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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/03/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N.RG. 4639/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4639 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
, C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. BEATRICE CECI
ricorrente
e
Controparte_1
convenuto contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente indicata in epigrafe ha CP_1
proposto opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445, bis comma 6, c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c. nel quale la medesima aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili al riconoscimento del diritto dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della Legge n. 18/80, beneficio revocato dall' CP_2
resistente a seguito della visita di revisione del 21/11/2022.
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n. RG. 948/2023, il CTU nominato dal
Giudice, dott. negava la sussistenza dei predetti requisiti, in accordo con Persona_1
quanto emerso in via amministrativa.
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis, comma 6, c.p.c., chiedendo al Tribunale di: “Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento di cui all'art.1 Legge n. 18/1980, con decorrenza dalla data della visita di revisione del 21.11.2022 o da quella di
Giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti. Conseguentemente:
CONDANNARE l' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei maturati e CP_1 maturandi sul diritto riconosciuto, oltre di accessori di legge “
L' , sebbene ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio ed è stato, CP_1
pertanto, dichiarato contumace.
Disposta, anche in un'ottica di valutazione ingravescente ex art. 149 disp. att. c.p.c., la rinnovazione delle indagini sanitarie, la causa è stata discussa all'odierna udienza del 25.03.2025, sostituita da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come osservato in premessa, all'esito degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non venivano riscontrate in capo alla ricorrente le condizioni sanitarie legittimanti la concessione dell'indennità di accompagnamento.
La ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo come le gravi patologie di cui soffre integrerebbero i requisiti sanitari necessari per ottenere la prestazione richiesta, essendo il quadro complessivo morboso dalla stessa patito connotato da una rilevante gravità e da un andamento ingravescente non correttamente considerati dal consulente medico-legale di prima fase.
Tali deduzioni, tuttavia, sono state confutate anche dal CTU nominato in questa fase, dott. , il quale, in accordo con quanto emerso in sede di ATP, dopo Persona_2
aver sottoposto nuovamente a visita il ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione medica in atti, ha concluso che “la ricorrente è da considerarsi sin dall'epoca della visita di revisione (21.11.2022) soggetto con persistenti difficoltà gravi allo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie della sua età, non sussistendo i requisiti sanitari previsti ex lege n. 18/1980 per la concessione del relativo beneficio.”
In particolare, il CTU ausiliario ha evidenziato come “non essendo in discussione
l'autonomia della perizianda nella deambulazione, deve essere accertata l'esistenza dei requisiti medico-legali che determinano un giudizio di incapacità “di compiere gli atti quotidiani della vita: ebbene, dal punto di vista neuropsichico il soggetto è risultato lucido, orientato nel tempo e nello spazio, in assenza di deficit neurologici centrali o periferici ovvero di evidenti alterazioni neuro-cognitive, con alterazione in senso depressivo del tono dell'umore. Per quanto attiene alle condizioni dell'apparato cardiovascolare e respiratorio dall'obiettività riscontrata in sede di operazioni peritali non si desumono segni clinici di uno scompenso cardiaco e/o di difficoltà respiratorie in atto di gravità tale da rendere il soggetto disautonomo nel compimento degli atti quotidiani della vita”.
Il CTU ha infine replicato, in modo assolutamente convincente, alle osservazioni critiche del consulente di parte ricorrente, evidenziando come “non possa essere in alcun modo condivisa la metodologia di traslare in indennità di accompagnamento i vari punteggi (o anche solo “dichiarazioni”) di non autosufficienza ottenuti con il solo colloquio anamnestico e non supportati da adeguata documentazione clinico- strumentale tale da giustificare perdita di autonomia nell'espletamento degli atti del vivere quotidiano e/o impossibilità a deambulare.”.
Orbene, tali conclusioni appaiono pienamente condivisibili, risultando la espletata indagine esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, nonché logica nelle argomentazioni, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Rinvenendosi negli atti di causa la dichiarazione reddituale prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili. Per lo stesso motivo, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso in Tivoli, il 25/03/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4639 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
, C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. BEATRICE CECI
ricorrente
e
Controparte_1
convenuto contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente indicata in epigrafe ha CP_1
proposto opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445, bis comma 6, c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c. nel quale la medesima aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili al riconoscimento del diritto dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della Legge n. 18/80, beneficio revocato dall' CP_2
resistente a seguito della visita di revisione del 21/11/2022.
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n. RG. 948/2023, il CTU nominato dal
Giudice, dott. negava la sussistenza dei predetti requisiti, in accordo con Persona_1
quanto emerso in via amministrativa.
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis, comma 6, c.p.c., chiedendo al Tribunale di: “Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento di cui all'art.1 Legge n. 18/1980, con decorrenza dalla data della visita di revisione del 21.11.2022 o da quella di
Giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti. Conseguentemente:
CONDANNARE l' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei maturati e CP_1 maturandi sul diritto riconosciuto, oltre di accessori di legge “
L' , sebbene ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio ed è stato, CP_1
pertanto, dichiarato contumace.
Disposta, anche in un'ottica di valutazione ingravescente ex art. 149 disp. att. c.p.c., la rinnovazione delle indagini sanitarie, la causa è stata discussa all'odierna udienza del 25.03.2025, sostituita da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come osservato in premessa, all'esito degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non venivano riscontrate in capo alla ricorrente le condizioni sanitarie legittimanti la concessione dell'indennità di accompagnamento.
La ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo come le gravi patologie di cui soffre integrerebbero i requisiti sanitari necessari per ottenere la prestazione richiesta, essendo il quadro complessivo morboso dalla stessa patito connotato da una rilevante gravità e da un andamento ingravescente non correttamente considerati dal consulente medico-legale di prima fase.
Tali deduzioni, tuttavia, sono state confutate anche dal CTU nominato in questa fase, dott. , il quale, in accordo con quanto emerso in sede di ATP, dopo Persona_2
aver sottoposto nuovamente a visita il ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione medica in atti, ha concluso che “la ricorrente è da considerarsi sin dall'epoca della visita di revisione (21.11.2022) soggetto con persistenti difficoltà gravi allo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie della sua età, non sussistendo i requisiti sanitari previsti ex lege n. 18/1980 per la concessione del relativo beneficio.”
In particolare, il CTU ausiliario ha evidenziato come “non essendo in discussione
l'autonomia della perizianda nella deambulazione, deve essere accertata l'esistenza dei requisiti medico-legali che determinano un giudizio di incapacità “di compiere gli atti quotidiani della vita: ebbene, dal punto di vista neuropsichico il soggetto è risultato lucido, orientato nel tempo e nello spazio, in assenza di deficit neurologici centrali o periferici ovvero di evidenti alterazioni neuro-cognitive, con alterazione in senso depressivo del tono dell'umore. Per quanto attiene alle condizioni dell'apparato cardiovascolare e respiratorio dall'obiettività riscontrata in sede di operazioni peritali non si desumono segni clinici di uno scompenso cardiaco e/o di difficoltà respiratorie in atto di gravità tale da rendere il soggetto disautonomo nel compimento degli atti quotidiani della vita”.
Il CTU ha infine replicato, in modo assolutamente convincente, alle osservazioni critiche del consulente di parte ricorrente, evidenziando come “non possa essere in alcun modo condivisa la metodologia di traslare in indennità di accompagnamento i vari punteggi (o anche solo “dichiarazioni”) di non autosufficienza ottenuti con il solo colloquio anamnestico e non supportati da adeguata documentazione clinico- strumentale tale da giustificare perdita di autonomia nell'espletamento degli atti del vivere quotidiano e/o impossibilità a deambulare.”.
Orbene, tali conclusioni appaiono pienamente condivisibili, risultando la espletata indagine esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, nonché logica nelle argomentazioni, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Rinvenendosi negli atti di causa la dichiarazione reddituale prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio devono essere dichiarate irripetibili. Per lo stesso motivo, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso in Tivoli, il 25/03/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli