Sentenza 10 gennaio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2020, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2020 |
Testo completo
fusione dei presente prowedimento SENTENZA omettere le generalità e gU altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 sul ricorso proposto da: d.lgs. 196/03 in quanto: R. P. L1 disposto d'ufficio tj a richiesta di parte imposto dalla legge avverso la sentenza del 25/07/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo a li ti-0 ,4^f,Gì&; Il PG conclude per il rigetto del ricorso. Udit4 4 difensorq;
L'Avv. Claudia Selmi difensore delle parti civili costituite V. B. L.M.G. V.A. B.A. e B.G. , giusta procura speciale che deposita in udienza unitamente a conclusioni e nota spese, conclude per il rigetto del ricorso con conseguente condanna al pagamento delle ulteriori spese sostenute nel presente grado di giudizio. L'Avv. Pamela Bonaiuti difensore di R. P. insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, resa il 25 luglio - 22 ottobre 2018, la Corte di assise di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lucca in data 29 maggio - 7 agosto 2017 che aveva giudicato, con il rito abbreviato, R. P. , imputato dei seguenti reati: - reato di cui all'art. 612-bis, primo e secondo comma, cod. pen., per aver compiuto atti persecutori consistiti in reiterate minacce, percosse e molestie nei confronti di V.V. , persona a cui era stata legate da relazione affettiva, cosi da determinare in lei un grave stato d'ansia e il fondato timore per l'incolumità dei propri figli, uno dei quali minore, nonché costringendola a cambiare utenza telefonica e installare un sistema di allarme domestico con telecamere;
in Lucca e Pisa nel giugno e nel luglio del 2016 (capo A); - reato di cui all'art. 624-bis, primo e terzo comma, in riferimento all'art. 625, n. 2, cod. pen., per aver sottratto a V.V. , dopo essersi introdotto, tramite scalata, con mezzo fraudolento, nella sua abitazione, il telefono cellulare indicato in rubrica, allo scopo di procurarsi un profitto;
in Lucca, il 2 agosto 2016 (capo B); - reato di cui agli artt. 575, 576, n. 5.1, 577, nn. 3 e 4, con riferimento all'art. 61, n. 4, cod. pen., per aver cagionato la morte di V.V. versandole addosso una notevole quantità di liquido infiammabile e poi provocandone l'accensione che determinava gravi ustioni al corpo della donna, per effetto delle quali ella decedeva;
con le circostanze aggravanti di avere agito nei confronti della persona assoggettata agli atti persecutori di cui al capo A), con crudeltà e con premeditazione;
in Lucca, in data 2 agosto 2016, con decesso avvenuto in Pisa, il 3 agosto 2016 (capo C).
1.1. Il primo giudice aveva ritenuto R. P . responsabile dei reati ascrittigli, riuniti in continuazione, e, computata la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni trenta di reclusione, nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili, nella misura di euro 245.985,00, ciascuno, per V. B. B.A. nella qualità di padre e legale rappresentante di B.G. V.A. e L. M. G. , nonché nella misura di euro 163.990,00, per I B.A. in proprio, nonché nella misura di euro 10.000,00, per l' om issis oltre interessi e rivalutazione monetaria. Alla stregua delle affermazioni contenute nelle conformi sentenze di merito, il contesto in cui erano maturati i delitti attribuiti al R.P. Isi era determinato nel tempo susseguente alla conclusione della relazione intercorsa tra l'imputato e la vittima, durata dal 2015 (contestualmente al fatto che si era separata dal coniuge, J B.A. I) fino a maggio 2016, quando si era avuta una prima interruzione, e poi nuovamente a giugno 2016. R.P. , uomo sposato e padre di tre figli, gestiva con difficoltà i rapporti con la moglie e con V.V. e si mostrava incapace di compiere una scelta definitiva tra le due relazioni, sicché, pur avendo deciso di troncare quella con la persona offesa, per ben due volte si era riavvicinato a lei, ma, la seconda volta, nel giugno 2016, IA aveva opposto il suo rifiuto a riprendere il rapporto. Da questo momento l'imputato aveva iniziato a tenere le condotte che gli erano state poi ascritte quali atti persecutori (reato rubricato sub A), consistenti in offese, minacce, aggressioni, telefonate continue, tentativi di sottrarre il telefono alla persona offesa e intrusioni nel privato domicilio di lei. Ancora, nel corso della notte antecedente all'omicidio, R.P.] si era introdotto nella casa della donna e le aveva sottratto il telefono cellulare (fatto poi a lui ascritto come da imputazione sub B), mostrando una sorta di ossessione per il telefono di IA, l'esame del cui contenuto era finalizzato al controllo dei contatti intessuti dalla donna, così replicando il precedente impossessamento del cellulare avvenuto nel mese di giugno del 2016. I giudici di merito hanno anche ricostruito i fatti salienti che avevano visto protagonisti l'imputato e la vittima nell'arco orario intercorso tra le ore 07:31 e le ore 12:55 del 2 agosto 2016, avvalendosi dell'esame delle immagini estratte dal sistema di videosorveglianza dell'ospedale omiSSiS 1, struttura sanitaria dove R.P. lavorava, e delle sommarie informazioni rese dal suo collega di lavoro F.S. da cui era emerso l'incontro in prima mattinata fra l'imputato e la donna, nel corso del quale ella aveva contestato all'uomo il furto del cellulare, fatto che R.P. aveva negato. Indi, è stato rilevato il dato oggettivo costituito dalla denuncia sporta, sia pure contro ignoti, da V.V. - alle ore 10:49 di quello stesso giorno - riguardante il furto del telefono cellulare, mentre dalle dichiarazioni dei figli della vittima si è appreso dell'acquisto compiuto in quel frangente dalla loro mamma di un nuovo telefono cellulare, nonché dell'ulteriore telefonata fatta dalla donna all'uomo con l'intimazione a restituirle il cellulare sottratto e con