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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 5589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5589 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Onorario, dott.ssa AU IL, nella causa iscritta al n° 6693/2023 R.G.L., promossa
D A
- C.F.: - in proprio e nella qualità Parte_1 C.F._1 di tutrice del figlio inabile - C.F. - eredi Parte_2 C.F._2
legittimi di - C.F. - rappresentata e difesa Persona_1 C.F._3 dagli avv.ti FULVIO LIBRIZZI, SALVO CANGIALOSI e GIUSEPPE CANNATA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi, sito in Palermo, Via Pietro
D'Asaro n. 13, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O in persona del Direttore pro-tempore della sede di Palermo, elettivamente CP_1
domiciliato in Palermo, Viale del Fante 58/d, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi La
Valle, giusta procura generale alle liti, in notaio di Palermo, in atti. Persona_2
- resistente -
OGGETTO: riconoscimento rendita ai superstiti, assegno una tantum, assegno funerario
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 21 novembre 2025, ha emesso
S E N T E N Z A
mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso
❖ DICHIARA che è deceduto per cause riconducibili Persona_3
all'infortunio occorso in data 7.8.2019.
1 ❖ CONDANNA, per l'effetto, l' a versare alla ricorrente CP_2 Parte_1
(in proprio e nella qualità di tutrice del figlio inabile
[...] [...]
) a titolo di assegno funerario la somma di euro 10.000,00, a titolo di Pt_2
beneficio una tantum la quota per sé e per il figlio pari a euro Persona_3
6.700,00 e la rendita ai superstiti di cui all'art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965, nella misura e decorrenza come per legge.
❖ Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che CP_1
liquida in complessivi euro 3.800,00 oltre spese esenti, spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
❖ Rimangono definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, CP_2
liquidate con separato provvedimento.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.5.2023 la ricorrente, come in epigrafe indicata, convenne in giudizio l' per ivi sentire accogliere le seguenti domande: “- Accertare e CP_1 dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la nullità, l'illegittimità, l'inefficacia e/o comunque l'infondatezza del provvedimento di reiezione dell' portante data CP_2
8.11.2022 nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso. - Accertare e dichiarare, sulla scorta di quanto dedotto in narrativa, che il Sig.
, in data 7.08.2019, ha subito un infortunio sul lavoro ai sensi dell'art. 2 del Persona_1
D.P.R n. 1124/1965, da cui ne è derivata la morte in data 20.08.2019. -
Conseguentemente, accertare e dichiarare che gli eredi del de cuius hanno diritto alle prestazioni riconosciute ai superstiti di infortunio mortale sul lavoro e, dunque, che la
Sig.ra , in proprio e nella qualità di tutrice del figlio inabile Sig. Parte_1
, ha diritto alla rendita ai superstiti, al beneficio una tantum previsto per i Parte_2 superstiti di infortuni mortali, all'assegno funerario ex lege previsti. - Per l'effetto, condannare l' a corrispondere in favore della Sig.ra , in CP_2 Parte_1 proprio e nella qualità di tutrice del figlio inabile Sig. , la rendita ai Parte_2
superstiti nella misura prevista ex lege (artt. 85 e 116 del D.P.R n. 1124/1965), il beneficio una tantum previsto per i superstiti di infortuni mortali di importo pari ad € 6.700,00
(ovvero altro maggiore o minore importo ritenuto di diritto), nonché l'assegno funerario
2 di € 10.742,76, oltre alla corresponsione dei ratei pregressi con decorrenza dal
7.08.2019”, con il favore delle spese di lite
La ricorrente, in fatto, esponeva:
- di essere la vedova del defunto;
Persona_1
- che il proprio marito era titolare dell'omonima ditta individuale, denominata
“Panificio Vitale Nicolò”, sita in Palermo, Via Anapo n. 68/70;
- che il 7.08.2019, durante lo svolgimento della propria attività lavorativa presso il proprio panificio, inciampava in un secchio posto sul pavimento e, cadendo all'indietro, batteva il capo contro un lavandino in muratura;
- che, trasportato d'urgenza, presso l'Ospedale ARNAS Civico di Palermo ove accedeva in codice rosso con “emorragia cerebrale subaracnoidea ed edema cerebrale con effetto compressivo sul ventricolo laterale”, veniva sottoposto a intervento chirurgico di evacuazione dell'emorragia subaracnoidea rimanendo in stato comatoso sino al decesso avvenuto in data 20.08.2019;
- d'aver presentato in data 7.01.2021, per sé e per il figlio inabile (di Parte_2
cui è tutrice) denuncia di infortunio al fine di ottenere le prestazioni spettanti (rendita ai superstiti, beneficio una tantum previsto per i superstiti di infortuni mortali e assegno funerario);
- che la domanda veniva respinta in quanto l' negava il nesso causale tra CP_3
l'evento denunciato e la lesione accertata;
- d'aver proposto ricorso amministrativo anch'esso rigettato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l' contestando CP_1
la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto, eccependo:
1. il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, atteso che il dante causa Persona_1
non rientrava tra i soggetti tutelati dalla normativa antinfortunistica ex art. 4 DPR n.
