Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 26/02/2026, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01369/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01314/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della IA
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1314 del 2024, proposto da
Istituto per Lo Studio e La Cura del Diabete S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
NE IA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in NA, via Santa Lucia n. 81;
Asl 104 - SE 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Augusto Chiosi, Antonia Sarro, con domicilio eletto presso lo studio Augusto Chiosi in NA, via Giosue' Carducci n. 61;
nei confronti
Centro Antidiabetico Terra di Lavoro, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- in parte qua - della DGRC n. 800 del 29.12.2023 pubblicata sul BURC n. 1 del 02.01.2024, nella parte in cui non è stata inserita la ricorrente “nell'Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale per l'esercizio 2023 e in via provvisoria 2024”;
- di ogni ulteriore atto presupposto, preordinato, connesso e conseguenziale, lesivo degli interessi della ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della NE IA e della Asl 104 - SE 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il dott. IE AR Di NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 1314 dell’anno 2024, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe.
La NE IA e la AS SE si costituivano in giudizio.
All’udienza pubblica del 24 febbraio 2026, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti, in memoria depositata in data 12.01.2026, la ricorrente dichiarava il proprio sopravvenuto difetto d’interesse e chiedeva la compensazione delle spese processuali.
Sussistono giusti motivi, attesa la richiesta in tal senso della parte ricorrente e la natura processuale della decisione, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA, Nona Sezione di NA, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara il ricorso n. 1314 dell’anno 2024 improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE AR Di NA, Presidente, Estensore
Rosaria Palma, Primo Referendario
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IE AR Di NA |
IL SEGRETARIO