Sentenza 21 settembre 2000
Massime • 1
In tema di favoreggiamento reale, la natura permanente del reato presupposto non è di ostacolo alla configurabilità del favoreggiamento, quando la condotta del primo reato abbia già avuto inizio. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità per il reato di favoreggiamento di un soggetto che aveva ospitato in casa altra persona sapendo che questa deteneva illegalmente armi; e nella quale la Suprema Corte ha affermato che il consenso alla ospitalità comportava come conseguenza necessaria anche il consenso alla custodia delle armi che l'ospite aveva portato all'interno della abitazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/09/2000, n. 11603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11603 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 21/09/2000
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Consigliere - N. 1455
Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ - Consigliere - N. 15308/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal P.G. presso la Corte d'appello di Brescia nel procedimento a carico di BA RE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 2.2.2000 del gip del Tribunale di Brescia;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il gup del Tribunale di Brescia con sentenza 2.2.2000 assolveva BA RE dal reato di ricettazione per non aver commesso il fatto e lo condannava alla pena di mesi 3 di reclusione per il reato di favoreggiamento reale, così riqualificata l'originaria imputazione di concorso nel reato di detenzione illecita di armi comuni da sparo. Nell'abitazione del BA erano state rinvenute nel corso di una perquisizione due carabine e il relativo munizionamento, risultate provento di furto. L'imputato ospitava dietro compenso un cittadino extracomunitario, IA KI, con la sua convivente, che fin dal momento dell'ingresso nell'abitazione aveva portato con sè le due armi. Il BA era a conoscenza di tale circostanza e conosceva il luogo di nascondimento delle stesse (una mensola della cucina). Il gup riteneva l'insussistenza del reato di ricettazione, difettando il requisito del profitto, mentre riteneva sussistere il reato di favoreggiamento personale, in luogo di quello di concorso nel possesso, non essendo emersa, di là dalla consapevolezza della presenza delle armi, una specifica disponibilità delle stesse da parte del BA.
Avverso la sentenza propone ricorso il P.G. presso la Corte d'appello di Brescia per violazione di legge: in relazione alla qualificazione del fatto come favoreggiamento, sussistendo sia l'elemento materiale del reato (per la possibilità di apprendimento delle armi), sia l'elemento psicologico (essendo sufficiente il dolo generico); in relazione alla ricettazione non essendo necessaria, nel caso di concorso di persone nel reato, la remunerazione di uno dei correi da parte dell'altro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo relativo al reato di ricettazione è destituito di fondamento. Il reato di cui all'art. 648 c.p., infatti, è reato istantaneo, che si consuma nel momento della ricezione della cosa di cui si ha consapevolezza della provenienza illecita, con effetti permanenti.
È di tutta evidenza che colui il quale, in un momento successivo alla ricezione illecita della cosa da parte dell'autore del reato, si interpone nel già realizzato possesso illecito della cosa, non ricevendo a sua volta la cosa (il che realizzerebbe la ricettazione della ricettazione), ma non opponendosi alla situazione illecita posta in essere dal terzo, pone in essere una condotta che non è in alcun modo assimilabile alla ricezione originaria. Tale condotta costituisce un post factum eventualmente punibile ad altro titolo, ove ne ricorrano gli estremi.
Sotto questo profilo la motivazione della decisione impugnata va integrata, in quanto esclude l'esistenza del profitto da parte dell'affittuario dei locali (consapevole che il locatario deteneva armi di illecita provenienza). Nella specie non è soltanto il profitto - che realizza uno degli elementi costitutivi del reato di ricettazione - a difettare;
prima ancora di esso è il requisito della "ricezione" della cosa che appare insussistente, essendo il locatore dell'immobile del tutto estraneo ad essa, compiutamente realizzata in un momento antecedente all'avvenuta locazione. Escluso sotto il profilo oggettiva il concorso nel reato di ricettazione delle armi, rimane da verificare se la condotta posta in essere dall'imputato realizzi quella di concorso nel possesso delle armi stesse - quale originariamente contestato e ritenuto dal P.G. ricorrente - ovvero quello di favoreggiamento reale - quale ritenuto nell'impugnata sentenza.
La sentenza, sotto questo profilo, non merita censura. Il gup ha ritenuto in fatto l'insufficienza di elementi tali da ritenere una specifica disponibilità in capo all'imputato delle armi, il cui possesso è stato autonomamente ammesso dal coimputato (la persona ospitata in casa). Il punto è insuscettibile di sindacato in questa sede, attinendo al merito ed apparendo la motivazione adeguata ed esente da vizi logici. Peraltro è giurisprudenza costante di questa Suprema Corte (ricordata anche nella decisione impugnata) che la mera coabitazione con l'illegittimo detentore dell'arma non può far presumere (in assenza di ulteriori elementi) una codetenzione dell'arma stessa.
Diversamente è a dirsi per quanto riguarda l'inquadrabilità della condotta nella fattispecie prevista dall'art. 379 c.p. La natura permanente del reato presupposto (quale è nella specie il delitto di detenzione illecita di armi) non è di ostacolo alla configurazione del favoreggiamento, essendo sufficiente che la condotta delittuosa permanente abbia avuto inizio (in questo senso, Cass., sez. 6^, 28.4.1998, Tomasello;
8.2.2000, Cozzi). Il reato, infatti, è integrato da qualsiasi comportamento idoneo ad assicurare il prodotto, il profitto o il prezzo di un reato. Un tale comportamento ben può essere costituito dalla prestazione del consenso all'ospitalità, quando essa comporti come conseguenza necessaria anche il consenso alla custodia delle armi, che l'ospite porta con sè, all'interno dell'abitazione.
Quanto alla consapevolezza del reato presupposto (l'illecita detenzione delle armi), l'impugnata sentenza la desume da elementi di fatto, insindacabili in sede di legittimità, quali la evidenza delle condizioni personali dello straniero extracomunitario privo di documenti e di stabile occupazione, clandestinamente in Italia".
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2000