1124/65, avendo cessato ogni attività di lavoro ed esseno pensionato;
2. il difetto di prova di infortunio sul lavoro;
3. il difetto di causa violenta;
4. l'insussistenza di nesso causale tra la caduta e il decesso di Persona_3
La causa, istruita sia documentalmente sia con l'espletamento tanto della prova testimoniale quanto di ctu medico-legale con il dott. assunta Persona_4
3 in riserva all'udienza del 21.11.2025, verificato il deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso va accolto.
Va disattesa anzitutto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in quanto emerge per tabulas che pur in quiescenza dal 2015, ha continuato a Persona_3 versare i contributi in misura ridotta all'INPS e i premi assicurativi all' fino al CP_1
momento del decesso.
Invero, i pensionati che continuano a svolgere un'attività lavorativa sono comunque coperti dall' perché l'obbligo assicurativo deriva dalla natura dell'attività svolta e CP_1
non dallo stato di pensionato del lavoratore (va da sé che deve esservi una connessione diretta tra l'attività protetta e l'attività causativa dell'infortunio - cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 14/10/2025, n. 27405)
Ciò premesso è appena il caso di puntualizzare che secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai uniforme e costante in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, la nozione legale di causa violenta lavorativa comprende qualsiasi fattore presente nell'ambiente di lavoro in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell'ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata o lenta, provochi (nel primo caso) un infortunio sul lavoro o
(nel secondo) una malattia professionale.
La prova del relativo nesso causale deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del consulente ed effettuata sulla base dei dati di fatto accertati nel corso del giudizio.
E' inoltre costante l'orientamento della Corte di legittimità (cfr. per tutte Cass. civ.,
Sez. lavoro, Sentenza, 24/07/2004, n. 13928), secondo il quale l'eventuale predisposizione morbosa non esclude il nesso causale, in relazione anche al principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 cod. pen. - che trova applicazione nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali - secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla
4 produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge. (ex plurimis, Cass. civ.,
Sez. lavoro, Ord. del 02/12/2021, n. 38123; Cass. civ., Sez. III, Ord. del 29/04/2022, n.
13512; Cass. civ., Sez. III, Ord. del 06/07/2021, n. 19033; Cass. civ., Sez. III, Ord. del
05/11/2024, n. 28458).
Dunque, la causa violenta è un fattore che opera dall'esterno, con azione intensa e concentrata nel tempo, e consiste in un evento che, agisca, in occasione di lavoro dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, dando luogo ad alterazioni lesive ancorché le stesse si determinino in tal caso con il concorso di una situazione morbosa preesistente.
Nel concetto di occasione di lavoro (intesa come derivazione eziologica anche se indiretta o riflessa dell'evento dall'attività lavorativa) vanno ricomprese tutte le condizioni, anche quelle ambientali, in cui l'attività produttiva si svolge e nella quale è imminente il rischio di danno al lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo, sia che dipenda da fattori e situazioni proprie del lavoratore, e così qualsiasi situazione ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, nel caso in scrutinio, si ritiene che sussistano entrambi i requisiti caratterizzanti la fattispecie tutelata e cioè tanto l'occasione di lavoro quanto la causa violenta.
