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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 05/02/2026, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 688/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SAVASTA PANCRAZIO MARIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8225/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239012482705 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 29.11.2024 alla sola ADER e depositato il 16.12.2025 parte ricorrente ha impugnato l'Intimazione di Pagamento n. 29520239012482705 notificata il 3/10/2024, con la quale si richiede il pagamento della complessiva somma di € 423,78, asseritamente fondato sulla cartella di pagamento n.
29520180003165315000 che si dice notificata il 23/05/2018, per l'imposta comunale sugli immobili anno
2011.
Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:
1 - Nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000; omessa allegazione della copia della cartella presupposta.
2 - Omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento.
Assume parte ricorrente che l'intimazione di pagamento impugnata deve considerarsi nulla, anche per la mancata previa notifica degli atti di riscossione genericamente in essa indicati nello specifico delle cartelle di pagamento.
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa creditoria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notifiche, sicché l'omissione e/o la nullità della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e, quindi, nel caso di specie, dell'intimazione di pagamento avversata.
3 - Intervenuta estinzione del diritto in ordine alla prescrizione maturata.
In ogni caso, ove fosse stata notificata la cartella di pagamento, come si legge nell'intimazione di pagamento in data 23/05/2018, il credito era già inesistente per intervenuta prescrizione in quanto la notificata è avvenuta oltre 5 anni, dopo la prescrizione quinquennale del tributo.
4- Prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
5- Nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa indicazione del calcolo degli interessi.
6 - Nullità della cartella di pagamento prodromica per omessa notifiса.
Costituitasi, l'ADER ha preliminarmente eccepito la disintegrità del contraddittorio, essendo stata omessa l'evocazione in giudizio dell'ente impositore, Comune di Sant'Agata di Militello, in violazione dell'art. 14 comma 6 bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nei cui confronti, comunque, ha provveduto a notificare la memoria di costituzione con espresso invito a costituirsi in giudizio.
Ha inoltre asserito che la presupposta cartella risulta regolarmente notificata, a mezzo raccomandata A/R ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 602/73, perfezionatasi per compiuta giacenza, di guisa che sarebbero inammissibili le censure avverso l'atto opposto che riguardino il merito della pretesa e/o aspetti afferenti alla cartella.
Ha inoltre sostenuto che le eccezioni di parte ricorrente relative all'asserita omessa notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento con conseguente nullità del ruolo in essa contenuto e all'asserita prescrizione del credito, laddove maturata in data antecedente alla consegna del ruolo allo scrivente agente della riscossione, sono rivolte all'ente creditore, riguardando adempimenti allo stesso ascrivibili.
Ha pertanto preliminarmente dichiarato di non poter accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva.
Riguardo all'eccepita prescrizione del credito riportato nella cartella di pagamento n.
29520180003165315000, rilevato che la stessa sarebbe eventualmente maturata in epoca antecedente alla consegna del ruolo all'ente di riscossione, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, tenuto conto che il ruolo 2018/00100 (anno tributo 2011) è stato preso in consegna da parte dell'agente della riscossione in data 10/01/2018, provvedendo alla notifica della cartella in data 23/05/2018.
Nessuna prescrizione sarebbe maturata tra la notifica della cartella e l'avversata intimazione in ragione della normativa emergenziale.
Con Ordinanza n. 2833/25 del 21.10.2025 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Sant'Agata di Militello.
In data 24.10.2025, la parte ricorrente ha adempiuto a quanto disposto nella predetta Ordinanza.
Il Comune non si è tuttavia costituito in giudizio.
All'Udienza monocratica del 29.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dall'esame degli atti depositati in giudizio emerge che non sussiste idonea prova della notifica della presupposta cartella.
Invero, l'asserita notifica dell'estratto ruolo consiste in un avviso al ricorrente non contenente alcun riferimento alla cartella notificata, di guisa che non è possibile ricollegarla al detto atto presupposto. Inoltre, attesta la compiuta giacenza, senza la prova dell'iter notificatorio.
Se così è, appare fondato l'assorbente motivo relativo alla maturata prescrizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina -Sezione IX-, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna le parti intimate in solido alle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in
€ 300,00, oltre accessori di legge e rimborso del cu, ove versato.
Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare alle parti costituite la presente decisione.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 29.1.2026.
