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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 11037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11037 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 25149/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del di- spositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge
18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 25149 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2023, ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo – opposizione a ordinanza ingiunzione, vertente
TRA
(c.f: ) residente in [...] C.F._1
n.7, Castellammare di Stabia (NA), in qualità di amministratrice unica della società
Ielaweb s.r.l. (c.f: , elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia P.IVA_1
(NA) alla Via Virgilio n. 96, presso lo studio degli Avv.ti Gaetano Vivo e Giovanni
D'Auria che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale in atti.
RICORRENTE
E
(c.f: ), con sede in Napo- Controparte_1 P.IVA_2
li, alla via Vespucci n. 172, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e di-
feso dalla dott.ssa Rossella Santoro, in virtù di delega agli atti.
RESISTENTE
1
Conclusioni: per parte ricorrente: in via preliminare, dichiarazione di contumacia del convenuto;
nel merito, annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 827/2023 e condan-
na di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; per parte convenuta, rigetto dell'opposizione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione al Tribunale di Napoli amministratrice unica Parte_1
della Ielaweb s.r.l., impugnava l'ordinanza ingiunzione dell' Controparte_2
, n. 827/2023 del 23 ottobre 2023, notificatale in data 20 novembre 2023, avente
[...]
ad oggetto la somma di euro 3.780,00.
In fatto, la ricorrente premetteva che il provvedimento veniva emesso sulla scorta del
Rapporto n. NA00002/2019-176-01-R01 del 31 luglio 2019, redatto in concomitanza all'accertamento derivante dall'accesso ispettivo del 14 giugno 2019, a seguito del quale la IELAWEB veniva sanzionata in quanto “…omississ…. aveva occupato “in nero” la
lavoratrice ”. Persona_1
Il rapporto n. NA00002/2019-176-01-R01 del 31 luglio 2019 redatto a seguito dell'accesso del 14 giugno 2019 imponeva a titolo sanzionatorio la regolarizzazione del-
la lavoratrice e il mantenimento in servizio per i successivi novanta giorni e il pagamen-
to della sanzione pecuniaria di euro 1.800,00, con annessa prova dell'intervenuto paga-
mento in favore dell'amministrazione procedente.
La ricorrente, in merito, eccepisce di aver già pienamente adempiuto agli obblighi sorti a seguito dell'accertamento operato dall' , nonché di averne dato prova in se- CP_1
de procedimentale. In più, la medesima eccepisce che tra le parti si tratta già del terzo giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Napoli: il primo si è concluso con la soc-
combenza dell'amministrazione, il secondo si è concluso con la rinunzia agli atti della medesima.
2
L' si è costituito a mezzo di relativa comparsa, evidenziando in Controparte_1
via preliminare che le ordinanze ingiunzioni citate dal ricorrente sono state emesse in relazione ad altro accertamento ispettivo, definito da altro funzionario a conclusione di un diverso procedimento.
In comparsa, ancora, si legge che l'illecito contestato e per il quale l' ha CP_1
avanzato le proprie richieste a mezzo dell'ordinanza ingiunzione è integrato dalla man-
canza della preventiva comunicazione di assunzione (art. 3, comma 3, decreto-legge n.
12/2002 e successive modificazioni). Detta comunicazione di assunzione veniva effet-
tuata solo a seguito dell'accesso ispettivo del 14 giugno 2023.
In ogni caso, prosegue l'amministrazione, parte ricorrente non dava prova dell'avvenuto adempimento richiesto. Infatti, la Ielaweb s.r.l. non provava il mantenimento in servizio per novanta giorni effettivi attraverso il versamento dei contributi, dei premi assicurativi e dalla corresponsione della retribuzione.
In diritto si rileva, all'uopo, che la controversia ha ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni dettate dall'Ispettorato Nazionale del La-
voro nei confronti della ricorrente. In particolare, si fa riferimento al pagamento dell'importo complessivo di euro 3.802,90, all'assunzione ed al mantenimento in servi-
zio per almeno novanta giorni del dipendente sprovvisto di regolare contratto di lavoro,
elementi da provare mediante la dimostrazione dell'avvenuto pagamento della retribu-
zione e dei contributi.
In via preliminare, deve essere rigettata la domanda con la quale parte ricorrente eccepi-
va la contumacia dell'amministrazione convenuta. Nello specifico, l'art. 9, comma 2,
del d.lgs. n. 149/2015 stabilisce che “ l' può farsi rappresentare e difendere, CP_1
nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi di opposizione
3
ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nelle materie
di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 2011
n.150, nonché negli altri casi in cui la legislazione vigente consente alle amministrazio-
ni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti”.
Prima di affrontare il merito, è opportuno effettuare un quadro nelle disposizioni appli-
cabili alla presente fattispecie.
Secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 124/2004, “in caso di con-
statata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro
e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali de-
rivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale
obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla
regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine
di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4”. In base al successivo comma 3, “in caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale
obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della san-
zione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un
quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla
scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo della predetta som-
ma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di
diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa”.
Come stabilito dal comma 4, l'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonché la contestazione delle violazioni amministrative di cui all'articolo
14 della legge n. 689/1981, avviene esclusivamente mediante la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione. Infine, in base al comma 5, “ove da parte del
trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo
4
dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico
di cui al comma 4 produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti
accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia
stato notificato”.
Il comma 3 bis dell'art. 3 del d.l. n. 12/2002 estende la procedura di diffida prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 124/2004 alla violazione prevista dal precedente comma 3
(“impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione
del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del
datore di lavoro domestico”). Secondo quanto stabilito dal comma 3 ter, “la diffida pre-
vede, in relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro e fatta salva l'ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successi-
vo, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non in-
feriore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi.
In tale ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124, è fornita entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale”.
Dunque, affinché si verifichi l'estinzione del procedimento sanzionatorio sono necessari una serie di adempimenti quali: la regolare assunzione dei lavoratori “in nero” attraver-
so la stipula di uno dei contratti di lavoro previsti dal comma 3 ter;
il mantenimento dei lavoratori in servizio per almeno tre mesi, con annesso pagamento di retribuzioni, con-
tributi e premi assicurativi;
il pagamento dell'importo previsto dall'art. 13, comma 3,
d.lgs. n. 124/2004; la prova di aver ottemperato alla diffida nei centoventi giorni dalla
5
notifica del relativo verbale (Trib. Napoli, Sez. X, 29 gennaio 2024, n. 1121).
Ai fini della risoluzione della controversia in esame, dunque, occorre verificare se vi sia stato o meno l'adempimento di quanto sopra elencato. Nel caso in esame, l' CP_1
contesta la mancata comunicazione nel termine di centoventi giorni dell'adempimento della diffida.
Orbene, nel giudizio parte ricorrente ha dimostrato di aver stipulato un contratto di lavo-
ro con L'instaurazione del rapporto di lavoro è stata provata mediante Persona_1
la piattaforma UNILAV della Regione Campania in data 14 giugno. Il mantenimento in servizio risulta essere provato dalla produzione delle buste paga relative alle mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019. Il pagamento della san-
zione di euro 1.800,00 risulta essere stato effettuato in data 19 novembre 2019, come ri-
sulta da modulo F23 allegato al ricorso.
In sintesi, l'adempimento di tutti gli oneri sopra indicati deve considerarsi effettuato tempestivamente, risultando per tabulas che i pagamenti e la regolarizzazione del rap-
porto lavorativo siano stati effettuati nel termine di centoventi giorni dalla notifica del verbale di accertamento con la contestazione dell'infrazione.
L'obbligazione sorta a carico della Ielaweb s.r.l. a seguito dell'infrazione è stata, pertan-
to, adempiuta nei termini, pur mancando una comunicazione specifica dell'avvenuta os-
servanza del comando impartito alla società. Si tratta di un inadempimento che, così
considerato, non può comportare l'obbligo di un nuovo pagamento a favore dell' , la cui pretesa deve reputarsi già soddisfatta sotto ogni punto di vista. In CP_1
altre parole, la ricorrente ha dimostrato di aver ottemperato a tutti gli obblighi indicati dalla legge, estinguendo l'obbligazione sorta con la violazione delle disposizioni di cui all'art. 13, d.lgs. n. 124/2004.
In conclusione, l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 827/2023 è fondata e va ac-
6
colta.
All'esito dell'istruttorie, stante anche la particolarità della materia si ritengono sussistenti i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Accoglie l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 827/2023 del 23 ottobre 2023 pro-
posta da Parte_1
-Compensa le spese di lite.
