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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 09/01/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 136/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SAVASTANO MARIA GRAZIA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3411/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250024815232000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964326569525 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Campania in data
25.7.2025 e depositato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta in pari data, la parte ricorrente, Ricorrente_1, impugnava la cartella di pagamento n. 028 2025 00248152 32 000, notificata in data 15/07/2025 limitatamente alle tasse automobilistiche di euro 253/63 per l'anno 2019 con riferimento al veicolo tg. Targa_1
La parte ricorrente deduceva la illegittimità del provvedimento per omessa notifica degli atti prodromici e per intervenuta prescrizione del tributo.
Si costituiva in giudizio solo l'Agenzia delle Entrate Riscossione che deduceva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 10.12.2025 il Giudice monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La cartella impugnata è atto della riscossione emesso successivamente al prodromico avviso di accertamento n. 964326569525.
A fronte della espressa contestazione di omessa notifica dell'avviso presupposto tuttavia nessuna delle parti resistenti, nè l'ADER nè la Regione Campania, che neppure si è costituita in giudizio, hanno fornito la prova della preventiva notifica.
Ne consegue che la cartella risulta essere il primo atto con il quale la pretesa impositiva è stata notificata alla ricorrente e, trattandosi di tributo dell'anno 2019, risulta fondata l'eccezione di prescrizione avanzata dalla ricorrente . Infatti al momento della notifica della cartella , in mancanza di prova di preventiva notifica di atti interruttivi, si è già compiuta la prescrizione che trattandosi di tassa automobilistica è triennale.
Il ricorso va, pertanto accolto con parziale annullamento della cartella limitatamente al carico impositivo relativo alla tassa automobilistica prescritta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
- Accoglie nil ricorso e per l'effetto annulla parzialmente la cartella di pagamento limitatamente al carico impositivo relativo alla tassa automobilistica prescritta;
- condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore della ricorrente in euro 200,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese generali e oltre CUT, con attribuzione all'Avv. Difensore_1 antistatario.
Così deciso in Caserta il 10.12.2025
Il Giudice monocraticodott. Maria Grazia Savastano
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SAVASTANO MARIA GRAZIA, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3411/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250024815232000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964326569525 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Campania in data
25.7.2025 e depositato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta in pari data, la parte ricorrente, Ricorrente_1, impugnava la cartella di pagamento n. 028 2025 00248152 32 000, notificata in data 15/07/2025 limitatamente alle tasse automobilistiche di euro 253/63 per l'anno 2019 con riferimento al veicolo tg. Targa_1
La parte ricorrente deduceva la illegittimità del provvedimento per omessa notifica degli atti prodromici e per intervenuta prescrizione del tributo.
Si costituiva in giudizio solo l'Agenzia delle Entrate Riscossione che deduceva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 10.12.2025 il Giudice monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La cartella impugnata è atto della riscossione emesso successivamente al prodromico avviso di accertamento n. 964326569525.
A fronte della espressa contestazione di omessa notifica dell'avviso presupposto tuttavia nessuna delle parti resistenti, nè l'ADER nè la Regione Campania, che neppure si è costituita in giudizio, hanno fornito la prova della preventiva notifica.
Ne consegue che la cartella risulta essere il primo atto con il quale la pretesa impositiva è stata notificata alla ricorrente e, trattandosi di tributo dell'anno 2019, risulta fondata l'eccezione di prescrizione avanzata dalla ricorrente . Infatti al momento della notifica della cartella , in mancanza di prova di preventiva notifica di atti interruttivi, si è già compiuta la prescrizione che trattandosi di tassa automobilistica è triennale.
Il ricorso va, pertanto accolto con parziale annullamento della cartella limitatamente al carico impositivo relativo alla tassa automobilistica prescritta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
- Accoglie nil ricorso e per l'effetto annulla parzialmente la cartella di pagamento limitatamente al carico impositivo relativo alla tassa automobilistica prescritta;
- condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore della ricorrente in euro 200,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese generali e oltre CUT, con attribuzione all'Avv. Difensore_1 antistatario.
Così deciso in Caserta il 10.12.2025
Il Giudice monocraticodott. Maria Grazia Savastano