l'ammonimento che aveva già provveduto a denunciarlo per quel fatto (sebbene in realtà ella avesse sporto denuncia contro ignoti). Ancora, le riprese del sistema di videosorveglianza dell'ospedale e poi del distributore situato in omissis hanno restituito immagini dalle quali si è evinto il percorso fatto dall'imputato dalle ore 12:06, quando aveva lasciato l'ospedale a bordo di uno scooter, munito di una tanica vuota, si era recato al suddetto distributore riempiendola di benzina e si era poi diretto verso la casa della donna, senza che però pe ella uscisse a interloquire con lui, da un lato la donna ribadendo di averlo denunciato e minacciandolo di rivelare a tutti i comuni conoscenti la loro relazione sentimentale, dall'altro l'uomo gridando che avrebbe ammazzato tutti. Il tragico epilogo della vicenda è stato ricostruito sulla scorta delle immagini estratte dal sistema di videosorveglianza installato nella vecchia area ospedaliera di Lucca e da numerose informazioni testimoniali: le immagini hanno ripreso V.V. che, alle ore 12:31:55, era arrivata nell'area dell ospedale, vicino alla zona dell'ex farmacia, ove era stata raggiunta da I R.P. il quale l'aveva strattonata spingendola verso lo stabile dell'obitorio e, dopo un po', quando la donna aveva fatto per andarsene prendendo posto sulla sua autovettura Fiat 500 L, l'imputato aveva cosparso di benzina l'abitacolo del veicolo e, quando la donna si era istintivamente portata fuori dall'auto per scuotersi la benzina dai vestiti, l'uomo - che intanto aveva lasciato il cellulare trafugato all'interno dell'auto, sul sedile anteriore, lato passeggero - le aveva lanciato addosso l'accendino che aveva sottratto dal portaoggetti dell'autovettura stessa, così dandole fuoco e repentinamente allontanandosi mentre la vittima, in fiamme, gridava e poi veniva soccorsa da alcuni colleghi di R.P. richiamati dalle sue urla: la vittima, aiutata dai soccorritori, era comunque riuscita a telefonare al marito e a dirgli l'accaduto, ma poi era stata ricoverata al Centro grandi ustionati dell'Ospedale omissis , dove era deceduta alle ore 6:10 del giorno successivo.
1.2. Per quanto ancora qui rileva, la valutazione del complesso delle prove analizzate ha condotto i giudici di appello, a concludere, in conformità con l'esito della prima decisione, per la sussistenza della prova piena dell'avvenuta perpetrazione delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. e, quanto al delitto di omicidio volontario, per il riconoscimento della circostanza aggravante della premeditazione.
2. Avverso questa decisione ha proposto ricorso il difensore di R.P. chiedendone l'annullamento e articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 612-bis cod. pen., 533 e 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, in merito alla ritenuta sussistenza del delitto di atti persecutori. I giudici di appello hanno, secondo la difesa, errato nell'affermare l'avvenuta dimostrazione degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen., per integrare il quale sarebbe stato necessario che le condotte reiterate fossero effettivamente moleste e assillanti e, inoltre, fossero tali da ingenerare soggetto passivo uno stato d'ansia, oppressione, paura o addirittura da determinare un significativo mutamento delle sue abitudini, non essendo sufficiente la reiterazione delle condotte, ma rilevando l'evento, ossia il pregiudizio arrecato alla persona, da porre in stretta correlazione con le condotte ripetute. Per altro verso, sostiene il ricorrente, essendo risultato che la persona offesa, invece di opporre una condotta ostativa, aveva tenuto un comportamento accomodante con l'agente, tale contegno avrebbe dovuto considerarsi indice di consenso, tale da rendere la condotta dell'imputato giuridicamente irrilevante. In questo quadro, sottolinea la difesa, era risultato che V.V. aveva contattato l'odierno imputato senza dimostrare alcuna paura nei suoi confronti, per cui viene censurato come contraddittorio il ragionamento della Corte di assise di appello, la quale ha ascritto i contatti tra la vittima e R.P. alla volontà di dissuasione espressa dalla prima nei confronti del secondo al fine di farlo desistere dall'atteggiamento persecutorio: contrariamente a tale argomentazione, il ricorrente sostiene che questo comportamento è indice di mancanza di timore e di assenza di ansia nei rapporti con l'interlocutore di chi li ha posti in essere, sicché le condotte non accompagnate da uno stato d'ansia e di paura non sarebbero idonee all'integrazione del delitto in esame. Pertanto, il fatto che la vittima minimizzasse la condotta di R.P. e comunque non si lasciasse andare ad espressioni da cui potesse desumersi il suo allarme in dipendenza di quella condotta avrebbe dovuto interpretarsi come la riprova dell'assenza di ansia e paura da parte sua, non sussistendo, in tema di stalking, alcuna logica nel ricorrere a presunte massime di esperienza sull'irrilevanza della mancata denuncia di episodi di natura persecutoria. Pure in tema di mutamento delle abitudini di vita, per la difesa, la Corte territoriale ha omesso di considerare che, per essere rilevante, tale mutamento avrebbe dovuto dare luogo a un cambiamento necessitato ed effettivo delle abitudini quotidiane: sarebbe occorsa, in altri termini, la prova di un grave e perdurante stato di ansia e di paura, ancorato a elementi sintomatici ricavabili dalle dichiarazioni della vittima e dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta dell'agente, valutandone l'astratta idoneità a causare l'evento e il suo profilo concreto, in relazione alle condizioni di luogo e di tempo dei fatti;
questo mutamento, tuttavia, non sarebbe rilevabile nel caso concreto. Né, secondo{R.P. , sussiste motivazione alcuna nella sentenza impugnata sul fondato timore per sé o per altri che avesse pervaso V.V.
2.2. Con il secondo motivo, si prospetta l'erronea applicazione dell'art. 577, primo comma, n. 3, cod. pen. in tema di ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione. Premesso che la sussistenza di questa aggravante è stata ritenuta dai giudici di appello in quanto hanno considerato dimostrato che l'imputato aveva svolto un'accurata pianificazione dell'azione concretizzatasi nell'aggressione mortale ai danni della vittima, senza deflettere dal proposito delittuoso, sia pure condizionandolo all'eventualità che non fosse riuscito a dissuadere V.V. dall'intenzione di denunciarlo e troncare i rapporti con lui, la difesa ha evidenziato che, basandosi su queste argomentaziOni, la sentenza impugnata ha mostrato di confondere gli elementi costitutivi della premeditazione con la situazione relativa alla semplice preordinazione del delitto, laddove quest'ultima, intesa come apprestannento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase immediatamente antecedente, si differenzia dalla premeditazione, la quale richiede il radicamento e la costante persistenza - per un apprezzabile lasso di tempo - del proposito omicida. Inoltre, lamenta il ricorrente, in punto di ricognizione degli elementi costitutivi dell'aggravante, i giudici di merito hanno mancato di rispettare le regole probatorie inerenti al relativo accertamento, con particolare riferimento al criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, dovendo riscontrarsi il positivo svolgimento della valutazione bifasica: la prima, di ordine diagnostico, consistente nella verifica degli elementi (cronologico e ideologico) costitutivi della premeditazione;
la seconda, di carattere prognostico, volta ad analizzare la sussistenza della regola probatoria posta dal citato criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio. Se i giudici di appello avessero rispettato tale progressione accertativa e valutativa, sarebbero giunti, nell'inquadramento proposta dal ricorrente, alla conclusione della mancanza di un adeguato supporto probatorio in ordine al lasso temporale intercorso tra la determinazione omicida e la sua esecuzione, con conseguente carenza dimostrativa del corrispondente intervallo cronologico e del percorso relativo alla determinazione nutrita dall'imputato durante il lasso temporale trascorso all'interno del suo luogo di lavoro presso l'ospedale : la mancata prova relativa al complessivo momento diagnostico, quindi, avrebbe dovuto precludere alla Corte territoriale di affrontare il momento valutativo, non essendo certo al di là degli ragionevole dubbio che l'intenzione dell'imputato fosse stata condizionata a un comportamento della vittima, anche perché i giudici d'appello hanno discorso dell'argomento in termini non più che dubitativi.
3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso, segnalando l'infondatezza sia del primo motivo, dal momento che le prove analizzate dai giudici di merito avevano fornito un quadro di elementi adeguato a dimostrare in modo pieno la commissione da parte dei R.P. del reato di atti persecutori in danno della persona offesa, costretta finanche a dover cambiare il telefono e le sue abitudini di vita, sia del secondo motivo, in quanto dall'analisi del ragionamento espresso dalla Corte di merito la premeditazione, con riferimento all'elemento cronologico e con riferimento all'elemento ideologico, è risultata adeguatamente dimostrata, considerando che il radicamento dell'intenzione omicidiaria si era radicato in capo all'imputato fin dalle ore 07:30 del giorno in cui poi R.P. aveva aggredito con il fuoco la vittima. Nello stesso senso ha concluso la difesa delle parti civili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da R.P. risulta inammissibile quanto al primo motivo e, al contrario, fondato in ordine al secondo motivo, quello inerente alla circostanza aggravante della premeditazione, con le implicazioni che seguono.
2. In ordine al primo motivo, le prospettazioni svolte dal ricorrente per censurare l'inquadramento del reato di atti persecutori e il discorso giustificativo rassegnato dalla Corte territoriale non si confrontano in modo effettivo con gli argomenti offerti nella decisione impugnata e, comunque, accreditano un'esegesi del delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. manifestamente priva di giuridico fondamento.
2.1. Si rileva, in particolare, che i giudici di appello hanno sottolineato, con riferimenti specifici agli episodi concretamente emersi, che le indagini svolte a ritroso sugli ultimi mesi di vita della persona offesa avevano dimostrato in modo univoco che in quel periodo la vittima era stata letteralmente perseguitata dall'imputato, con una varietà di comportamenti talmente invasivi della sua vita privata e talmente violenti che avrebbero spaventato e portato alla disperazione chiunque: in tal senso, è stata contrastata la tesi difensiva secondo la quale la vittima non avrebbe avuto affatto paura, né si sarebbe preoccupata più di tanto di R.P. Vengono, fra gli altri, citati e analizzati i seguenti fatti: l'aggressione dell'imputato ai danni della donna nel giugno 2016, con la prima sottrazione del telefono cellulare, presso l'Ospedale omissis , dove lavorava V.V. ; il successivo episodio dell'aggressione nella casa della donna raccontato da lei alla sua amica A.A. l'ulteriore episodio della metà del luglio 2016 quando R.P. si era presentato al cancello dell'abitazione della donna e si era messo a urlare, rimanendo al di fuori fino a mezzanotte circa;
l'aggressione ai danni della donna messa in essere da R.P. la settimana successiva, dopo essersi introdotto furtivamente nella di lei abitazione;
infine, il furto del telefono cellulare perpetrato, sempre dopo essersi introdotto abusivamente nella casa di V.V. , fra le ore 04:00 e le ore 07:00 del 2 agosto 2016. La richiamata serie di azioni aggressive e moleste di notevole gravità e degli ulteriori episodi pure dettagliati di cui si era reso protagonista l'imputato aveva necessariamente provocato nella persona offesa, secondo il ponderato avviso dei giudici di merito, un grave e perdurante stato di malessere, ansia e profonda insicurezza, così da configurare l'evento di danno previsto dalla norma incriminatrice, fatto che non risultava smentito dalla mancata denuncia da parte della donna delle aggressioni violente e ripetute patite, come le avevano, invece, consigliato di fare le persone che le erano vicine, varie essendo le ragioni che l'avevano indotta a tanto: la paura delle ritorsioni da parte dell'imputato; il timore di mettere in difficoltà la propria famiglia;
la speranza che R.P. desse alfine ascolto al marito della persona offesa, che era un carabiniere e lo aveva già affrontato per convincerlo a cessare le sue condotte illecite. Inoltre - ha persuasivamente specificato la Corte di merito - i ripetuti contatti telefonici che la donna aveva avuti, anche su sua iniziativa, con l'imputato non possono essere interpretati in senso sintomatico del consenso di V.V. a che R.P. persistesse nel cercare i rapporti con lei, in quanto tali contatti erano stati sempre finalizzati a fargli capire che non tollerava le sue intrusioni e a indurlo a desistere dall'atteggiamento persecutorio: infatti, anche nell'ultima, tragica occasione, ella aveva abbandonato la sua paura perché la situazione aveva superato ogni sua capacità di sopportazione, dopo che l'imputato si era addirittura introdotto in casa sua e le aveva sottratto il telefono cellulare.
2.2. Le spiegazioni espresse nella motivazione richiamata sono, all'evidenza, agganciate in modo solido e coerente al quadro probatorio esposto e criticamente analizzato dai giudici di merito che, con argomenti congrui, dettagliati e logici, hanno chiarito le ragioni per le quali le condotte messe in essere da R.P. sono sfociate in atti persecutori reiterati - riferibili a un periodo, non lunghissimo, ma nemmeno irrisorio (ossia il lasso poco più che bimestrale dal mese di giugno al 2 agosto 2016, data dell'omicidio, delitto a cui il primo reato è risultato connesso) - e consistiti in minacce, percosse e molestie, atti posti in essere in modo gravemente insistente e pervasivo ai danni di V.V. , in guisa tale da rendere pienamente giustificata la conclusione dello loro adeguatezza a integrare gli elementi costitutivi del delitto sub A). Appare chiaro, in particolare, che il comportamento reiteratamente persecutorio di R.P. aveva determinato concreti effetti pregiudizievoli nella sfera della vittima, essendo risultato assodato che, in derivazione causale con la condotta illecita dell'imputato, ella era stata pervasa da un grave stato d'ansia - correttamente ritenuto non smentito dai tentativi della donna di indurre l'imputato ad atteggiamenti resipiscenti - e dal fondato timore per l'incolumità dei propri figli, nonché era stata costretta a cambiare l'utenza telefonica e installare un sistema di allarme domestico. Immediatamente fuorviante si rivela l'apparato argomentativo articolato dal ricorrente finalizzato a ricollegare alla mancata esposizione da parte della persona offesa delle condotte persecutorie l'effetto della loro carente dimostrazione e, comunque, della loro inefficienza causale rispetto all'offesa del bene giuridico tutelato. Va, invero, obiettato che, ai fini della Configurabilità del reato di atti persecutori, non è necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto, potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell'agente (Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272086; Sez. 5, n. 47195 del 06/10/2015, 5., Rv. 265530). Né, con riferimento al profilo strutturale del reato in esame, può avallarsi la prospettazione di insufficienza quantitativa delle condotte accertate allo scopo dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 612-bis cod. pen., dovendo puntualizzarsi che integrano il delitto di atti persecutori anche due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 47087 del 03/07/2014, F.C., n. m.; Sez. 5, n. 46331 del 05/06/2013, D. V., Rv. 257560; Sez. 5, n. 6417 del 21/01/2010, Oliviero, Rv. 245881). Per altro verso, la negazione sostenuta dal ricorrente degli eventi accertati dalla Corte territoriale come cagionati in danno della vittima dalla condotta persecutoria dell'imputato - eventi che si sono identificati sia nello stato d'ansia e di paura, sia nel fondato timore per l'incolumità propria e dei propri congiunti (in particolare, dei figli), sia nella costrizione al cambiamento di alcune delle abitudini di vita, nei sensi indicati dall'analisi di merito - involge, come si desume in modo piano dalle sue deduzioni, la sollecitazione a rivalutare il significato e la portata probatoria degli elementi analizzati e, quindi, propone una diversa interpretazione dei dati di fatto acclarati: operazione che, a fronte della congrua e logica disamina valutativa compiuta dalle conformi decisioni di merito, non può ammissibilmente compiersi in questa sede. Infine, al di là della rilevata adeguatezza del discorso giustificativa per ciascuno degli eventi sopra richiamati, nemmeno va obliterato che, ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori, è sufficiente la consumazione anche di uno solo degli eventi alternativamente previsti dall'art. 612 bis cod. pen. (Sez. 5, n. 36139 del 04/04/2019, D., Rv. 277027; Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015, A., Rv. 265231): e la contestazione meramente fattuale palesata nell'impugnazione dell'avvenuta determinazione da parte dell'agente, con le sue condotte aggressive, moleste, minacciose e antigiuridiche, del grave stato d'ansia e di paura che aveva pervaso V.V. evidenzia anche sotto questo profilo l'inidoneità dell'impugnazione a disarticolare il tessuto logico su cui si regge il corrispondente capo della decisione. Il primo motivo è, di conseguenza, inammissibile.
3. A diverso esito si perviene con riferimento allo scrutinio del secondo motivo, relativo alla contestazione del ragionamento inerente alla circostanza aggravante della premeditazione, inerente all'omicidio sub C), dalla Corte territoriale considerata bene acclarata dal primo giudice quale premeditazione condizionata.
3.1. Si constata che i giudici di appello hanno ritenuto sussistente l'elemento cronologico considerando l'insorgenza nell'agente del proposito omicida fin dalle ore 08:00 del mattino, dopo che R.P. era stato affrontato dalla persona offesa che gli aveva imputato il furto del telefono cellulare e, nonostante la sua protesta di innocenza anche con lo svuotamento del bauletto dello scooter a prova, aveva minacciato di denunciarlo, con tutto ciò che tale atto avrebbe significato. Essi poi hanno aggiunto che, comunque, il proposito criminoso omicidiario si era radicato sicuramente in R.P. dopo la telefonata delle ore 11:30 quando V.V. gli aveva detto di avere sporto denuncia a suo carico. Da quest'ultimo momento fino alla condotta tipica omicidiaria era trascorso, secondo la valutazione esposta nella sentenza impugnata, un lasso di tempo congruo, sia sotto l'aspetto quantitativo, essendosi trattato di un intervallo ampio (non meno di un'ora e mezza), sia sotto l'aspetto qualitativo, essendo accaduti in quei frangenti fatti che avrebbero potuto indurre l'imputato a desistere. Nella sentenza impugnata, si è ravvisata l'evenienza anche dell'elemento psicologico, consistente nel perdurare dell'intenzione criminosa fino alla sua attuazione, senza cedimenti, come viene evinto dalla predisposizione dei mezzi (la preparazione della lattina con il suo riempimento di liquido infiammabile) e dalle modalità dell'azione, avendo avuto nel frattempo R.P.] l'occasione di abbandonare il suo proposito delittuoso, dopo avere appreso dalla donna, alle ore 11:30, dell'avvenuta denuncia a suo carico e, ancora dopo, quando si era recato presso l'abitazione della persona offesa e l'aveva vista insieme ai figli, situazione in cui avrebbe dovuto risvegliarsi la sua coscienza di padre di famiglia, in un contesto in cui, invece, l'imputato, dopo aver preordinato il mezzo, aveva individuato anche il luogo adatto all'azione e poi proceduto ad appiccare il fuoco al corpo della vittima con sconcertante freddezza.
3.2. Il discorso giustificativo così richiamato non si profila persuasivo, siccome non ha fatto emergere in modo chiaro e tale da soddisfare il criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio il preciso momento in cui, nella ricostruzione del fatto, fosse da ritenersi accertata la maturata decisione in capo all'agente del proposito omicidiario: in particolare, i giudici di appello, dopo avere indicato tale momento nella prima mattinata del giorno del delitto, intorno alle ore 08:00, quando l'imputato aveva realizzato che la relazione con V.V. era ormai precipitata, per cui se voleva recuperare un'esistenza tranquilla preservando la sua famiglia doveva ucciderla, hanno valorizzato il successivo contatto telefonico fra i due, avvenuto alle ore 11:30, quando la donna lo aveva chiamato con il telefono cellulare del figlio dicendogli, fra l'altro, di avere sporto denuncia a suo carico per il furto del cellulare: sicché, risulta argomentato in sentenza, al di là dei dubbi sull'insorgenza del proposito criminoso dalle ore 08:00, "non può invece seriamente dubitarsi che la decisione fosse ormai stata presa irrevocabilmente alle ore 11:30 di quel giorno, dopo che l'imputato aveva saputo con certezza della denuncia (prima solo 'minacciata')".
3.3. A fronte di questa prospettiva, anzitutto la critica articolata dal ricorrente in punto di accertamento della premeditazione evidenzia in modo non infondato il rilievo del veramente risicato intervallo a cui, con la motivazione suindicata, i giudici di merito hanno ricollegato l'elemento cronologico della circostanza aggravante. E' principio consolidato quello secondo cui gli elementi costitutivi della premeditazione sono l'apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), con l'effetto che tale circostanza aggravante va esclusa quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, ossia tale da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575; fra le altre, Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265149). Con particolare riferimento all'elemento di natura cronologica, esso è rappresentato dal decorso di un intervallo di tempo apprezzabile fra l'insorgenza e l'attuazione del proposito delittuoso, con la specificazione che la consistenza minima dell'intervallo non può essere rigidamente quantificata in via generale e astratta: rileva in modo decisivo sul punto l'accertamento che tale lasso sia risultato in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla grave decisione presa e a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere, per modo che egli - avendo avuto Il tempo adeguato a permettergli di attivare la controspinta inibitoria della pulsione criminosa formatasi nel suo orizzonte volitivo, ma non essendosi avvalso di questa concreta possibilità di recedere dal suo proposito antisociale, mantenendolo fermo senza soluzione di continuità - si sia reso, in tal modo, responsabile di un comportamento più riprovevole e, quindi, più grave, Fra l'esposizione del principio e la sua verifica nelle singole fattispecie varie sono le opzioni che la casistica fa emergere. Costituisce, in ogni caso, monito particolarmente significativo quello secondo cui, in determinate condizioni, può non ritenersi, in via di principio, un sicuro indice rivelatore della premeditazione, che si sostanzia in una deliberazione criminosa coltivata nel tempo e mai abbandonata, l'intervallo di una notte tra la preparazione e l'esecuzione, così come non sempre possono trarsi elementi di certezza della stessa predisposizione di un agguato, perché quest'ultima attiene alla realizzazione del delitto e non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di quel processo psicologico di intensa riflessione e di fredda determinazione che caratterizza l'indicata circostanza aggravante. Ciò si è affermato tenendo anche conto del fatto che la premeditazione (come ricorda la Relazione al codice penale sostanziale) è stata conservata fra le circostanze aggravanti sul rilievo che nell'identificazione del dolo si configura una scala la quale, per gradi ascendenti, dal dolo di impeto passa alla consapevolezza e volontà propria della normale riflessione e, infine, giunge alla premeditazione: situazione psicologica e volitiva, questrultima, in cui emerge l'aggiunta di un quid pluris all'ordinario grado di riflessione comune alla maggior parte delle azioni delittuose dolose, perché - quando attinge a tale grado - la riflessione dell'agente inerente al proposito di delinquere si caratterizza per la sua protrazione più o meno lunga nel tempo, senza soluzione di continuità, e conclama l'irriducibile continuità della conservazione del proposito stesso, ricercando o attendendo l'occasione per attuare li divisato reato, sicché tale proposito resta robusto e sopravanza tutte le controspinte inibitorie che, nell'intervallo temporale suddetto, si presentano via via alla coscienza e che, ordinariamente, avrebbero vinto un normale proposito delittuoso. Solo la situazione connotata dal menzionato quid pluris impone di annettere alla condotta dell'agente una perversità e pericolosità accentuate, giustificatrici del corrispondente, congruo aumento di pena (v. Sez. 1, n. 47250 del 09/11/2011, Livadia, Rv. 251503, anche per ogni ulteriore riferimento).
3.4. Consegue che, nell'indagine da compiersi, rileva anche la valutazione dei mezzi usati e delle modalità caratterizzanti la condotta delittuosa dell'agente:in tal senso, anche l'agguato può concretare, in punto di principio, un indice rivelatore della premeditazione, in particolare quando esso si traduca in un'imboscata o insidia preordinata, allorché postuli un appostamento, protratte per un tempo più o meno lungo, in attesa della vittima designata e in presenza di mezzi e modalità tali da non consentire dubbi sul reale intendimento dell'insidia; in tali condizioni, il pur non lunghissimo tempo dell'attesa può valere a soddisfare gli elementi - ideologico e cronologico - costitutivi della premeditazione, sempre che, però, risulti dimostrato che il delitto sia stato comunque deliberato da un arco di tempo apprezzabile e in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa. Le riflessioni svolte danno conto della ragione per la quale la mera preordinazione del delitto omicidiario - intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase a quest'ultima immediatamente precedente - non è sufficiente ad integrare l'aggravante della premeditazione, che postula invece il radicamento e la persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito omicida, in relazione al quale costituiscono indici sintomatici il previo studio delle occasioni ed opportunità per l'attuazione, un'adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive (Sez. 1, n. 5147 del 14/07/2015, deo. 2016, Scanni, Rv. 266205). Nello snodo descritto, è compito del giudice di merito, onde valutare in modo adeguato la configurabilità dell'aggravante in questione, cogliere e apprezzare tutte le peculiarità della specifica fattispecie, accertando se i predetti requisiti sussistano o se essi siano, invece, l'uno o l'altro, da escludere: e ciò può avvenire anche in caso di agguato, tanto se si sia avuto l'avvistamento casuale della vittima quanto se sia verificato un appostamento che risulti essere stato frutto di un'iniziativa estemporanea, in relazione a cui la risoluzione omicida non sia maturata attraverso una lunga riflessione, con la possibilità di recesso prima dell'attentato (Sez. 5, n. 26406 del 11/03/2014, Morfei, Rv. 260219; Sez. 1, n. 24733 del 21/05/2004, Defina, Rv. 228510). In corrispondenza di questi argomenti, diviene ineludibile aggiungere che, quanto più è circoscritto il lasso temporale intercorso tra l'insorgenza nell'agente del proposito delittuoso e la sua attuazione, tanto più deve essere specifica l'individuazione e la dimostrazione degli altri indici sintomatici dell'avvenuta deliberazione del piano omicidiario e della ferma e pervicace volontà dell'agente stesso di portarlo a termine, senza cedimenti (SeL 1, n. 41405 del 16/05/2019, Rossi, Rv. 277136, in motivazione).
3.5. Poste tali coordinate, l'analisi della motivazione della sentenza impugna ta, oltre a consentire di cogliere lo spessore della richiamata critica circa il riscontro dell'elemento cronologico, sollecita anche la riflessione che, a ben vedere, emerge una non sanata aporia nel succitato discorso giustificativo nella parte in cui la Corte di assise di appello, per un verso, pare avallare la tesi del primo giudice circa la natura condizionata della premeditazione, indicando come fatto condizionante l'ottenimento della dissuasione della donna dal denunciarlo e, per l'altro, espone quale linea dirimente la tesi secondo cui, nella telefonata delle ore 11:30, l'uomo aveva appreso dalla voce della donna che la denuncia era stata proposta (per come ella gli aveva detto) a suo carico e si era determinato, in quel momento con certezza, all'azione omicidiaria. In effetti, i giudici di appello, non avendo sciolto in modo chiaro il nodo se il proposito criminoso potesse dirsi compiutamente formato già alle ore 08:00, si sono soffermati, ritenendo il dato decisivo, sulle condotte messe in essere dall'imputato soprattutto nel tempo - di poco superiore all'ora - intercorso fra la telefonata delle ore 11:30 e l'azione omicidiaria, non avvedendosi, però, dall'inidoneità strutturale e funzionale di quell'intervallo per la sicura ricognizione dell'aggravante di cui all'art. 577, primo comma, n. 3, cod. pen. Invero, lo spatium temporis decorso dalle ore 11:30 al momento della morte si è appalesato obiettivamente esiguo dal punto di vista quantitativo, nonché - elemento non secondario - denso, nel suo corso, di condotte già connotate dalla successione serrata di modalità concretamente e ininterrottamente preparatorie e poi esecutive dell'azione immediatamente prima deliberata, oltre che in certo modo contrassegnato dall'autonoma sopravvenienza dell'arrivo della vittima sul luogo dell'incontro conclusivo, quello fatale. Pertanto, doveva e deve considerarsi problematico, sotto il profilo logico, individuare in quell'intervallo l'evenienza di un lasso apprezzabile nel corso del quale l'imputato potesse essere indotto a riflettere sulla decisione poc'anzi presa, senza che, per il resto, potesse e possa influenzare la corrispondente valutazione il richiamo di elementi confermativi piuttosto delle altre aggravanti ritenute (così, la mancata confessione alla donna, alle ore 11:30, di essere l'autore del furto del telefono cellulare, condotta serbata - in thesi - contemporaneamente all'insorgenza del proposito omicida, riferibile all'intreccio di tale proposito con gli atti persecutori;
così, l'insensibilità dimostrata dopo aver rivisto la donna e i suoi figli alle ore 12:20, riferibile in via prospettica al tasso di crudeltà connotante la complessiva azione criminosa). Depurata la valutazione offerta dai giudici di merito dai dati logicamente non concludenti, occorre prendere atto che le altre spie di ordine fattuale prese in esame dalla Corte di merito nella disamina del requisito psicologico della premeditazione depongono esclusivamente per la conferma dell'avvenuta preordinazione dell'omicidio, in quell'ora di tempo, da parte di I R.P. preordinazione che, come si è visto, in sé considerata, non è sufficiente all'integrazione della circostanza aggravante della premeditazione. Si profila, quindi, conseguente concludere che non risulta - alla stregua della stessa assodata consecutio fattuale ricostruita nella sentenza impugnata - l'evenienza di concreti agganci per affermare che, oltre alla preordinazione, si fosse determinata nella predisposizione e nella realizzazione della condotta messa in essere dall'imputato e finalizzata all'omicidio anche la duplice convergenza degli elementi costitutivi della premeditazione.
4. Per tali ragioni, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'avvenuto accertamento dell'indicata aggravante. L'annullamento va pronunciato senza rinvio, giacché, pur dopo la completa disamina del materiale acquisito e utilizzato nel giudizio di merito, il giudizio di rinvio non potrebbe in alcun modo colmare la carenza probatoria storicamente accertata in ordine alla menzionata circostanza. Né occorre disporre il rinvio al giudice di merito per la rideterminazione della pena. Invero, pur dopo l'elisione della premeditazione, il delitto di omicidio accertato in via definitiva resta aggravato ai sensi dell'art. 576, primo comma, n. 5.1, e dell'art. 577, primo comma, n. 4, cod. pen., delitto per il quale la pena stabilita dall'ordinamento è quella dell'ergastolo senza isolamento diurno, in relazione agli aumenti stabiliti dai giudici di merito per i reati satellite, inferiori complessivamente ad anni cinque di reclusione, per gli effetti di cui all'art. 72, secondo comma, cod. pen. Per l'omicidio aggravato ritenuto, dunque, la pena resta quella dell'ergastolo senza isolamento diurno, pena che, secondo la disciplina di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. (nel regime applicabile per il fatto qui giudicato), è diminuita ad anni trenta di reclusione, in ragione della scelta del rito a prova contratta, secondo quanto risulta già disposto dalla sentenza di primo grado, confermata da quella di appello.
5. Questa conclusione determina la conseguenza che - quanto al regolamento delle spese del grado relativo alla posizione delle parti civili V.B. L.M.G. V.A. B.G. e B.A. che hanno svolto attività processuale in questa sede - le spese stesse vanno poste a carico dell'imputato, anche qui soccombente rispetto all'azione civile proposta nei suoi riguardi.
5.1. In particolare, l'oggetto del processo di legittimità ha involto la sussistenza del delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. e, in relazione a tale sussistenza, ha riguardato anche l'evenienza della circostanza aggravante di cui all'art. 576, primo comma, n. 5.1., cod. pen., relativa al delitto di omicidio: oggetto rispetto al quale si registra la rilevata soccombenza di R. P. rispetto all'azione civile proposta dalle suddette parti, per i rispettivi titoli, nei suoi confronti. Invero, non può dubitarsi del fatto che la sussistenza del reato di atti persecutori, per un verso, e l'evenienza della connessa aggravante, accedente al delitto di omicidio, per l'altro, abbiano costituito fattori concorrenti nella determinazione equítativa dei danni effettuata dai giudici di merito, sicché le parti civili sono da ritenersi legittimate a svolgere deduzioni nel presente grado a sostegno, diretto e indiretto, delle statuizioni conseguite nei gradi di merito. La condanna al risarcimento dei danni, con contestuale liquidazione dei pregiudizi in questo stesso processo, rende immediata ragione degli effetti che, oltre alla verifica relativa al reato di cui all'art. 612-bis cod. pen., anche quella inerente alla succitata aggravante dell'omicidio determina nella sfera delle parti civili facendo emergere il loro interesse a contraddire all'impugnazione dell'imputato. Peraltro, nella stessa prospettiva, il Collegio tiene a puntualizzare, pur al cospetto di un panorama interpretativo non univoco, che si profila sussistere, anche in ipotesi di condanna generica al risarcimento del danno, l'interesse della parte civile a contraddire in ordine alla sussistenza delle circostanze aggravanti che afferiscano a elementi direttamente incidenti sulla concreta dimensione offensiva del fatto, poiché tali elementi sono rilevanti per l'accertamento della responsabilità civile quante volte l'esito del giudizio penale sia idoneo a influenzare la liquidazione del danno non patrimoniale, da accertare e quantificare nella separata e successiva sede civile. Impregiudicata l'analisi compiuta in sede di legittimità nei casi in cui si è esclusa la legittimazione a contraddire della parte civile, a fronte di un oggetto del processo inerente a temi, quali la confisca dei beni degli imputati, l'applicazione della continuazione, o anche elementi accidentali irrilevantí rispetto agli interessi sostanziali della parte civile perché influenti ai soli fini della quantificazione del trattamento punitivo, deve infatti considerarsi che l'interesse della parte civile sussiste qualora l'elemento accidentale del reato, oggetto della regiudicanda, attenga a una componente fattuale della vicenda criminosa e alla sua dimensione concretamente offensiva del bene giuridico protetto, tale da assumere rilievo sul tema dell'accertamento della responsabilità civile, in questi casi ben potendo l'esito del giudizio penale condizionare la liquidazione del danno che verrà riconosciuto nella sede civile a titolo di danno non patrimoniale. Questo assunto, che ha ricevuto recente e persuasivo avallo (Sez. 1, n.4. 