Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2003, n. 3369
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Sentenza 6 marzo 2003

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In tema di indebito pensionistico, l'art. 40 quarto comma del d.P.R. n. 488 del 1968 prevede un meccanismo sanzionatorio nei confronti del lavoratore che ometta di dichiarare la propria qualità di pensionato al datore di lavoro, impedendogli di effettuare le trattenute dovute, ma non prevede obblighi di comunicazione nei riguardi dell'ente previdenziale. Pertanto qualora il datore di lavoro non sia tenuto ad effettuare alcuna trattenuta da versare all'Inps (nella specie trattavasi di lavoro considerato come prestato all'estero), non sorge il relativo obbligo di dichiarazione da parte del lavoratore, la cui omissione non può pertanto giustificare neanche il recupero dell'indebito nei confronti degli eredi del pensionato, atteso il divieto di cui alla legge n. 662 del 1996.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2003, n. 3369
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3369
    Data del deposito : 6 marzo 2003

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