Ordinanza cautelare 4 giugno 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 29/12/2025, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02126/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01487/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1487 del 2025, proposto da IA ND, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Panconesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
- del Provvedimento di rigetto – Codice Pratica: P-PT/L/N/2025/100028 - emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Pistoia in data 3 marzo 2025 e notificato in pari data via PEC, con cui si respingeva l’istanza del ricorrente diretta alla conversione del permesso di soggiorno stagionale a motivo di lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa IA PI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor IA ND, di cittadinanza albanese, in data 6 ottobre 2023 entrava in Italia ed otteneva un permesso di soggiorno per lavoro stagionale con efficacia dal 7 giugno 2024 al 30 settembre 2024.
In data 11 ottobre 2023 il ricorrente aveva stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato con la ditta Alba S.r.l.s., con sede in Pieve a Nievole (PT), successivamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Con apposita istanza del 16 gennaio 2025 il signor ND chiedeva la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato.
2. L’Amministrazione respingeva l’istanza con provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Pistoia del 3 marzo 2025, per il seguente unico motivo: « permesso di soggiorno stagionale scaduto al momento della presentazione della domanda ».
3. Con il ricorso introduttivo del giudizio, il signor DE impugnava il diniego chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, evidenziando che l’art. 24 comma 10 D. Lgs. 286/1998 non richiedeva la sussistenza di un permesso in corso di validità ai fini della conversione del titolo di soggiorno stagionale.
4. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione dell’interno, instando per la reiezione del ricorso, del quale deduceva l’infondatezza nel merito.
5. La domanda cautelare, trattata alla camera di consiglio del 4 giugno 2025, veniva accolta con ordinanza della sezione n. 303/2025.
All’udienza pubblica del 18 novembre 2025 la causa era trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per motivi di lavoro subordinato è infatti disciplinato dall’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, secondo cui: « Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato ».
Dalla disamina della disposizione, emerge in tutta evidenza che non è richiesto, ai fini della conversione, che il permesso stagionale sia in corso di validità al momento in cui viene proposta la relativa istanza.
In tal senso si è del resto espressa la giurisprudenza, in termini costanti: « Non vi è alcuna indicazione legislativa dalla quale poter desumere che, ai fini della conversione del titolo di soggiorno da lavoro stagionale in lavoro subordinato, occorra la presentazione di un titolo di soggiorno in corso di validità. In senso opposto dispone l'art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 […]. Pertanto, deve ritenersi che il formale superamento del termine di validità del permesso di soggiorno da convertire non può ostare ex se alla conversione del titolo […] » (TAR Sicilia, Catania, IV, 21 luglio 2025 n. 2352); « Deve considerarsi illegittimo il diniego opposto dall'Amministrazione motivato unicamente dalla circostanza che sia spirato il termine per richiedere la conversione ai sensi dell'art. 24, comma 10, d.lg. n. 286/1998. Infatti, il predicato termine non ha una natura perentoria, ciò implicando che il richiedente può richiedere la conversione anche allo spirare della validità del permesso stagionale » (TAR Emilia-Romagna, Bologna, I, 24 aprile 2025 n. 420); « Il formale superamento del termine di validità del permesso di soggiorno da convertire da lavoro stagionale in lavoro subordinato non può precludere ex se la conversione del titolo. Il carattere decadenziale del termine in questione non è affermato esplicitamente dalla legge e la supposta natura decadenziale del termine non appare coerente con il sistema, dato che quest'ultimo, all'art. 5, comma 5, del t.u., impone di tenere in considerazione, in favore del rilascio del permesso di soggiorno, gli 'elementi sopravvenuti' e insieme vieta di considerare preclusive le 'irregolarità amministrative sanabili'. Queste disposizioni, invero, implicano che non vi siano termini decadenziali basati esclusivamente sul dato cronologico. Pertanto, l'amministrazione, pur dinanzi alla scadenza del permesso di soggiorno sulla cui base è stata presentata l'istanza di conversione, conserva poteri discrezionali in ordine alla valutazione dei requisiti previsti dalla legge per il rilascio del nuovo titolo invocato » (TAR Calabria, Catanzaro, II, 18 febbraio 2025 n. 344).
In definitiva il diniego emesso dall’Amministrazione, siccome basato sul solo dato temporale, unico elemento indicato in motivazione, è illegittimo.
7. In virtù delle considerazioni che precedono il ricorso, siccome fondato, deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
L’Amministrazione dovrà pertanto pronunciarsi nuovamente sull’istanza di conversione del signor ND, in ossequio alle statuizioni recate dalla presente pronuncia.
8. Le spese del giudizio vengono compensate, in considerazione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni descritte in motivazione e annulla, per l’effetto, il provvedimento impugnato, nei sensi indicati nella parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE IA, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
IA PI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA PI | LE IA |
IL SEGRETARIO