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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 25/02/2026, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 622/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1223/2020 depositato il 05/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Societa' Cooperativa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 935/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 4 e pubblicata il 05/11/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK031001872-2017 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK031001872-2017 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK031001872-2017 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 1223/2020 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia ha proposto appello avverso la sentenza della CTP di Foggia n. 935/4/2019, depositata il 05/11/2019, di accoglimento del ricorso, con compensazione di spese, proposto dalla “Resistente_1 società cooperativa” avverso l'avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe, con il quale l'Ufficio non ha riconosciuto una parte dei costi sostenuti dalla cooperativa contribuente in favore della ditta “Società_1”.
Ed infatti, malgrado la deduzione dei costi effettuata dal contribuente a fronte di due fatture, la prima pari ad € 14.000,00 e la seconda di e 16.000,00, oltre IVA, l'Ufficio aveva ritenuto legittima la sola deduzione dei costi relativi alla somma di € 11.000,00, al lordo dell'IVA, in quanto risultante da pagamenti effettuati con modalità tracciabili sia per la mancanza di modalità di pagamento riscontrabili sia per l'asserita incapacità della ditta “Società_1” di effettuare le prestazioni fatturate.
L'Ufficio ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di prime cure, per la declaratoria di legittimità dell'impugnato avviso di accertamento con la condanna della società cooperativa contribuente al pagamento delle spese di lite.
La società cooperativa contribuente si è costituita con rituali controdeduzioni dell'11/01/2021 eccependo l'infondatezza dell'appello con la conferma della sentenza di prime cure con l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento e con vittoria delle spese del giudizio di gravame con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
All'udienza del 21/11/2025, sentito il Relatore e uditi il dott. Nominativo_1, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello, e il dott. Difensore_1, per la società cooperativa contribuente, che ha insistito per il rigetto dell'appello, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello dell'Ufficio è infondato.
L'Ufficio si duole della sentenza di prime cure in quanto non sarebbe stata sufficientemente dimostrata l'effettività dei costi di cui alle due fatture in parte ritenute inattendibili con l'impugnato avviso di accertamento.
Osserva il Collegio che la sentenza gravata è immune dalle censure dedotte dall'Ufficio.
Non può, infatti, escludersi la compensazione dei crediti reciproci per quanto riguarda la parte delle fatture de quibus per la quale non risultano pagamenti con mezzi tracciabili. Né l'Ufficio ha fornito alcun elemento di prova dal quale possa desumersi l'inesistenza delle relative operazioni.
Va, altresì, rilevato che la perizia stragiudiziale prodotta dalla difesa del contribuente costituisce indubbia dimostrazione dell'effettività delle reciproche prestazioni. Né, infine, può dirsi che la ditta “Società_1” non fosse in grado di eseguirle non essendo stata di tale tesi fornita dall'Ufficio alcuna prova.
2) Sulla base delle considerazioni che precedono l'appello, proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Foggia, è infondato e va, pertanto, rigettato con l'integrale conferma della sentenza gravata e con il contestuale annullamento dell'impugnato avviso di accertamento.
3) Attesa la peculiarità delle questioni trattate, va disposta la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia con l'integrale conferma della sentenza di prime cure e con il contestuale annullamento dell'impugnato avviso di accertamento;
dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
Così deciso in Foggia il 21 novembre 2025
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1223/2020 depositato il 05/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Societa' Cooperativa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 935/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 4 e pubblicata il 05/11/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK031001872-2017 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK031001872-2017 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK031001872-2017 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 1223/2020 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia ha proposto appello avverso la sentenza della CTP di Foggia n. 935/4/2019, depositata il 05/11/2019, di accoglimento del ricorso, con compensazione di spese, proposto dalla “Resistente_1 società cooperativa” avverso l'avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe, con il quale l'Ufficio non ha riconosciuto una parte dei costi sostenuti dalla cooperativa contribuente in favore della ditta “Società_1”.
Ed infatti, malgrado la deduzione dei costi effettuata dal contribuente a fronte di due fatture, la prima pari ad € 14.000,00 e la seconda di e 16.000,00, oltre IVA, l'Ufficio aveva ritenuto legittima la sola deduzione dei costi relativi alla somma di € 11.000,00, al lordo dell'IVA, in quanto risultante da pagamenti effettuati con modalità tracciabili sia per la mancanza di modalità di pagamento riscontrabili sia per l'asserita incapacità della ditta “Società_1” di effettuare le prestazioni fatturate.
L'Ufficio ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di prime cure, per la declaratoria di legittimità dell'impugnato avviso di accertamento con la condanna della società cooperativa contribuente al pagamento delle spese di lite.
La società cooperativa contribuente si è costituita con rituali controdeduzioni dell'11/01/2021 eccependo l'infondatezza dell'appello con la conferma della sentenza di prime cure con l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento e con vittoria delle spese del giudizio di gravame con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
All'udienza del 21/11/2025, sentito il Relatore e uditi il dott. Nominativo_1, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello, e il dott. Difensore_1, per la società cooperativa contribuente, che ha insistito per il rigetto dell'appello, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello dell'Ufficio è infondato.
L'Ufficio si duole della sentenza di prime cure in quanto non sarebbe stata sufficientemente dimostrata l'effettività dei costi di cui alle due fatture in parte ritenute inattendibili con l'impugnato avviso di accertamento.
Osserva il Collegio che la sentenza gravata è immune dalle censure dedotte dall'Ufficio.
Non può, infatti, escludersi la compensazione dei crediti reciproci per quanto riguarda la parte delle fatture de quibus per la quale non risultano pagamenti con mezzi tracciabili. Né l'Ufficio ha fornito alcun elemento di prova dal quale possa desumersi l'inesistenza delle relative operazioni.
Va, altresì, rilevato che la perizia stragiudiziale prodotta dalla difesa del contribuente costituisce indubbia dimostrazione dell'effettività delle reciproche prestazioni. Né, infine, può dirsi che la ditta “Società_1” non fosse in grado di eseguirle non essendo stata di tale tesi fornita dall'Ufficio alcuna prova.
2) Sulla base delle considerazioni che precedono l'appello, proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Foggia, è infondato e va, pertanto, rigettato con l'integrale conferma della sentenza gravata e con il contestuale annullamento dell'impugnato avviso di accertamento.
3) Attesa la peculiarità delle questioni trattate, va disposta la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia con l'integrale conferma della sentenza di prime cure e con il contestuale annullamento dell'impugnato avviso di accertamento;
dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
Così deciso in Foggia il 21 novembre 2025