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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 253/2023 R.G., vertente TRA
, CF – P.IVA Parte_1 P.IVA_1
, con sede in Roma, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale P.IVA_2
Calabria n.82, Direzione Provinciale , presso gli Avvocati Dario Adornato, Angelo CP_1 Labrini, Angela Fazio, Valeria Grandizio, Ettore Triolo, Francesco Muscari Tomaioli ( , dai quali è rappresentato e difeso, sia congiuntamente che C.F._1 disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti ad atto Notaio Dott. in Persona_1 Roma, lì 23/01/2023, rep. 37590, raccolta n. 7131, pec t Email_1 appellante CONTRO
, nato in [...] il [...], CF Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Annunziato Fotia, CF C.F._2
pec presso il cui studio in Melito C.F._3 Email_2 PO Salvo , via Magna Grecia, 6, è elettivamente domiciliato appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria il 04.10.2021, CP_2
lamentava la mancata corresponsione dell'indennità di malattia a seguito della
[...] cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli del comune di Reggio Calabria per gli anni dal 2017 al 2018. Esponeva di essere stato assunto dall' , con sede in Parte_2 Melito PO Salvo, via Musa 66, con contratto a tempo determinato, dal 24.10.2016 al 31.12.2016 e dal 19.10.2017 al 31.12.2017, con la qualifica di operaio agricolo a tempo pieno con orario giornaliero dalle 07:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:00, dal lunedì alla domenica. La richiesta di indennità malattia per i periodi dal 13.02.2017 al 24.03.2017, dal 21.04.2017 al 30.04.2017, dal 19.02.2018 al 29.03.2018, infine dall'11.04.2018 al CP_ 25.04.2018, era stata rigettata dall' con raccomandata ricevuta l'8.01.2021, in quanto, a seguito di accertamenti ispettivi condotti a carico dell'impresa presso la quale lavorava, conclusisi con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018013108/DDL FP del 2
CP_ 18.03.2019, era emersa l'insussistenza del rapporto di lavoro, sicché l aveva provveduto alla sua cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli per gli anni dal 2016 al 2017, notificando i relativi provvedimenti a mezzo pubblicazione telematica. Tale provvedimento era stato oggetto di impugnazione con ricorso presentato al Tribunale di Reggio Calabria, iscritto al R.G. n. 3760/2019. Chiedeva l'accertamento della regolarità del rapporto di lavoro con la Parte_3
nel periodo dal 24.10.2016 al 31.12.2016 e dal 19.10.2017 al 31.12.2017
[...] CP_ e, per effetto, il riconoscimento e la condanna dell' all'erogazione dell'indennità di malattia per i seguenti periodi: dal 13.02.2017 al 24.03.2017; dal 21.04.2017 al 30.04.2017; dal 19.02.2018 al 29.03.2018; dall'11.04.2018 al 25.04.2018. CP_ Costituitosi, l eccepiva l'inammissibilità dall'azione per intervenuta decadenza ex artt. 47, DPR 639/70 e 22, D.L.
3.2.1970 n. 7; la prescrizione estintiva annuale ex art. 6, ult. comma, l. 138/1943 del preteso diritto alle indennità di malattia. Contestava nel merito lo svolgimento di attività lavorativa da parte dell'istante e chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 978/2023, pubblicata il 16.05.2023, il Tribunale di Reggio Calabria CP_ così provvedeva: “Accoglie il ricorso e condanna l all'erogazione dell'indennità di malattia dal 13.02.2017 al 24.03.2017, dal 21.04.2017 al 30.04.2017 nonchè dal 19.02.2018 CP_ al 29.03.2018 e, infine, dall'11.04.2018 al 25.04.2018. Condanna l al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 850,00 per onorari oltre iva, cpa, rimborso forfetario come legge, con distrazione”. CP_ Osservava che il diniego, da parte dell' , dell'indennità di malattia per gli anni 2017 e 2018 era stato motivato sulla scorta del disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo del ricorrente con l'azienda di “ ” a seguito di verbale Unico Conclusivo degli Parte_2 accertamenti in materia di lavoro nel settore agricolo, n. 2018013108/DDL FP del 18.03.2019 elevato dai funzionari di vigilanza di Reggio Calabria, a seguito CP_1 dell'accesso del 17.07.2018 e definiti in data 18.03.2019, con il quale erano stati disconosciuti anche i rapporti di lavoro subordinato in capo all'Azienda Agricola individuale
“Tomasello Bruno”, sita in Melito PO Salvo c.da Pitasi, nel periodo 15.07.2016 al 31.12.2018. L'erogazione del quantum dell'indennità di malattia postulava l'esistenza di un rapporto di lavoro al punto che proprio sul suo disconoscimento era stato basato il provvedimento CP_ dell' di diniego dell'emolumento. CP_ Preliminarmente rigettava l'eccezione di decadenza formulata dall' . L'indennità di malattia, costituendo prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge n. 88/89, soggiaceva al termine di decadenza annuale di cui all' art. 47, comma 3, del D.P.R. n. 639/70 (cfr. Cass. n. 12073/2003), decorrente dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell' , ovvero dalla data Pt_1 di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione (91° giorno successivo alla data di presentazione del ricorso, ai sensi dell' art. 46, comma 6, l. 88/89), ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa: 120 gg. per la formazione del silenzio rifiuto, ex art. 7 l. 533/73, 90 gg. per il ricorso amministrativo al Comitato provinciale e 90 gg. per la decisione del ricorso, ex art 46, commi 5 e 6 l. 88/89). Le tre ipotesi sopra elencate rappresentavano altrettanti dies a quo, l'ultimo dei quali (introdotto dal D.L. n. 384/92) costituiva una norma di chiusura, applicabile in caso di difetto di tempestiva presentazione del ricorso amministrativo o di tempestiva decisione dello stesso. Di conseguenza il dies a quo non poteva mai collocarsi oltre il 301° giorno dall'inizio 3
del procedimento amministrativo, a nulla rilevando la circostanza che la presentazione del ricorso amministrativo oltre i termini sopra indicati conservasse la propria utilità e validità in via amministrativa, in base al disposto dell'art. 8 L. 533/73. CP_ Nella fattispecie in esame il ricorso in via amministrativa avverso il diniego dell' era stato presentato in data 28.03.2021 sicché, considerando la seconda ipotesi, il termine annuale decorrente dal 91° giorno successivo alla data di scadenza del termine per la decisione del ricorso, risultava rispettato. CP_ Parimenti non meritava accoglimento l'eccezione di prescrizione, sollevata dall' ex art. 6, l. 138/43, atteso che dai provvedimenti di reiezione dell' emergeva che la Pt_1 domanda di indennità di malattia era stata presentata dal ricorrente tempestivamente. CP_ L' aveva altresì sostenuto l'inammissibilità del ricorso per maturata decadenza ex art. 22 D.L. 7/70. Osservava che l'oggetto del giudizio non era costituito dalla richiesta di reinserimento nell'elenco dei lavoratori agricoli bensì dalla corresponsione del quantum di una prestazione previdenziale, quale l'indennità di malattia, che soggiaceva ai termini prima illustrati e rispettati e che, di contro, presupponeva solo l'esistenza di un rapporto di lavoro la cui dimostrazione ricadeva sull'istante. In separato giudizio, recante n. RG. 3760/2019, il Tribunale di Reggio Calabria aveva accertato con sentenza n. 1412/2022 l'illegittimità del Verbale Unico Conclusivo degli accertamenti in materia di lavoro nel settore agricolo, n. 2018013108/DDL FP del 18.03.2019 disponendone l'annullamento unitamente a “tutti gli atti connessi e consequenziali, compresi i provvedimenti di disconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati all' e specificati nell'elenco allegato al predetto Verbale di cui è parte CP_1 integrante”. Nella specie il menzionato giudicato non poteva che presentare inevitabili riflessi anche nel presente procedimento in considerazione dei principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità Cass. civ. Sez. II, 25/02/2019, n. 5411 secondo cui: “Il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando contenga un'affermazione obiettiva di verità che non ammette la possibilità di un diverso accertamento e sempre che il medesimo terzo, il quale subisca o si avvantaggi dell'effetto riflesso del giudicato inter alios, sia titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o, comunque, di un diritto subordinato a tale situazione”. Nel caso in esame, atteso che il diniego della prestazione previdenziale dell'indennità di malattia era stato giustificato sulla ritenuta inesistenza di un rapporto di lavoro nel periodo 2016-2018, il dispositivo della sentenza n. 1412/2022 smentiva tale assunto. Dall'annullamento dei provvedimenti di disconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati all' derivava, quale inevitabile conseguenza, l'esistenza di questi ultimi e, CP_1 dunque, rivivevano, con riguardo al periodo oggetto del contendere, tutte le forme di tutela che connotano il rapporto di lavoro. Avendo l'istante adempiuto all'onere probatorio sullo stesso gravante, il ricorso era CP_ fondato e l' andava condannato all'erogazione dell'indennità di malattia dal 13.02.2017 al 24.03.2017, dal 21.04.2017 al 30.04.2017 nonché dal 19.02.2018 al 29.03.2018 e, infine, dall'11.04.2018 al 25.04.2018. Quanto alle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, le stesse CP_ andavano poste ex art. 4, comma 1, DM 147/2022, a carico dell' .
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva appellata da , che ne chiedeva la riforma. CP_1 4
Con il primo motivo lamentava la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47. Intervenuta decadenza ex art. 47 DPR 30 aprile 1970 n. 639, e s.m.i. Inammissibilità e/o improponibilità del ricorso. Il ricorrente aveva impugnato i provvedimenti, notificati il 08.01.2021, di rigetto delle domande amministrative del 13/02/2017, del 21/04/2017, del 19/02/2018 e del 11/04/2018, presentate per il riconoscimento delle indennità di malattia per i periodi, rispettivamente dal 13.02.2017 al 24.03.2017, dal 21.04.2017 al 30.04.2017, dal 19.02.2018 al 29.03.2018, infine dall'11.04.2018 al 25.04.2018. Considerando le date delle singole domande amministrative in uno con la data di iscrizione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (05/10/2021), il ricorrente era decaduto dall'azione e dal diritto alle indennità ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970. Trattandosi di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per i quali operava il termine decadenziale annuale, aveva errato il Tribunale nell'individuare la decorrenza del termine annuale di decadenza, che doveva decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”. Nel caso in esame, a fronte di provvedimenti di rigetto del 15.12.2020, oltre quindi la scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, la corretta interpretazione dell'art. 47 DPR 639/1970 avrebbe dovuto portare a ritenere operante il termine decadenziale massimo di anni 1 e giorni 300 decorrente dalle singole domande amministrative del 13/02/2017, del 21/04/2017, del 19/02/2018 e del 11/04/2018 (v. provvedimenti di rigetto). In conseguenza e considerato che il ricorso di primo grado era stato introdotto solo in data 05/10/2021, il ricorrente era decaduto dal diritto fatto valere in giudizio in quanto risultava irrimediabilmente superato il termine ultimo invalicabile per la proposizione a pena di decadenza del ricorso giudiziario, pari ad anni uno e giorni 300, decorrente dalla data delle singole domande amministrative. Con il secondo motivo, senza rinuncia al precedente che rivestiva carattere preliminare, impugnava la sentenza nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di prescrizione. Poiché dall'art. 6, ult. comma, L. 11 gennaio 1943, n.138, stabiliva un termine annuale di prescrizione e non di decadenza, la tempestiva presentazione delle domande amministrative per i singoli eventi rivendicati in giudizio, non seguita poi, in mancanza di liquidazione delle indennità richieste, dalla notifica annuale di atti di interruzione del termine prescrizionale, non era da sola sufficiente a scongiurare l'estinzione del preteso diritto alle indennità richieste per intervenuta prescrizione. Tanto perché, le domande amministrative per le indennità, così come eventuali successivi atti di esercizio del relativo diritto, avevano effetti interruttivi solamente istantanei. Con il terzo motivo lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, del D.L. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638. Assenza di Iscrizione negli elenchi agricoli annuali anni 2016 e 2017 – Infondatezza del ricorso. Diversamente da quanto riportato in sentenza, il diritto all'indennità di malattia per gli operai agricoli a tempo determino aveva come presupposto non già la sola esistenza del rapporto di lavoro in agricoltura, ma, quale elemento costitutivo, l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato e il ricorrente non vantava il predetto requisito costitutivo rappresentato dall'iscrizione negli elenchi agricoli annuali per gli anni 2016 e 2017. Né per supplire all'assenza di iscrizione negli elenchi nominativi degli operai agricoli tempo determinato anni 2016 e 2017 era giuridicamente possibile far riferimento al giudicato rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria – sez. lav. e prev. - n. 1412/2022. 5
Quest'ultima, infatti, era stata resa a seguito di ricorso del datore di lavoro ad oggetto il Verbale Unico Conclusivo degli accertamenti in materia di lavoro nel settore agricolo, n. 2018013108/DDL FP del 18.03.2019 e non già l'iscrizione e/o la cancellazione dell'odierno appellato dagli elenchi agricoli annuali. A fronte dell'avvenuta cancellazione del ricorrente di primo grado dagli elenchi agricoli annuali anni 2016 e 2017 (cfr. elenco I variazione Comune di Melito PO pubblicato dal CP_ 15/06/2019 al 15/07/2019 – all. 3 fasc. primo grado ), l'unico rimedio giudiziale previsto dall'ordinamento era dato dal ricorso dell'interessato (non già del datore di lavoro), rimedio non proposto. Con il quarto motivo, in via subordinata, impugnava del capo della sentenza con cui il CP_ giudice di prime cure aveva condannato l all'erogazione dell'indennità di malattia dal 13.02.2017 al 24.03.2017, dal 21.04.2017 al 30.04.2017 nonché dal 19.02.2018 al
29.03.2018 e, infine, dall'11.04.2018 al 25.04.2018, e non già all'erogazione dell'indennità di malattia per gli eventi di malattia dal 13.02.2017 al 24.03.2017, dal 21.04.2017 al
30.04.2017 nonché dal 19.02.2018 al 29.03.2018 e, infine, dall'11.04.2018 al 25.04.2018, escludendo quindi le giornate non direttamente indennizzabili dall' in quanto rientranti Pt_1 nei giorni di cd. carenza. L'accoglimento dei motivi di appello non poteva non comportare anche la riforma della sentenza di primo grado in ordine al regime delle spese legali che dovevano seguire la soccombenza ex artt. 91 e 92 c.p.c.. Costituitosi, il rilevava che il ricorso in via amministrativa avverso il diniego CP_2 CP_ dell' era stato presentato il 28.03.2021, sicché, considerando la seconda ipotesi, il termine annuale, decorrente dal 91° giorno successivo alla data di scadenza del termine per la decisione del ricorso, risultava rispettato. CP_ Parimenti non meritava accoglimento l'eccezione di prescrizione, sollevata dall' ex art. 6, l. 138/43, atteso che, dai provvedimenti di reiezione emergeva che la domanda di indennità di malattia era stata presentata tempestivamente. CP_ L' aveva altresì sostenuto l'inammissibilità del ricorso per maturata decadenza ex art. 22 D.L. 7/70. L'oggetto del giudizio non era costituito dalla richiesta di reinserimento nell'elenco dei lavoratori agricoli, bensì dalla corresponsione del quantum di una prestazione previdenziale, quale, l'indennità di malattia, che soggiaceva ai termini prima illustrati e rispettati e che, di contro, presuppone solo l'esistenza di un rapporto di lavoro la cui dimostrazione ricadeva sull'istante. L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolgeva una funzione di agevolazione probatoria che veniva meno una volta che l , a seguito di controllo, CP_1 avesse disconosciuto l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali. In separato giudizio, recante RG n. 3760/2019, il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, aveva accertato con sentenza n. 1412/2022, depositata in corso di causa, l'illegittimità del Verbale Unico Conclusivo degli accertamenti in materia di lavoro del settore agricolo n. 2018013108/DDL Fp del 18.03.2019 disponendone l'annullamento unitamente a “ tutti gli atti connessi e consequenziali , compresi i provvedimenti di disconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati dall' e specificati nell'elenco allegato CP_1 al predetto Verbale di cui è parte integrante”. Dall'annullamento dei provvedimenti di disconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati all' derivava l'esistenza di questi CP_1 ultimi e rivivevano tutte, le forme di tutela che connotavano il rapporto di lavoro. Chiedeva, dunque, il rigetto dell'appello, con condanna alle spese e compensi di lite, oltre spese generali, IVA e CPA, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato e venivano depositate note scritte. 6
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Esaminando il primo motivo di appello, avente ad oggetto la decadenza del ricorrente ex art. 47 D.P.R. 639/1970, devono essere riepilogate le fasi nelle quali si è articolata la vicenda amministrativa. Dalla documentazione allegata al fascicolo del giudizio di primo grado risulta che con provvedimento del 15.12.2020, l ha rigettato le seguenti richieste di indennità di CP_1 malattia: n. 6700-985686, per l'evento del 13.02.2017 al 24.03.2017, richiesta con domanda del 13.02.2017;
- n. 6700-985687 per l'evento dal 21.04.2017 al 30.04.2017, richiesta con domanda del 21.04.2017;
- n. 6700-1000373 per l'evento dal 19.02.2018 al 29.03.2018, richiesta con domanda del 19.02.2018;
- n. 6700-1000374 per l'evento dall'11.04.2018 al 25.04.2018, richiesta con domanda del 11.04.2018. L' , con raccomandata ricevuta in data 08.01.2021, ha comunicato al la CP_1 CP_2 reiezione delle richieste presentate per conseguire le indennità malattia per i periodi sopra indicati. Avverso tali provvedimenti reiettivi, il in data 28.03.2021 ha proposto ricorso CP_2 al Comitato Provinciale , ricorso cui non risulta aver fatto seguito la pronuncia di alcun CP_1 provvedimento. Tanto ricostruito in punto di fatto, deve esser considerato che la fattispecie in esame è disciplinata dal comma 2 dell'art. 47 del D.P.R. 30.04.1970 n. 639, - trattandosi di controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 - secondo cui l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno decorrente dall'esaurimento della fase amministrativa. Tale norma va applicata congiuntamente al disposto di cui all'art. 46, commi 5 e 6, L. 88/1989 9, che assegna al richiedente un termine di 90 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo al Comitato provinciale ex art. 46 comma 5 L. 88/1989, e dalla proposizione del ricorso amministrativo, un ulteriore termine di 90 giorni per consentire all'organo amministrativo di decidere sul ricorso. Inoltre, quando l'ente competente adito non abbia emesso alcun provvedimento di accoglimento o di diniego, a mente dell'art. 7, legge 11 agosto 1973, n. 533 la domanda si intende respinta quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'ente previdenziale istituto si sia pronunciato (cd. silenzio rifiuto). La Suprema Corte ha affermato, ex multis Cass. Sez. L., Sent. 15969/2017: “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., dalla l. n. 438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o da quella di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della l. n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della l. n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni o di un anno); tale disposizione, quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica, deve trovare applicazione anche se il ricorso 7
amministrativo, o la relativa decisione, siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto”.
“In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali , l'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine
- nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall'anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma quinto del medesimo art. 47” (Sez. U, 12718/2009).
“L'erronea indicazione da parte dell' del termine per proporre ricorso in sede CP_1 giurisdizionale, contenuta nel provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo, non è idonea ad incidere sul decorso dei termini di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, di cui all'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, trattandosi di termini stabiliti da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha dichiarato la decadenza della domanda giudiziale per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione, proposta dopo un anno dal rigetto amministrativo, anche se la parte aveva formato il proprio convincimento sulla base dell'erronea indicazione nel provvedimento dell' di un termine quinquennale per adire CP_1 l'autorità giudiziaria)”. (Sez. L, 10376/2015).
“La decadenza prevista dall'art. 47, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 639 del 1970, nel caso in cui non sia stato proposto alcun ricorso amministrativo da parte dell'assicurato (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell' in risposta alla sua domanda iniziale, o perché, CP_1 pur in presenza dell'atto reiettivo dell' , l'assicurato non ha a sua volta presentato un CP_1 valido ricorso), decorre dallo scadere dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (300 giorni), computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”. (Cass. civ. sez. lav., 07/11/2024, n. 28671). Orbene, avuto riguardo alla data di presentazione delle domande: 13.02.2017, 21.04.2017; 19.02.2018; 11.04.2018, il termine di un anno e 300 giorni era ampiamente spirato alla data di proposizione del ricorso giudiziale, 05.10.2021. Né potrebbe far addivenire a differenti conclusioni la proposizione del ricorso al Comitato Provinciale in data 28.03.2021, cioè ben oltre lo spirare del termine per la conclusione della fase amministrativa. Infatti, ai fini della decadenza, la proposizione del ricorso amministrativo oltre il termine di legge non può assumere rilevanza: “Lo svolgimento della procedura amministrativa, oltre il termine massimo previsto per la sua definizione, non potrebbe, infatti, mai incidere sul decorso della decadenza in oggetto, spostando in avanti il dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale (non rileva, perciò, né un ricorso amministrativo tardivo, né un provvedimento amministrativo o una decisione anch'essi tardivi” (così la citata Cass. 28671/2024, in motivazione). 8
La decadenza, infatti, è materia sottratta alla disponibilità dele parti, cui non è consentito spostare in avanti il relativo termine, dilatando i tempi del procedimento amministrativo. Come statuito dalla prima riportata Cass. SS.UU. 12718/2009, in considerazione della natura pubblicistica dei termini in materia, la decadenza deve trovare applicazione, quale che sia il comportamento delle parti, sicché sul decorso dei diversi termini attraverso i quali si articola ed è stata legislativamente cadenzata la procedura contenziosa amministrativa non può incidere ne' il privato, con un ricorso amministrativo tardivo, ne' l'amministrazione, con un provvedimento amministrativo o con una decisione anche essa tardiva, come affermato anche Cass. 6 giugno 2007 n. 13276, nonché Cass. 17 marzo 2008 n. 7149, per la quale resta preclusa la possibilità per le parti di derogare, attraverso propri atti o comportamenti, alla disciplina legale sui termini decadenziali, per cui la decisione del ricorso tardivamente presentato - ancorché imposta dalla L: n. 533 del 1973, art.
8 - non impedisce il decorso del termine di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale. E 'stato già esposto che il dies a quo del termine massimo (1 anno e 300 giorni) per proporre l'azione giudiziaria si identifica nella domanda amministrativa e non già nel provvedimento di rigetto della stessa. La rilevata decadenza è assorbente rispetto agli ulteriori motivi di doglianza.
Per questi motivi
, in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata la domanda proposta da per l'assorbente maturata decadenza nella relativa proposizione ex Controparte_2 art. 47 DPR 639 citato. La dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. rende irripetibili le spese del giudizio di primo grado, sostenute dall' , vittorioso. CP_1
Per questo grado di giudizio, non essendo stata resa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese, liquidate -valore € 5.000,00 applicando i minimi stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte - in € 64,50 per esborsi e € 2.540,00 per onoraio, oltre accessori come per legge, vanno poste a carico dell'appellato, soccombente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del Parte_4 legale rappresentante p.t., nei confronti di avverso la sentenza n. Controparte_2 978/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 16.05.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto da . Controparte_2
2. Nulla per le spese del giudizio di primo grado stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
3. Condanna l'appellato alla rifusione, in favore dl , delle spese di questo grado CP_1 di giudizio, liquidate in € 64,50 per esborsi e € 2.540,00 per onorario, oltre accessori come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 253/2023 R.G., vertente TRA
, CF – P.IVA Parte_1 P.IVA_1
, con sede in Roma, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale P.IVA_2
Calabria n.82, Direzione Provinciale , presso gli Avvocati Dario Adornato, Angelo CP_1 Labrini, Angela Fazio, Valeria Grandizio, Ettore Triolo, Francesco Muscari Tomaioli ( , dai quali è rappresentato e difeso, sia congiuntamente che C.F._1 disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti ad atto Notaio Dott. in Persona_1 Roma, lì 23/01/2023, rep. 37590, raccolta n. 7131, pec t Email_1 appellante CONTRO
, nato in [...] il [...], CF Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Annunziato Fotia, CF C.F._2
pec presso il cui studio in Melito C.F._3 Email_2 PO Salvo , via Magna Grecia, 6, è elettivamente domiciliato appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria il 04.10.2021, CP_2
lamentava la mancata corresponsione dell'indennità di malattia a seguito della
[...] cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli del comune di Reggio Calabria per gli anni dal 2017 al 2018. Esponeva di essere stato assunto dall' , con sede in Parte_2 Melito PO Salvo, via Musa 66, con contratto a tempo determinato, dal 24.10.2016 al 31.12.2016 e dal 19.10.2017 al 31.12.2017, con la qualifica di operaio agricolo a tempo pieno con orario giornaliero dalle 07:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:00, dal lunedì alla domenica. La richiesta di indennità malattia per i periodi dal 13.02.2017 al 24.03.2017, dal 21.04.2017 al 30.04.2017, dal 19.02.2018 al 29.03.2018, infine dall'11.04.2018 al CP_ 25.04.2018, era stata rigettata dall' con raccomandata ricevuta l'8.01.2021, in quanto, a seguito di accertamenti ispettivi condotti a carico dell'impresa presso la quale lavorava, conclusisi con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018013108/DDL FP del 2
CP_ 18.03.2019, era emersa l'insussistenza del rapporto di lavoro, sicché l aveva provveduto alla sua cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli per gli anni dal 2016 al 2017, notificando i relativi provvedimenti a mezzo pubblicazione telematica. Tale provvedimento era stato oggetto di impugnazione con ricorso presentato al Tribunale di Reggio Calabria, iscritto al R.G. n. 3760/2019. Chiedeva l'accertamento della regolarità del rapporto di lavoro con la Parte_3
nel periodo dal 24.10.2016 al 31.12.2016 e dal 19.10.2017 al 31.12.2017
[...] CP_ e, per effetto, il riconoscimento e la condanna dell' all'erogazione dell'indennità di malattia per i seguenti periodi: dal 13.02.2017 al 24.03.2017; dal 21.04.2017 al 30.04.2017; dal 19.02.2018 al 29.03.2018; dall'11.04.2018 al 25.04.2018. CP_ Costituitosi, l eccepiva l'inammissibilità dall'azione per intervenuta decadenza ex artt. 47, DPR 639/70 e 22, D.L.
3.2.1970 n. 7; la prescrizione estintiva annuale ex art. 6, ult. comma, l. 138/1943 del preteso diritto alle indennità di malattia. Contestava nel merito lo svolgimento di attività lavorativa da parte dell'istante e chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 978/2023, pubblicata il 16.05.2023, il Tribunale di Reggio Calabria CP_ così provvedeva: “Accoglie il ricorso e condanna l all'erogazione dell'indennità di malattia dal 13.02.2017 al 24.03.2017, dal 21.04.2017 al 30.04.2017 nonchè dal 19.02.2018 CP_ al 29.03.2018 e, infine, dall'11.04.2018 al 25.04.2018. Condanna l al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 850,00 per onorari oltre iva, cpa, rimborso forfetario come legge, con distrazione”. CP_ Osservava che il diniego, da parte dell' , dell'indennità di malattia per gli anni 2017 e 2018 era stato motivato sulla scorta del disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo del ricorrente con l'azienda di “ ” a seguito di verbale Unico Conclusivo degli Parte_2 accertamenti in materia di lavoro nel settore agricolo, n. 2018013108/DDL FP del 18.03.2019 elevato dai funzionari di vigilanza di Reggio Calabria, a seguito CP_1 dell'accesso del 17.07.2018 e definiti in data 18.03.2019, con il quale erano stati disconosciuti anche i rapporti di lavoro subordinato in capo all'Azienda Agricola individuale
“Tomasello Bruno”, sita in Melito PO Salvo c.da Pitasi, nel periodo 15.07.2016 al 31.12.2018. L'erogazione del quantum dell'indennità di malattia postulava l'esistenza di un rapporto di lavoro al punto che proprio sul suo disconoscimento era stato basato il provvedimento CP_ dell' di diniego dell'emolumento. CP_ Preliminarmente rigettava l'eccezione di decadenza formulata dall' . L'indennità di malattia, costituendo prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge n. 88/89, soggiaceva al termine di decadenza annuale di cui all' art. 47, comma 3, del D.P.R. n. 639/70 (cfr. Cass. n. 12073/2003), decorrente dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell' , ovvero dalla data Pt_1 di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione (91° giorno successivo alla data di presentazione del ricorso, ai sensi dell' art. 46, comma 6, l. 88/89), ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa: 120 gg. per la formazione del silenzio rifiuto, ex art. 7 l. 533/73, 90 gg. per il ricorso amministrativo al Comitato provinciale e 90 gg. per la decisione del ricorso, ex art 46, commi 5 e 6 l. 88/89). Le tre ipotesi sopra elencate rappresentavano altrettanti dies a quo, l'ultimo dei quali (introdotto dal D.L. n. 384/92) costituiva una norma di chiusura, applicabile in caso di difetto di tempestiva presentazione del ricorso amministrativo o di tempestiva decisione dello stesso. Di conseguenza il dies a quo non poteva mai collocarsi oltre il 301° giorno dall'inizio 3
del procedimento amministrativo, a nulla rilevando la circostanza che la presentazione del ricorso amministrativo oltre i termini sopra indicati conservasse la propria utilità e validità in via amministrativa, in base al disposto dell'art. 8 L. 533/73. CP_ Nella fattispecie in esame il ricorso in via amministrativa avverso il diniego dell' era stato presentato in data 28.03.2021 sicché, considerando la seconda ipotesi, il termine annuale decorrente dal 91° giorno successivo alla data di scadenza del termine per la decisione del ricorso, risultava rispettato. CP_ Parimenti non meritava accoglimento l'eccezione di prescrizione, sollevata dall' ex art. 6, l. 138/43, atteso che dai provvedimenti di reiezione dell' emergeva che la Pt_1 domanda di indennità di malattia era stata presentata dal ricorrente tempestivamente. CP_ L' aveva altresì sostenuto l'inammissibilità del ricorso per maturata decadenza ex art. 22 D.L. 7/70. Osservava che l'oggetto del giudizio non era costituito dalla richiesta di reinserimento nell'elenco dei lavoratori agricoli bensì dalla corresponsione del quantum di una prestazione previdenziale, quale l'indennità di malattia, che soggiaceva ai termini prima illustrati e rispettati e che, di contro, presupponeva solo l'esistenza di un rapporto di lavoro la cui dimostrazione ricadeva sull'istante. In separato giudizio, recante n. RG. 3760/2019, il Tribunale di Reggio Calabria aveva accertato con sentenza n. 1412/2022 l'illegittimità del Verbale Unico Conclusivo degli accertamenti in materia di lavoro nel settore agricolo, n. 2018013108/DDL FP del 18.03.2019 disponendone l'annullamento unitamente a “tutti gli atti connessi e consequenziali, compresi i provvedimenti di disconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati all' e specificati nell'elenco allegato al predetto Verbale di cui è parte CP_1 integrante”. Nella specie il menzionato giudicato non poteva che presentare inevitabili riflessi anche nel presente procedimento in considerazione dei principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità Cass. civ. Sez. II, 25/02/2019, n. 5411 secondo cui: “Il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando contenga un'affermazione obiettiva di verità che non ammette la possibilità di un diverso accertamento e sempre che il medesimo terzo, il quale subisca o si avvantaggi dell'effetto riflesso del giudicato inter alios, sia titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o, comunque, di un diritto subordinato a tale situazione”. Nel caso in esame, atteso che il diniego della prestazione previdenziale dell'indennità di malattia era stato giustificato sulla ritenuta inesistenza di un rapporto di lavoro nel periodo 2016-2018, il dispositivo della sentenza n. 1412/2022 smentiva tale assunto. Dall'annullamento dei provvedimenti di disconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati all' derivava, quale inevitabile conseguenza, l'esistenza di questi ultimi e, CP_1 dunque, rivivevano, con riguardo al periodo oggetto del contendere, tutte le forme di tutela che connotano il rapporto di lavoro. Avendo l'istante adempiuto all'onere probatorio sullo stesso gravante, il ricorso era CP_ fondato e l' andava condannato all'erogazione dell'indennità di malattia dal 13.02.2017 al 24.03.2017, dal 21.04.2017 al 30.04.2017 nonché dal 19.02.2018 al 29.03.2018 e, infine, dall'11.04.2018 al 25.04.2018. Quanto alle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, le stesse CP_ andavano poste ex art. 4, comma 1, DM 147/2022, a carico dell' .
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva appellata da , che ne chiedeva la riforma. CP_1 4
Con il primo motivo lamentava la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47. Intervenuta decadenza ex art. 47 DPR 30 aprile 1970 n. 639, e s.m.i. Inammissibilità e/o improponibilità del ricorso. Il ricorrente aveva impugnato i provvedimenti, notificati il 08.01.2021, di rigetto delle domande amministrative del 13/02/2017, del 21/04/2017, del 19/02/2018 e del 11/04/2018, presentate per il riconoscimento delle indennità di malattia per i periodi, rispettivamente dal 13.02.2017 al 24.03.2017, dal 21.04.2017 al 30.04.2017, dal 19.02.2018 al 29.03.2018, infine dall'11.04.2018 al 25.04.2018. Considerando le date delle singole domande amministrative in uno con la data di iscrizione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (05/10/2021), il ricorrente era decaduto dall'azione e dal diritto alle indennità ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970. Trattandosi di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per i quali operava il termine decadenziale annuale, aveva errato il Tribunale nell'individuare la decorrenza del termine annuale di decadenza, che doveva decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”. Nel caso in esame, a fronte di provvedimenti di rigetto del 15.12.2020, oltre quindi la scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, la corretta interpretazione dell'art. 47 DPR 639/1970 avrebbe dovuto portare a ritenere operante il termine decadenziale massimo di anni 1 e giorni 300 decorrente dalle singole domande amministrative del 13/02/2017, del 21/04/2017, del 19/02/2018 e del 11/04/2018 (v. provvedimenti di rigetto). In conseguenza e considerato che il ricorso di primo grado era stato introdotto solo in data 05/10/2021, il ricorrente era decaduto dal diritto fatto valere in giudizio in quanto risultava irrimediabilmente superato il termine ultimo invalicabile per la proposizione a pena di decadenza del ricorso giudiziario, pari ad anni uno e giorni 300, decorrente dalla data delle singole domande amministrative. Con il secondo motivo, senza rinuncia al precedente che rivestiva carattere preliminare, impugnava la sentenza nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di prescrizione. Poiché dall'art. 6, ult. comma, L. 11 gennaio 1943, n.138, stabiliva un termine annuale di prescrizione e non di decadenza, la tempestiva presentazione delle domande amministrative per i singoli eventi rivendicati in giudizio, non seguita poi, in mancanza di liquidazione delle indennità richieste, dalla notifica annuale di atti di interruzione del termine prescrizionale, non era da sola sufficiente a scongiurare l'estinzione del preteso diritto alle indennità richieste per intervenuta prescrizione. Tanto perché, le domande amministrative per le indennità, così come eventuali successivi atti di esercizio del relativo diritto, avevano effetti interruttivi solamente istantanei. Con il terzo motivo lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, del D.L. 463/1983, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638. Assenza di Iscrizione negli elenchi agricoli annuali anni 2016 e 2017 – Infondatezza del ricorso. Diversamente da quanto riportato in sentenza, il diritto all'indennità di malattia per gli operai agricoli a tempo determino aveva come presupposto non già la sola esistenza del rapporto di lavoro in agricoltura, ma, quale elemento costitutivo, l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato e il ricorrente non vantava il predetto requisito costitutivo rappresentato dall'iscrizione negli elenchi agricoli annuali per gli anni 2016 e 2017. Né per supplire all'assenza di iscrizione negli elenchi nominativi degli operai agricoli tempo determinato anni 2016 e 2017 era giuridicamente possibile far riferimento al giudicato rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria – sez. lav. e prev. - n. 1412/2022. 5
Quest'ultima, infatti, era stata resa a seguito di ricorso del datore di lavoro ad oggetto il Verbale Unico Conclusivo degli accertamenti in materia di lavoro nel settore agricolo, n. 2018013108/DDL FP del 18.03.2019 e non già l'iscrizione e/o la cancellazione dell'odierno appellato dagli elenchi agricoli annuali. A fronte dell'avvenuta cancellazione del ricorrente di primo grado dagli elenchi agricoli annuali anni 2016 e 2017 (cfr. elenco I variazione Comune di Melito PO pubblicato dal CP_ 15/06/2019 al 15/07/2019 – all. 3 fasc. primo grado ), l'unico rimedio giudiziale previsto dall'ordinamento era dato dal ricorso dell'interessato (non già del datore di lavoro), rimedio non proposto. Con il quarto motivo, in via subordinata, impugnava del capo della sentenza con cui il CP_ giudice di prime cure aveva condannato l all'erogazione dell'indennità di malattia dal 13.02.2017 al 24.03.2017, dal 21.04.2017 al 30.04.2017 nonché dal 19.02.2018 al
29.03.2018 e, infine, dall'11.04.2018 al 25.04.2018, e non già all'erogazione dell'indennità di malattia per gli eventi di malattia dal 13.02.2017 al 24.03.2017, dal 21.04.2017 al
30.04.2017 nonché dal 19.02.2018 al 29.03.2018 e, infine, dall'11.04.2018 al 25.04.2018, escludendo quindi le giornate non direttamente indennizzabili dall' in quanto rientranti Pt_1 nei giorni di cd. carenza. L'accoglimento dei motivi di appello non poteva non comportare anche la riforma della sentenza di primo grado in ordine al regime delle spese legali che dovevano seguire la soccombenza ex artt. 91 e 92 c.p.c.. Costituitosi, il rilevava che il ricorso in via amministrativa avverso il diniego CP_2 CP_ dell' era stato presentato il 28.03.2021, sicché, considerando la seconda ipotesi, il termine annuale, decorrente dal 91° giorno successivo alla data di scadenza del termine per la decisione del ricorso, risultava rispettato. CP_ Parimenti non meritava accoglimento l'eccezione di prescrizione, sollevata dall' ex art. 6, l. 138/43, atteso che, dai provvedimenti di reiezione emergeva che la domanda di indennità di malattia era stata presentata tempestivamente. CP_ L' aveva altresì sostenuto l'inammissibilità del ricorso per maturata decadenza ex art. 22 D.L. 7/70. L'oggetto del giudizio non era costituito dalla richiesta di reinserimento nell'elenco dei lavoratori agricoli, bensì dalla corresponsione del quantum di una prestazione previdenziale, quale, l'indennità di malattia, che soggiaceva ai termini prima illustrati e rispettati e che, di contro, presuppone solo l'esistenza di un rapporto di lavoro la cui dimostrazione ricadeva sull'istante. L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolgeva una funzione di agevolazione probatoria che veniva meno una volta che l , a seguito di controllo, CP_1 avesse disconosciuto l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali. In separato giudizio, recante RG n. 3760/2019, il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, aveva accertato con sentenza n. 1412/2022, depositata in corso di causa, l'illegittimità del Verbale Unico Conclusivo degli accertamenti in materia di lavoro del settore agricolo n. 2018013108/DDL Fp del 18.03.2019 disponendone l'annullamento unitamente a “ tutti gli atti connessi e consequenziali , compresi i provvedimenti di disconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati dall' e specificati nell'elenco allegato CP_1 al predetto Verbale di cui è parte integrante”. Dall'annullamento dei provvedimenti di disconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati all' derivava l'esistenza di questi CP_1 ultimi e rivivevano tutte, le forme di tutela che connotavano il rapporto di lavoro. Chiedeva, dunque, il rigetto dell'appello, con condanna alle spese e compensi di lite, oltre spese generali, IVA e CPA, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato e venivano depositate note scritte. 6
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Esaminando il primo motivo di appello, avente ad oggetto la decadenza del ricorrente ex art. 47 D.P.R. 639/1970, devono essere riepilogate le fasi nelle quali si è articolata la vicenda amministrativa. Dalla documentazione allegata al fascicolo del giudizio di primo grado risulta che con provvedimento del 15.12.2020, l ha rigettato le seguenti richieste di indennità di CP_1 malattia: n. 6700-985686, per l'evento del 13.02.2017 al 24.03.2017, richiesta con domanda del 13.02.2017;
- n. 6700-985687 per l'evento dal 21.04.2017 al 30.04.2017, richiesta con domanda del 21.04.2017;
- n. 6700-1000373 per l'evento dal 19.02.2018 al 29.03.2018, richiesta con domanda del 19.02.2018;
- n. 6700-1000374 per l'evento dall'11.04.2018 al 25.04.2018, richiesta con domanda del 11.04.2018. L' , con raccomandata ricevuta in data 08.01.2021, ha comunicato al la CP_1 CP_2 reiezione delle richieste presentate per conseguire le indennità malattia per i periodi sopra indicati. Avverso tali provvedimenti reiettivi, il in data 28.03.2021 ha proposto ricorso CP_2 al Comitato Provinciale , ricorso cui non risulta aver fatto seguito la pronuncia di alcun CP_1 provvedimento. Tanto ricostruito in punto di fatto, deve esser considerato che la fattispecie in esame è disciplinata dal comma 2 dell'art. 47 del D.P.R. 30.04.1970 n. 639, - trattandosi di controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 - secondo cui l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno decorrente dall'esaurimento della fase amministrativa. Tale norma va applicata congiuntamente al disposto di cui all'art. 46, commi 5 e 6, L. 88/1989 9, che assegna al richiedente un termine di 90 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo al Comitato provinciale ex art. 46 comma 5 L. 88/1989, e dalla proposizione del ricorso amministrativo, un ulteriore termine di 90 giorni per consentire all'organo amministrativo di decidere sul ricorso. Inoltre, quando l'ente competente adito non abbia emesso alcun provvedimento di accoglimento o di diniego, a mente dell'art. 7, legge 11 agosto 1973, n. 533 la domanda si intende respinta quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'ente previdenziale istituto si sia pronunciato (cd. silenzio rifiuto). La Suprema Corte ha affermato, ex multis Cass. Sez. L., Sent. 15969/2017: “In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., dalla l. n. 438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o da quella di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della l. n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della l. n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni o di un anno); tale disposizione, quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica, deve trovare applicazione anche se il ricorso 7
amministrativo, o la relativa decisione, siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto”.
“In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali , l'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine
- nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall'anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma quinto del medesimo art. 47” (Sez. U, 12718/2009).
“L'erronea indicazione da parte dell' del termine per proporre ricorso in sede CP_1 giurisdizionale, contenuta nel provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo, non è idonea ad incidere sul decorso dei termini di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, di cui all'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, trattandosi di termini stabiliti da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha dichiarato la decadenza della domanda giudiziale per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione, proposta dopo un anno dal rigetto amministrativo, anche se la parte aveva formato il proprio convincimento sulla base dell'erronea indicazione nel provvedimento dell' di un termine quinquennale per adire CP_1 l'autorità giudiziaria)”. (Sez. L, 10376/2015).
“La decadenza prevista dall'art. 47, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 639 del 1970, nel caso in cui non sia stato proposto alcun ricorso amministrativo da parte dell'assicurato (o perché non c'è stato alcun provvedimento dell' in risposta alla sua domanda iniziale, o perché, CP_1 pur in presenza dell'atto reiettivo dell' , l'assicurato non ha a sua volta presentato un CP_1 valido ricorso), decorre dallo scadere dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (300 giorni), computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”. (Cass. civ. sez. lav., 07/11/2024, n. 28671). Orbene, avuto riguardo alla data di presentazione delle domande: 13.02.2017, 21.04.2017; 19.02.2018; 11.04.2018, il termine di un anno e 300 giorni era ampiamente spirato alla data di proposizione del ricorso giudiziale, 05.10.2021. Né potrebbe far addivenire a differenti conclusioni la proposizione del ricorso al Comitato Provinciale in data 28.03.2021, cioè ben oltre lo spirare del termine per la conclusione della fase amministrativa. Infatti, ai fini della decadenza, la proposizione del ricorso amministrativo oltre il termine di legge non può assumere rilevanza: “Lo svolgimento della procedura amministrativa, oltre il termine massimo previsto per la sua definizione, non potrebbe, infatti, mai incidere sul decorso della decadenza in oggetto, spostando in avanti il dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale (non rileva, perciò, né un ricorso amministrativo tardivo, né un provvedimento amministrativo o una decisione anch'essi tardivi” (così la citata Cass. 28671/2024, in motivazione). 8
La decadenza, infatti, è materia sottratta alla disponibilità dele parti, cui non è consentito spostare in avanti il relativo termine, dilatando i tempi del procedimento amministrativo. Come statuito dalla prima riportata Cass. SS.UU. 12718/2009, in considerazione della natura pubblicistica dei termini in materia, la decadenza deve trovare applicazione, quale che sia il comportamento delle parti, sicché sul decorso dei diversi termini attraverso i quali si articola ed è stata legislativamente cadenzata la procedura contenziosa amministrativa non può incidere ne' il privato, con un ricorso amministrativo tardivo, ne' l'amministrazione, con un provvedimento amministrativo o con una decisione anche essa tardiva, come affermato anche Cass. 6 giugno 2007 n. 13276, nonché Cass. 17 marzo 2008 n. 7149, per la quale resta preclusa la possibilità per le parti di derogare, attraverso propri atti o comportamenti, alla disciplina legale sui termini decadenziali, per cui la decisione del ricorso tardivamente presentato - ancorché imposta dalla L: n. 533 del 1973, art.
8 - non impedisce il decorso del termine di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale. E 'stato già esposto che il dies a quo del termine massimo (1 anno e 300 giorni) per proporre l'azione giudiziaria si identifica nella domanda amministrativa e non già nel provvedimento di rigetto della stessa. La rilevata decadenza è assorbente rispetto agli ulteriori motivi di doglianza.
Per questi motivi
, in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata la domanda proposta da per l'assorbente maturata decadenza nella relativa proposizione ex Controparte_2 art. 47 DPR 639 citato. La dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. rende irripetibili le spese del giudizio di primo grado, sostenute dall' , vittorioso. CP_1
Per questo grado di giudizio, non essendo stata resa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese, liquidate -valore € 5.000,00 applicando i minimi stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte - in € 64,50 per esborsi e € 2.540,00 per onoraio, oltre accessori come per legge, vanno poste a carico dell'appellato, soccombente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del Parte_4 legale rappresentante p.t., nei confronti di avverso la sentenza n. Controparte_2 978/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 16.05.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto da . Controparte_2
2. Nulla per le spese del giudizio di primo grado stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
3. Condanna l'appellato alla rifusione, in favore dl , delle spese di questo grado CP_1 di giudizio, liquidate in € 64,50 per esborsi e € 2.540,00 per onorario, oltre accessori come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti