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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/11/2025, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 4165/2021
tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Provino Meles;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa dell'Avv. Fabio Augusto Controparte_1
Tuscano;
e
, con l'assistenza e difesa degli Avv.ti Controparte_2
ER TO e GI AV.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.12.2021 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420219000823548000 notificata il 23.10.2021, con riferimento agli avvisi di addebito nn.
03420120001402536000, 03420120005131836000, 03420130005017888000 e 03420140006494046000.
Ha eccepito la prescrizione dei crediti contributivi dedotti per decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Si sono costituiti in giudizio e , contestando, in via preliminare, la carenza di legittimazione CP_3 CP_4 passiva e, nel merito, l'infondatezza del ricorso di cui hanno chiesto il rigetto. La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 335i decreto n. 25 del 25.6.2025.
***
Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell'
[...]
pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., Controparte_1
7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' cui è demandata la fase di recupero del credito dopo la notifica del titolo CP_3 del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
Sempre in via preliminare, va esaminata la tempestività della proposta opposizione.
L'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o avviso di addebito.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella o avviso non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa
(tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo all'avviso (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo.
Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella o avviso nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007;
Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010). Ebbene, deve evidenziarsi che non è in contestazione la notifica degli atti presupposti, in quanto è lo stesso ricorrente che ha dedotto di aver ricevuto gli avvisi di addebito in data: 16.5.2012 l'avviso di addebito n.
03420120001402536000, 28.1.2013 l'avviso di addebito n. 03420120005131836000, 12.3.2014 l'avviso di addebito n. 03420130005017888000 e 24.4.2015 l'avviso di addebito n. 03420140006494046000 (cfr. ricorso ricorrente).
Pertanto, acclarata la ritualità della notifica dell'atto prodromico, va rilevata la incontrovertibilità della pretesa creditoria in essi contenuta (in mancanza della tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito o della cartella di pagamento entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) e, quindi, la inammissibilità del motivo di opposizione fondato su fatti estintivi anteriori alla data di notifica dello stesso.
Pertanto, unico motivo di opposizione ammissibile in questa sede è l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica del titolo, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Ebbene la doglianza è fondata.
Per quanto riguarda gli avvisi di addebito nn. 03420120001402536000, 03420120005131836000,
03420130005017888000 in atti vi è prova della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data 22.6.2015, contenente tali avvisi (cfr. allegati . CP_3
Al fine di esaminare l'eccezione di prescrizione occorre tener conto della sospensione forzosa dell'attività riscossiva imposta dal diritto emergenziale a far data dall'8.03.2020 e fino al 31.08.2021 con conseguente sospensione dei termini di prescrizione.
A tal uopo, osserva il giudicante che l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un' ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del DL , al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2.
Sono stati, dunque, previsti due periodi di sospensione con soluzione di continuità: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) + dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
Nel caso di specie, occorre tener conto solamente del primo periodo di sospensione in quanto la prescrizione di sarebbe perfezionata in data 22.6.2020 (dalla data di ricezione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 22.6.2015). Pertanto, aggiungendo il periodo di sospensione, ne deriva che il termine di prescrizione quinquennale sarebbe maturato alla data del 28.10.2020.
Poiché unico atto interruttivo validamente notificato è l'intimazione di pagamento opposta, notificata il
23.10.2021 ( sostiene di aver notificato l'intimazione di pagamento n. 03420199009230277/000, ma in CP_3 atti non risulta prodotto tale documento, ma solo alcune ricevute di notifica), deve ritenersi che tale atto non ha utilmente interrotto il termine di prescrizione con conseguente prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito nn. 03420120001402536000, 03420120005131836000, 03420130005017888000.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 03420140006494046000, in assenza di prova di notifica di atti medio tempore intervenuti, deve dichiararsi decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive.
In ragione di tanto devono essere dichiarati estinti i crediti vantati dall'ente impositore nell'intimazione di pagamento n. 03420219000823548000, relativamente agli avvisi di addebito nn. 03420120001402536000,
03420120005131836000, 03420130005017888000 e 03420140006494046000.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento dell'opposizione costituisce la conseguenza dell'accertata estinzione del credito contributivo per prescrizione quinquennale successiva alla notifica dell'atto presupposto, sicché le spese di lite devono essere imputate esclusivamente all'Agente della riscossione e liquidate in favore di parte ricorrente.
Per lo stesso motivo, le spese si intendono integralmente compensate nei confronti di . CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott. Giordano Avallone, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara non dovute dalla parte ricorrente le somme di cui agli avvisi di addebito nn.
03420120001402536000, 03420120005131836000, 03420130005017888000 e 03420140006494046000, contenuti dall'intimazione di pagamento n. 03420219000823548000; - condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in CP_3
€ 1.500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- compensa le spese di lite nei confronti di . CP_4
Castrovillari, 3 novembre 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giordano Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.