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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 80/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
RO PATRIZIA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 297/2024 depositato il 21/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02420249001992825000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02420249001992825000 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02420249001992825000 BOLLO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 660/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso depositato il 21 marzo 2024, ha impugnato la cartella di pagamento n. 02420249001992825/000, notificatagli in data 5 marzo 2024, con cui l'Agenzia delle Entrate – Riscossione intimava il pagamento dell'importo complessivo di euro 6.031,89, riferito, tra le altre, alle cartelle di pagamento di seguito specificate, anch'esse unitamente impugnate. Cartelle n.02420110009939417000; n.02420110012885901000; n.02420130001624670000; n.02420140002001307000; n.02420140007406930000; n.02420150000590316000; n.02420210005202089000; n.02420210008442436000; n.02420210016481373000; n.02420220008034027000. I motivi di ricorso sono i seguenti: - omessa notifica delle n. 10 richiamate cartelle di pagamento, quale mancato presupposto della legittimità della cartella di pagamento n. 2420249001992825/000; - prescrizione delle pretese impositive poste alla base delle n. 10 richiamate cartelle di pagamento, in quanto relative ad omesso versamento della tassa automobilistica regionale ex articolo 17, L. n. 449/97, di diritti annuali camerali e di tributi comunali (TARI – Tassa sui Rifiuti – ex legge del 27 dicembre 2013, n. 147). Per tali ragioni, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento n. 2420249001992825/000 limitatamente alle pretese impositive riferite alle n. 10 cartelle di pagamento sopra richiamate, anch'esse impugnate, la declaratoria dell'omessa notifica delle medesime e il relativo e consequenziale annullamento. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo: - limitatamente alle cartelle riferite alla tassa automobilistica, l'assoluta incompetenza territoriale della Corte adita, in favore della CGT 1° di Bari, trattandosi di iscrizioni a ruolo relative a crediti per tassa automobilistica di spettanza della Regione Puglia;
- in merito alla doglianza concernente l'omessa notifica degli atti impugnati, l'avvenuta rituale notificazione delle cartelle di pagamento impugnate e, di conseguenza, l'intervenuta definitività delle pretese sottese, mai opposte dal ricorrente;
- la genericità della doglianza concernente l'avvenuta prescrizione delle pretese impositive, non risultando specificata la singola voce di credito ritenuta prescritta e il relativo periodo di riferimento;
- l'avvenuta decadenza processuale derivante dalla mancata impugnazione, in occasione dell'avvenuta notifica degli atti interruttivi, delle cartelle di pagamento medesime;
- l'interruzione del termine prescrizionale avvenuta con la notifica dell'avviso n.0242016900293621000 del 14-06-2016. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, a supporto dell'avvenuta notifica delle cartelle impugnate, ha depositato gli avvisi di ricevimento delle cartelle impugnate, dai quali risulta quanto segue. In merito alle cartelle n. 02420110009939417000, 02420110012885901000, 02420130001624670000, 02420140007406930000, la consegna a familiare convivente (moglie), in data, rispettivamente, 9.9.2011, 28.12.2011, 19.3.2013, 10.10.2014; in merito alla cartella n. 02420150000590316000 la consegna nella mani del destinatario in data 16.3.2015; in merito alla cartella n. 02420140002001307000, a seguito di due tentativi di recapito infruttuoso, il deposito presso la casa comunale;
in merito alle restanti cartelle di pagamento, la notifica alla PEC del ricorrente. Con memorie illustrative del 21 novembre 2025, il ricorrente, in riferimento alle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate, ha contestato: - in merito alle cartelle consegnate al familiare (moglie), la mancata produzione della relativa raccomandata informativa da parte del resistente;
- in merito alla cartella depositata presso la casa comunale ex articolo 140 c.p.c., la mancanza della prova di invio e ricezione della relativa raccomandata informativa;
- la mancata dimostrazione dell'avvenuta notifica di atti interruttivi delle pretese sottese alle cartelle di pagamento impugnata, insistendo, pertanto, con lo spirare del termine di prescrizione della tassa automobilistica e dei diritti camerali
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, si rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale della Corte adita, in favore della CGT 1° di Bari, sollevata da parte resistente in merito alle pretese tributarie per la tassa automobilistica di cui all'articolo 17, legge 27 dicembre 1997, n. 449, spettanti alla Regione Puglia. Nel richiamare il vigente articolo 4, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui “le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione”, si chiarisce che la norma prevede che la competenza spetta alle CTP per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione. Nel caso di specie, il ricorrente, in conformità alla norma citata, ha proposto ricorso avverso il concessionario del servizio di riscossione che ha sede nella circoscrizione della Corte adita. Risulta inconferente il richiamo alla declaratoria di incostituzionalità della previgente formulazione dell'articolo 4, comma 1, l. n. 449/1997, che trovava ragion d'essere nella tutela del contribuente che voglia esercitare il proprio diritto di azione;
l'incompetenza territoriale eccepita renderebbe, al contrario, ove accolta, “oltremodo difficoltosa” la tutela giurisdizionale del contribuente, rappresentando proprio questo disagio del contribuente la ratio che ha determinato l'incostituzionalità della norma invocata. Nel merito, il ricorso è fondato solo parzialmente. In particolare, non merita accoglimento la richiesta di parte ricorrente di accertare l'omessa notifica delle n. 10 cartelle di pagamento opposte, quale mancato presupposto della legittimità della cartella di pagamento n. 2420249001992825/000, atteso l'avvenuto deposito da parte resistente, a riprova della rituale notificazione delle cartelle impugnate, dei relativi avvisi di ricevimento. Quanto alla lamentata prescrizione delle pretese impositive riportate nelle cartelle impugnate, si osserva quanto segue. In via preliminare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5-quater, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, l'articolo 13, legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di definizione di tributi locali, si applica anche al diritto camerale annuale volto al finanziamento delle camere di commercio, previsto dall'articolo 18, legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 17, legge 23 dicembre 1999, n. 488. Da tali disposizioni emerge che il diritto camerale, da versare con cadenza annuale ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 580/1993 e assimilato ai tributi aventi cadenza periodica ai sensi del D.L. n. 282/2002, costituisce obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l'art. 2948 n. 4 cod. civ.; tale diritto si prescrive, quindi, nel termine di 5 anni. È quanto pacificamente chiarito dalla Corte di Cassazione, in ultimo, con l'ordinanza del 13 dicembre 2023, n. 34890, con la quale si è chiarito che “il diritto camerale è, dunque, assimilabile a quei tributi aventi cadenza periodica, ogni anno o in termini più brevi configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l'art. 2948 c.c., n. 4, il quale prevede la prescrizione quinquennale”. Nella specie, i diritti annuali camerali di cui alle cartelle di pagamento n. 02420110009939417000, notificata il
09/09/2011, n. 02420130001624670000, notificata il 19/03/2013, n. 02420140002001307000, notificata il
10/05/2014, e n. 02420150000590316000, notificata il 16/03/2015, cui si riferisce la cartella di pagamento n. 2420249001992825/000, tenuto conto che l'ultimo atto interruttivo del termine prescrizionale di tali pretese risulta essere l'avviso n.0242016900293621000 del 14-06-2016, sono prescritti. Mentre, non risultano ancora prescritti i diritti camerali annuali di cui alla cartella n. 02420210008442436000, notificata il 24/06/2022, e alla cartella n. 02420220008034027000, notificata il 29/07/2022. Per tali motivi, quanto ai diritti camerali, il ricorso deve essere accolto limitatamente alle somme indicate nella cartella di pagamento n. 2420249001992825/000 relative alle preteste impositive di cui alle cartelle n. 02420110009939417000, n. 02420130001624670000, n. 02420140002001307000, n. 02420150000590316000. Quanto alla tassa automobilistica di cui all'articolo 17, legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi dell'articolo 5, decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. In tal senso, la Corte di Cassazione, ha confermato il termine triennale di prescrizione per la riscossione della tassa automobilistica in parole, chiarendo che "in tema di tassa automobilistica, il termine triennale di prescrizione per la sua riscossione, previsto dal D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 51, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53 (secondo cui: "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento"), inizia a decorrere non dalla scadenza del termine che era previsto per il pagamento, ma dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato”. Nella specie, le tasse automobilistiche ex articolo 17, L. n. 449/97, di cui alle cartelle di pagamento n. 02420110012885901000, notificata il 28/12/2011 e n. 02420140007406930000, notificata il 10/10/2014, cui si riferisce la cartella di pagamento n. 2420249001992825/000, tenuto conto che l'ultimo atto interruttivo del termine prescrizionale di tali pretese risulta essere l'avviso n.0242016900293621000 del 14-06-2016, sono prescritti. Mentre, non risultano ancora prescritte le pretese in argomento di cui alla cartella n. 02420210005202089000, notificata il 24/06/2022. Per tali motivi, il ricorso deve essere accolto limitatamente alle somme indicate nella cartella di pagamento n. 2420249001992825/000 relative alle preteste impositive di cui alle cartelle n. 02420110012885901000 e n. 02420140007406930000. Quanto alla TARI (Tassa sui Rifiuti), quale tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, introdotta dall'articolo 1, commi 641-668, legge 27 dicembre 2013, la stessa si prescrive pacificamente nel termine quinquennale. In questo senso si è espressa diverse volte la giurisprudenza di legittimità.
“Deve ribadirsi che la TARSU, la TOSAP ed i contributi di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi: essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 cod. civ.” Civile Sent. Sez. 5 Num. 15674 Anno 2022. In ultimo, si richiama Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 32384 del 11 dicembre 2025, secondo cui “i tributi locali e il diritto annuale camerale, corrispondendo allo schema dell'obbligazione periodica, sono soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ.”. Nella specie, la TARI di cui alle cartelle di pagamento Cartella n. 02420210016481373000, notificata il 08/07/2022, cui si riferisce la cartella di pagamento n. 2420249001992825/000, non risulta ancora prescritta, e pertanto il ricorso, nella parte relativa all'impugnazione di tale cartella, deve essere rigettato. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione. Sussistono i presupposti di legge (soccombenza parziale) per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione 2^, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso di cui in parte motiva. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
RO PATRIZIA, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 297/2024 depositato il 21/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02420249001992825000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02420249001992825000 TARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02420249001992825000 BOLLO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 660/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso depositato il 21 marzo 2024, ha impugnato la cartella di pagamento n. 02420249001992825/000, notificatagli in data 5 marzo 2024, con cui l'Agenzia delle Entrate – Riscossione intimava il pagamento dell'importo complessivo di euro 6.031,89, riferito, tra le altre, alle cartelle di pagamento di seguito specificate, anch'esse unitamente impugnate. Cartelle n.02420110009939417000; n.02420110012885901000; n.02420130001624670000; n.02420140002001307000; n.02420140007406930000; n.02420150000590316000; n.02420210005202089000; n.02420210008442436000; n.02420210016481373000; n.02420220008034027000. I motivi di ricorso sono i seguenti: - omessa notifica delle n. 10 richiamate cartelle di pagamento, quale mancato presupposto della legittimità della cartella di pagamento n. 2420249001992825/000; - prescrizione delle pretese impositive poste alla base delle n. 10 richiamate cartelle di pagamento, in quanto relative ad omesso versamento della tassa automobilistica regionale ex articolo 17, L. n. 449/97, di diritti annuali camerali e di tributi comunali (TARI – Tassa sui Rifiuti – ex legge del 27 dicembre 2013, n. 147). Per tali ragioni, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento n. 2420249001992825/000 limitatamente alle pretese impositive riferite alle n. 10 cartelle di pagamento sopra richiamate, anch'esse impugnate, la declaratoria dell'omessa notifica delle medesime e il relativo e consequenziale annullamento. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo: - limitatamente alle cartelle riferite alla tassa automobilistica, l'assoluta incompetenza territoriale della Corte adita, in favore della CGT 1° di Bari, trattandosi di iscrizioni a ruolo relative a crediti per tassa automobilistica di spettanza della Regione Puglia;
- in merito alla doglianza concernente l'omessa notifica degli atti impugnati, l'avvenuta rituale notificazione delle cartelle di pagamento impugnate e, di conseguenza, l'intervenuta definitività delle pretese sottese, mai opposte dal ricorrente;
- la genericità della doglianza concernente l'avvenuta prescrizione delle pretese impositive, non risultando specificata la singola voce di credito ritenuta prescritta e il relativo periodo di riferimento;
- l'avvenuta decadenza processuale derivante dalla mancata impugnazione, in occasione dell'avvenuta notifica degli atti interruttivi, delle cartelle di pagamento medesime;
- l'interruzione del termine prescrizionale avvenuta con la notifica dell'avviso n.0242016900293621000 del 14-06-2016. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, a supporto dell'avvenuta notifica delle cartelle impugnate, ha depositato gli avvisi di ricevimento delle cartelle impugnate, dai quali risulta quanto segue. In merito alle cartelle n. 02420110009939417000, 02420110012885901000, 02420130001624670000, 02420140007406930000, la consegna a familiare convivente (moglie), in data, rispettivamente, 9.9.2011, 28.12.2011, 19.3.2013, 10.10.2014; in merito alla cartella n. 02420150000590316000 la consegna nella mani del destinatario in data 16.3.2015; in merito alla cartella n. 02420140002001307000, a seguito di due tentativi di recapito infruttuoso, il deposito presso la casa comunale;
in merito alle restanti cartelle di pagamento, la notifica alla PEC del ricorrente. Con memorie illustrative del 21 novembre 2025, il ricorrente, in riferimento alle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate, ha contestato: - in merito alle cartelle consegnate al familiare (moglie), la mancata produzione della relativa raccomandata informativa da parte del resistente;
- in merito alla cartella depositata presso la casa comunale ex articolo 140 c.p.c., la mancanza della prova di invio e ricezione della relativa raccomandata informativa;
- la mancata dimostrazione dell'avvenuta notifica di atti interruttivi delle pretese sottese alle cartelle di pagamento impugnata, insistendo, pertanto, con lo spirare del termine di prescrizione della tassa automobilistica e dei diritti camerali
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, si rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale della Corte adita, in favore della CGT 1° di Bari, sollevata da parte resistente in merito alle pretese tributarie per la tassa automobilistica di cui all'articolo 17, legge 27 dicembre 1997, n. 449, spettanti alla Regione Puglia. Nel richiamare il vigente articolo 4, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui “le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione”, si chiarisce che la norma prevede che la competenza spetta alle CTP per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione. Nel caso di specie, il ricorrente, in conformità alla norma citata, ha proposto ricorso avverso il concessionario del servizio di riscossione che ha sede nella circoscrizione della Corte adita. Risulta inconferente il richiamo alla declaratoria di incostituzionalità della previgente formulazione dell'articolo 4, comma 1, l. n. 449/1997, che trovava ragion d'essere nella tutela del contribuente che voglia esercitare il proprio diritto di azione;
l'incompetenza territoriale eccepita renderebbe, al contrario, ove accolta, “oltremodo difficoltosa” la tutela giurisdizionale del contribuente, rappresentando proprio questo disagio del contribuente la ratio che ha determinato l'incostituzionalità della norma invocata. Nel merito, il ricorso è fondato solo parzialmente. In particolare, non merita accoglimento la richiesta di parte ricorrente di accertare l'omessa notifica delle n. 10 cartelle di pagamento opposte, quale mancato presupposto della legittimità della cartella di pagamento n. 2420249001992825/000, atteso l'avvenuto deposito da parte resistente, a riprova della rituale notificazione delle cartelle impugnate, dei relativi avvisi di ricevimento. Quanto alla lamentata prescrizione delle pretese impositive riportate nelle cartelle impugnate, si osserva quanto segue. In via preliminare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5-quater, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, l'articolo 13, legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di definizione di tributi locali, si applica anche al diritto camerale annuale volto al finanziamento delle camere di commercio, previsto dall'articolo 18, legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 17, legge 23 dicembre 1999, n. 488. Da tali disposizioni emerge che il diritto camerale, da versare con cadenza annuale ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 580/1993 e assimilato ai tributi aventi cadenza periodica ai sensi del D.L. n. 282/2002, costituisce obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l'art. 2948 n. 4 cod. civ.; tale diritto si prescrive, quindi, nel termine di 5 anni. È quanto pacificamente chiarito dalla Corte di Cassazione, in ultimo, con l'ordinanza del 13 dicembre 2023, n. 34890, con la quale si è chiarito che “il diritto camerale è, dunque, assimilabile a quei tributi aventi cadenza periodica, ogni anno o in termini più brevi configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l'art. 2948 c.c., n. 4, il quale prevede la prescrizione quinquennale”. Nella specie, i diritti annuali camerali di cui alle cartelle di pagamento n. 02420110009939417000, notificata il
09/09/2011, n. 02420130001624670000, notificata il 19/03/2013, n. 02420140002001307000, notificata il
10/05/2014, e n. 02420150000590316000, notificata il 16/03/2015, cui si riferisce la cartella di pagamento n. 2420249001992825/000, tenuto conto che l'ultimo atto interruttivo del termine prescrizionale di tali pretese risulta essere l'avviso n.0242016900293621000 del 14-06-2016, sono prescritti. Mentre, non risultano ancora prescritti i diritti camerali annuali di cui alla cartella n. 02420210008442436000, notificata il 24/06/2022, e alla cartella n. 02420220008034027000, notificata il 29/07/2022. Per tali motivi, quanto ai diritti camerali, il ricorso deve essere accolto limitatamente alle somme indicate nella cartella di pagamento n. 2420249001992825/000 relative alle preteste impositive di cui alle cartelle n. 02420110009939417000, n. 02420130001624670000, n. 02420140002001307000, n. 02420150000590316000. Quanto alla tassa automobilistica di cui all'articolo 17, legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi dell'articolo 5, decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. In tal senso, la Corte di Cassazione, ha confermato il termine triennale di prescrizione per la riscossione della tassa automobilistica in parole, chiarendo che "in tema di tassa automobilistica, il termine triennale di prescrizione per la sua riscossione, previsto dal D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 51, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53 (secondo cui: "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento"), inizia a decorrere non dalla scadenza del termine che era previsto per il pagamento, ma dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato”. Nella specie, le tasse automobilistiche ex articolo 17, L. n. 449/97, di cui alle cartelle di pagamento n. 02420110012885901000, notificata il 28/12/2011 e n. 02420140007406930000, notificata il 10/10/2014, cui si riferisce la cartella di pagamento n. 2420249001992825/000, tenuto conto che l'ultimo atto interruttivo del termine prescrizionale di tali pretese risulta essere l'avviso n.0242016900293621000 del 14-06-2016, sono prescritti. Mentre, non risultano ancora prescritte le pretese in argomento di cui alla cartella n. 02420210005202089000, notificata il 24/06/2022. Per tali motivi, il ricorso deve essere accolto limitatamente alle somme indicate nella cartella di pagamento n. 2420249001992825/000 relative alle preteste impositive di cui alle cartelle n. 02420110012885901000 e n. 02420140007406930000. Quanto alla TARI (Tassa sui Rifiuti), quale tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, introdotta dall'articolo 1, commi 641-668, legge 27 dicembre 2013, la stessa si prescrive pacificamente nel termine quinquennale. In questo senso si è espressa diverse volte la giurisprudenza di legittimità.
“Deve ribadirsi che la TARSU, la TOSAP ed i contributi di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi: essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 cod. civ.” Civile Sent. Sez. 5 Num. 15674 Anno 2022. In ultimo, si richiama Cassazione civile Sez. Trib. ordinanza n. 32384 del 11 dicembre 2025, secondo cui “i tributi locali e il diritto annuale camerale, corrispondendo allo schema dell'obbligazione periodica, sono soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ.”. Nella specie, la TARI di cui alle cartelle di pagamento Cartella n. 02420210016481373000, notificata il 08/07/2022, cui si riferisce la cartella di pagamento n. 2420249001992825/000, non risulta ancora prescritta, e pertanto il ricorso, nella parte relativa all'impugnazione di tale cartella, deve essere rigettato. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione. Sussistono i presupposti di legge (soccombenza parziale) per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione 2^, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso di cui in parte motiva. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.