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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/07/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Mercuri, a seguito dell'udienza cartolare del 26/06/25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Registro Generale Affari Contenziosi col numero d'ordine 5268 dell'anno 2022, vertente
TRA
- (C.F. ), con l'avv. Vincenzo Di Staso (pec: Parte_1 C.F._1
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OPPONENTE
E
- Controparte_1
, in persona del Comandante pro-tempore,
[...]
rappresentata in giudizio dal funzionario delegato
OPPOSTO
§§§
Oggetto: ricorso avverso sanzione amministrativa
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 22.09.2022, proponeva opposizione: Parte_1 1) all'ordinanza-ingiunzione n. 147/2022, emessa il 22.06.2022 dal Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Capitaneria di Porto di con cui gli era CP_1
ingiunto, in qualità di comandante della motopesca “La Potenza II” con sigla identificativa
MF2961 e, in solido, con la società armatrice società cooperativa “La Rosa dei Venti a.r.l.”, il pagamento della somma di € 2.200,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria, oltre spese accessorie,
2) nonchè al provvedimento di assegnazione punti per infrazioni gravi al comandante di peschereccio n. 15/Com/2022, per mezzo del quale la di gli Controparte_1 CP_1
assegnava, in qualità di comandante della suddetta motopesca, tre punti per infrazione grave.
In particolare, il ricorrente ha chiesto dichiararsi la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia della predetta ordinanza-ingiunzione, nonché del provvedimento di assegnazione punti, deducendo che:
a) il verbale sottostante i provvedimenti impugnati è carente nella descrizione delle circostanze di fatto in cui si sarebbe sostanziato l'illecito amministrativo contestatogli, ovvero la violazione dell'art. 10, comma 1, lett. o) del D.Lgs. n. 4/2012, con evidente vulnus per la difesa del trasgressore;
b) mancherebbe altresì l'indicazione sulle modalità di esercizio dell'accesso agli atti, con riguardo, nello specifico, alla possibilità di visionare i fotogrammi richiamati nello stesso verbale;
c) sarebbe comunque ingiustificata la sanzione comminata anche nel quantum, chidendo quindi in via subordinata la rideterminazione della sanzione pecuniaria nella misura minima edittale di
€ 1.000,00.
Disposta la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Capitaneria di Porto di in persona del in persona del CP_1
2 Comandante pro-tempore, chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione, perché infondata in fatto e in diritto.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, la causa, istruita con sole prove documentali, veniva rinviata per la discussione e la decisione da ultimo all'udienza sopra indicata, con concssione di termine per il deposito di note conclusive.
Disposta quindi la sostituzione della suddetta udienza con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Tribunale, depositate anche le dette note, decide ora la causa con deposito telematico della sentenza.
§§§
L'opposizione è infondata e va rigettata per le seguenti ragioni.
Deve, in premessa, rilevarsi che l'art. 10, comma 1, lett. o) del d.lgs. n. 4/2012 fa espresso divieto agli operatori della pesca “di violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme
comunitarie e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture
e agli sbarchi”, sicché, ai fini dell'integrazione della predetta condotta illecita, è necessario e sufficiente che l'agente non ottemperi a tali obblighi di registrazione.
Ebbene, nel caso di specie, emerge dagli atti che il ha violato i suddetti obblighi: Parte_1
infatti, come da verbale di contestazione redatto il 04.03.2022 - prodotto dall'amministrazione e avente efficacia di fede privilegiata fino a querela di falso - la di Controparte_1
accertava che il giorno 01.03.2022 il non aveva provveduto a registrare e CP_1 Pt_1
a trasmettere per via elettronica alle Autorità marittime le informazioni relative alle catture e agli sbarchi, come prescritto dagli artt. 14 e 15 del Reg. (CE) 1224/09.
L'odierno opponente al riguardo ha lamentato che dalla descrizione generica del fatto contestato non si evincerebbero gli estremi della condotta posta in essere, in concreto, dal trasgressore.
3 Ebbene, contrariamente da quanto allegato dall'opponente, il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato, lo stesso riportando sia le circostanze fattuali accertate dagli agenti sia le norme giuridiche violate.
Invero, nel verbale di accertamento, sottostante i provvedimenti impugnati, è chiaramente riportato che:
1) l'illecito contestato è stato rilevato a seguito di “controllo incrociato tra le riprese video del
sistema di videosorveglianza Guardian X Ten nel porto commerciale di […] e i CP_1
dati delle catture/sbarco del prodotto ittico del M/P La II MF 2961 […] acquisiti Pt_1
interrogando il portale SIAN”;
2) il giorno 01.03.2022, durante un'attività di polizia marittima congiunta tra la Controparte_1
di e la Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di
[...] CP_1 CP_1
dalle riprese video emergeva che 8 cassette di polistirolo colme di prodotto venivano repentinamente sbarcate dal motopesca in questione e caricate nel cofano di un'autovettura di colore rosso che abbandonava immediatamente l'ambito portuale, così sottraendosi all'identificazione da parte degli agenti che giungevano sul posto da lì a poco;
3) successivamente, controllando il Logbook elettronico gli agenti accertavano che il Pt_1
non aveva provveduto a registrare il prodotto ittico sbarcato poco prima ovvero le 8 cassette di polistirolo riprese dalle telecamere presenti nell'area portuale.
Com'è agevolmente evincibile dalle circostanze fattuali riportate a verbale - e riprese in motivazione dai provvedimenti impugnati -, al trasgressore è stata contestata una condotta omissiva ovvero l'aver omesso la comunicazione per via elettronica alle Autorità marittime delle informazioni relative alle catture e agli sbarchi, in violazione degli artt. 14 e 15 del Reg.
(CE) 1224/09.
Di talché, avendo gli agenti accertato, in sede di verbale di accertamento, che il in Pt_1
violazione dell'art. 10, comma 1, lett. o) del d.lgs. n. 4/2012, non aveva provveduto a registrare
4 i dati delle catture e degli sbarchi, essendo il predetto verbale coperto da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c. e non avendo l'opponente proposto querela di falso ai sensi degli artt.
221 e ss. c.p.c., si deve concludere che il è incorso nell'illecito amministrativo Pt_1
contestatogli.
§§§
Infondato è altresì il motivo di opposizione inerente all'omessa indicazione a verbale delle modalità per poter accedere e prendere visione dei fotogrammi utilizzati per l'accertamento dell'illecito – omissione che, secondo l'opponente, avrebbe determinato un vulnus per la difesa,
con conseguente autonoma causa di illegittimità dell'ordinanza impugnata.
A tal proposito, è sufficiente rilevare che non vi è alcuna norma di legge che imponesse detta informativa a pena di invalidità dell'atto, senza considerare che l'organo accertatore ha affermato senza contestazione di non aver ricevuto alcuna richiesta di accesso agli atti.
Né peraltro risulta la denunciata violazione del diritto di difesa ai snsi dell'art. 24 Cost.
Nel presente giudizio di opposizione, che si estende al rapporto e non solo all'atto, l'interessato
è abilitato in ogni caso a far valere tutti gli argomenti che ritiene opportuni, ma, nello specifico,
l'opponente non ha inteso proporre querela di falso avverso il verbale di accertamento e contestazione, non potendosi quindi porre in discussione nemmeno i video indicati dagli ufficiali accertatori.
§§§
Quanto poi alla subordinata richiesta di rideterminazione della sanzione pecuniaria nella misura di € 1.000,00, corrispondente al minimo edittale, la stessa deve essere rigettata.
Invero, tenuto conto che nel caso di specie è stato altresì accertato che il prodotto pescato non registrato è stato immesso in commercio, senza la prevista tracciabilità e considerate le modalità
concrt della condotta, congruo deve ritenersi l'ammontare della sanzione pecuniaria irrogata all'opponente.
5 L'opposizione è, pertanto, integralmente infondata e viene rigettata;
di talché, l'ordinanza-
ingiunzione opposta nonché il provvedimento di assegnazione punti per infrazioni gravi devono essere confermati.
§§§
Quanto alle spese giudiziali, va ricordato che “in tema di giudizio di opposizione a sanzioni
amministrative ex art. 22 legge n. 689 del 1981, l'autorità amministrativa che ha emesso il
provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un
funzionario appositamente delegato (come è consentito dall'art. 23, comma 4, 1. 24 novembre
1981 n. 689), non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento
dei compensi difensivi per prestazioni di avvocato, difettando la relativa qualità nel funzionario
amministrativo che sta in giudizio” (v., Trib. Teramo, Sez. Lav., 2 ottobre 2013, n. 607;
nonché, Cass. Civ., Sez. I, 20 agosto 2003, n. 12232; Cass. Civ., Sez. I, 4 giugno 2001, n. 7540;
Cass. Civ., Sez. Lav., 14 luglio 1998, n. 6898).
Nel caso de quo, l'atto di costituzione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili– Capitaneria di Porto di risulta sottoscritto dal funzionario delegato, CP_1
pertanto non può riconoscersi allo stesso la ripetibilità dei compensi difensivi.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, decidendo sull'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione n. 147/2022 del 22.6.2022 nonché Parte_1
avverso il provvedimento di assegnazione punti per infrazioni gravi al comandante di peschereccio n. 15/Com/2022 del 22.6.2022, emessi nei suoi confronti dal Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Capitaneria di Porto di così provvede: CP_1
1. rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione nonchè il provvedimento di assegnazione punti per infrazioni gravi al comandante di peschereccio, impugnati;
6 2. nulla per le spese.
Si comunichi.
Così deciso lì 26/07/25
Il Giudice
Dott. Luca Mercuri
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