31246 del 21/05/2019, Lo Verde, n. m.), non trascura gli effetti del giudicato penale nel successivo giudizio di danno, in relazione a cui, a mente dell'art. 651 cod. proc. peri., la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile, efficacia riconosciuta alla sentenza resa all'esito del giudizio abbreviato accettato anche dalla parte civile, non mancando però di specificare che - se è vero che il valore di giudicato testé ricordato è, nel giudizio civile restitutorio o risarcitorio promosso nei confronti del condannato, testualmente circoscritto al compimento della condotta e ai suoi profili di illiceità, non estendendosi esso alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile (Sez. 3, civ., n. 20786 del 20/08/2018, Rv. 650408) - non può però trascurarsi il rilievo che l'intervenuto accertamento da parte del giudice penale di circostanze che aggravano il reato commesso e che sono dipendenti dai comportamenti tenuti e dalle spinte soggettive a delinquere è idoneo comunque a incidere concretamente sul separato giudizio civile di liquidazione del danno. In questo senso, d'altronde, il giudice civile, nel giudizio restitutorio e risarcitorio, pur nella parte valutativa non dipendente in modo vincolato dal giudicato penale, ha la possibilità (non l'obbligo) di utilizzare senz'altro, fra le fonti del proprio convincimento, gli elementi e le circostanze scaturenti dai dati acquisiti in modo rituale nel giudizio penale già definito, legittimamente procedendo all'esame diretto di quel materiale probatorio o comunque desumendo gli elementi e le circostanze dalla sentenza penale o dagli atti del relativo processo, al fine dell'esatto accertamento dei fatti su cui vanno basate le susseguenti valutazioni, sempre alla luce del proprio vaglio critico (Sez. 3, civ., n. 15112 del 17/06/2013, Rv. 626948). Peraltro, tento conto della natura del danno da reato, come conformato nell'alveo segnato dagli artt. 185 cod. peri. e 2059 cod. pen., quando si verta, in particolare, della perdita di un congiunto o di una persona cara, la verifica da compiersi riguarda necessariamente una sofferenza morale, costituente un aspetto specifico e rilevante del danno non patrimoniale, da liquidarsi in modo unitario e omnicomprensivo, con delibazione che sfugge ordinariamente a una previa valutazione analitica e resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi (Sez. U, civ., n. 26972 del 11/11/2008, Rv. 605496; Sez. 3, civ., n. 23053 del 30/10/2009, Rv. 610731): apprezzamenti rispetto al quali l'accertamento delle componenti fattuali della vicenda criminosa e della portata concretamente offensiva del bene giuridico protetto non possono affatto reputarsi irrilevanti . Pertanto, a fronte di questi effetti, qualora l'accertamento dell'elemento accidentale del reato sia idoneo a incidere sulla configurazione degli elementi e delle circostanze utilizzabili direttamente ai fini della ricognizione e della liquidazione del danno, non può negarsi la legittimazione della parte civile a contraddire nel processo penale, sia in relazione alla finalità di rimuovere una situazione di svantaggio processuale, sia in relazione a quella di conservare un assetto più favorevole, contestato dall'impugnazione dell'imputato. In definitiva, l'avvenuta liquidazione del danno in questo processo conferisce alle parti civili la perdurante legittirnazione a contraddire per l'ambito prima specificato, ricompreso fra i temi oggetto di impugnazione, fermo restando che per questi stessi terni la suddetta legittimazione sarebbe persistita, per la ragione pure chiarita, anche in ipotesi di condanna ai risarcimento del danno in forma generica, con liquidazione demandata al giudice civile.
5.2. Le spese sostenute dalle parti civili sono da liquidarsi adeguatamente nella misura di curo 3.510,00: tale quantificazione viene effettuata secondo la seguente specifica, ex artt. 12 e 16 d,m. n. 55 dei 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, tenuto conto - in relazione alle voci precisate nella nota - dell'attività svolta, delle questioni trattate e anche del numero di parte unitariamente rappresentate dal patrono (con voci già comprensive dei relativi aumenti), nonché prendendo atto del limite segnato dall'importo richiesto dal difensore nella nota stessa. Fase di studio C 900,00 Fase decisionale C 2.610,00 Totale C 3.510,00 Ai suddetti compensi professionali non va aggiunto alcun ristoro di spese borsuali, non richiesto. Spetta invece alla difesa delle parti civili, ex art, 2 d,rn. n. 55 del 2014, il rimborso delle spese forfettarie nella - giusta - misura del 15%, oltre all'IVA ed al contributo per la Cassa Previdenziale, da computarsi sull'imponibile.
6. Secondo quanto stabilisce l'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, deve disporsi, in relazione ai reati oggetto di processo e alle circostanze fattuali che li hanno connotati, che in caso di diffusione del presente provvedimento dovranno omettersi le generalità e gli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggrav