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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 2932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2932 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3447/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Vincenza Totaro Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 11 settembre 2025, con contestuale motivazione, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3447/2024 del ruolo generale lavoro
T R A in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marcello D'Aponte
APPELLANTE
E
Controparte_1 CP_2 Controparte_3
e generalizzati in atti, Controparte_4 Controparte_5 rappresentati e difesi dall'avv. Carmela Di Sarro
APPELLATI
OGGETTO: Risarcimento danno da usura psicofisica causato da eccessivo lavoro straordinario svolto dal 2013 da parte di dipendenti CP_6
Normativa richiamata: Art. 36 Cost., art. 432 c.p.c., D.lgs. 66/2003, CCNL Autoferrotranvieri Mobilità
CONCLUSIONI: come in atti
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, gli odierni appellati convenivano in giudizio l' Parte_1
esponendo di prestare la propria attivit
[...] Pt_1 te in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e inqu nel profilo professionale di macchinista del CCNL Autoferrotranvieri;
che nel corso del rapporto lavorativo avevano prestato lavoro straordinario, sia diurno che notturno, in violazione del limite massimo consentito dalla normativa di legge (250 ore annue ex art.5 comma 3 Dlgsl n.66/2003 fino al 31.12.2015) e dalla contrattazione collettiva di settore (150 ore per ogni periodo di 26 settimane, per un totale di 300 ore annue ex art.28 comma 2 e 27 comma 1 CCNL 28.11.2015, dal Controparte_7
01.01.2016), in maniera fissa e cont icamente indicati nel ricorso;
e che con pec del 2.02.2023, avevano diffidato la Società resistente chiedendo il risarcimento del danno di natura non patrimoniale causato da usura psicofisica, senza ricevere alcun riscontro. Concludevano rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare, come esorbitante e oltre il limite della ragionevolezza, l'orario di lavoro straordinario prestato annualmente e cumulativamente dai ricorrenti in favore della resistente nei periodi evidenziati;
2. Per l'effetto, condannare la Società resistente a corrispondere al Sig. CP_1
la somma pari ad € 31.303,79; al Sig. la somma pari ad €
[...] CP_2
al Sig. , la somma ,65; al Sig. Controparte_3 CP_4
la som l Sig. la somma di € 31
[...] Controparte_5 ortato in tabella, o migliore somma r titolo di risarcimento per il danno all'integrità psico fisica, oltre ad interessi dalla data di insorgenza del credito e sino all'effettivo soddisfo;
3. In via subordinata, condannare, sempre previo accertamento, la Società resistente a risarcire il danno agli odierni ricorrenti da liquidarsi in via equitativa ex art. 432 c.p.c.; 4. Condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione”.
Regolarmente costituito l' contestava Parte_1
l'infondatezza delle doma diritto e concludeva per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza n. 8011/2024, pubblicata il 26/11/2024, il GL adito accoglieva il ricorso, condannando la Società convenuta al pagamento in favore di Controparte_1 di euro 31.303,79, in favore di di euro 18.920,84, in CP_2 [...] di euro 17.719,65, in f di euro 29.319,38 e i CP_3 Controparte_4
la somma pari ad eur interessi legali;
condannando, Controparte_5 altresì, l al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto tempestivo appello l invocando in CP_6 prima battuta il verbale di accordo sindacale dell'11 marzo 2024 che aveva riconosciuto un ristoro omnicomprensivo del danno da usura psicofisica pari al 15% dello straordinario eccedente, sostenendo che detto accordo dovesse comportare la cessata materia del contendere;
censurando in seconda battuta la sentenza impugnata per errata e falsa applicazione dell'art.5 Dlgsl 66/2023 e art. 28 CCNL Autoferrotranvieri atteso che, ad avviso della Difesa, la normativa richiamata non include nel limite massimo di
2 straordinario le ore svolte in casi eccezionali -art.5, c.4-, e quelle previste da accordi aziendali o individuali;
censura altresì l'impugnata sentenza sostenendo che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto la prova del danno da usura psicofisica in re ipsa;
censura, infine, la quantificazione del danno proponendo un criterio alternativo:10% per straordinario diurno, 30% per notturno, come da CCNL, oppure 20% uniforme.
Radicatosi nuovamente il contraddittorio si è costituita parte appellata che ha resistito punto per punto all'avverso dedotto chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, vinte le spese.