Ai fini dell'accertamento delle modalità con le quali il defunto si è procurato il trauma celebrare che ha portato al decesso è stata anche esperita l'istruttoria testimoniale con il teste (escusso all'udienza del 28.2.2025) il quale riferiva Testimone_1 appunto che nel mese di agosto 2019 “mentre stavamo lavorando preparando il tutto necessario per la panificazione e per i prodotti da forno in genere,, il sig. è Per_3
inciampato in un secchio posto vicino al lavandino in muratura ed è caduto a terra e gli usciva sangue dalla testa;
io gli ho parlato e l'ho soccorso ed era vigile tanto che mi ha ricordato di uscire le brioscine dal forno;
io ho chiamato subito i familiari e il 118. [..]la mattina stava bene e dopo che è caduto inciampando nel secchio era vigile anche se dolorante. Ribadisco che gli usciva sangue dalla testa”.
5 Orbene non si ritiene di condividere la tesi dell' che ha ritenuto che la caduta CP_2 fosse necessariamente riconducibile ad un pregresso malore sostenendo che Persona_3
“era caduto a terra per cause naturali e per un improvviso malore, cioè a causa di episodio di emorragia, per cui è evidente che il malore precedente alla caduta del Per_3 aveva preannunciato quanto sarebbe accaduto, cioè emorragia cerebrale subaracnoidea, dunque il decesso”
Sul punto, si ribadisce quanto sopra esposto in ordine al principio di equivalenza delle condizioni di cui all'art. 41 non potendosi escludere, sulla scorta di quanto emerso dall'istruttoria che il “malessere pregresso” del abbia interrotto il nesso eziologico. Per_3
In primis perché tale malore non risulta documentato (vi è un generico riferimento all'accesso al pronto soccorso); in secondo luogo perché le condizioni ambientali lavorative (lavoro svolto innanzi al forno di un panifico in piena estate) di per sé è idoneo a giustificare un calo pressorio che abbia determinato la caduta e il conseguente trauma cranico.
Oltretutto, il ctu nella propria relazione peritale, a seguito delle osservazioni formulate dai procuratori di parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni riconoscendo che la tipologia di lesioni riportate dal erano da considerarsi di natura Per_3
postraumatica “[..] Si chiede di chiarire se le lesioni riportate dal in data 07.08.19 e Per_3 che lo hanno portato al decesso siano etiologicamente imputabili all'infortunio occorso.
La caduta rovinosa provocava ferita lacero-contusa, trauma cranico, cervicale e dorsale e in corso di ricovero veniva accertata la frattura della teca cranica in sede occipitale, e focolai contusi-emorragici e una emorragia subaracnoidea, che pur se vacuata chirurgicamente portava il al decesso in data 20.08.19, dopo alcuni giorni di coma. Per_3
Per quanto riguarda le emorragie subaracnoidee, va precisato che nell'85% dei casi sono imputabili a rottura di aneurisma cerebrale presente, nella restante percentuale dei casi a trauma cranico. Gli esami strumentali radiologici effettuati durante il ricovero documentano la presenza di plurimi focolai contusivi emorragici con quota di spandimento ematica subaracnoidea. Le caratteristica di plurifocalità dei focolai contusivi-emorragici riscontrati con fratture a carico della teca cranica, in soggetto fibrillante in terapia anticoagulante, diabetico e iperteso, che ne ha sicuramente accentuato la gravità, depongono per una origine traumatica. Pertanto, si ritiene che le
6 lesioni in discussione possano ritenersi etiologicamente connesse all'urto violento del capo sul lavandino in occasione della rovinosa caduta del 07.08.19 che in data 20.08.19 portava al decesso del ”. Per_3
Tali osservazioni vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali non sconfessate dalle osservazioni del consulente di parte dell' , tanto più in assenza di pregressi accertamenti medici CP_3 che possano indurre a ritenere che l'emorragia cerebrale sia stata la causa e non la conseguenza della caduta.
Pertanto, anche a voler considerare le concause (eventuale - ma non accertato - malore, condizioni personali del Vitale - “soggetto fibrillante in terapia anticoagulante, diabetico e iperteso” -), trovando diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., non si ritiene, in base alle emergenze processuali, che il presunto malore del possa Per_3
essere con certezza ricollegabile ad un fattore estraneo all'attività lavorativa di per sé sufficiente a produrre l'evento morte e tale da far degradare altre evenienze (situazione ambientale, inciampo su secchio e trauma cranico con ferita lacerocontusa per urto su lavandino in miratura) a semplici occasioni.
Valutati, dunque i plurimi elementi probatori e condivise le conclusioni del ctu sopra riportate, si ritiene che in data 7.8.2019 ha subito effettivamente un Persona_1 infortunio sul lavoro che ha avuto poi esiti fatali.
Accertato, dunque, anche il nesso causale tra il decesso e l'attività lavorativa, occorre verificare se sussistono i requisiti per la concessione delle prestazioni richieste all' dagli eredi del de cuius , deceduto in data 20.08.19. CP_1 Persona_1
In particolare, premesso che l' si è limitato solamente a contestare i requisiti CP_3
caratterizzanti la fattispecie tutelata e non anche la sussistenza dei presupposti per l'erogazione delle prestazioni richieste, va evidenziato:
A. Con riferimento alla rendita ai superstiti, l'art. 85 ai primi due commi del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro) prevede “Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a
120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti
7 è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116:1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio;
in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita;
2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita
è loro corrisposta finché dura l'inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio.
Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data;
3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;
4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e
2), il venti per cento a ciascuno dei fratelli e sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli. La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non può superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o più rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite.
Nella reintegrazione delle singole rendite non può peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente [..]”.
La rendita ai superstiti costituisce, dunque, una prestazione previdenziale che spetta iure proprio e non iure successionis, i cui presupposti sono, per quanto di interesse nel presente giudizio, l'infortunio sul lavoro che abbia causato il decesso del lavoratore e la sussistenza di coniuge superstite.
8
Considerato che
lo status della ricorrente e del figlio inabile ( ) Parte_2 non sono stati oggetto di contestazione e ritenuto da questo giudice, alla luce della documentazione prodotta e dell'istruttoria testimoniale esperita, che il decesso di
è stato conseguenza di infortunio sul lavoro, va dichiarato il diritto Persona_3 di , in proprio e nella spiegata qualità, a vedersi Parte_1
riconosciuta la rendita ai superstiti dal giorno successivo alla morte di Per_3
20.8.2019).
[...]
B. Con riferimento all'assegno funerario, l'art. 85 comma terzo del DPR 30 giugno
1965, n. 1124, prevede altresì “Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di lire un milione al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, In mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle, aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4).
Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita.”
Pertanto, per le ragioni già esposte, la ricorrente ha diritto anche all'assegno funerario
(riconosciuto una tantum a titolo di contributo per le spese affrontate dai familiari, in conseguenza del decesso del lavoratore) con conseguente condanna dell' alla CP_1
corresponsione dell'assegno funerario nella misura, tuttavia, di euro 10.000,00
(importo previsto nel 2019).
C. Infine, con riferimento al beneficio una tantum erogata dal “Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro”, si tratta di una prestazione economica erogata ai familiari superstiti dei lavoratori deceduti a causa di un infortunio sul lavoro e l'importo è parametrato al numero dei familiari ed è annualmente determinato con Decreto ministeriale.
Nella fattispecie, secondo quanto indicato dal Ministero del Lavoro, con Decreto n. 51 del 15 maggio 2019, riprendendo la nota tecnica n.60104 del 19 febbraio 2019, CP_1
gli importi della prestazione per gli eventi verificatisi tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, con due superstiti ammonta ad euro 6.700,00 come correttamente indicato in ricorso.
9 In termini conclusivi assorbita ogni residua questione, il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo disponendone la distrazione in favore dei procuratori della parte ricorrente, che hanno dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto compenso alcuno.
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_2
tecnica, già liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo udienza trattazione scritta ex art 127 ter cpc del 21 novembre 2025
IL GIUDICE
AU IL
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Onorario, dott.ssa AU IL, nella causa iscritta al n° 6693/2023 R.G.L., promossa
D A
- C.F.: - in proprio e nella qualità Parte_1 C.F._1 di tutrice del figlio inabile - C.F. - eredi Parte_2 C.F._2
legittimi di - C.F. - rappresentata e difesa Persona_1 C.F._3 dagli avv.ti FULVIO LIBRIZZI, SALVO CANGIALOSI e GIUSEPPE CANNATA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi, sito in Palermo, Via Pietro
D'Asaro n. 13, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O in persona del Direttore pro-tempore della sede di Palermo, elettivamente CP_1
domiciliato in Palermo, Viale del Fante 58/d, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi La
Valle, giusta procura generale alle liti, in notaio di Palermo, in atti. Persona_2
- resistente -
OGGETTO: riconoscimento rendita ai superstiti, assegno una tantum, assegno funerario
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 21 novembre 2025, ha emesso
S E N T E N Z A
mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso
❖ DICHIARA che è deceduto per cause riconducibili Persona_3
all'infortunio occorso in data 7.8.2019.
1 ❖ CONDANNA, per l'effetto, l' a versare alla ricorrente CP_2 Parte_1
(in proprio e nella qualità di tutrice del figlio inabile
[...] [...]
) a titolo di assegno funerario la somma di euro 10.000,00, a titolo di Pt_2
beneficio una tantum la quota per sé e per il figlio pari a euro Persona_3
6.700,00 e la rendita ai superstiti di cui all'art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965, nella misura e decorrenza come per legge.
❖ Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che CP_1
liquida in complessivi euro 3.800,00 oltre spese esenti, spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
❖ Rimangono definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, CP_2
liquidate con separato provvedimento.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.5.2023 la ricorrente, come in epigrafe indicata, convenne in giudizio l' per ivi sentire accogliere le seguenti domande: “- Accertare e CP_1 dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la nullità, l'illegittimità, l'inefficacia e/o comunque l'infondatezza del provvedimento di reiezione dell' portante data CP_2
8.11.2022 nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso. - Accertare e dichiarare, sulla scorta di quanto dedotto in narrativa, che il Sig.
, in data 7.08.2019, ha subito un infortunio sul lavoro ai sensi dell'art. 2 del Persona_1
D.P.R n. 1124/1965, da cui ne è derivata la morte in data 20.08.2019. -
Conseguentemente, accertare e dichiarare che gli eredi del de cuius hanno diritto alle prestazioni riconosciute ai superstiti di infortunio mortale sul lavoro e, dunque, che la
Sig.ra , in proprio e nella qualità di tutrice del figlio inabile Sig. Parte_1
, ha diritto alla rendita ai superstiti, al beneficio una tantum previsto per i Parte_2 superstiti di infortuni mortali, all'assegno funerario ex lege previsti. - Per l'effetto, condannare l' a corrispondere in favore della Sig.ra , in CP_2 Parte_1 proprio e nella qualità di tutrice del figlio inabile Sig. , la rendita ai Parte_2
superstiti nella misura prevista ex lege (artt. 85 e 116 del D.P.R n. 1124/1965), il beneficio una tantum previsto per i superstiti di infortuni mortali di importo pari ad € 6.700,00
(ovvero altro maggiore o minore importo ritenuto di diritto), nonché l'assegno funerario
2 di € 10.742,76, oltre alla corresponsione dei ratei pregressi con decorrenza dal
7.08.2019”, con il favore delle spese di lite
La ricorrente, in fatto, esponeva:
- di essere la vedova del defunto;
Persona_1
- che il proprio marito era titolare dell'omonima ditta individuale, denominata
“Panificio Vitale Nicolò”, sita in Palermo, Via Anapo n. 68/70;
- che il 7.08.2019, durante lo svolgimento della propria attività lavorativa presso il proprio panificio, inciampava in un secchio posto sul pavimento e, cadendo all'indietro, batteva il capo contro un lavandino in muratura;
- che, trasportato d'urgenza, presso l'Ospedale ARNAS Civico di Palermo ove accedeva in codice rosso con “emorragia cerebrale subaracnoidea ed edema cerebrale con effetto compressivo sul ventricolo laterale”, veniva sottoposto a intervento chirurgico di evacuazione dell'emorragia subaracnoidea rimanendo in stato comatoso sino al decesso avvenuto in data 20.08.2019;
- d'aver presentato in data 7.01.2021, per sé e per il figlio inabile (di Parte_2
cui è tutrice) denuncia di infortunio al fine di ottenere le prestazioni spettanti (rendita ai superstiti, beneficio una tantum previsto per i superstiti di infortuni mortali e assegno funerario);
- che la domanda veniva respinta in quanto l' negava il nesso causale tra CP_3
l'evento denunciato e la lesione accertata;
- d'aver proposto ricorso amministrativo anch'esso rigettato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l' contestando CP_1
la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto, eccependo:
1. il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, atteso che il dante causa Persona_1
non rientrava tra i soggetti tutelati dalla normativa antinfortunistica ex art. 4 DPR n.
1124/65, avendo cessato ogni attività di lavoro ed esseno pensionato;
2. il difetto di prova di infortunio sul lavoro;
3. il difetto di causa violenta;
4. l'insussistenza di nesso causale tra la caduta e il decesso di Persona_3
La causa, istruita sia documentalmente sia con l'espletamento tanto della prova testimoniale quanto di ctu medico-legale con il dott. assunta Persona_4
3 in riserva all'udienza del 21.11.2025, verificato il deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso va accolto.
Va disattesa anzitutto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in quanto emerge per tabulas che pur in quiescenza dal 2015, ha continuato a Persona_3 versare i contributi in misura ridotta all'INPS e i premi assicurativi all' fino al CP_1
momento del decesso.
Invero, i pensionati che continuano a svolgere un'attività lavorativa sono comunque coperti dall' perché l'obbligo assicurativo deriva dalla natura dell'attività svolta e CP_1
non dallo stato di pensionato del lavoratore (va da sé che deve esservi una connessione diretta tra l'attività protetta e l'attività causativa dell'infortunio - cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 14/10/2025, n. 27405)
Ciò premesso è appena il caso di puntualizzare che secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai uniforme e costante in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, la nozione legale di causa violenta lavorativa comprende qualsiasi fattore presente nell'ambiente di lavoro in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell'ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata o lenta, provochi (nel primo caso) un infortunio sul lavoro o
(nel secondo) una malattia professionale.
La prova del relativo nesso causale deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del consulente ed effettuata sulla base dei dati di fatto accertati nel corso del giudizio.
E' inoltre costante l'orientamento della Corte di legittimità (cfr. per tutte Cass. civ.,
Sez. lavoro, Sentenza, 24/07/2004, n. 13928), secondo il quale l'eventuale predisposizione morbosa non esclude il nesso causale, in relazione anche al principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 cod. pen. - che trova applicazione nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali - secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla
4 produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge. (ex plurimis, Cass. civ.,
Sez. lavoro, Ord. del 02/12/2021, n. 38123; Cass. civ., Sez. III, Ord. del 29/04/2022, n.
13512; Cass. civ., Sez. III, Ord. del 06/07/2021, n. 19033; Cass. civ., Sez. III, Ord. del
05/11/2024, n. 28458).
Dunque, la causa violenta è un fattore che opera dall'esterno, con azione intensa e concentrata nel tempo, e consiste in un evento che, agisca, in occasione di lavoro dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, dando luogo ad alterazioni lesive ancorché le stesse si determinino in tal caso con il concorso di una situazione morbosa preesistente.
Nel concetto di occasione di lavoro (intesa come derivazione eziologica anche se indiretta o riflessa dell'evento dall'attività lavorativa) vanno ricomprese tutte le condizioni, anche quelle ambientali, in cui l'attività produttiva si svolge e nella quale è imminente il rischio di danno al lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo, sia che dipenda da fattori e situazioni proprie del lavoratore, e così qualsiasi situazione ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, nel caso in scrutinio, si ritiene che sussistano entrambi i requisiti caratterizzanti la fattispecie tutelata e cioè tanto l'occasione di lavoro quanto la causa violenta.
Ai fini dell'accertamento delle modalità con le quali il defunto si è procurato il trauma celebrare che ha portato al decesso è stata anche esperita l'istruttoria testimoniale con il teste (escusso all'udienza del 28.2.2025) il quale riferiva Testimone_1 appunto che nel mese di agosto 2019 “mentre stavamo lavorando preparando il tutto necessario per la panificazione e per i prodotti da forno in genere,, il sig. è Per_3
inciampato in un secchio posto vicino al lavandino in muratura ed è caduto a terra e gli usciva sangue dalla testa;
io gli ho parlato e l'ho soccorso ed era vigile tanto che mi ha ricordato di uscire le brioscine dal forno;
io ho chiamato subito i familiari e il 118. [..]la mattina stava bene e dopo che è caduto inciampando nel secchio era vigile anche se dolorante. Ribadisco che gli usciva sangue dalla testa”.
5 Orbene non si ritiene di condividere la tesi dell' che ha ritenuto che la caduta CP_2 fosse necessariamente riconducibile ad un pregresso malore sostenendo che Persona_3
“era caduto a terra per cause naturali e per un improvviso malore, cioè a causa di episodio di emorragia, per cui è evidente che il malore precedente alla caduta del Per_3 aveva preannunciato quanto sarebbe accaduto, cioè emorragia cerebrale subaracnoidea, dunque il decesso”
Sul punto, si ribadisce quanto sopra esposto in ordine al principio di equivalenza delle condizioni di cui all'art. 41 non potendosi escludere, sulla scorta di quanto emerso dall'istruttoria che il “malessere pregresso” del abbia interrotto il nesso eziologico. Per_3
In primis perché tale malore non risulta documentato (vi è un generico riferimento all'accesso al pronto soccorso); in secondo luogo perché le condizioni ambientali lavorative (lavoro svolto innanzi al forno di un panifico in piena estate) di per sé è idoneo a giustificare un calo pressorio che abbia determinato la caduta e il conseguente trauma cranico.
Oltretutto, il ctu nella propria relazione peritale, a seguito delle osservazioni formulate dai procuratori di parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni riconoscendo che la tipologia di lesioni riportate dal erano da considerarsi di natura Per_3
postraumatica “[..] Si chiede di chiarire se le lesioni riportate dal in data 07.08.19 e Per_3 che lo hanno portato al decesso siano etiologicamente imputabili all'infortunio occorso.
La caduta rovinosa provocava ferita lacero-contusa, trauma cranico, cervicale e dorsale e in corso di ricovero veniva accertata la frattura della teca cranica in sede occipitale, e focolai contusi-emorragici e una emorragia subaracnoidea, che pur se vacuata chirurgicamente portava il al decesso in data 20.08.19, dopo alcuni giorni di coma. Per_3
Per quanto riguarda le emorragie subaracnoidee, va precisato che nell'85% dei casi sono imputabili a rottura di aneurisma cerebrale presente, nella restante percentuale dei casi a trauma cranico. Gli esami strumentali radiologici effettuati durante il ricovero documentano la presenza di plurimi focolai contusivi emorragici con quota di spandimento ematica subaracnoidea. Le caratteristica di plurifocalità dei focolai contusivi-emorragici riscontrati con fratture a carico della teca cranica, in soggetto fibrillante in terapia anticoagulante, diabetico e iperteso, che ne ha sicuramente accentuato la gravità, depongono per una origine traumatica. Pertanto, si ritiene che le
6 lesioni in discussione possano ritenersi etiologicamente connesse all'urto violento del capo sul lavandino in occasione della rovinosa caduta del 07.08.19 che in data 20.08.19 portava al decesso del ”. Per_3
Tali osservazioni vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali non sconfessate dalle osservazioni del consulente di parte dell' , tanto più in assenza di pregressi accertamenti medici CP_3 che possano indurre a ritenere che l'emorragia cerebrale sia stata la causa e non la conseguenza della caduta.
Pertanto, anche a voler considerare le concause (eventuale - ma non accertato - malore, condizioni personali del Vitale - “soggetto fibrillante in terapia anticoagulante, diabetico e iperteso” -), trovando diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., non si ritiene, in base alle emergenze processuali, che il presunto malore del possa Per_3
essere con certezza ricollegabile ad un fattore estraneo all'attività lavorativa di per sé sufficiente a produrre l'evento morte e tale da far degradare altre evenienze (situazione ambientale, inciampo su secchio e trauma cranico con ferita lacerocontusa per urto su lavandino in miratura) a semplici occasioni.
Valutati, dunque i plurimi elementi probatori e condivise le conclusioni del ctu sopra riportate, si ritiene che in data 7.8.2019 ha subito effettivamente un Persona_1 infortunio sul lavoro che ha avuto poi esiti fatali.
Accertato, dunque, anche il nesso causale tra il decesso e l'attività lavorativa, occorre verificare se sussistono i requisiti per la concessione delle prestazioni richieste all' dagli eredi del de cuius , deceduto in data 20.08.19. CP_1 Persona_1
In particolare, premesso che l' si è limitato solamente a contestare i requisiti CP_3
caratterizzanti la fattispecie tutelata e non anche la sussistenza dei presupposti per l'erogazione delle prestazioni richieste, va evidenziato:
A. Con riferimento alla rendita ai superstiti, l'art. 85 ai primi due commi del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro) prevede “Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a
120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti
7 è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116:1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio;
in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita;
2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita
è loro corrisposta finché dura l'inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio.
Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data;
3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;
4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e
2), il venti per cento a ciascuno dei fratelli e sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli. La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non può superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o più rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite.
Nella reintegrazione delle singole rendite non può peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente [..]”.
La rendita ai superstiti costituisce, dunque, una prestazione previdenziale che spetta iure proprio e non iure successionis, i cui presupposti sono, per quanto di interesse nel presente giudizio, l'infortunio sul lavoro che abbia causato il decesso del lavoratore e la sussistenza di coniuge superstite.
8
Considerato che
lo status della ricorrente e del figlio inabile ( ) Parte_2 non sono stati oggetto di contestazione e ritenuto da questo giudice, alla luce della documentazione prodotta e dell'istruttoria testimoniale esperita, che il decesso di
è stato conseguenza di infortunio sul lavoro, va dichiarato il diritto Persona_3 di , in proprio e nella spiegata qualità, a vedersi Parte_1
riconosciuta la rendita ai superstiti dal giorno successivo alla morte di Per_3
20.8.2019).
[...]
B. Con riferimento all'assegno funerario, l'art. 85 comma terzo del DPR 30 giugno
1965, n. 1124, prevede altresì “Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di lire un milione al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, In mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle, aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4).
Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita.”
Pertanto, per le ragioni già esposte, la ricorrente ha diritto anche all'assegno funerario
(riconosciuto una tantum a titolo di contributo per le spese affrontate dai familiari, in conseguenza del decesso del lavoratore) con conseguente condanna dell' alla CP_1
corresponsione dell'assegno funerario nella misura, tuttavia, di euro 10.000,00
(importo previsto nel 2019).
C. Infine, con riferimento al beneficio una tantum erogata dal “Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro”, si tratta di una prestazione economica erogata ai familiari superstiti dei lavoratori deceduti a causa di un infortunio sul lavoro e l'importo è parametrato al numero dei familiari ed è annualmente determinato con Decreto ministeriale.
Nella fattispecie, secondo quanto indicato dal Ministero del Lavoro, con Decreto n. 51 del 15 maggio 2019, riprendendo la nota tecnica n.60104 del 19 febbraio 2019, CP_1
gli importi della prestazione per gli eventi verificatisi tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, con due superstiti ammonta ad euro 6.700,00 come correttamente indicato in ricorso.
9 In termini conclusivi assorbita ogni residua questione, il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo disponendone la distrazione in favore dei procuratori della parte ricorrente, che hanno dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto compenso alcuno.
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_2
tecnica, già liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo udienza trattazione scritta ex art 127 ter cpc del 21 novembre 2025
IL GIUDICE
AU IL
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