Sentenza 6 marzo 2003
Massime • 1
In tema di indebito pensionistico, l'art. 40 quarto comma del d.P.R. n. 488 del 1968 prevede un meccanismo sanzionatorio nei confronti del lavoratore che ometta di dichiarare la propria qualità di pensionato al datore di lavoro, impedendogli di effettuare le trattenute dovute, ma non prevede obblighi di comunicazione nei riguardi dell'ente previdenziale. Pertanto qualora il datore di lavoro non sia tenuto ad effettuare alcuna trattenuta da versare all'Inps (nella specie trattavasi di lavoro considerato come prestato all'estero), non sorge il relativo obbligo di dichiarazione da parte del lavoratore, la cui omissione non può pertanto giustificare neanche il recupero dell'indebito nei confronti degli eredi del pensionato, atteso il divieto di cui alla legge n. 662 del 1996.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2003, n. 3369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3369 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato GIAMPAOLO PETTI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 53/00 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 02/02/00 R.G.N. 1288/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/02 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta RI CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO II Tribunale di La Spezia, rigettando l'appello dell'INPS nei confronti di RI TE, vedova ed erede di LO SA, ha confermato la sentenza del locale Pretore che aveva dichiarato irripetibile la somma di lire 25.916.280, indebitamente percepita dal marito dell'appellata per la mancata detrazione, dalla pensione di anzianità, a titolo di ritenuta per lavoro subordinato, della quota eccedente il trattamento minimo, nel periodo 1 gennaio 1991 - 31 luglio 1992.
Nella motivazione il Tribunale ha osservato che il primo giudice aveva correttamente applicato al caso la disciplina degli indebiti pensionistici introdotta dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, che all'art. 1, comma 263, prevede esplicitamente che "il recupero non si estende agli eredi del pensionato". La somma richiesta dall'INPS costituiva infatti, un indebito in senso lato, sottoposto alla normativa suindicata, applicabile in via generale e senza distinzioni a tutti gli importi soggetti a recupero da parte degli enti previdenziali, in quanto indebitamente percepiti dai pensionati in periodi anteriori al 1 gennaio 1996.
L'INPS propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. La TE resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso l'INPS denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 260 e segg., comma 263, in particolare, della legge 662 del 1996; dell'art. 7 della legge 407 del 1990, degli artt. 20, 21 e 40 del d.P.R 488 del 1968, il tutto in relazione agli artt. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. L'Istituto ricorrente sostiene che nel caso di specie, contrariamente a quel che ha ritenuto il Tribunale, la sanatoria prevista dalla legge 662 del 1996 non è applicabile poiché l'indebito per cui è causa non rientra fra gli indebiti pensionistici ma è da considerare quale trattenuta per attività lavorativa.
Per valutare la fondatezza di questa tesi è necessario premettere, in fatto, che LO SA, marito dell'intimata, titolare di pensione di anzianità INPS liquidata con decorrenza dal 1 settembre 1985, dopo tale data aveva continuato a prestare lavoro presso il SACLANT e che tale lavoro, alla stregua delle convenzioni internazionali dalle quali era regolato, doveva considerarsi come prestato all'estero. In relazione ad esso restava esclusa, pertanto, l'applicazione, sino alla diversa disciplina introdotta dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, di talune disposizioni applicabili alle pensioni INPS, quali, in particolare, gli artt. 20 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla non cumulabilità delle quote di pensione eccedenti il minimo con la retribuzione percepita in costanza di lavoro, sull'esclusione del diritto alla pensione di anzianità per coloro che svolgano lavoro dipendente, sulla totale incumulabilità della pensione stessa con la retribuzione, disposizioni espressamente dichiarate non applicabili, dai commi 6 dell'art. 20 e 8 dell'art. 22 della legge cit., "a coloro che svolgono attività lavorativa alle dipendenze di terzi fuori dal territorio nazionale".
Intervenuta la legge n. 407 del 1990, e venuta meno la deroga anzidetta, anche tali lavoratori, dal 1 gennaio 1991, sono stati assoggettati al divieto di cumulo fra retribuzioni e importi delle pensioni eccedenti il trattamento minimo.
Tuttavia, trattandosi di lavoro prestato in favore di datori non tenuti alla contribuzione INPS, il meccanismo previsto dall'art. 21 del d.P.R 27 aprile 1968, n. 488, in base al quale la trattenuta per attività lavorativa deve esser effettuata direttamente dal datore di lavoro, previo assolvimento da parte del lavoratore dell'obbligo di dichiarare per iscritto la propria qualità di pensionato non è stato utilizzabile e alle trattenute ha, in linea generale, provveduto l'INPS direttamente sulla pensione.
Per quel che specificamente concerne il SA, è pacifico che il 22 febbraio 1992 l'Istituto ebbe a chiedergli informazioni riguardo alla sua situazione lavorativa, ottenendone, il 18 giugno 1993, una risposta nella quale si comunicava che il rapporto con il SACLANT era cessato il 31 luglio 1992. Di qui l'iniziativa dell'INPS di recuperare dal pensionato il complesso delle trattenute che non era stato possibile effettuare periodicamente sulla pensione, per assenza di informazioni circa la continuazione dell'attività lavorativa.
In tale stato di cose, non può farsi applicazione del principio espresso da questa Corte con la sentenza 29 aprile 1997, n. 3723, invocata dall'INPS a sostegno del proprio ricorso.
Quella sentenza ha infatti stabilito che: "Il diritto dell'I.N.P.S. di effettuare a carico del pensionato che abbia prestato lavoro subordinato, e che abbia omesso di dichiarare tale sua qualità al datore di lavoro, il quale non ha conseguentemente potuto effettuare le ritenute dovute ai sensi, nella misura e con le modalità di cui agli artt. 20 e 21 del d.P.R.27 aprile 1968 n. 488 - una ritenuta, sulla pensione di vecchiaia o di invalidità da questi goduta, pari al doppio di quelle suddette, trova il suo fondamento nella speciale normativa prevista dall'art. 40, quarto comma, del citato decreto, in base alla quale tale ritenuta costituisce non già ripetizione di indebito ma riscossione di una sanzione amministrativa". Come dovrebbe esser chiaro, quel principio è stato formulato con riferimento all'ipotesi in cui l'INPS agisca attivando lo specifico meccanismo sanzionatorio previsto dal menzionato art. 40 del d.P.R. 488 del 1968, il che non pare sia avvenuto in questo caso, se, come emerge dallo stesso ricorso dell'INPS, l'Istituto ha richiesto al pensionato in unica soluzione solo l'importo delle trattenute che avrebbe dovuto effettuare periodicamente sul trattamento pensionistico. Ma, oltre a ciò, è da osservare che quel meccanismo sanzionatorio, è complessivamente posto a presidio di due obblighi, evidentemente connessi fra loro: quello del datore di effettuare le dovute trattenute e quello del lavoratore di dichiarare al primo la sua qualità di pensionato. Ora, innanzitutto, sembra evidente che nessun obbligo di dichiarazione può sorgere per il lavoratore nei confronti del datore quando questi, come nel caso di specie, non sia tenuto da parte sua ad effettuare alcuna trattenuta, poiché l'assolvimento di tale obbligo non inciderebbe affatto sulla reciproca posizione dell'ente previdenziale e del datore, non legati da alcun rapporto, e non risponderebbe ad alcun interesse del primo. In secondo luogo, l'INPS non ha agito in giudizio lamentando la violazione da parte del SA dell'obbligo di rendere al datore la dichiarazione concernente la propria posizione pensionistica, ma si è doluto, semmai (implicitamente) del fatto che il SA non abbia comunicato all'Istituto la propria situazione lavorativa. Ma tale omessa comunicazione non è riconducibile alla fattispecie di cui al quarto comma del cit. art. 40 del d.P.R. 488 del 1968, il quale sanziona con il pagamento di una somma pari al doppio delle trattenute la condotta del lavoratore che ometta di dichiarare la propria qualità di pensionato al datore di lavoro, nulla disponendo circa obblighi di comunicazione nei riguardi dell'INPS. Poiché non si può far applicazione della norma in ultimo cit., rientra in gioco il regime generale dell'indebito previdenziale, con, in particolare, il già menzionato divieto di estensione del recupero dell'indebito agli eredi del pensionato (art. 1, comma 263, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
Il ricorso è dunque rigettato. Si ritiene opportuno dichiarare compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara compensate le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2003