All'odierna udienza sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3, 127 ter acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il thema decidendum concerne il risarcimento del danno da usura psicofisica conseguente all'eccessivo lavoro straordinario svolto dal 2013 da parte di dipendenti CP_6
2. Occorre premettere che l'accordo sindacale intervenuto tra ed organizzazioni sindacali, in data 11.03.2024, pur riconoscendo un ristoro omn rensivo del danno da usura psicofisica, non ha efficacia transattiva automatica, essendo subordinato all'adesione individuale del lavoratore (cfr. punti 4 e 5 del verbale di accordo). In assenza della prova documentale dell'adesione al predetto accordo da parte dei lavoratori appellati, non può ritenersi cessata la materia del contendere.
2.1 Ne consegue il rigetto del primo motivo di appello.
3. Ciò premesso i restanti motivi di gravame vanno trattati congiuntamente, in quanto connessi dal punto di vista logico giuridico.
4. In punto di diritto, trova applicazione al caso di specie la disposizione di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 66/2003, laddove prevede che “1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai
3 sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali. straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.. 5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”. La disciplina del lavoro straordinario è altresì integrata dalle previsioni contenute nel CCNL di settore, che, all'art. 28 stabilisce che “1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato (omissis)e per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;
per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia;
entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore”. L'art 27 del CCNL prevede inoltre che “1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n. 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore”.
4.1 Come correttamente evidenziato dal primo Giudice, la norma citata prevede plurime deroghe in relazione all'orario settimanale, ma non già per il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive, che comunque non può superare le 150 ore lavorabili.
4.2 Dalla lettura delle disposizioni normative in oggetto emerge, in primo luogo, che le esigenze che possono giustificare il ricorso al lavoro straordinario in misura superiore a quanto dalle medesime norme previsto, devono rivestire il carattere della eccezionalità e della temporaneità, esigenze neppure dedotte nel caso di specie dalle difese della .
4 4.2.1 Per altro verso, la natura dell'interesse protetto dal quadro normativo così delineato, volto a tutelare diritti fondamentali della persona, assume carattere senza dubbio prevalente rispetto ad eventuali esigenze di servizio che non siano meramente episodiche e dettate da causa di forza maggiore, non allegate ed in ogni caso rimaste del tutto indimostrate nel presente giudizio.
5. In punto di fatto va evidenziato che è pacifico ed incontestato tra le parti il reiterato, massiccio e sistematico superamento per più anni consecutivi del limite massimo di lavoro straordinario svolto da ciascun lavoratore appellato.
6. Assume l' appellante che la pretesa risarcitoria oggetto di causa muoverebbe Pt_2 da un'er interpretazione del risarcimento da usura psico-fisica quale danno in re ipsa.
6.1 Al riguardo deve evidenziarsi che il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.
6.1.1 In fattispecie similari la giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, distinto il
“danno da usura psicofisica” – conseguente alla mancata fruizione del riposo –, dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una
“infermità” del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali. Ne consegue che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda, il danno sull'an deve ritenersi presunto (così anche Sez. L, Sentenza n. 2455 del 04/03/2000), trovando diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale”(cfr. altresì in detti termini Cass. 26450/2021 che richiama Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass.10.5.2019 n. 12540).
6.1.2 La S.C. ha, inoltre, evidenziato l'irrilevanza della natura volontaria del lavoro straordinario precisando, quanto alla questione del “concorso di colpa colposo”, che “…a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria, non può connettersi causalmente all'evento rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante (cfr. Cass. 19.1.2017 n. 1295);”.
6.2 Gli insegnamenti della Suprema Corte, pur ammettendo l'esistenza di un danno da usura psicofisica in re ipsa, richiedono la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, e che tale superamento, definito con l'espressione “di gran lunga”, sia connotato da una certa entità e dalla reiterazione per
“diversi anni”.
5 6.3 Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass. 10.5.2019 n.12540)” (in termini, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 26450 del 2021).
6.4 È, dunque, sufficiente che il lavoratore alleghi il numero delle ore straordinarie svolte e il periodo di riferimento, in quanto da tali elementi è consentito desumere l'“abnormità” della prestazione eseguita, che di per sé è tale da compromettere l'integrità psico-fisica e la vita di relazione del lavoratore, secondo un corretto ragionamento logico-giuridico (così ancora Cass. 26450/2021, cit.).
7. Tali presupposti sono ravvisabili nella fattispecie in esame, in cui è documentata ed incontestata l'abnormità della prestazione eseguita dagli originari ricorrenti nel corso degli anni.
7.1. L'abnormità dell'utilizzazione delle ore di lavoro straordinario già costituisce, dunque, prova del danno.
7.2 Gli artt.2017 e 2018 c.c. demandano alla legge ed alla contrattazione collettiva la fissazione di limiti alla durata giornaliera, settimanale della prestazione lavorativa, e di un tetto massimo entro il quale il lavoro straordinario e quello notturno è consentito.
7.2.1 Il mancato rispetto in maniera continuativa di tale limite costituisce violazione della norma imperativa di cui all'art.2087 c.c., che è preposta alla salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori con finalità prevenzionistica.
7.3 Nel caso di specie, gli odierni appellati hanno prodotto le buste paga del datore di lavoro, dal cui esame si evince che per oltre sette anni consecutivi hanno eseguito un numero di ore di lavoro straordinario-sia diurne che notturne- che esorbitano di gran lunga il limite massimo consentito dalla legge ( 250 ore annue ai sensi dell'art.5 comma 3 del D.lgs. nr. 665/2003 ) e dal contratto collettivo ( 150 ore per ogni periodo di 26 settimane, per un totale di 300 ore annue ai sensi dell'art.28 comma secondo e dell'art.27 comma primo del CCNL Autoferrotranvieri Mobilità-TPL Pag. 10 di 11 28.11.2015 dall'01.01.2016). E nel caso di specie è stato documentato l'espletamento di lavoro straordinario in misura superiore alle 250 ore per l'anno 2015 e costantemente superiore alle 300 ore annue per le annualità successive (come dettagliatamente specificato nei prospetti redatti nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado in relazione alla posizione di ciascun lavoratore).
7.4 L'Appellante richiama il R.D.L. 2328/1923, le cui disposizioni, in quanto compatibili, sono espressamente fatte salve dal d.lgs. 66/2003, art. 19, co. 3, deducendo
6 che solo le ore di “lavoro effettivo”, computate sulla base dei criteri fissati dall'art. 17 del suddetto R.D.L., potrebbero essere fonte di usura psico-fisica, e non anche quelle di
“lavoro non effettivo”.
7.4.1 Il rilievo appare del tutto inconferente, dal momento che le ore di lavoro straordinario sono state conteggiate sulla scorta di quanto dichiarato in busta paga dalla stessa datrice, la quale ha dimostrato di averle considerate (e retribuite) tutte come ore di lavoro effettivo.
7.4.2 Il protrarsi di tale stato di cose per diversi anni consecutivi rende, inoltre, evidente che non si trattava di un ricorso allo straordinario dettato da esigenze temporanee, bensì di un problema di carenza di personale che imponeva ai dipendenti, in maniera costante e continua, di prestare la propria attività lavorativa ben oltre l'orario contrattuale.
7.5 Ciò ha, inevitabilmente, prodotto un aumento della gravosità della prestazione, incidendo negativamente sulla possibilità di ricostituire le energie psicofisiche e di dedicare tempo allo svolgimento di attività diverse dal lavoro.
7.5.1 Ciò determina un danno da usura psico-fisica, nel senso che lo svolgimento dell'attività lavorativa in quantità eccessiva rispetto a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva compromette il diritto al riposo del lavoratore, inficiando la sua vita privata e causando un danno alla sua personalità morale (v. Cass. civ., sez. lav., 21/07/2023, n. 21934).
8. Venendo alla quantificazione, la società appellante non ha allegato, prima ancora che offerto di provare, l'esistenza di appositi “accordi individuali tra azienda e lavoratore”, come richiesto dal CCNL.
9. I motivi di gravame vanno pertanto respinti, concordando questa Corte con il Tribunale, laddove con corretto e rigoroso percorso logico giuridico ha concluso, sulla scorta delle circostanze in fatto documentate ed incontestate, che, per le modalità ed i tempi con cui gli originari ricorrenti hanno prestato la propria attività lavorativa per la
, la condotta della datrice di lavoro abbia determinato loro un danno da usura psicofisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia (cfr., su tutte, Cass. n. 15223/23).
