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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 21/10/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1395 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca A. Gentile e dall'Avv. Dominga
Sottanni, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] l'[...], residente in [...] Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ernesto Aliberti, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso ex art. 473 bis. 49 c.p.c. per separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.09.2025 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi alle memorie depositate ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato con il decreto di fissazione udienza,
, premesso che in data 23.08.2007 aveva contratto Parte_1 matrimonio in PO (RM) con rito concordatario con e Controparte_1 che dalla loro unione erano nati i figli (16.08.2006); Per_1 Per_2
(11.01.2010), (11.08.2011) e (16.07.2014), venuta meno la Per_3 Per_4 comunione materiale e spirituale alla base del rapporto tra le parti, ha chiesto al
Tribunale pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
La ricorrente ha chiesto al Tribunale dichiararsi la separazione personale dei coniugi disponendo, in via urgente e provvisoria, l'assegnazione casa coniugale a suo favore, l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre, un assegno di mantenimento a carico del er lei e per CP_1
i figli di 3.000 euro al mese, la disponibilità dell'autovettura Mercedes, in uso alla famiglia ed in via principale, assegno a carico del marito a suo favore di
1.000 euro mensili ed un assegno a carico del padre per i figli di 3.000 euro al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie a carico di entrambe le parti.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c.
Si è costituito in data 22.07.2023 il resistente che ha richiesto, in via preliminare, di riunire al presente procedimento il fascicolo iscritto al R.G.
1561/2023 pendente tra le stesse parti, emettersi sentenza di separazione parziale, pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie con proseguimento del giudizio per domanda cumulativa di divorzio, ed ha aderito alla domanda di affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre nella casa coniugale e di assegnazione casa coniugale alla moglie, disporsi un assegno di mantenimento a suo carico per i figli di 800,00 euro al mese, oltre il 50% spese straordinarie con dichiarazione di indipendenza
2 economica dei coniugi.
All'udienza del 20.09.2023 si è preliminarmente disposta la riunione del giudizio con la causa n. 1561/2023 RGAC per connessione oggettiva e oggettiva e conseguente revoca dell'udienza fissata, per tale causa, in data 4 ottobre 2023.
Sono comparse in udienza le parti che sono state sentite separatamente ed il Giudice, all'esito dell'audizione, ha emesso i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis. 22 c.p.c. disponendo l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso l'abitazione familiare, assegnata alla ricorrente, un assegno di mantenimento per la di euro 500,00 mensili e per i figli di euro Parte_1
1.400,00 mensili (euro 350,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie a carico delle parti con ammonimento di entrambi i genitori ex art. 473 bis. 39 c.p.c. al rispetto dei provvedimenti adottati dal Tribunale ed alla collaborazione nell'interesse dei figli minori.
In corso di causa, deve rilevarsi che il 27.10.2023 la ha Parte_1 depositato un ricorso ex art. 473 bis. 39 c.p.c. per assegnazione dell'automobile familiare e con richiesta al della corresponsione degli arretrati per il CP_1 mantenimento non corrisposti, che è stato in parte dichiarato estinto per cessata materia del contendere - avendo la ricorrente acquistato un'autovettura con un finanziamento – e per altra parte rigettato con ordinanza emessa in data
6.3.2024.
In data 22.9.2023 è stata depositata la sentenza parziale di separazione tra i coniugi.
All'udienza del 7.6.2024 è stata disposta la comparizione delle parti per procedere al loro interrogatorio libero e tentare la conciliazione. Dopo avere sentito le parti, preso atto che le parti hanno dichiarato in udienza che era migliorata la comunicazione tra loro funzionale alla gestione dei figli mentre sussisteva ancora una divergenza in merito alle statuizioni economiche, il
Giudice delegato ha emesso ordine di esibizione di documentazione reddituale entro il 20.04.2025 rinviando per la decisione all'udienza del 11 settembre 2025 con assegnazione dei termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
All'udienza del 11.09.2025 i difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle memorie conclusionali depositate.
3 Motivi della decisione
Pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il difensore del resistente ha depositato ex art. 473 bis. 49 c.p.c. domanda cumulativa di separazione personale dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In data 21.09.2023 è stata emessa sentenza parziale di separazione, che è passata in giudicato.
Ritiene codesto Tribunale che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia procedibile e che ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 23 agosto 2007, giacché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice delegato in sede di separazione personale, non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare e la sentenza di separazione è passata in giudicato, come previsto dall'art. 473 bis. 49 c. 1 c.p.c.
In questa sede, oltre che alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve provvedersi in ordine alle ulteriori domande delle parti con riferimento alle statuizioni che riguardano la separazione e quelle relative alla cessazione degli effetti del matrimonio.
Il Collegio ritiene che, in ossequio al disposto dell'art. 473 bis. 49 ult. c.
c.p.c. la sentenza debba essere distinta in autonomi capi per le diverse domande con riferimento alla separazione ed alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Statuizioni in sede di giudizio di separazione
Con riferimento alla separazione giudiziale tra i coniugi, in questa sede deve provvedersi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale è stata pronunciata la separazione personale delle parti.
In merito alla richiesta di addebito avanzata dal difensore del resistente con il giudizio di separazione, il ha chiesto l'addebito alla moglie della CP_1 separazione sostenendo che l'unione sarebbe venuta meno per la relazione
4 extraconiugale intrattenuta con l'attuale compagna a decorrere dal mese di settembre 2022, prima del rilascio dell'abitazione da parte del nel mese CP_1 di ottobre 2022.
La ricorrente ha negato ogni addebito, contestando di avere intrapreso la relazione durante l'unione matrimoniale e di averla iniziata soltanto dopo la separazione di fatto, intervenuta nel mese di agosto 2022, e deducendo che era stato il marito ad averle richiesto di partecipare ad incontri con altre coppie e scambisti – cui la ricorrente si era rifiutata salvo un unico incontro con altra coppia del 2019 – e che lo stesso marito aveva una relazione con altra compagna con cui era attualmente convivente.
Con riferimento alla domanda di addebito della ricorrente nei confronti del giova rammentare che, alla luce dei consolidati principi espressi dalla CP_2 giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (ex plurimis, Cass. n. 25843/2013 e n. 14840/2006).
Occorre dimostrare, in altri termini, che la condotta del coniuge si sia manifestata e concretizzata in specifici fatti, o episodi, che devono essere allegati e provati dalla parte che ne ha interesse, la quale deve anche dimostrare che siffatti comportamenti siano stati l'esclusiva causa della crisi coniugale e non il mero effetto di essa.
Il Collegio osserva che la deduzione di parte resistente nel corso del giudizio non è stata corroborata con la dimostrazione delle asserite condotte violative dei doveri coniugali da parte della moglie, né lo avrebbe potuto essere sulla base del deposito di talune pagine di social network (senza data certa ma con data del post riportata a penna al fianco del medesimo) o di testimonianze su capitoli articolati in maniera generica.
Né può ritenersi, come dedotto nelle comparse conclusionali da parte ricorrente, che il mancato deposito delle memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c. da parte della resistente possa far ritenere che non vi sia stata contestazione dovendo ritenersi pacifiche le circostanze dedotte dal in quanto nel CP_1
5 ricorso depositato dal difensore della si adducono motivi diversi che Parte_1 sarebbero alla base della rottura del rapporto matrimoniale, costituiti dalla circostanza per cui dall'anno 2018 il avrebbe proposto alla moglie degli CP_1 incontri scambi di coppia che la medesima non avrebbe gradito, avendo solo nel
2019, in una occasione avuto un incontro con altra coppia. In merito, così come il ricorrente, anche la resistente ha depositato documentazione a riprova delle suddette circostanze allegando i relativi post di iscrizione al sito di incontri.
Le deduzioni e allegazioni delle parti inducono il Collegio a ritenere che nel tempo e durante la vita matrimoniale dei coniugi - è CP_1 Parte_1 progressivamente venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti, sì da cagionare il progressivo allontanamento materiale e spirituale tra gli stessi.
La domanda di addebito deve quindi essere respinta.
Il Tribunale ritiene che debba essere disposta la conferma delle disposizioni adottate con ordinanza del 21.09.2023 emessa ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., sia in relazione all'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre – salvo il figlio divenuto nelle more maggiorenne -, sia Per_1 per l'assegnazione della casa familiare alla in qualità di genitore Parte_1 collocatario dei figli mentre la disciplina della frequentazione padre figli potrà avvenire come dettagliatamente previsto in parte dispositiva.
Con riferimento alle statuizioni economiche deve rilevarsi che già in sede di provvedimenti provvisori si era rilevato che:
- la non lavora dovendosi prendere cura dei quattro figli, il cui Parte_1 primo figlio è nato quando la stessa aveva solo 18 anni, ha lavorato con contratto part time per conto del padre del resistente e per uno stabilimento balneare sempre con lavori stagionali ed a tempo parziale, e la ricorrente si occupa in maniera prevalente alle incombenze di quattro figli, tenuto conto che il padre lavora ed ha sempre provveduto al mantenimento del nucleo familiare;
- il è titolare di una ditta di traslochi e ha dichiarato di percepire CP_1 introiti mensili di circa 1.500,00 / 1.800,00 euro dovendo pagare un canone di affitto e il mantenimento per i figli;
- la casa familiare è di proprietà del padre del mentre il resistente CP_1 ha dovuto prendere un'abitazione in affitto a PO;
- la ricorrente ha depositato copia degli estratti dei conti correnti cointestati con il egli ultimi tre anni in cui risultano versamenti mensili CP_1
6 in contanti in media di euro 1.000,00 e talora sporadicamente ulteriori bonifici nonché fotografie di container con i quali il resistente farebbe attività di deposito con versamenti “in nero” e dunque ulteriori entrate non dichiarate;
- il resistente ha depositato dichiarazioni dei redditi da cui risulterebbero importi netti di euro 13.000,00 / 14.000,00 negli ultimi tre anni, dichiarando di percepire con la ditta di traslochi utili al lordo di euro 5.000,00 mensili corrispondenti ad euro 1.800,00 mensili netti, di essere proprietario di un locale commerciale sito a Cerenova in comproprietà al 50% - concesso in comodato – ed acquistato in regime di comunione legale con la , di essere titolare di Parte_1 mezzi per l'attività commerciale (autocarri ed altro) e di avere un dipendente per cui corrisponde mensilmente euro 1.500,00, dichiarando che talora da attività di svuotamento di appartamenti vende la merce nel mercato del padre;
- dagli estratti dei conti correnti depositati risultano versamenti a seguito di bonifico, assegni ed altro con entrate mensili costanti e discrete, nonché alcune operazioni con causale “deposito” o magazzino” congruenti con ulteriori attività svolte dal resistente che generano ulteriori entrate;
- il tenore di vita della famiglia era più elevato di quanto permesso dai redditi dichiarati e sostenuto da entrambi i coniugi, non apparendo ragionevole che il resistente abbia dichiarato redditi esigui (1.500,00 / 1.800,00 euro mensili)
e versi per i figli un contributo di 1.200,00 euro mensili ed un canone di affitto di circa 600,00 / 700,00 euro sicchè appare plausibile – almeno in ragione della valutazione sommaria tipica di questa fase – che il goda di entrate CP_1 superiori, in parte “in nero” ed ulteriori rispetto a quanto dichiarato.
A seguito del deposito della documentazione reddituale richiesta con ordine di esibizione del 21.9.2023 è risultato che la ha dichiarato di Parte_1 avere acquistato una autovettura e di essere titolare di ¼ di un locale commerciale sito in Cerveteri. Dagli estratti dei conti correnti risulta la percezione dell'assegno di mantenimento a carico del di euro 1.900,00 complessivi mensili ed euro CP_1
645,00 da parte dell'INPS, verosimilmente per l'assegno unico per i figli.
Con riferimento al lo stesso ha dichiarato di essere titolare della CP_1 ditta individuale , attiva nel settore traslochi, e di avere Controparte_1 dichiarato redditi netti di euro 13.002,00 nell'anno 2022, di euro 15.511,00 nell'anno 2023 e di euro 11.550,00 nell'anno 2024 e di percepire in media
1.800,00 euro mensili nonché di essere proprietario con il padre di un locale
7 commerciale concesso in comodato al genitore per esercizio di attività commerciale. Il ha dichiarato altresì di avere acquistato un immobile a CP_1
Cerveteri per il prezzo di euro 60.000,00 presso cui si è traferito, acquistato in parte con un finanziamento di euro 30.000,00 da parte della BCC e per altra parte attraverso un prestito da parte della madre di euro 30.000,00.
Dall'estratto del conto BCC risulta, oltre al prestito di euro 30.000,00 anche versamento di denaro contante di euro 11.550,00 in circa 10 mesi, mentre dall'analisi del conto BPM risultano versamenti di assegni e bonifici legati evidentemente in larga parte all'attività di traslochi svolta dal oltre CP_1 all'assegno unico per i figli di circa euro 450,00 mensili.
La evidente discrasia tra tali dati e le risultanze bancarie (v. estratti di conto corrente acceso presso la BCC, dove risultano numerosi e ravvicinati versamenti per contanti di cui occorrerebbe accertare la natura) nonché con quanto dichiarato in udienza dallo stesso resistente (guadagno circa euro 1.800 al mese a fronte di spese molto superiori mensili) impone, ai sensi dell'art. 36 comma 4
DPR 29.09.1973 n. 600, introdotto dalla L. 30.12. 1991 n. 413, la comunicazione del presente provvedimento alla Guardia di Finanza competente per i dovuti accertamenti fiscali.
Con riferimento alle statuizioni economiche non vi sono elementi che costituiscano una modifica rilevante della situazione reddituale e patrimoniale come ricostruita all'esito della udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. per cui deve essere confermato un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre pari ad euro 1.400,00 mensili (euro 350,00 per ciascun figlio) oltre alla metà alle spese straordinarie, tenuto conto che lo stesso ha messo a disposizione la casa coniugale di proprietà dei suoi genitori.
In merito alla richiesta della ricorrente di attribuzione di un assegno di mantenimento, fermo restando la ricostruzione della situazione reddituale sopra riportata, occorre osservare che alla ricorrente debba essere garantito il precedente tenore di vita matrimoniale che era agiato, e che la stessa lavora ma in maniera saltuaria e con redditi insufficienti per il proprio sostentamento, per cui deve essere confermato un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili con aggiornamento annuale secondo gli indici Istat.
Statuizioni in sede di giudizio di cessazione
8 degli effetti civili del matrimonio
Con riferimento alle determinazioni in merito all'affidamento e collocamento dei figli minorenni 2010), (2011) e (2014) Per_2 Per_3 Per_4 nonché alla determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli devono richiamarsi le disposizioni relative alle statuizioni in sede di separazione.
Con riferimento alla richiesta di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente che ha richiesto euro 1.000,00 a suo favore mentre il resistente ha domandato dichiararsi l'autonomia economica delle parti, deve rilevarsi quanto segue.
Occorre in primo luogo rammentare che l'accertamento circa la ricorrenza dei presupposti per la percezione dell'assegno divorziale non può che svolgersi, ad avviso del Collegio, in virtù dei criteri offerti dalle Sezioni Unite n. 18827 del
2018. La Corte di Cassazione disegna il seguente percorso partendo dalla consapevolezza che la dissoluzione della comunità familiare determina un complessivo peggioramento delle condizioni economiche di entrambi i coniugi: si tratta in primo luogo: “di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio (..) all'esito di tale preliminare doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro”.
Il presupposto per il riconoscimento dell'assegno è la sussistenza di una sproporzione patrimoniale e/o reddituale tra l'ex-coniuge più debole economicamente e quello dotato delle maggiori potenzialità e occorre che tale sproporzione trovi ragione e motivo nelle differenti scelte personali e professionali condotte nella vita matrimoniale.
Si dovrà quindi procedere ad una comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e qualora risultasse che il richiedente l'assegno è privo di mezzi adeguati propri, altrimenti oggettivamente impossibilitato a procurarseli, dovranno accertarsi le cause di questa sperequazione alla luce dei parametri indicati all'art. 5 sesto comma della Legge
n. 898/1970.
All'esito di tali valutazioni dovrà quantificarsi l'assegno divorzile, non rapportandolo (più) al pregresso tenore di vita familiare, né all'autosufficienza economica del richiedente, ma assicurando all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito al nucleo familiare, alla creazione del patrimonio
9 comune, con l'eventuale sacrificio di proprie aspettative personali e professionali, nonché in relazione alla età, alla durata del matrimonio e ad una prognosi probabilistica futura.
Il Collegio, pertanto, ritiene che il periodo di durata del matrimonio di 15 anni, la circostanza per cui è risultato che la si sia dedicata in costanza Parte_1 di matrimonio alla cura dei quattro figli, avendo lavorato solo per un breve periodo e svolgendo attualmente – secondo quanto dichiarato in udienza – lavori stagionali con retribuzioni di euro 650,00 circa, determina che debba ritenersi sussistente il requisito assistenziale che giustifica il riconoscimento di un assegno divorzile. Con riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale si deve fare riferimento a quanto sopra esposto, per cui tuttora sussiste una rilevante sperequazione economica tra le parti che giustifica il riconoscimento di un assegno divorzile di euro 500,00 mensili tenuto conto che il CP_1 contribuisce al mantenimento della ex moglie e dei figli con l'assegnazione della casa familiare e che la giovane età della (38 anni quasi compiuti) le Parte_1 consentono di provare a collocarsi nel mondo lavorativo mettendo a frutto la propria capacità lavorativa.
Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura della causa e dei motivi della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1395/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
PO (RM) in data 23.08.2007 tra , nata a [...] il Parte_1
29.10.1987 e nato a [...] l'[...], registrato agli Controparte_1 atti dello Stato civile del medesimo Comune al n.82 P.2 S.B. anno 2007.
Statuizioni relative alla separazione giudiziale:
2) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da parte resistente per i motivi sopra esposti;
3) affida i figli minori (2010), (2011) e (2014) ad Per_2 Per_3 Per_4 entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione,
10 all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
4) dispone che, in difetto di diversi accordi, i minori vivranno con la madre presso l'abitazione familiare sita in PO (Rm) alla Via Beccaccino 2/A, con diritto per il padre di vederli e tenerli con sé liberamente previo accordo con la madre e, in ogni caso, a fine settimana alterni dal venerdì sera alle 18.00 al lunedì mattina riportandoli a scuola;
due pomeriggi infrasettimanali, preferibilmente nella giornata del martedì e giovedì, dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00 con alternanza negli accompagnamenti per le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli, tenuto conto delle esigenze lavorative e di accudimento dei figli delle parti, ad anni alterni per le vacanze pasquali e ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze estive scolastiche per venti giorni anche non consecutivi da definirsi di comune accordo entro il 30 maggio di ciascun anno e, in difetto di accordo, dal 10 al 31 agosto di ciascun anno;
5) conferma l'assegnazione a la casa familiare sita in Parte_1
PO (RM) alla Via Beccaccino 2/A, in qualità di genitore collocatario dei figli minorenni;
6) attribuisce mensilmente a un assegno di euro 500,00 Parte_1 per il suo mantenimento da corrispondersi da parte del dal mese CP_1 di aprile 2023 (domanda giudiziale) al domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
7) attribuisce mensilmente a un assegno di euro 1.400,00 Parte_1 per il mantenimento dei figli carico del da corrispondersi dal mese CP_1 di aprile 2023 (domanda giudiziale) al domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
8) dispone le parti contribuiscano al 50% alle spese mediche, d'istruzione e
11 sportive relative ai figli, da documentarsi e secondo le disposizioni del
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia.
Statuizioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio:
9) affida i figli minori (2010), (2011) e (2014) ad Per_2 Per_3 Per_4 entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
10) dispone che, in difetto di diversi accordi, i minori vivranno con la madre presso l'abitazione familiare sita in PO (Rm) alla Via Beccaccino 2/A, con diritto per il padre di vederli e tenerli con sé liberamente previo accordo con la madre e, in ogni caso, a fine settimana alterni dal venerdì sera alle 18.00 al lunedì mattina riportandoli a scuola;
due pomeriggi infrasettimanali, preferibilmente nella giornata del martedì e giovedì, dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00 con alternanza negli accompagnamenti per le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli, tenuto conto delle esigenze lavorative e di accudimento dei figli delle parti, ad anni alterni per le vacanze pasquali e ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze estive scolastiche per venti giorni anche non consecutivi da definirsi di comune accordo entro il 30 maggio di ciascun anno e, in difetto di accordo, dal 10 al 31 agosto di ciascun anno;
11) conferma l'assegnazione a la casa familiare sita in Parte_1
PO (RM) alla Via Beccaccino 2/A, in qualità di genitore collocatario dei figli minorenni;
12) attribuisce mensilmente a un assegno divorzile di euro Parte_1
500,00 per il suo mantenimento da corrispondersi da parte del dal CP_1 mese di aprile 2023 (domanda giudiziale) al domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
13) attribuisce mensilmente a un assegno di euro 1.400,00 Parte_1 per il mantenimento dei figli carico del da corrispondersi dal mese CP_1 12 di aprile 2023 (domanda giudiziale) al domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
14) dispone le parti contribuiscano al 50% alle spese mediche, d'istruzione e sportive relative ai figli, da documentarsi e secondo le disposizioni del
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia.
Ulteriori statuizioni:
15) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
16) dispone, ai sensi dell'art. 36 comma 4 DPR 29.09.1973 n. 600, introdotto dalla L. 30.12. 1991 n. 413, la comunicazione della presente sentenza alla
Guardia di Finanza competente per i dovuti accertamenti fiscali;
17) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Si comunichi alla Guardia di finanza Compagnia di PO con facoltà di delega.
Così deciso, in Civitavecchia il 3 ottobre 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1395 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca A. Gentile e dall'Avv. Dominga
Sottanni, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] l'[...], residente in [...] Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ernesto Aliberti, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso ex art. 473 bis. 49 c.p.c. per separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.09.2025 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi alle memorie depositate ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato con il decreto di fissazione udienza,
, premesso che in data 23.08.2007 aveva contratto Parte_1 matrimonio in PO (RM) con rito concordatario con e Controparte_1 che dalla loro unione erano nati i figli (16.08.2006); Per_1 Per_2
(11.01.2010), (11.08.2011) e (16.07.2014), venuta meno la Per_3 Per_4 comunione materiale e spirituale alla base del rapporto tra le parti, ha chiesto al
Tribunale pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
La ricorrente ha chiesto al Tribunale dichiararsi la separazione personale dei coniugi disponendo, in via urgente e provvisoria, l'assegnazione casa coniugale a suo favore, l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre, un assegno di mantenimento a carico del er lei e per CP_1
i figli di 3.000 euro al mese, la disponibilità dell'autovettura Mercedes, in uso alla famiglia ed in via principale, assegno a carico del marito a suo favore di
1.000 euro mensili ed un assegno a carico del padre per i figli di 3.000 euro al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie a carico di entrambe le parti.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c.
Si è costituito in data 22.07.2023 il resistente che ha richiesto, in via preliminare, di riunire al presente procedimento il fascicolo iscritto al R.G.
1561/2023 pendente tra le stesse parti, emettersi sentenza di separazione parziale, pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie con proseguimento del giudizio per domanda cumulativa di divorzio, ed ha aderito alla domanda di affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre nella casa coniugale e di assegnazione casa coniugale alla moglie, disporsi un assegno di mantenimento a suo carico per i figli di 800,00 euro al mese, oltre il 50% spese straordinarie con dichiarazione di indipendenza
2 economica dei coniugi.
All'udienza del 20.09.2023 si è preliminarmente disposta la riunione del giudizio con la causa n. 1561/2023 RGAC per connessione oggettiva e oggettiva e conseguente revoca dell'udienza fissata, per tale causa, in data 4 ottobre 2023.
Sono comparse in udienza le parti che sono state sentite separatamente ed il Giudice, all'esito dell'audizione, ha emesso i provvedimenti provvisori ex art. 473 bis. 22 c.p.c. disponendo l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso l'abitazione familiare, assegnata alla ricorrente, un assegno di mantenimento per la di euro 500,00 mensili e per i figli di euro Parte_1
1.400,00 mensili (euro 350,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie a carico delle parti con ammonimento di entrambi i genitori ex art. 473 bis. 39 c.p.c. al rispetto dei provvedimenti adottati dal Tribunale ed alla collaborazione nell'interesse dei figli minori.
In corso di causa, deve rilevarsi che il 27.10.2023 la ha Parte_1 depositato un ricorso ex art. 473 bis. 39 c.p.c. per assegnazione dell'automobile familiare e con richiesta al della corresponsione degli arretrati per il CP_1 mantenimento non corrisposti, che è stato in parte dichiarato estinto per cessata materia del contendere - avendo la ricorrente acquistato un'autovettura con un finanziamento – e per altra parte rigettato con ordinanza emessa in data
6.3.2024.
In data 22.9.2023 è stata depositata la sentenza parziale di separazione tra i coniugi.
All'udienza del 7.6.2024 è stata disposta la comparizione delle parti per procedere al loro interrogatorio libero e tentare la conciliazione. Dopo avere sentito le parti, preso atto che le parti hanno dichiarato in udienza che era migliorata la comunicazione tra loro funzionale alla gestione dei figli mentre sussisteva ancora una divergenza in merito alle statuizioni economiche, il
Giudice delegato ha emesso ordine di esibizione di documentazione reddituale entro il 20.04.2025 rinviando per la decisione all'udienza del 11 settembre 2025 con assegnazione dei termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
All'udienza del 11.09.2025 i difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle memorie conclusionali depositate.
3 Motivi della decisione
Pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il difensore del resistente ha depositato ex art. 473 bis. 49 c.p.c. domanda cumulativa di separazione personale dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In data 21.09.2023 è stata emessa sentenza parziale di separazione, che è passata in giudicato.
Ritiene codesto Tribunale che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia procedibile e che ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 23 agosto 2007, giacché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice delegato in sede di separazione personale, non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare e la sentenza di separazione è passata in giudicato, come previsto dall'art. 473 bis. 49 c. 1 c.p.c.
In questa sede, oltre che alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve provvedersi in ordine alle ulteriori domande delle parti con riferimento alle statuizioni che riguardano la separazione e quelle relative alla cessazione degli effetti del matrimonio.
Il Collegio ritiene che, in ossequio al disposto dell'art. 473 bis. 49 ult. c.
c.p.c. la sentenza debba essere distinta in autonomi capi per le diverse domande con riferimento alla separazione ed alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Statuizioni in sede di giudizio di separazione
Con riferimento alla separazione giudiziale tra i coniugi, in questa sede deve provvedersi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale è stata pronunciata la separazione personale delle parti.
In merito alla richiesta di addebito avanzata dal difensore del resistente con il giudizio di separazione, il ha chiesto l'addebito alla moglie della CP_1 separazione sostenendo che l'unione sarebbe venuta meno per la relazione
4 extraconiugale intrattenuta con l'attuale compagna a decorrere dal mese di settembre 2022, prima del rilascio dell'abitazione da parte del nel mese CP_1 di ottobre 2022.
La ricorrente ha negato ogni addebito, contestando di avere intrapreso la relazione durante l'unione matrimoniale e di averla iniziata soltanto dopo la separazione di fatto, intervenuta nel mese di agosto 2022, e deducendo che era stato il marito ad averle richiesto di partecipare ad incontri con altre coppie e scambisti – cui la ricorrente si era rifiutata salvo un unico incontro con altra coppia del 2019 – e che lo stesso marito aveva una relazione con altra compagna con cui era attualmente convivente.
Con riferimento alla domanda di addebito della ricorrente nei confronti del giova rammentare che, alla luce dei consolidati principi espressi dalla CP_2 giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (ex plurimis, Cass. n. 25843/2013 e n. 14840/2006).
Occorre dimostrare, in altri termini, che la condotta del coniuge si sia manifestata e concretizzata in specifici fatti, o episodi, che devono essere allegati e provati dalla parte che ne ha interesse, la quale deve anche dimostrare che siffatti comportamenti siano stati l'esclusiva causa della crisi coniugale e non il mero effetto di essa.
Il Collegio osserva che la deduzione di parte resistente nel corso del giudizio non è stata corroborata con la dimostrazione delle asserite condotte violative dei doveri coniugali da parte della moglie, né lo avrebbe potuto essere sulla base del deposito di talune pagine di social network (senza data certa ma con data del post riportata a penna al fianco del medesimo) o di testimonianze su capitoli articolati in maniera generica.
Né può ritenersi, come dedotto nelle comparse conclusionali da parte ricorrente, che il mancato deposito delle memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c. da parte della resistente possa far ritenere che non vi sia stata contestazione dovendo ritenersi pacifiche le circostanze dedotte dal in quanto nel CP_1
5 ricorso depositato dal difensore della si adducono motivi diversi che Parte_1 sarebbero alla base della rottura del rapporto matrimoniale, costituiti dalla circostanza per cui dall'anno 2018 il avrebbe proposto alla moglie degli CP_1 incontri scambi di coppia che la medesima non avrebbe gradito, avendo solo nel
2019, in una occasione avuto un incontro con altra coppia. In merito, così come il ricorrente, anche la resistente ha depositato documentazione a riprova delle suddette circostanze allegando i relativi post di iscrizione al sito di incontri.
Le deduzioni e allegazioni delle parti inducono il Collegio a ritenere che nel tempo e durante la vita matrimoniale dei coniugi - è CP_1 Parte_1 progressivamente venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti, sì da cagionare il progressivo allontanamento materiale e spirituale tra gli stessi.
La domanda di addebito deve quindi essere respinta.
Il Tribunale ritiene che debba essere disposta la conferma delle disposizioni adottate con ordinanza del 21.09.2023 emessa ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., sia in relazione all'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre – salvo il figlio divenuto nelle more maggiorenne -, sia Per_1 per l'assegnazione della casa familiare alla in qualità di genitore Parte_1 collocatario dei figli mentre la disciplina della frequentazione padre figli potrà avvenire come dettagliatamente previsto in parte dispositiva.
Con riferimento alle statuizioni economiche deve rilevarsi che già in sede di provvedimenti provvisori si era rilevato che:
- la non lavora dovendosi prendere cura dei quattro figli, il cui Parte_1 primo figlio è nato quando la stessa aveva solo 18 anni, ha lavorato con contratto part time per conto del padre del resistente e per uno stabilimento balneare sempre con lavori stagionali ed a tempo parziale, e la ricorrente si occupa in maniera prevalente alle incombenze di quattro figli, tenuto conto che il padre lavora ed ha sempre provveduto al mantenimento del nucleo familiare;
- il è titolare di una ditta di traslochi e ha dichiarato di percepire CP_1 introiti mensili di circa 1.500,00 / 1.800,00 euro dovendo pagare un canone di affitto e il mantenimento per i figli;
- la casa familiare è di proprietà del padre del mentre il resistente CP_1 ha dovuto prendere un'abitazione in affitto a PO;
- la ricorrente ha depositato copia degli estratti dei conti correnti cointestati con il egli ultimi tre anni in cui risultano versamenti mensili CP_1
6 in contanti in media di euro 1.000,00 e talora sporadicamente ulteriori bonifici nonché fotografie di container con i quali il resistente farebbe attività di deposito con versamenti “in nero” e dunque ulteriori entrate non dichiarate;
- il resistente ha depositato dichiarazioni dei redditi da cui risulterebbero importi netti di euro 13.000,00 / 14.000,00 negli ultimi tre anni, dichiarando di percepire con la ditta di traslochi utili al lordo di euro 5.000,00 mensili corrispondenti ad euro 1.800,00 mensili netti, di essere proprietario di un locale commerciale sito a Cerenova in comproprietà al 50% - concesso in comodato – ed acquistato in regime di comunione legale con la , di essere titolare di Parte_1 mezzi per l'attività commerciale (autocarri ed altro) e di avere un dipendente per cui corrisponde mensilmente euro 1.500,00, dichiarando che talora da attività di svuotamento di appartamenti vende la merce nel mercato del padre;
- dagli estratti dei conti correnti depositati risultano versamenti a seguito di bonifico, assegni ed altro con entrate mensili costanti e discrete, nonché alcune operazioni con causale “deposito” o magazzino” congruenti con ulteriori attività svolte dal resistente che generano ulteriori entrate;
- il tenore di vita della famiglia era più elevato di quanto permesso dai redditi dichiarati e sostenuto da entrambi i coniugi, non apparendo ragionevole che il resistente abbia dichiarato redditi esigui (1.500,00 / 1.800,00 euro mensili)
e versi per i figli un contributo di 1.200,00 euro mensili ed un canone di affitto di circa 600,00 / 700,00 euro sicchè appare plausibile – almeno in ragione della valutazione sommaria tipica di questa fase – che il goda di entrate CP_1 superiori, in parte “in nero” ed ulteriori rispetto a quanto dichiarato.
A seguito del deposito della documentazione reddituale richiesta con ordine di esibizione del 21.9.2023 è risultato che la ha dichiarato di Parte_1 avere acquistato una autovettura e di essere titolare di ¼ di un locale commerciale sito in Cerveteri. Dagli estratti dei conti correnti risulta la percezione dell'assegno di mantenimento a carico del di euro 1.900,00 complessivi mensili ed euro CP_1
645,00 da parte dell'INPS, verosimilmente per l'assegno unico per i figli.
Con riferimento al lo stesso ha dichiarato di essere titolare della CP_1 ditta individuale , attiva nel settore traslochi, e di avere Controparte_1 dichiarato redditi netti di euro 13.002,00 nell'anno 2022, di euro 15.511,00 nell'anno 2023 e di euro 11.550,00 nell'anno 2024 e di percepire in media
1.800,00 euro mensili nonché di essere proprietario con il padre di un locale
7 commerciale concesso in comodato al genitore per esercizio di attività commerciale. Il ha dichiarato altresì di avere acquistato un immobile a CP_1
Cerveteri per il prezzo di euro 60.000,00 presso cui si è traferito, acquistato in parte con un finanziamento di euro 30.000,00 da parte della BCC e per altra parte attraverso un prestito da parte della madre di euro 30.000,00.
Dall'estratto del conto BCC risulta, oltre al prestito di euro 30.000,00 anche versamento di denaro contante di euro 11.550,00 in circa 10 mesi, mentre dall'analisi del conto BPM risultano versamenti di assegni e bonifici legati evidentemente in larga parte all'attività di traslochi svolta dal oltre CP_1 all'assegno unico per i figli di circa euro 450,00 mensili.
La evidente discrasia tra tali dati e le risultanze bancarie (v. estratti di conto corrente acceso presso la BCC, dove risultano numerosi e ravvicinati versamenti per contanti di cui occorrerebbe accertare la natura) nonché con quanto dichiarato in udienza dallo stesso resistente (guadagno circa euro 1.800 al mese a fronte di spese molto superiori mensili) impone, ai sensi dell'art. 36 comma 4
DPR 29.09.1973 n. 600, introdotto dalla L. 30.12. 1991 n. 413, la comunicazione del presente provvedimento alla Guardia di Finanza competente per i dovuti accertamenti fiscali.
Con riferimento alle statuizioni economiche non vi sono elementi che costituiscano una modifica rilevante della situazione reddituale e patrimoniale come ricostruita all'esito della udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. per cui deve essere confermato un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre pari ad euro 1.400,00 mensili (euro 350,00 per ciascun figlio) oltre alla metà alle spese straordinarie, tenuto conto che lo stesso ha messo a disposizione la casa coniugale di proprietà dei suoi genitori.
In merito alla richiesta della ricorrente di attribuzione di un assegno di mantenimento, fermo restando la ricostruzione della situazione reddituale sopra riportata, occorre osservare che alla ricorrente debba essere garantito il precedente tenore di vita matrimoniale che era agiato, e che la stessa lavora ma in maniera saltuaria e con redditi insufficienti per il proprio sostentamento, per cui deve essere confermato un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili con aggiornamento annuale secondo gli indici Istat.
Statuizioni in sede di giudizio di cessazione
8 degli effetti civili del matrimonio
Con riferimento alle determinazioni in merito all'affidamento e collocamento dei figli minorenni 2010), (2011) e (2014) Per_2 Per_3 Per_4 nonché alla determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli devono richiamarsi le disposizioni relative alle statuizioni in sede di separazione.
Con riferimento alla richiesta di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente che ha richiesto euro 1.000,00 a suo favore mentre il resistente ha domandato dichiararsi l'autonomia economica delle parti, deve rilevarsi quanto segue.
Occorre in primo luogo rammentare che l'accertamento circa la ricorrenza dei presupposti per la percezione dell'assegno divorziale non può che svolgersi, ad avviso del Collegio, in virtù dei criteri offerti dalle Sezioni Unite n. 18827 del
2018. La Corte di Cassazione disegna il seguente percorso partendo dalla consapevolezza che la dissoluzione della comunità familiare determina un complessivo peggioramento delle condizioni economiche di entrambi i coniugi: si tratta in primo luogo: “di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio (..) all'esito di tale preliminare doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro”.
Il presupposto per il riconoscimento dell'assegno è la sussistenza di una sproporzione patrimoniale e/o reddituale tra l'ex-coniuge più debole economicamente e quello dotato delle maggiori potenzialità e occorre che tale sproporzione trovi ragione e motivo nelle differenti scelte personali e professionali condotte nella vita matrimoniale.
Si dovrà quindi procedere ad una comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e qualora risultasse che il richiedente l'assegno è privo di mezzi adeguati propri, altrimenti oggettivamente impossibilitato a procurarseli, dovranno accertarsi le cause di questa sperequazione alla luce dei parametri indicati all'art. 5 sesto comma della Legge
n. 898/1970.
All'esito di tali valutazioni dovrà quantificarsi l'assegno divorzile, non rapportandolo (più) al pregresso tenore di vita familiare, né all'autosufficienza economica del richiedente, ma assicurando all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito al nucleo familiare, alla creazione del patrimonio
9 comune, con l'eventuale sacrificio di proprie aspettative personali e professionali, nonché in relazione alla età, alla durata del matrimonio e ad una prognosi probabilistica futura.
Il Collegio, pertanto, ritiene che il periodo di durata del matrimonio di 15 anni, la circostanza per cui è risultato che la si sia dedicata in costanza Parte_1 di matrimonio alla cura dei quattro figli, avendo lavorato solo per un breve periodo e svolgendo attualmente – secondo quanto dichiarato in udienza – lavori stagionali con retribuzioni di euro 650,00 circa, determina che debba ritenersi sussistente il requisito assistenziale che giustifica il riconoscimento di un assegno divorzile. Con riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale si deve fare riferimento a quanto sopra esposto, per cui tuttora sussiste una rilevante sperequazione economica tra le parti che giustifica il riconoscimento di un assegno divorzile di euro 500,00 mensili tenuto conto che il CP_1 contribuisce al mantenimento della ex moglie e dei figli con l'assegnazione della casa familiare e che la giovane età della (38 anni quasi compiuti) le Parte_1 consentono di provare a collocarsi nel mondo lavorativo mettendo a frutto la propria capacità lavorativa.
Le spese di lite devono essere compensate in ragione della natura della causa e dei motivi della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1395/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
PO (RM) in data 23.08.2007 tra , nata a [...] il Parte_1
29.10.1987 e nato a [...] l'[...], registrato agli Controparte_1 atti dello Stato civile del medesimo Comune al n.82 P.2 S.B. anno 2007.
Statuizioni relative alla separazione giudiziale:
2) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da parte resistente per i motivi sopra esposti;
3) affida i figli minori (2010), (2011) e (2014) ad Per_2 Per_3 Per_4 entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione,
10 all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
4) dispone che, in difetto di diversi accordi, i minori vivranno con la madre presso l'abitazione familiare sita in PO (Rm) alla Via Beccaccino 2/A, con diritto per il padre di vederli e tenerli con sé liberamente previo accordo con la madre e, in ogni caso, a fine settimana alterni dal venerdì sera alle 18.00 al lunedì mattina riportandoli a scuola;
due pomeriggi infrasettimanali, preferibilmente nella giornata del martedì e giovedì, dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00 con alternanza negli accompagnamenti per le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli, tenuto conto delle esigenze lavorative e di accudimento dei figli delle parti, ad anni alterni per le vacanze pasquali e ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze estive scolastiche per venti giorni anche non consecutivi da definirsi di comune accordo entro il 30 maggio di ciascun anno e, in difetto di accordo, dal 10 al 31 agosto di ciascun anno;
5) conferma l'assegnazione a la casa familiare sita in Parte_1
PO (RM) alla Via Beccaccino 2/A, in qualità di genitore collocatario dei figli minorenni;
6) attribuisce mensilmente a un assegno di euro 500,00 Parte_1 per il suo mantenimento da corrispondersi da parte del dal mese CP_1 di aprile 2023 (domanda giudiziale) al domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
7) attribuisce mensilmente a un assegno di euro 1.400,00 Parte_1 per il mantenimento dei figli carico del da corrispondersi dal mese CP_1 di aprile 2023 (domanda giudiziale) al domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
8) dispone le parti contribuiscano al 50% alle spese mediche, d'istruzione e
11 sportive relative ai figli, da documentarsi e secondo le disposizioni del
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia.
Statuizioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio:
9) affida i figli minori (2010), (2011) e (2014) ad Per_2 Per_3 Per_4 entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
10) dispone che, in difetto di diversi accordi, i minori vivranno con la madre presso l'abitazione familiare sita in PO (Rm) alla Via Beccaccino 2/A, con diritto per il padre di vederli e tenerli con sé liberamente previo accordo con la madre e, in ogni caso, a fine settimana alterni dal venerdì sera alle 18.00 al lunedì mattina riportandoli a scuola;
due pomeriggi infrasettimanali, preferibilmente nella giornata del martedì e giovedì, dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00 con alternanza negli accompagnamenti per le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli, tenuto conto delle esigenze lavorative e di accudimento dei figli delle parti, ad anni alterni per le vacanze pasquali e ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze estive scolastiche per venti giorni anche non consecutivi da definirsi di comune accordo entro il 30 maggio di ciascun anno e, in difetto di accordo, dal 10 al 31 agosto di ciascun anno;
11) conferma l'assegnazione a la casa familiare sita in Parte_1
PO (RM) alla Via Beccaccino 2/A, in qualità di genitore collocatario dei figli minorenni;
12) attribuisce mensilmente a un assegno divorzile di euro Parte_1
500,00 per il suo mantenimento da corrispondersi da parte del dal CP_1 mese di aprile 2023 (domanda giudiziale) al domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
13) attribuisce mensilmente a un assegno di euro 1.400,00 Parte_1 per il mantenimento dei figli carico del da corrispondersi dal mese CP_1 12 di aprile 2023 (domanda giudiziale) al domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
14) dispone le parti contribuiscano al 50% alle spese mediche, d'istruzione e sportive relative ai figli, da documentarsi e secondo le disposizioni del
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia.
Ulteriori statuizioni:
15) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
16) dispone, ai sensi dell'art. 36 comma 4 DPR 29.09.1973 n. 600, introdotto dalla L. 30.12. 1991 n. 413, la comunicazione della presente sentenza alla
Guardia di Finanza competente per i dovuti accertamenti fiscali;
17) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Si comunichi alla Guardia di finanza Compagnia di PO con facoltà di delega.
Così deciso, in Civitavecchia il 3 ottobre 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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