Napoli, 10.11.2925
Il Giudice
(dott.ssa Maria Esposito)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del di- spositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge
18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 25149 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2023, ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo – opposizione a ordinanza ingiunzione, vertente
TRA
(c.f: ) residente in [...] C.F._1
n.7, Castellammare di Stabia (NA), in qualità di amministratrice unica della società
Ielaweb s.r.l. (c.f: , elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia P.IVA_1
(NA) alla Via Virgilio n. 96, presso lo studio degli Avv.ti Gaetano Vivo e Giovanni
D'Auria che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale in atti.
RICORRENTE
E
(c.f: ), con sede in Napo- Controparte_1 P.IVA_2
li, alla via Vespucci n. 172, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e di-
feso dalla dott.ssa Rossella Santoro, in virtù di delega agli atti.
RESISTENTE
1
Conclusioni: per parte ricorrente: in via preliminare, dichiarazione di contumacia del convenuto;
nel merito, annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 827/2023 e condan-
na di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; per parte convenuta, rigetto dell'opposizione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione al Tribunale di Napoli amministratrice unica Parte_1
della Ielaweb s.r.l., impugnava l'ordinanza ingiunzione dell' Controparte_2
, n. 827/2023 del 23 ottobre 2023, notificatale in data 20 novembre 2023, avente
[...]
ad oggetto la somma di euro 3.780,00.
In fatto, la ricorrente premetteva che il provvedimento veniva emesso sulla scorta del
Rapporto n. NA00002/2019-176-01-R01 del 31 luglio 2019, redatto in concomitanza all'accertamento derivante dall'accesso ispettivo del 14 giugno 2019, a seguito del quale la IELAWEB veniva sanzionata in quanto “…omississ…. aveva occupato “in nero” la
lavoratrice ”. Persona_1
Il rapporto n. NA00002/2019-176-01-R01 del 31 luglio 2019 redatto a seguito dell'accesso del 14 giugno 2019 imponeva a titolo sanzionatorio la regolarizzazione del-
la lavoratrice e il mantenimento in servizio per i successivi novanta giorni e il pagamen-
to della sanzione pecuniaria di euro 1.800,00, con annessa prova dell'intervenuto paga-
mento in favore dell'amministrazione procedente.
La ricorrente, in merito, eccepisce di aver già pienamente adempiuto agli obblighi sorti a seguito dell'accertamento operato dall' , nonché di averne dato prova in se- CP_1
de procedimentale. In più, la medesima eccepisce che tra le parti si tratta già del terzo giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Napoli: il primo si è concluso con la soc-
combenza dell'amministrazione, il secondo si è concluso con la rinunzia agli atti della medesima.
2
L' si è costituito a mezzo di relativa comparsa, evidenziando in Controparte_1
via preliminare che le ordinanze ingiunzioni citate dal ricorrente sono state emesse in relazione ad altro accertamento ispettivo, definito da altro funzionario a conclusione di un diverso procedimento.
In comparsa, ancora, si legge che l'illecito contestato e per il quale l' ha CP_1
avanzato le proprie richieste a mezzo dell'ordinanza ingiunzione è integrato dalla man-
canza della preventiva comunicazione di assunzione (art. 3, comma 3, decreto-legge n.
12/2002 e successive modificazioni). Detta comunicazione di assunzione veniva effet-
tuata solo a seguito dell'accesso ispettivo del 14 giugno 2023.
In ogni caso, prosegue l'amministrazione, parte ricorrente non dava prova dell'avvenuto adempimento richiesto. Infatti, la Ielaweb s.r.l. non provava il mantenimento in servizio per novanta giorni effettivi attraverso il versamento dei contributi, dei premi assicurativi e dalla corresponsione della retribuzione.
In diritto si rileva, all'uopo, che la controversia ha ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni dettate dall'Ispettorato Nazionale del La-
voro nei confronti della ricorrente. In particolare, si fa riferimento al pagamento dell'importo complessivo di euro 3.802,90, all'assunzione ed al mantenimento in servi-
zio per almeno novanta giorni del dipendente sprovvisto di regolare contratto di lavoro,
elementi da provare mediante la dimostrazione dell'avvenuto pagamento della retribu-
zione e dei contributi.
In via preliminare, deve essere rigettata la domanda con la quale parte ricorrente eccepi-
va la contumacia dell'amministrazione convenuta. Nello specifico, l'art. 9, comma 2,
del d.lgs. n. 149/2015 stabilisce che “ l' può farsi rappresentare e difendere, CP_1
nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi di opposizione
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ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nelle materie
di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 2011
n.150, nonché negli altri casi in cui la legislazione vigente consente alle amministrazio-
ni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti”.
Prima di affrontare il merito, è opportuno effettuare un quadro nelle disposizioni appli-
cabili alla presente fattispecie.
Secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 124/2004, “in caso di con-
statata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro
e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali de-
rivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale
obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla
regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine
di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4”. In base al successivo comma 3, “in caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale
obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della san-
zione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un
quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla
scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo della predetta som-
ma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di
diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa”.
Come stabilito dal comma 4, l'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonché la contestazione delle violazioni amministrative di cui all'articolo
14 della legge n. 689/1981, avviene esclusivamente mediante la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione. Infine, in base al comma 5, “ove da parte del
trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo
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dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico
di cui al comma 4 produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti
accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia
stato notificato”.
Il comma 3 bis dell'art. 3 del d.l. n. 12/2002 estende la procedura di diffida prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 124/2004 alla violazione prevista dal precedente comma 3
(“impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione
del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del
datore di lavoro domestico”). Secondo quanto stabilito dal comma 3 ter, “la diffida pre-
vede, in relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro e fatta salva l'ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successi-
vo, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non in-
feriore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi.
In tale ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124, è fornita entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale”.
Dunque, affinché si verifichi l'estinzione del procedimento sanzionatorio sono necessari una serie di adempimenti quali: la regolare assunzione dei lavoratori “in nero” attraver-
so la stipula di uno dei contratti di lavoro previsti dal comma 3 ter;
il mantenimento dei lavoratori in servizio per almeno tre mesi, con annesso pagamento di retribuzioni, con-
tributi e premi assicurativi;
il pagamento dell'importo previsto dall'art. 13, comma 3,
d.lgs. n. 124/2004; la prova di aver ottemperato alla diffida nei centoventi giorni dalla
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notifica del relativo verbale (Trib. Napoli, Sez. X, 29 gennaio 2024, n. 1121).
Ai fini della risoluzione della controversia in esame, dunque, occorre verificare se vi sia stato o meno l'adempimento di quanto sopra elencato. Nel caso in esame, l' CP_1
contesta la mancata comunicazione nel termine di centoventi giorni dell'adempimento della diffida.
Orbene, nel giudizio parte ricorrente ha dimostrato di aver stipulato un contratto di lavo-
ro con L'instaurazione del rapporto di lavoro è stata provata mediante Persona_1
la piattaforma UNILAV della Regione Campania in data 14 giugno. Il mantenimento in servizio risulta essere provato dalla produzione delle buste paga relative alle mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019. Il pagamento della san-
zione di euro 1.800,00 risulta essere stato effettuato in data 19 novembre 2019, come ri-
sulta da modulo F23 allegato al ricorso.
In sintesi, l'adempimento di tutti gli oneri sopra indicati deve considerarsi effettuato tempestivamente, risultando per tabulas che i pagamenti e la regolarizzazione del rap-
porto lavorativo siano stati effettuati nel termine di centoventi giorni dalla notifica del verbale di accertamento con la contestazione dell'infrazione.
L'obbligazione sorta a carico della Ielaweb s.r.l. a seguito dell'infrazione è stata, pertan-
to, adempiuta nei termini, pur mancando una comunicazione specifica dell'avvenuta os-
servanza del comando impartito alla società. Si tratta di un inadempimento che, così
considerato, non può comportare l'obbligo di un nuovo pagamento a favore dell' , la cui pretesa deve reputarsi già soddisfatta sotto ogni punto di vista. In CP_1
altre parole, la ricorrente ha dimostrato di aver ottemperato a tutti gli obblighi indicati dalla legge, estinguendo l'obbligazione sorta con la violazione delle disposizioni di cui all'art. 13, d.lgs. n. 124/2004.
In conclusione, l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 827/2023 è fondata e va ac-
6
colta.
All'esito dell'istruttorie, stante anche la particolarità della materia si ritengono sussistenti i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Accoglie l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 827/2023 del 23 ottobre 2023 pro-
posta da Parte_1
-Compensa le spese di lite.
Napoli, 10.11.2925
Il Giudice
(dott.ssa Maria Esposito)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
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