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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/07/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4337 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Anna Altea Pudda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pierandrea Setzu, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 20/09/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Pag. 1 di 3 Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
nessun assegno sarà, peraltro, riconosciuto alla sig.ra Parte_1
3) Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori ed avrà il collocamento prevalente e la residenza anagrafica presso la madre.
Il minore continuerà a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione e istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservando con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
I genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adottando sempre congiuntamente le decisioni di maggiore interesse per il figlio, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro ed a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando lo vorrà, previo congruo preavviso di almeno 24 ore alla madre, ed in ogni caso, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi di Per_1
5) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio l'importo di € 500,00 (cinquecento/00) mensili, entro il 24 di ogni mese, mediante bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte da SSN, scolastiche e sanitarie, come meglio specificate e regolamentate nelle Linee Guida del CNF.
Pag. 2 di 3 Si specifica che si considerano tali il corredino scolastico di inizio anno, la retta per le gite scolastiche non giornaliere, le spese mediche specialistiche (a titolo esemplificativo: oculista e relativo acquisto degli occhiali ove prescritti;
dentista e relativo apparecchio se necessario), le spese per le attività sportive (a titolo esemplificativo: iscrizione, retta, l'occorrente abbigliamento), il vestiario stagionale (limitatamente a scarpe e giubbotti).
6) I coniugi continueranno ad abitare nella casa coniugale di proprietà di entrambi fino a quando la sig.ra si trasferirà in altro immobile. Pt_1
7) La Sig.ra si impegna a vendere al Sig. la sua quota dell'immobile Pt_1 CP_1 sito in Sestu, via 9 Novembre 1989 n. 3, Foglio 37, Particella 663, Sub. 19, categoria A/3, classe 23, vani 5,5 ed il Sig. entro il mese di gennaio CP_1
2027, corrisponderà alla Sig.ra la metà del valore di detto immobile. Pt_1
8) Considerato che il suddetto trasferimento immobiliare è da ritenersi connesso alla sistemazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, queste chiedono fin da ora di volersi avvalere delle agevolazioni fiscali previste dall'art 19 della Legge del 6 marzo1987 n. 74.
9) Le parti si impegnano a regolarizzare il passaggio di proprietà dell'immobile entro il mese di dicembre 2027; le spese notarili relative al trasferimento di proprietà saranno a carico del sig. CP_1
10) La vettura Dacia Sandero tg. FS416HB resterà alla Sig.ra Pt_1
11) I coniugi sono autonomi e indipendenti dal punto di vista economico, per cui si impegnano a non pretendere nulla l'uno dall'altro.
12) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 10/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4337 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Anna Altea Pudda, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pierandrea Setzu, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 20/09/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Pag. 1 di 3 Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
nessun assegno sarà, peraltro, riconosciuto alla sig.ra Parte_1
3) Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori ed avrà il collocamento prevalente e la residenza anagrafica presso la madre.
Il minore continuerà a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione e istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservando con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
I genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adottando sempre congiuntamente le decisioni di maggiore interesse per il figlio, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro ed a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando lo vorrà, previo congruo preavviso di almeno 24 ore alla madre, ed in ogni caso, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi di Per_1
5) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio l'importo di € 500,00 (cinquecento/00) mensili, entro il 24 di ogni mese, mediante bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte da SSN, scolastiche e sanitarie, come meglio specificate e regolamentate nelle Linee Guida del CNF.
Pag. 2 di 3 Si specifica che si considerano tali il corredino scolastico di inizio anno, la retta per le gite scolastiche non giornaliere, le spese mediche specialistiche (a titolo esemplificativo: oculista e relativo acquisto degli occhiali ove prescritti;
dentista e relativo apparecchio se necessario), le spese per le attività sportive (a titolo esemplificativo: iscrizione, retta, l'occorrente abbigliamento), il vestiario stagionale (limitatamente a scarpe e giubbotti).
6) I coniugi continueranno ad abitare nella casa coniugale di proprietà di entrambi fino a quando la sig.ra si trasferirà in altro immobile. Pt_1
7) La Sig.ra si impegna a vendere al Sig. la sua quota dell'immobile Pt_1 CP_1 sito in Sestu, via 9 Novembre 1989 n. 3, Foglio 37, Particella 663, Sub. 19, categoria A/3, classe 23, vani 5,5 ed il Sig. entro il mese di gennaio CP_1
2027, corrisponderà alla Sig.ra la metà del valore di detto immobile. Pt_1
8) Considerato che il suddetto trasferimento immobiliare è da ritenersi connesso alla sistemazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, queste chiedono fin da ora di volersi avvalere delle agevolazioni fiscali previste dall'art 19 della Legge del 6 marzo1987 n. 74.
9) Le parti si impegnano a regolarizzare il passaggio di proprietà dell'immobile entro il mese di dicembre 2027; le spese notarili relative al trasferimento di proprietà saranno a carico del sig. CP_1
10) La vettura Dacia Sandero tg. FS416HB resterà alla Sig.ra Pt_1
11) I coniugi sono autonomi e indipendenti dal punto di vista economico, per cui si impegnano a non pretendere nulla l'uno dall'altro.
12) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 10/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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