Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 536
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Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Accolto
    Legittimità dell'intimazione di pagamento

    La Corte ha ritenuto provata la notifica di tutte le cartelle sottostanti l'intimazione. Per i crediti IVA, non sono decorsi dieci anni dalla notifica delle cartelle all'intimazione. Per i crediti TARSU, l'intimazione del 2016 ha interrotto la prescrizione quinquennale, e la sospensione dei termini dovuta all'emergenza Covid-19 ha impedito la maturazione della prescrizione fino alla notifica dell'intimazione opposta nel 2022. Pertanto, l'appello è fondato.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti sottostanti

    Il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente il ricorso annullando l'intimazione, ritenendo prescritte alcune cartelle. La Corte di secondo grado ha riformato tale decisione, accogliendo l'appello dell'Agente della Riscossione e rigettando in toto il ricorso originario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 536
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 536
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

    Testo completo