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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 536/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
QUITTINO SARA, LA
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2255/2024 depositato il 09/05/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar,14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3265/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
12 e pubblicata il 03/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295202290011576145000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295202290011576145000 TARSU 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata n. 3265/12/2023 dell'8.5.2023, depositata il 3.11.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina accoglieva (parzialmente) il ricorso proposto da Resistente_1
, annullando parzialmente l'intimazione di pagamento n. 295202290011576145000, notificata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione in data 1° aprile 2022, in relazione a tutte le cartelle di pagamento impugnate, fatta eccezione per la cartella n. 29520110011439816000.
In particolare, i giudici di prime cure affermavano come DE avesse dato prova della notificazione, risalente al 2011, delle sole cartelle nn. 29520110011439816000 e 29520110015740355000, nonché della notificazione, eseguita rispettivamente l'11.6.2016 ed il 22 febbraio 2019, di due intimazioni di pagamento delle quali, però, non aveva indicato il collegamento con le cartelle elencate nell'intimazione impugnata.
Dovevano dunque ritenersi prescritte le sottostanti iscrizioni a ruolo, ad eccezione di quelle poste a fondamento della cartella n. 29520110011439816000 che, avendo ad oggetto crediti erariali, era soggetta alla prescrizione decennale, non maturata all'atto della notifica dell'intimazione per effetto dell'operatività della normativa emergenziale.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, sostenendo di aver notificato tutte le sei cartelle sottostanti l'intimazione di pagamento impugnata e richiamate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, così come dimostrato dalla documentazione già prodotta in primo grado. Trattandosi di cartelle relative a crediti erariali (ad eccezione delle cartelle n. 29520110015740355000
e n. 29520120014310158000), come tali soggette al termine di prescrizione decennale, nessuna prescrizione poteva dirsi maturata al momento della notifica dell'intimazione opposta.
Inoltre, dalla documentazione in atti (doc. 8), si evinceva che l'intimazione n. 29520169004777576, notificata in data 01/06/2016, aveva rinnovato la richiesta di pagamento, tra l'altro, delle cartelle nn.
29520110015740355000 e 9520120014310158000, entrambe relative alla TARSU. In base alla normativa emergenziale COVID, poi, il termine di prescrizione delle due cartelle inerenti alla TARSU, interrotto dalla notifica dell'intimazione n. 29520169004777576, era stato sospeso ulteriormente, sicché al momento della notifica dell'intimazione opposta i crediti TARSU non erano prescritti.
L'appellante chiedeva dunque la riforma della sentenza appellata, dovendo riconoscersi la legittimità dell'intimazione impugnata in relazione a tutte le cartelle ad essa sottese.
Resistente_1, appellata, non si costituiva in giudizio.
Il procedimento veniva trattato all'udienza del 13 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale proposto dall'Agente della Riscossione è fondato, per i motivi che vanno ad illustrarsi. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha documentato, attraverso gli allegati all'appello (alcuni dei quali già prodotti in primo grado, unitamente ad altra documentazione utile), di aver notificato tutte le cartelle prodromiche all'intimazione di pagamento impugnata.
- cartella n. 29520110015740355000 (TARSU), eseguita il 10.10.2011 mediante consegna alla destinataria
(doc. 3 allegato all'atto di appello);
- cartella n. 29520120014310158000 (TARSU) eseguita l'11.6.2012 mediante consegna alla destinataria
(doc. 4);
- cartella n. 29520130007433300000 (IVA ruolo 2012) eseguita il 29.4.2013 mediante consegna alla figlia
Nominativo_1 (doc. 5);
-cartella n. 29520130016659910000 (IVA) eseguita il 7.6.2013 mediante consegna alla destinataria (doc. 6);
- cartella n. 29520140004316058000 (IVA) eseguita il 10.4.2014 mediante consegna alla destinataria (doc.
7).
Per queste ultime tre cartelle, relative all'IVA, non sono certamente trascorsi dieci anni tra la notifica delle cartelle e quella dell'intimazione di pagamento oggetto del presente procedimento (notificata il 1° aprile
2022): pertanto, nessuna prescrizione è maturata, essendo l'IVA soggetta a prescrizione decennale.
Quanto alle pretese tributarie per TARSU, invece, DE ha documentato, nel presente grado di giudizio (v. all. 8 all'appello), che l'intimazione di pagamento n. 29520169004777576, notificata in data 01/06/2016, aveva rinnovato la richiesta di pagamento, tra l'altro, delle cartelle nn. 29520110015740355000 e
29520120014310158000 (entrambe relative alla TARSU).
Con riguardo all'ammissibilità della produzione documentale effettuata solo nel presente grado, deve rilevarsi che il nuovo art. 58 del D.Lgs. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 (secondo cui “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”), ai sensi dell'art. 79 comma 1 dello stesso D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 “non si applica ai giudizi iniziati davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado se il primo grado si è svolto sotto la disciplina della legge anteriore”: pertanto, non si applica al presente giudizio (in cui il primo grado si è svolto sotto la disciplina precedente), con conseguente ammissibilità del documento ai sensi della vecchia formulazione dell'art. 58 citato.
Sulla base di tale documento, deve ritenersi interrotta la prescrizione quinquennale, che, in ragione della normativa emessa per l'emergenza pandemica da Covid 19 (artt. 67 e 68 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito in L. n. 27 del 24.04.2020, anche in relazione all'art. 12 del D.lgs. n.159/2015, e varie proroghe), non può ritenersi maturata neppure tra la notifica della prima intimazione e quella della seconda intimazione di pagamento: in applicazione delle suddette disposizioni, invero, dall'8.3.2020 fino al 31.8.2021 tutta l'attività di riscossione facente capo all'Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta sospesa e, conseguentemente, sono stati sospesi e prorogati (di 541 giorni) i relativi termini di prescrizione e decadenza. La notifica in data
1.4.2022 dell'intimazione di pagamento (la seconda) si manifesta, pertanto, tempestiva.
In definitiva, l'appello di DE dev'essere accolto, e, in riforma della sentenza di primo grado, il ricorso originario va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento in favore di DE delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
Alla luce della mancata costituzione in giudizio della contribuente, invece, possono essere compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado della Sicilia, Sezione Terza, accoglie l'appello proposto da DE e, in riforma della sentenza impugnata che aveva disposto il parziale annullamento dell'intimazione di pagamento n. 295202290011576145000, rigetta in toto il ricorso di primo grado di Resistente_1 Resistente_1. Condanna quest'ultima al pagamento in favore di DE delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in € 1.850, oltre spese e altri oneri accessori di legge. Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio. Così deciso in Palermo, il 13 gennaio 2026. IL GIUDICE RELATORE IL
PRESIDENTE Sara Quittino Michele Ruvolo
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
QUITTINO SARA, LA
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2255/2024 depositato il 09/05/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar,14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3265/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
12 e pubblicata il 03/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295202290011576145000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295202290011576145000 TARSU 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata n. 3265/12/2023 dell'8.5.2023, depositata il 3.11.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina accoglieva (parzialmente) il ricorso proposto da Resistente_1
, annullando parzialmente l'intimazione di pagamento n. 295202290011576145000, notificata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione in data 1° aprile 2022, in relazione a tutte le cartelle di pagamento impugnate, fatta eccezione per la cartella n. 29520110011439816000.
In particolare, i giudici di prime cure affermavano come DE avesse dato prova della notificazione, risalente al 2011, delle sole cartelle nn. 29520110011439816000 e 29520110015740355000, nonché della notificazione, eseguita rispettivamente l'11.6.2016 ed il 22 febbraio 2019, di due intimazioni di pagamento delle quali, però, non aveva indicato il collegamento con le cartelle elencate nell'intimazione impugnata.
Dovevano dunque ritenersi prescritte le sottostanti iscrizioni a ruolo, ad eccezione di quelle poste a fondamento della cartella n. 29520110011439816000 che, avendo ad oggetto crediti erariali, era soggetta alla prescrizione decennale, non maturata all'atto della notifica dell'intimazione per effetto dell'operatività della normativa emergenziale.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, sostenendo di aver notificato tutte le sei cartelle sottostanti l'intimazione di pagamento impugnata e richiamate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, così come dimostrato dalla documentazione già prodotta in primo grado. Trattandosi di cartelle relative a crediti erariali (ad eccezione delle cartelle n. 29520110015740355000
e n. 29520120014310158000), come tali soggette al termine di prescrizione decennale, nessuna prescrizione poteva dirsi maturata al momento della notifica dell'intimazione opposta.
Inoltre, dalla documentazione in atti (doc. 8), si evinceva che l'intimazione n. 29520169004777576, notificata in data 01/06/2016, aveva rinnovato la richiesta di pagamento, tra l'altro, delle cartelle nn.
29520110015740355000 e 9520120014310158000, entrambe relative alla TARSU. In base alla normativa emergenziale COVID, poi, il termine di prescrizione delle due cartelle inerenti alla TARSU, interrotto dalla notifica dell'intimazione n. 29520169004777576, era stato sospeso ulteriormente, sicché al momento della notifica dell'intimazione opposta i crediti TARSU non erano prescritti.
L'appellante chiedeva dunque la riforma della sentenza appellata, dovendo riconoscersi la legittimità dell'intimazione impugnata in relazione a tutte le cartelle ad essa sottese.
Resistente_1, appellata, non si costituiva in giudizio.
Il procedimento veniva trattato all'udienza del 13 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale proposto dall'Agente della Riscossione è fondato, per i motivi che vanno ad illustrarsi. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha documentato, attraverso gli allegati all'appello (alcuni dei quali già prodotti in primo grado, unitamente ad altra documentazione utile), di aver notificato tutte le cartelle prodromiche all'intimazione di pagamento impugnata.
- cartella n. 29520110015740355000 (TARSU), eseguita il 10.10.2011 mediante consegna alla destinataria
(doc. 3 allegato all'atto di appello);
- cartella n. 29520120014310158000 (TARSU) eseguita l'11.6.2012 mediante consegna alla destinataria
(doc. 4);
- cartella n. 29520130007433300000 (IVA ruolo 2012) eseguita il 29.4.2013 mediante consegna alla figlia
Nominativo_1 (doc. 5);
-cartella n. 29520130016659910000 (IVA) eseguita il 7.6.2013 mediante consegna alla destinataria (doc. 6);
- cartella n. 29520140004316058000 (IVA) eseguita il 10.4.2014 mediante consegna alla destinataria (doc.
7).
Per queste ultime tre cartelle, relative all'IVA, non sono certamente trascorsi dieci anni tra la notifica delle cartelle e quella dell'intimazione di pagamento oggetto del presente procedimento (notificata il 1° aprile
2022): pertanto, nessuna prescrizione è maturata, essendo l'IVA soggetta a prescrizione decennale.
Quanto alle pretese tributarie per TARSU, invece, DE ha documentato, nel presente grado di giudizio (v. all. 8 all'appello), che l'intimazione di pagamento n. 29520169004777576, notificata in data 01/06/2016, aveva rinnovato la richiesta di pagamento, tra l'altro, delle cartelle nn. 29520110015740355000 e
29520120014310158000 (entrambe relative alla TARSU).
Con riguardo all'ammissibilità della produzione documentale effettuata solo nel presente grado, deve rilevarsi che il nuovo art. 58 del D.Lgs. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 (secondo cui “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”), ai sensi dell'art. 79 comma 1 dello stesso D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 “non si applica ai giudizi iniziati davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado se il primo grado si è svolto sotto la disciplina della legge anteriore”: pertanto, non si applica al presente giudizio (in cui il primo grado si è svolto sotto la disciplina precedente), con conseguente ammissibilità del documento ai sensi della vecchia formulazione dell'art. 58 citato.
Sulla base di tale documento, deve ritenersi interrotta la prescrizione quinquennale, che, in ragione della normativa emessa per l'emergenza pandemica da Covid 19 (artt. 67 e 68 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito in L. n. 27 del 24.04.2020, anche in relazione all'art. 12 del D.lgs. n.159/2015, e varie proroghe), non può ritenersi maturata neppure tra la notifica della prima intimazione e quella della seconda intimazione di pagamento: in applicazione delle suddette disposizioni, invero, dall'8.3.2020 fino al 31.8.2021 tutta l'attività di riscossione facente capo all'Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta sospesa e, conseguentemente, sono stati sospesi e prorogati (di 541 giorni) i relativi termini di prescrizione e decadenza. La notifica in data
1.4.2022 dell'intimazione di pagamento (la seconda) si manifesta, pertanto, tempestiva.
In definitiva, l'appello di DE dev'essere accolto, e, in riforma della sentenza di primo grado, il ricorso originario va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento in favore di DE delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
Alla luce della mancata costituzione in giudizio della contribuente, invece, possono essere compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado della Sicilia, Sezione Terza, accoglie l'appello proposto da DE e, in riforma della sentenza impugnata che aveva disposto il parziale annullamento dell'intimazione di pagamento n. 295202290011576145000, rigetta in toto il ricorso di primo grado di Resistente_1 Resistente_1. Condanna quest'ultima al pagamento in favore di DE delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in € 1.850, oltre spese e altri oneri accessori di legge. Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio. Così deciso in Palermo, il 13 gennaio 2026. IL GIUDICE RELATORE IL
PRESIDENTE Sara Quittino Michele Ruvolo