Il Giudice monocratico
Dr. Pancrazio Maria Savasta
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SAVASTA PANCRAZIO MARIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8225/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239012482705 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 29.11.2024 alla sola ADER e depositato il 16.12.2025 parte ricorrente ha impugnato l'Intimazione di Pagamento n. 29520239012482705 notificata il 3/10/2024, con la quale si richiede il pagamento della complessiva somma di € 423,78, asseritamente fondato sulla cartella di pagamento n.
29520180003165315000 che si dice notificata il 23/05/2018, per l'imposta comunale sugli immobili anno
2011.
Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:
1 - Nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, l. n. 212/2000; omessa allegazione della copia della cartella presupposta.
2 - Omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento.
Assume parte ricorrente che l'intimazione di pagamento impugnata deve considerarsi nulla, anche per la mancata previa notifica degli atti di riscossione genericamente in essa indicati nello specifico delle cartelle di pagamento.
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa creditoria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notifiche, sicché l'omissione e/o la nullità della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e, quindi, nel caso di specie, dell'intimazione di pagamento avversata.
3 - Intervenuta estinzione del diritto in ordine alla prescrizione maturata.
In ogni caso, ove fosse stata notificata la cartella di pagamento, come si legge nell'intimazione di pagamento in data 23/05/2018, il credito era già inesistente per intervenuta prescrizione in quanto la notificata è avvenuta oltre 5 anni, dopo la prescrizione quinquennale del tributo.
4- Prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
5- Nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa indicazione del calcolo degli interessi.
6 - Nullità della cartella di pagamento prodromica per omessa notifiса.
Costituitasi, l'ADER ha preliminarmente eccepito la disintegrità del contraddittorio, essendo stata omessa l'evocazione in giudizio dell'ente impositore, Comune di Sant'Agata di Militello, in violazione dell'art. 14 comma 6 bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nei cui confronti, comunque, ha provveduto a notificare la memoria di costituzione con espresso invito a costituirsi in giudizio.
Ha inoltre asserito che la presupposta cartella risulta regolarmente notificata, a mezzo raccomandata A/R ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 602/73, perfezionatasi per compiuta giacenza, di guisa che sarebbero inammissibili le censure avverso l'atto opposto che riguardino il merito della pretesa e/o aspetti afferenti alla cartella.
Ha inoltre sostenuto che le eccezioni di parte ricorrente relative all'asserita omessa notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento con conseguente nullità del ruolo in essa contenuto e all'asserita prescrizione del credito, laddove maturata in data antecedente alla consegna del ruolo allo scrivente agente della riscossione, sono rivolte all'ente creditore, riguardando adempimenti allo stesso ascrivibili.
Ha pertanto preliminarmente dichiarato di non poter accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva.
Riguardo all'eccepita prescrizione del credito riportato nella cartella di pagamento n.
29520180003165315000, rilevato che la stessa sarebbe eventualmente maturata in epoca antecedente alla consegna del ruolo all'ente di riscossione, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, tenuto conto che il ruolo 2018/00100 (anno tributo 2011) è stato preso in consegna da parte dell'agente della riscossione in data 10/01/2018, provvedendo alla notifica della cartella in data 23/05/2018.
Nessuna prescrizione sarebbe maturata tra la notifica della cartella e l'avversata intimazione in ragione della normativa emergenziale.
Con Ordinanza n. 2833/25 del 21.10.2025 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Sant'Agata di Militello.
In data 24.10.2025, la parte ricorrente ha adempiuto a quanto disposto nella predetta Ordinanza.
Il Comune non si è tuttavia costituito in giudizio.
All'Udienza monocratica del 29.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dall'esame degli atti depositati in giudizio emerge che non sussiste idonea prova della notifica della presupposta cartella.
Invero, l'asserita notifica dell'estratto ruolo consiste in un avviso al ricorrente non contenente alcun riferimento alla cartella notificata, di guisa che non è possibile ricollegarla al detto atto presupposto. Inoltre, attesta la compiuta giacenza, senza la prova dell'iter notificatorio.
Se così è, appare fondato l'assorbente motivo relativo alla maturata prescrizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina -Sezione IX-, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna le parti intimate in solido alle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in
€ 300,00, oltre accessori di legge e rimborso del cu, ove versato.
Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare alle parti costituite la presente decisione.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 29.1.2026.
Il Giudice monocratico
Dr. Pancrazio Maria Savasta