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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 12/09/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
ENTENZA N.
DIVORZIO FIGLI MINORI/NON AUTONOMI
Repubblica Italiana
IV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata rubricata al n. 1602/2025 R.G.VG promossa con ricorso congiunto depositato il giorno 19.06.2025, da
(C.F. ), nata a [...] il giorno 10.02.1996, Parte_1 C.F._1 residente a [...], in proprio e nella sua qualità di genitore esercente la capacità genitoriale sul figlio minore nato a [...], il Persona_1
13.06.2019 (CF ), rappresentata e difesa dall' avv. Alessandra Colombo C.F._2
Taccani (C.F. ) del Foro di Como, presso il cui Studio in Como, alla Piazza C.F._3 del Popolo, 14, viene eletto domicilio
********
(Cf. ) nato a [...] il [...] residente a Albese Parte_2 C.F._4 con Cassano (Como), via Carolina Pulici,25, rappresentato e difeso dall' avv. Catia Pichierri (C.F.
) del Foro di Como, presso il cui Studio in Casnate con Bernate alla via XXV Aprile,10, C.F._5 viene eletto domicilio, Letto il ricorso congiuntamente proposto dalle parti sopra indicate, volto a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio:
nato a [...], il [...] (CF ), Persona_1 C.F._2
Sentito il Relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n.219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al Tribunale ordinario;
premesso che le parti ricorrenti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'Autorità Giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che i ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte e di seguito trascritte:
1) Il minore resta affidato ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con il quale il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2) Il collocamento del figlio minore sarà presso la residenza della mamma, ad Albese con Cassano, alla via
Sirtolo,21.
3) Il sig. potrà portare e tenere con sé il mercoledì ed il venerdì dalle ore 19.00 alle ore Per_1 Per_1
21.30. A settimane alternate, la domenica dalle ore 10.00 alle ore 21.00.
4) In occasione delle frequentazioni con il bambino, il papà dovrà essere sempre PRESENTE.
5) Sino a quando i genitori non avranno una relazione sentimentale stabile, non potranno fare conoscere e frequentare i rispettivi compagni/compagne.
Sino a quando non avrà raggiunto gli OTTO anni di età, non potrà trascorrere la notte con il Persona_1
papà. Dopo tale età il sig. , a settimane alternate, potrà tenere con sé il figlio dalle ore 21.00 del Parte_2
sabato, sino alle ore 21.00 della domenica. VACANZE DI NATALE: trascorrerà il giorno di Natale dalle Per_1
ore 10.00 del mattino sino alle ore 21.00 con la mamma ovvero con il papà ad anni alterni. Per l'anno 2025 si conviene che rimarrà con la mamma. Trascorrerà invece con il papà il giorno di Capodanno sempre dalle ore 10.00
alle ore 21.00. VACANZE PASQUALI: Il minore trascorrerà le giornate di Pasqua e Pasquetta in alternanza con il papà e la mamma. VACANZE ESTIVE: Sino al compimento dell'ottavo anno di età, trascorrerà le Per_1
vacanze estive con la mamma. La SI.ra , vista la difficoltà organizzativa causata dalla distanza ed il desiderio Pt_1
del papà di fare vedere il bambino ai bisnonni, porterà personalmente in Calabria, così da trascorrere un Per_1
po' di tempo con i parenti che abitano lontano. Dopo avere compiuto gli otto anni, il figlio potrà Per_1
trascorrere, in estate, una settimana di vacanza con il papà. Entro il 31.05 i genitori si comunicheranno le date delle proprie Ferie da trascorrere con . FESTIVITA' DURANTE L'ANNO: Alternate. FREQUENTZIONE Per_1
CON I NONNI PATERNI I genitori del sig. , in occasione della loro visita annuale al figlio, Parte_2
potranno portare e tenere con loro il nipote, durante la giornata, senza comportare la perdita di giorni/ore scolastiche.
Non è consentito il pernottamento sino all'età di 8 anni di . Per_1
6) Il tutto fatto salvo ogni diverso e miglior accordo tra i genitori in base alle reciproche esigenze proprie e del figlio.
7) La unità immobiliare cointestata ai sigg.ri – sita ad Albese con Cassano, alla via Carolina Pt_1 Per_1
Pulici,25 è attualmente concessa in locazione. Con il canone mensile percepito, pari a €. 1000,00 (mille),
vengono pagate le rate del mutuo contratto per l'acquisto e del finanziamento Findomestic, ottenuto per arredare la stessa. Detta proprietà, una volta estinto il mutuo, rimarrà a titolo di rendita per il minore Per_1
.
[...]
8) Il canone di locazione pari a €. 1000,00 mensile sarà accreditato sul conto corrente cointestato ai sigg.ri
[...]
acceso presso la filiale di Tavernerio della di cui al Parte_3 Controparte_1
n.07033/1000/00009549.Con le somme ivi depositate saranno pagate le rate del mutuo e del finanziamento sopra indicate. E' fatto divieto ai cointestatari di effettuare prelievi sul conto comune. Dal momento della estinzione del finanziamento Findomestic, gli importi depositati sul conto corrente sopra indicato, saranno utilizzati per il pagamento di tutto quanto attinente alla abitazione comune quali cedolare secca e Imu. In
attesa dell'estinzione del finanziamento, per il pagamento della cedolare secca e dell'Imu si utilizzeranno eventuali crediti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi ovvero gli importi saranno suddivisi al 50%. Nel
caso l'unità immobiliare cointestata dovesse rimanere sfitta, la sig.ra si impegna a sostenere tutte le Pt_1
spese.
9) A titolo di concorso al mantenimento del figlio minore, il sig. verserà alla SI.ra , Parte_2 Pt_1
fino al raggiungimento del decimo anno di età di , l'importo di €. 300,00 (trecento), rivalutabile Per_1
secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra in essere presso l'Istituto Bancario Credit Agricole Filiale di Controparte_2
Tavernerio (coordinate bancarie [...]), oltre al 50% delle seguenti spese straordinarie:
1) Abbigliamento;
2) Sport;
3) Corredo scuola;
4) Libri scolastici;
5) Retta scolastica;
6) Corsi extracurriculari;
7) Cellulare e ricarica traffico telefonico;
8) Informatica richiesta dalla scuola (Tablet e PC);
9) Buoni pasto;
10) Medicinali con/senza prescrizione medica;
11) Visite specialistiche;
12) Parrucchiere;
13) Attività extrascolastiche (es corsi proposti dalla scuola);
14) Cure odontoiatriche e oculistiche;
15) Spese per mezzi di trasporto treno o bus dalla residenza all'istituto scolastico;
16) Gite scolastiche;
17) Corsi di recupero e lezioni private;
18) Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione;
19) Gite scolastiche con pernottamento;
20) Corsi di specializzazione e corsi post universitari;
21) Alloggio presso la sede universitaria se necessario;
22) Spese per il conseguimento della patente di guida;
23) Acquisto motorino.
24) Al raggiungimento dell'età di anni 10 del minore, il contributo al mantenimento mensile sarà elevato a €.
400,00 (quattrocento) oltre al 50% delle spese sopra indicate.
25) Il sig. ha rinunciato alla erogazione dell'assegno Unico a favore del figlio minore e la Per_1 Per_1
sig.ra potrà richiedere all'INPS detta prestazione al 100% con accredito sul conto corrente intestato Pt_1
alla stessa in essere presso l'Istituto Bancario Credit Agricole Filiale di Tavernerio (coordinate bancarie
[...]),
10) Spese legali compensate
RITENUTO che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n.54 e e confermati dal Dlgs 154/2013;
OSSERVATO, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
RITENUTO che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
RITENUTO che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultate congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza di ciascun genitore;
RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore, consentono di stimare superflua l'audizione diretta di quest'ultima (ex art. 337 octies c.c.);
RITENUTO che le istanze come sopra avanzate possano dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto PM,
ATTESA la natura congiunta del ricorso e l'esito processuale le spese di lite devono essere compensate;
***
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, sul ricorso congiuntamente proposto dalle parti
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate
Così deciso in COMO, in Camera di consiglio il 12.09.2025
Si comunichi
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao
DIVORZIO FIGLI MINORI/NON AUTONOMI
Repubblica Italiana
IV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata rubricata al n. 1602/2025 R.G.VG promossa con ricorso congiunto depositato il giorno 19.06.2025, da
(C.F. ), nata a [...] il giorno 10.02.1996, Parte_1 C.F._1 residente a [...], in proprio e nella sua qualità di genitore esercente la capacità genitoriale sul figlio minore nato a [...], il Persona_1
13.06.2019 (CF ), rappresentata e difesa dall' avv. Alessandra Colombo C.F._2
Taccani (C.F. ) del Foro di Como, presso il cui Studio in Como, alla Piazza C.F._3 del Popolo, 14, viene eletto domicilio
********
(Cf. ) nato a [...] il [...] residente a Albese Parte_2 C.F._4 con Cassano (Como), via Carolina Pulici,25, rappresentato e difeso dall' avv. Catia Pichierri (C.F.
) del Foro di Como, presso il cui Studio in Casnate con Bernate alla via XXV Aprile,10, C.F._5 viene eletto domicilio, Letto il ricorso congiuntamente proposto dalle parti sopra indicate, volto a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio:
nato a [...], il [...] (CF ), Persona_1 C.F._2
Sentito il Relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n.219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al Tribunale ordinario;
premesso che le parti ricorrenti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'Autorità Giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che i ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte e di seguito trascritte:
1) Il minore resta affidato ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con il quale il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2) Il collocamento del figlio minore sarà presso la residenza della mamma, ad Albese con Cassano, alla via
Sirtolo,21.
3) Il sig. potrà portare e tenere con sé il mercoledì ed il venerdì dalle ore 19.00 alle ore Per_1 Per_1
21.30. A settimane alternate, la domenica dalle ore 10.00 alle ore 21.00.
4) In occasione delle frequentazioni con il bambino, il papà dovrà essere sempre PRESENTE.
5) Sino a quando i genitori non avranno una relazione sentimentale stabile, non potranno fare conoscere e frequentare i rispettivi compagni/compagne.
Sino a quando non avrà raggiunto gli OTTO anni di età, non potrà trascorrere la notte con il Persona_1
papà. Dopo tale età il sig. , a settimane alternate, potrà tenere con sé il figlio dalle ore 21.00 del Parte_2
sabato, sino alle ore 21.00 della domenica. VACANZE DI NATALE: trascorrerà il giorno di Natale dalle Per_1
ore 10.00 del mattino sino alle ore 21.00 con la mamma ovvero con il papà ad anni alterni. Per l'anno 2025 si conviene che rimarrà con la mamma. Trascorrerà invece con il papà il giorno di Capodanno sempre dalle ore 10.00
alle ore 21.00. VACANZE PASQUALI: Il minore trascorrerà le giornate di Pasqua e Pasquetta in alternanza con il papà e la mamma. VACANZE ESTIVE: Sino al compimento dell'ottavo anno di età, trascorrerà le Per_1
vacanze estive con la mamma. La SI.ra , vista la difficoltà organizzativa causata dalla distanza ed il desiderio Pt_1
del papà di fare vedere il bambino ai bisnonni, porterà personalmente in Calabria, così da trascorrere un Per_1
po' di tempo con i parenti che abitano lontano. Dopo avere compiuto gli otto anni, il figlio potrà Per_1
trascorrere, in estate, una settimana di vacanza con il papà. Entro il 31.05 i genitori si comunicheranno le date delle proprie Ferie da trascorrere con . FESTIVITA' DURANTE L'ANNO: Alternate. FREQUENTZIONE Per_1
CON I NONNI PATERNI I genitori del sig. , in occasione della loro visita annuale al figlio, Parte_2
potranno portare e tenere con loro il nipote, durante la giornata, senza comportare la perdita di giorni/ore scolastiche.
Non è consentito il pernottamento sino all'età di 8 anni di . Per_1
6) Il tutto fatto salvo ogni diverso e miglior accordo tra i genitori in base alle reciproche esigenze proprie e del figlio.
7) La unità immobiliare cointestata ai sigg.ri – sita ad Albese con Cassano, alla via Carolina Pt_1 Per_1
Pulici,25 è attualmente concessa in locazione. Con il canone mensile percepito, pari a €. 1000,00 (mille),
vengono pagate le rate del mutuo contratto per l'acquisto e del finanziamento Findomestic, ottenuto per arredare la stessa. Detta proprietà, una volta estinto il mutuo, rimarrà a titolo di rendita per il minore Per_1
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[...]
8) Il canone di locazione pari a €. 1000,00 mensile sarà accreditato sul conto corrente cointestato ai sigg.ri
[...]
acceso presso la filiale di Tavernerio della di cui al Parte_3 Controparte_1
n.07033/1000/00009549.Con le somme ivi depositate saranno pagate le rate del mutuo e del finanziamento sopra indicate. E' fatto divieto ai cointestatari di effettuare prelievi sul conto comune. Dal momento della estinzione del finanziamento Findomestic, gli importi depositati sul conto corrente sopra indicato, saranno utilizzati per il pagamento di tutto quanto attinente alla abitazione comune quali cedolare secca e Imu. In
attesa dell'estinzione del finanziamento, per il pagamento della cedolare secca e dell'Imu si utilizzeranno eventuali crediti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi ovvero gli importi saranno suddivisi al 50%. Nel
caso l'unità immobiliare cointestata dovesse rimanere sfitta, la sig.ra si impegna a sostenere tutte le Pt_1
spese.
9) A titolo di concorso al mantenimento del figlio minore, il sig. verserà alla SI.ra , Parte_2 Pt_1
fino al raggiungimento del decimo anno di età di , l'importo di €. 300,00 (trecento), rivalutabile Per_1
secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra in essere presso l'Istituto Bancario Credit Agricole Filiale di Controparte_2
Tavernerio (coordinate bancarie [...]), oltre al 50% delle seguenti spese straordinarie:
1) Abbigliamento;
2) Sport;
3) Corredo scuola;
4) Libri scolastici;
5) Retta scolastica;
6) Corsi extracurriculari;
7) Cellulare e ricarica traffico telefonico;
8) Informatica richiesta dalla scuola (Tablet e PC);
9) Buoni pasto;
10) Medicinali con/senza prescrizione medica;
11) Visite specialistiche;
12) Parrucchiere;
13) Attività extrascolastiche (es corsi proposti dalla scuola);
14) Cure odontoiatriche e oculistiche;
15) Spese per mezzi di trasporto treno o bus dalla residenza all'istituto scolastico;
16) Gite scolastiche;
17) Corsi di recupero e lezioni private;
18) Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione;
19) Gite scolastiche con pernottamento;
20) Corsi di specializzazione e corsi post universitari;
21) Alloggio presso la sede universitaria se necessario;
22) Spese per il conseguimento della patente di guida;
23) Acquisto motorino.
24) Al raggiungimento dell'età di anni 10 del minore, il contributo al mantenimento mensile sarà elevato a €.
400,00 (quattrocento) oltre al 50% delle spese sopra indicate.
25) Il sig. ha rinunciato alla erogazione dell'assegno Unico a favore del figlio minore e la Per_1 Per_1
sig.ra potrà richiedere all'INPS detta prestazione al 100% con accredito sul conto corrente intestato Pt_1
alla stessa in essere presso l'Istituto Bancario Credit Agricole Filiale di Tavernerio (coordinate bancarie
[...]),
10) Spese legali compensate
RITENUTO che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n.54 e e confermati dal Dlgs 154/2013;
OSSERVATO, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
RITENUTO che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
RITENUTO che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultate congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza di ciascun genitore;
RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore, consentono di stimare superflua l'audizione diretta di quest'ultima (ex art. 337 octies c.c.);
RITENUTO che le istanze come sopra avanzate possano dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto PM,
ATTESA la natura congiunta del ricorso e l'esito processuale le spese di lite devono essere compensate;
***
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, sul ricorso congiuntamente proposto dalle parti
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate
Così deciso in COMO, in Camera di consiglio il 12.09.2025
Si comunichi
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao