Corte d'Appello Roma, sentenza 19/12/2025, n. 4125
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Accolto
    Diritto all'erogazione da parte del Fondo di Garanzia

    La Corte ha ritenuto fondato il diritto del lavoratore al pagamento delle mensilità di maggio e giugno 2020, considerando il 5.03.2021 (data dell'istanza di fallimento presentata dal lavoratore stesso) come dies a quo per il calcolo dei dodici mesi precedenti.

  • Accolto
    Divieto di cumulo tra Fondo di Garanzia e NASPI

    La Corte ha accolto il motivo di appello, ritenendo che il divieto di cumulo di cui all'art. 2, comma 4, d.lgs. 80/1992 si riferisce al trattamento straordinario di integrazione salariale e non alla NASPI. Inoltre, ha evidenziato che la NASPI è stata percepita in un periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre le mensilità richieste al Fondo di Garanzia si riferiscono a un periodo in cui il rapporto era ancora in essere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Roma, sentenza 19/12/2025, n. 4125
    Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
    Numero : 4125
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

    Testo completo