sede fallimentare (pari a € 1.327,60 per i venti giorni del mese di maggio non coperti dalla FIS e € 1.725,99 per giugno); sono dovute, inoltre, al lordo delle successive ritenute fiscali che spetta al Fondo di garanzia operare, in qualità di sostituto d'imposta (Cass. civ., n. 8406 del 23/03/2023; Cass. civ., n. 25016 del 23/10/2017).
Quanto agli accessori, questi decorrono non già dalla cessazione del rapporto di lavoro, bensì dal verificarsi dei requisiti previsti dall'art. 2 della L. 297/1982 e dagli artt. 1 e 2 d.lgs. 80/1992, con cui sorge il diritto nei confronti del fondo, e cioè dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 18.02.2022 (cfr. Cass. civ., n. 16852 e n. 17643 del 25/08/2020; Corte appello Bari sez. lav., n. 2356/2023).
L'appello va quindi interamente accolto e la sentenza di primo grado integralmente riformata.
7 Le spese del doppio grado seguono la regola della soccombenza, sono dunque addossate all' CP_1 nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. Parte_1
716/2024 del Tribunale di Tivoli, pubblicata in data 23.04.2024, nei confronti dell'
[...]
, così provvede: Controparte_2
- In totale accoglimento dell'appello ed in totale riforma dell'appellata sentenza, condanna l' quale gestore del Fondo di garanzia a pagare all'appellante la somma di € 3.053,59 CP_1 oltre accessori di legge;
- Condanna l'appellato al rimborso delle spese di lite del doppio grado in favore dell'appellante, liquidate quanto al primo grado in euro 1.500,00 e quanto al presente grado in euro 1.500,00 oltre al 15% per spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 3.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
Atto redatto con la collaborazione della M.O.T. Alessia Jane Thom
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