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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 3307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3307 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Ottava Civile
❖➢
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51361 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021 e vertente tra
, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Re di Roma n. 79, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Mariachiara Celidonio che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
e
, CP_1 Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: scioglimento comunione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte attrice:
“in via principale dichiarare la cessazione della comunione ereditaria avente ad oggetto il seguente bene immobile: immobile sito in Roma, alla via D. Cucchiari, 68°, pari a 720/900, riportato in catasto al foglio 614, particella 205, subalterno 29, in essere tra il Dott. ed i Parte_1
IG.ri , tutti in qualità di eredi di CP_1 Controparte_2 Parte_2 Per_1
in conseguentemente accertata la non comoda divisibilità del bene, quantificato il
[...] CP_1
valore economico del bene in comunione ad opera di un professionista all'uopo nominato, disporre
l'attribuzione della quota di proprietà dei IG.ri , CP_1 Parte_3 [...]
tutti in qualità di eredi della SI.ra in al Dott. Parte_2 Persona_1 CP_1 Parte_1
, determinando la somma dovuta ai primi a titolo di conguaglio;
porre le spese tutte,
[...]
anche quelle del professionista incaricato per la quantificazione del valore dell'immobile, interamente a carico dei condividenti IG.ri , CP_1 Controparte_2 CP_3
tutti in qualità di eredi della SI.ra in stante il disinteresse manifestato
[...] Persona_1 CP_1
da ultimo anche con la mancata ed ingiustificata partecipazione all'invito di mediazione;
tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
FATTO E DIRITTO
Il presente giudizio è stato promosso nel luglio 2021 da al fine di Parte_1
ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione venutesi a creare sull'immobile sito in Roma alla via dei Cucchiari 68/A riportato in catasto al foglio 64 particella 205, sub. 29; comunione cui parteciperebbero, oltre all'attore, i sig.ri , CP_1 Parte_3 Parte_2
tutti in qualità di eredi della SI.ra in
[...] Persona_1 CP_1
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto di essere proprietario della quota di
720/900 dell'immobile innanzi indicato, per averla acquistata in data 10.4.2018 con atto a rogito del notaio , rep. 1138, e che la restante quota di 180/900 – pari ad un quinto Persona_2 dell'intero – sarebbe stata di proprietà della sig.ra in per averla ereditata dalla Parte_4 CP_1
sorella Ha altresì esposto che la sig.ra sarebbe deceduta in Persona_3 Persona_4
Francia il 10 luglio 2010 e che, in conseguenza del suo decesso, la predetta quota pari a 180/900 della proprietà dell'immobile sarebbe stata trasmessa ai figli, , CP_1 Parte_3
[...] Parte_2
I sig.ri , sebbene ritualmente CP_1 Parte_3 Parte_2
citati in giudizio, sono rimasti contumaci.
****
Così sinteticamente ricostruito l'oggetto della causa, il Giudicante osserva quanto segue.
L'attore sostiene che la titolarità della quota di 180/900 del diritto di proprietà sui beni per cui è causa sarebbe stata acquisita, dai convenuti, per successione di Persona_4
in deceduta ab intestato. CP_1
A tale riguardo, occorre innanzitutto osservare che la successione per causa di morte può trovare titolo nella legge o nel testamento.
Nella specie, l'asserito acquisto ereditario da parte dei convenuti contumaci sarebbe avvenuto in forza di una delazione traente titolo dalla successione legittima di in Persona_4 CP_1 Quest'ultima, dunque, sarebbe deceduta ab intestato e pertanto la sua successione sarebbe stata interamente regolata dalla legge, con la conseguenza che l'eredità della de cuius si sarebbe devoluta in favore dei familiari più prossimi, gli odierni convenuti.
Tuttavia, nel caso sottoposto all'attenzione del Giudicante, tutti i convenuti, citati nella veste di eredi della de cuius in sono rimasti contumaci e nulla è Persona_4 CP_1
emerso in questo giudizio in merito ad atti di accettazione tacita dell'eredità eventualmente compiuti da parte degli stessi o di accettazione legale della medesima eredità, al fine di consentire loro l'acquisizione della qualità di eredi.
Inoltre, l'accoglimento della domanda presupporrebbe l'accertamento dell'avvenuta apertura della successione di in a seguito della morte Persona_4 CP_1
della stessa (art. 456 c.c.). Difatti, non essendo stato prodotto il necessario certificato di morte, non risulta documentalmente provata la circostanza che in sia Persona_4 CP_1
effettivamente deceduta.
Tale circostanza, cui in ogni caso risulterebbe inapplicabile il principio della non contestazione dettato dall'art. 115, co. 1, c.p.c. (nella specie, peraltro, i resistenti sono rimasti contumaci), va necessariamente provata mediante gli atti dello stato civile e non rilevano le indicazioni riportate nella documentazione presente nel fascicolo di parte attrice consistente in un mero scambio di comunicazioni mail ordinario, tra soggetti terzi.
Altresì, mentre per due dei convenuti contumaci, e Controparte_4
risulta depositato il certificato di nascita con indicazione del Controparte_5
rapporto di filiazione, per non si rinviene alcuna documentazione attestante Parte_3
il medesimo rapporto con la de cuius in Persona_4 CP_1
Allo stato, in siffatta situazione, i menzionati contumaci possono avere soltanto acquisito la qualità di chiamati all'eredità, ma non possono essere considerati eredi puri e semplici di in Ciò non esclude che essi potrebbero ancora diventare Persona_4 CP_1
tali, ancorché in forza di accettazione tardiva, non potendosi escludere una futura accettazione. Invero, il decorso del temine decennale previsto dall'art. 480 c.c. non impedisce l'accettazione dell'eredità ove la prescrizione non sia eccepita da alcun potenziale interessato. L'eventuale accettazione tardiva sarebbe valida, dunque, in assenza di eccezione di prescrizione del relativo diritto da parte degli interessati (Cassazione
Civile II il 25.06.2020 con sentenza n.12646). Da quanto fin qui esposto, deriva che il procedimento successorio conseguente alla asserita morte di in non risulta definito, essendo ancora incerta la sorte Persona_4 CP_1
delle quote ereditarie devolute per legge in favore dei chiamati, sig.ri , CP_1 [...]
convenuti rimasti contumaci. Parte_3 Parte_2
Tale situazione di incertezza sulla titolarità della quota indivisa di 180/900 del diritto di proprietà sull'immobile oggetto della domanda di divisione, ne preclude lo scioglimento nei confronti degli odierni convenuti, essendo evidente che esso presuppone che tutte le quote di contitolarità oggetto di delazione siano state acquistate da coloro a cui favore sono devolute quale primi chiamati o chiamati in subordine;
nella specie, che sia fornita la prova della contitolarità, in capo ai convenuti, della quota indivisa di 180/900 del diritto di proprietà sull'immobile de quo.
Concludendo, la domanda di divisione degli immobili ereditari non può che essere rigettata.
Non vi è luogo alla pronuncia sulle spese di lite stante la contumacia dei convenuti, mentre le spese di CTU, liquidate con separato decreto, restano definitivamente a carico di parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma – VIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta la domanda di divisione proposta da;
Parte_1
2) pone definitivamente a carico dell'attore le spese di CTU;
2) nulla quanto alle spese di lite.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Fausto Basile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Ottava Civile
❖➢
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51361 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021 e vertente tra
, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Re di Roma n. 79, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Mariachiara Celidonio che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
e
, CP_1 Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: scioglimento comunione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte attrice:
“in via principale dichiarare la cessazione della comunione ereditaria avente ad oggetto il seguente bene immobile: immobile sito in Roma, alla via D. Cucchiari, 68°, pari a 720/900, riportato in catasto al foglio 614, particella 205, subalterno 29, in essere tra il Dott. ed i Parte_1
IG.ri , tutti in qualità di eredi di CP_1 Controparte_2 Parte_2 Per_1
in conseguentemente accertata la non comoda divisibilità del bene, quantificato il
[...] CP_1
valore economico del bene in comunione ad opera di un professionista all'uopo nominato, disporre
l'attribuzione della quota di proprietà dei IG.ri , CP_1 Parte_3 [...]
tutti in qualità di eredi della SI.ra in al Dott. Parte_2 Persona_1 CP_1 Parte_1
, determinando la somma dovuta ai primi a titolo di conguaglio;
porre le spese tutte,
[...]
anche quelle del professionista incaricato per la quantificazione del valore dell'immobile, interamente a carico dei condividenti IG.ri , CP_1 Controparte_2 CP_3
tutti in qualità di eredi della SI.ra in stante il disinteresse manifestato
[...] Persona_1 CP_1
da ultimo anche con la mancata ed ingiustificata partecipazione all'invito di mediazione;
tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
FATTO E DIRITTO
Il presente giudizio è stato promosso nel luglio 2021 da al fine di Parte_1
ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione venutesi a creare sull'immobile sito in Roma alla via dei Cucchiari 68/A riportato in catasto al foglio 64 particella 205, sub. 29; comunione cui parteciperebbero, oltre all'attore, i sig.ri , CP_1 Parte_3 Parte_2
tutti in qualità di eredi della SI.ra in
[...] Persona_1 CP_1
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto di essere proprietario della quota di
720/900 dell'immobile innanzi indicato, per averla acquistata in data 10.4.2018 con atto a rogito del notaio , rep. 1138, e che la restante quota di 180/900 – pari ad un quinto Persona_2 dell'intero – sarebbe stata di proprietà della sig.ra in per averla ereditata dalla Parte_4 CP_1
sorella Ha altresì esposto che la sig.ra sarebbe deceduta in Persona_3 Persona_4
Francia il 10 luglio 2010 e che, in conseguenza del suo decesso, la predetta quota pari a 180/900 della proprietà dell'immobile sarebbe stata trasmessa ai figli, , CP_1 Parte_3
[...] Parte_2
I sig.ri , sebbene ritualmente CP_1 Parte_3 Parte_2
citati in giudizio, sono rimasti contumaci.
****
Così sinteticamente ricostruito l'oggetto della causa, il Giudicante osserva quanto segue.
L'attore sostiene che la titolarità della quota di 180/900 del diritto di proprietà sui beni per cui è causa sarebbe stata acquisita, dai convenuti, per successione di Persona_4
in deceduta ab intestato. CP_1
A tale riguardo, occorre innanzitutto osservare che la successione per causa di morte può trovare titolo nella legge o nel testamento.
Nella specie, l'asserito acquisto ereditario da parte dei convenuti contumaci sarebbe avvenuto in forza di una delazione traente titolo dalla successione legittima di in Persona_4 CP_1 Quest'ultima, dunque, sarebbe deceduta ab intestato e pertanto la sua successione sarebbe stata interamente regolata dalla legge, con la conseguenza che l'eredità della de cuius si sarebbe devoluta in favore dei familiari più prossimi, gli odierni convenuti.
Tuttavia, nel caso sottoposto all'attenzione del Giudicante, tutti i convenuti, citati nella veste di eredi della de cuius in sono rimasti contumaci e nulla è Persona_4 CP_1
emerso in questo giudizio in merito ad atti di accettazione tacita dell'eredità eventualmente compiuti da parte degli stessi o di accettazione legale della medesima eredità, al fine di consentire loro l'acquisizione della qualità di eredi.
Inoltre, l'accoglimento della domanda presupporrebbe l'accertamento dell'avvenuta apertura della successione di in a seguito della morte Persona_4 CP_1
della stessa (art. 456 c.c.). Difatti, non essendo stato prodotto il necessario certificato di morte, non risulta documentalmente provata la circostanza che in sia Persona_4 CP_1
effettivamente deceduta.
Tale circostanza, cui in ogni caso risulterebbe inapplicabile il principio della non contestazione dettato dall'art. 115, co. 1, c.p.c. (nella specie, peraltro, i resistenti sono rimasti contumaci), va necessariamente provata mediante gli atti dello stato civile e non rilevano le indicazioni riportate nella documentazione presente nel fascicolo di parte attrice consistente in un mero scambio di comunicazioni mail ordinario, tra soggetti terzi.
Altresì, mentre per due dei convenuti contumaci, e Controparte_4
risulta depositato il certificato di nascita con indicazione del Controparte_5
rapporto di filiazione, per non si rinviene alcuna documentazione attestante Parte_3
il medesimo rapporto con la de cuius in Persona_4 CP_1
Allo stato, in siffatta situazione, i menzionati contumaci possono avere soltanto acquisito la qualità di chiamati all'eredità, ma non possono essere considerati eredi puri e semplici di in Ciò non esclude che essi potrebbero ancora diventare Persona_4 CP_1
tali, ancorché in forza di accettazione tardiva, non potendosi escludere una futura accettazione. Invero, il decorso del temine decennale previsto dall'art. 480 c.c. non impedisce l'accettazione dell'eredità ove la prescrizione non sia eccepita da alcun potenziale interessato. L'eventuale accettazione tardiva sarebbe valida, dunque, in assenza di eccezione di prescrizione del relativo diritto da parte degli interessati (Cassazione
Civile II il 25.06.2020 con sentenza n.12646). Da quanto fin qui esposto, deriva che il procedimento successorio conseguente alla asserita morte di in non risulta definito, essendo ancora incerta la sorte Persona_4 CP_1
delle quote ereditarie devolute per legge in favore dei chiamati, sig.ri , CP_1 [...]
convenuti rimasti contumaci. Parte_3 Parte_2
Tale situazione di incertezza sulla titolarità della quota indivisa di 180/900 del diritto di proprietà sull'immobile oggetto della domanda di divisione, ne preclude lo scioglimento nei confronti degli odierni convenuti, essendo evidente che esso presuppone che tutte le quote di contitolarità oggetto di delazione siano state acquistate da coloro a cui favore sono devolute quale primi chiamati o chiamati in subordine;
nella specie, che sia fornita la prova della contitolarità, in capo ai convenuti, della quota indivisa di 180/900 del diritto di proprietà sull'immobile de quo.
Concludendo, la domanda di divisione degli immobili ereditari non può che essere rigettata.
Non vi è luogo alla pronuncia sulle spese di lite stante la contumacia dei convenuti, mentre le spese di CTU, liquidate con separato decreto, restano definitivamente a carico di parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma – VIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta la domanda di divisione proposta da;
Parte_1
2) pone definitivamente a carico dell'attore le spese di CTU;
2) nulla quanto alle spese di lite.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. Fausto Basile