9. Anche l'ultimo capo del gravame è infondato atteso che nella determinazione in via equitativa del quantum risarcibile il Tribunale ha prestato ossequio al principio ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, secondo cui a tal fine “occorre tenere conto della gravosità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento de quo da non confondere con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale” (cfr. Cass. n. 14710/15).
7 10. La Corte di cassazione con le pronunce nn. 18884/19 e 26450/21 ha stabilito che la maggiorazione retributiva, presente per gli straordinari, non può essere considerata come un risarcimento, neanche in caso di consenso da parte del lavoratore. Sempre il Supremo Collegio, con sentenza n.17154/2015, ha stabilito che “tale risarcimento, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che anche mercé l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative”.
10.1 A fronte della gravosità e del prolungamento della prestazione straordinaria resa dai lavoratori, non risultano convincenti i conteggi alternativi prodotti dalla difesa di che - oltre a fare riferimento, apoditticamente, ad un numero di di straordinario inferiore a quello risultante dalle buste paga sulla base delle quali è stato effettuato il calcolo allegato al ricorso – applicano le previste maggiorazioni sulla sola retribuzione base oraria del ricorrente in luogo della retribuzione oraria straordinaria nella sua interezza (sul punto, cfr. Corte di Appello di Napoli, sentenza n.4577/2024).
10.2 In conclusione la quantificazione effettuata dal Tribunale di Napoli, basata su criteri equitativi e parametri contrattuali, è congrua e coerente con la giurisprudenza consolidata. La Corte ritiene che non vi siano elementi per ritenere abnorme il calcolo effettuato, né per disporre CTU, in assenza di contestazioni analitiche fondate.
11. In definitiva tutte le doglianze devono essere respinte.
12. Le spese di lite del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
13. Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado del giudizio, pari ad euro 3.200,00, più rimborso forfettario al 15%, Iva e cpa, con distrazione.
Contributo unificato come in motivazione
8 Così deciso in Napoli in data 11 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Dott.ssa Vincenza Totaro
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Vincenza Totaro Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 11 settembre 2025, con contestuale motivazione, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3447/2024 del ruolo generale lavoro
T R A in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marcello D'Aponte
APPELLANTE
E
Controparte_1 CP_2 Controparte_3
e generalizzati in atti, Controparte_4 Controparte_5 rappresentati e difesi dall'avv. Carmela Di Sarro
APPELLATI
OGGETTO: Risarcimento danno da usura psicofisica causato da eccessivo lavoro straordinario svolto dal 2013 da parte di dipendenti CP_6
Normativa richiamata: Art. 36 Cost., art. 432 c.p.c., D.lgs. 66/2003, CCNL Autoferrotranvieri Mobilità
CONCLUSIONI: come in atti
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, gli odierni appellati convenivano in giudizio l' Parte_1
esponendo di prestare la propria attivit
[...] Pt_1 te in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e inqu nel profilo professionale di macchinista del CCNL Autoferrotranvieri;
che nel corso del rapporto lavorativo avevano prestato lavoro straordinario, sia diurno che notturno, in violazione del limite massimo consentito dalla normativa di legge (250 ore annue ex art.5 comma 3 Dlgsl n.66/2003 fino al 31.12.2015) e dalla contrattazione collettiva di settore (150 ore per ogni periodo di 26 settimane, per un totale di 300 ore annue ex art.28 comma 2 e 27 comma 1 CCNL 28.11.2015, dal Controparte_7
01.01.2016), in maniera fissa e cont icamente indicati nel ricorso;
e che con pec del 2.02.2023, avevano diffidato la Società resistente chiedendo il risarcimento del danno di natura non patrimoniale causato da usura psicofisica, senza ricevere alcun riscontro. Concludevano rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare, come esorbitante e oltre il limite della ragionevolezza, l'orario di lavoro straordinario prestato annualmente e cumulativamente dai ricorrenti in favore della resistente nei periodi evidenziati;
2. Per l'effetto, condannare la Società resistente a corrispondere al Sig. CP_1
la somma pari ad € 31.303,79; al Sig. la somma pari ad €
[...] CP_2
al Sig. , la somma ,65; al Sig. Controparte_3 CP_4
la som l Sig. la somma di € 31
[...] Controparte_5 ortato in tabella, o migliore somma r titolo di risarcimento per il danno all'integrità psico fisica, oltre ad interessi dalla data di insorgenza del credito e sino all'effettivo soddisfo;
3. In via subordinata, condannare, sempre previo accertamento, la Società resistente a risarcire il danno agli odierni ricorrenti da liquidarsi in via equitativa ex art. 432 c.p.c.; 4. Condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione”.
Regolarmente costituito l' contestava Parte_1
l'infondatezza delle doma diritto e concludeva per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza n. 8011/2024, pubblicata il 26/11/2024, il GL adito accoglieva il ricorso, condannando la Società convenuta al pagamento in favore di Controparte_1 di euro 31.303,79, in favore di di euro 18.920,84, in CP_2 [...] di euro 17.719,65, in f di euro 29.319,38 e i CP_3 Controparte_4
la somma pari ad eur interessi legali;
condannando, Controparte_5 altresì, l al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto tempestivo appello l invocando in CP_6 prima battuta il verbale di accordo sindacale dell'11 marzo 2024 che aveva riconosciuto un ristoro omnicomprensivo del danno da usura psicofisica pari al 15% dello straordinario eccedente, sostenendo che detto accordo dovesse comportare la cessata materia del contendere;
censurando in seconda battuta la sentenza impugnata per errata e falsa applicazione dell'art.5 Dlgsl 66/2023 e art. 28 CCNL Autoferrotranvieri atteso che, ad avviso della Difesa, la normativa richiamata non include nel limite massimo di
2 straordinario le ore svolte in casi eccezionali -art.5, c.4-, e quelle previste da accordi aziendali o individuali;
censura altresì l'impugnata sentenza sostenendo che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto la prova del danno da usura psicofisica in re ipsa;
censura, infine, la quantificazione del danno proponendo un criterio alternativo:10% per straordinario diurno, 30% per notturno, come da CCNL, oppure 20% uniforme.
Radicatosi nuovamente il contraddittorio si è costituita parte appellata che ha resistito punto per punto all'avverso dedotto chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, vinte le spese.
All'odierna udienza sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3, 127 ter acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il thema decidendum concerne il risarcimento del danno da usura psicofisica conseguente all'eccessivo lavoro straordinario svolto dal 2013 da parte di dipendenti CP_6
2. Occorre premettere che l'accordo sindacale intervenuto tra ed organizzazioni sindacali, in data 11.03.2024, pur riconoscendo un ristoro omn rensivo del danno da usura psicofisica, non ha efficacia transattiva automatica, essendo subordinato all'adesione individuale del lavoratore (cfr. punti 4 e 5 del verbale di accordo). In assenza della prova documentale dell'adesione al predetto accordo da parte dei lavoratori appellati, non può ritenersi cessata la materia del contendere.
2.1 Ne consegue il rigetto del primo motivo di appello.
3. Ciò premesso i restanti motivi di gravame vanno trattati congiuntamente, in quanto connessi dal punto di vista logico giuridico.
4. In punto di diritto, trova applicazione al caso di specie la disposizione di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 66/2003, laddove prevede che “1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai
3 sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali. straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.. 5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”. La disciplina del lavoro straordinario è altresì integrata dalle previsioni contenute nel CCNL di settore, che, all'art. 28 stabilisce che “1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato (omissis)e per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte: ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore;
per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia;
entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore”. L'art 27 del CCNL prevede inoltre che “1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n. 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore”.
4.1 Come correttamente evidenziato dal primo Giudice, la norma citata prevede plurime deroghe in relazione all'orario settimanale, ma non già per il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive, che comunque non può superare le 150 ore lavorabili.
4.2 Dalla lettura delle disposizioni normative in oggetto emerge, in primo luogo, che le esigenze che possono giustificare il ricorso al lavoro straordinario in misura superiore a quanto dalle medesime norme previsto, devono rivestire il carattere della eccezionalità e della temporaneità, esigenze neppure dedotte nel caso di specie dalle difese della .
4 4.2.1 Per altro verso, la natura dell'interesse protetto dal quadro normativo così delineato, volto a tutelare diritti fondamentali della persona, assume carattere senza dubbio prevalente rispetto ad eventuali esigenze di servizio che non siano meramente episodiche e dettate da causa di forza maggiore, non allegate ed in ogni caso rimaste del tutto indimostrate nel presente giudizio.
5. In punto di fatto va evidenziato che è pacifico ed incontestato tra le parti il reiterato, massiccio e sistematico superamento per più anni consecutivi del limite massimo di lavoro straordinario svolto da ciascun lavoratore appellato.
6. Assume l' appellante che la pretesa risarcitoria oggetto di causa muoverebbe Pt_2 da un'er interpretazione del risarcimento da usura psico-fisica quale danno in re ipsa.
6.1 Al riguardo deve evidenziarsi che il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.
6.1.1 In fattispecie similari la giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, distinto il
“danno da usura psicofisica” – conseguente alla mancata fruizione del riposo –, dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una
“infermità” del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali. Ne consegue che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda, il danno sull'an deve ritenersi presunto (così anche Sez. L, Sentenza n. 2455 del 04/03/2000), trovando diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale”(cfr. altresì in detti termini Cass. 26450/2021 che richiama Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass.10.5.2019 n. 12540).
6.1.2 La S.C. ha, inoltre, evidenziato l'irrilevanza della natura volontaria del lavoro straordinario precisando, quanto alla questione del “concorso di colpa colposo”, che “…a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria, non può connettersi causalmente all'evento rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante (cfr. Cass. 19.1.2017 n. 1295);”.
6.2 Gli insegnamenti della Suprema Corte, pur ammettendo l'esistenza di un danno da usura psicofisica in re ipsa, richiedono la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, e che tale superamento, definito con l'espressione “di gran lunga”, sia connotato da una certa entità e dalla reiterazione per
“diversi anni”.
5 6.3 Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass. 10.5.2019 n.12540)” (in termini, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 26450 del 2021).
6.4 È, dunque, sufficiente che il lavoratore alleghi il numero delle ore straordinarie svolte e il periodo di riferimento, in quanto da tali elementi è consentito desumere l'“abnormità” della prestazione eseguita, che di per sé è tale da compromettere l'integrità psico-fisica e la vita di relazione del lavoratore, secondo un corretto ragionamento logico-giuridico (così ancora Cass. 26450/2021, cit.).
7. Tali presupposti sono ravvisabili nella fattispecie in esame, in cui è documentata ed incontestata l'abnormità della prestazione eseguita dagli originari ricorrenti nel corso degli anni.
7.1. L'abnormità dell'utilizzazione delle ore di lavoro straordinario già costituisce, dunque, prova del danno.
7.2 Gli artt.2017 e 2018 c.c. demandano alla legge ed alla contrattazione collettiva la fissazione di limiti alla durata giornaliera, settimanale della prestazione lavorativa, e di un tetto massimo entro il quale il lavoro straordinario e quello notturno è consentito.
7.2.1 Il mancato rispetto in maniera continuativa di tale limite costituisce violazione della norma imperativa di cui all'art.2087 c.c., che è preposta alla salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori con finalità prevenzionistica.
7.3 Nel caso di specie, gli odierni appellati hanno prodotto le buste paga del datore di lavoro, dal cui esame si evince che per oltre sette anni consecutivi hanno eseguito un numero di ore di lavoro straordinario-sia diurne che notturne- che esorbitano di gran lunga il limite massimo consentito dalla legge ( 250 ore annue ai sensi dell'art.5 comma 3 del D.lgs. nr. 665/2003 ) e dal contratto collettivo ( 150 ore per ogni periodo di 26 settimane, per un totale di 300 ore annue ai sensi dell'art.28 comma secondo e dell'art.27 comma primo del CCNL Autoferrotranvieri Mobilità-TPL Pag. 10 di 11 28.11.2015 dall'01.01.2016). E nel caso di specie è stato documentato l'espletamento di lavoro straordinario in misura superiore alle 250 ore per l'anno 2015 e costantemente superiore alle 300 ore annue per le annualità successive (come dettagliatamente specificato nei prospetti redatti nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado in relazione alla posizione di ciascun lavoratore).
7.4 L'Appellante richiama il R.D.L. 2328/1923, le cui disposizioni, in quanto compatibili, sono espressamente fatte salve dal d.lgs. 66/2003, art. 19, co. 3, deducendo
6 che solo le ore di “lavoro effettivo”, computate sulla base dei criteri fissati dall'art. 17 del suddetto R.D.L., potrebbero essere fonte di usura psico-fisica, e non anche quelle di
“lavoro non effettivo”.
7.4.1 Il rilievo appare del tutto inconferente, dal momento che le ore di lavoro straordinario sono state conteggiate sulla scorta di quanto dichiarato in busta paga dalla stessa datrice, la quale ha dimostrato di averle considerate (e retribuite) tutte come ore di lavoro effettivo.
7.4.2 Il protrarsi di tale stato di cose per diversi anni consecutivi rende, inoltre, evidente che non si trattava di un ricorso allo straordinario dettato da esigenze temporanee, bensì di un problema di carenza di personale che imponeva ai dipendenti, in maniera costante e continua, di prestare la propria attività lavorativa ben oltre l'orario contrattuale.
7.5 Ciò ha, inevitabilmente, prodotto un aumento della gravosità della prestazione, incidendo negativamente sulla possibilità di ricostituire le energie psicofisiche e di dedicare tempo allo svolgimento di attività diverse dal lavoro.
7.5.1 Ciò determina un danno da usura psico-fisica, nel senso che lo svolgimento dell'attività lavorativa in quantità eccessiva rispetto a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva compromette il diritto al riposo del lavoratore, inficiando la sua vita privata e causando un danno alla sua personalità morale (v. Cass. civ., sez. lav., 21/07/2023, n. 21934).
8. Venendo alla quantificazione, la società appellante non ha allegato, prima ancora che offerto di provare, l'esistenza di appositi “accordi individuali tra azienda e lavoratore”, come richiesto dal CCNL.
9. I motivi di gravame vanno pertanto respinti, concordando questa Corte con il Tribunale, laddove con corretto e rigoroso percorso logico giuridico ha concluso, sulla scorta delle circostanze in fatto documentate ed incontestate, che, per le modalità ed i tempi con cui gli originari ricorrenti hanno prestato la propria attività lavorativa per la
, la condotta della datrice di lavoro abbia determinato loro un danno da usura psicofisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia (cfr., su tutte, Cass. n. 15223/23).
9. Anche l'ultimo capo del gravame è infondato atteso che nella determinazione in via equitativa del quantum risarcibile il Tribunale ha prestato ossequio al principio ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, secondo cui a tal fine “occorre tenere conto della gravosità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento de quo da non confondere con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale” (cfr. Cass. n. 14710/15).
7 10. La Corte di cassazione con le pronunce nn. 18884/19 e 26450/21 ha stabilito che la maggiorazione retributiva, presente per gli straordinari, non può essere considerata come un risarcimento, neanche in caso di consenso da parte del lavoratore. Sempre il Supremo Collegio, con sentenza n.17154/2015, ha stabilito che “tale risarcimento, in mancanza di criteri legali o di principi di razionalità che ne impongano la liquidazione in una somma pari ad un'altra retribuzione giornaliera, dev'essere liquidato in concreto dal giudice del merito, alla stregua di una valutazione che anche mercé l'utilizzazione di strumenti ed istituti previsti dalla contrattazione collettiva - tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative”.
10.1 A fronte della gravosità e del prolungamento della prestazione straordinaria resa dai lavoratori, non risultano convincenti i conteggi alternativi prodotti dalla difesa di che - oltre a fare riferimento, apoditticamente, ad un numero di di straordinario inferiore a quello risultante dalle buste paga sulla base delle quali è stato effettuato il calcolo allegato al ricorso – applicano le previste maggiorazioni sulla sola retribuzione base oraria del ricorrente in luogo della retribuzione oraria straordinaria nella sua interezza (sul punto, cfr. Corte di Appello di Napoli, sentenza n.4577/2024).
10.2 In conclusione la quantificazione effettuata dal Tribunale di Napoli, basata su criteri equitativi e parametri contrattuali, è congrua e coerente con la giurisprudenza consolidata. La Corte ritiene che non vi siano elementi per ritenere abnorme il calcolo effettuato, né per disporre CTU, in assenza di contestazioni analitiche fondate.
11. In definitiva tutte le doglianze devono essere respinte.
12. Le spese di lite del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
13. Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del presente grado del giudizio, pari ad euro 3.200,00, più rimborso forfettario al 15%, Iva e cpa, con distrazione.
Contributo unificato come in motivazione
8 Così deciso in Napoli in data 11 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Dott.ssa Vincenza Totaro
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