Articolo 9 della Legge 22 dicembre 1980, n. 882
Articolo 8Articolo 10
Versione
28 dicembre 1980
Art. 9.
Le sanzioni amministrative previste nell' articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e nell' articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , non si applicano ai contribuenti e ai sostituti di imposta che hanno provveduto entro il 31 agosto 1980 al pagamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale e' scaduto anteriormente alla data predetta.
Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data di entrata in vigore della presente legge o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima.
Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi entro il 31 agosto 1980, la soprattassa non e' dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1980
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente