Art. 1.
Gli Enti autonomi lirici previsti dal decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538 , sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, per la copertura degli oneri dei propri bilanci fino al 30 giugno 1955.
Gli Enti autonomi lirici previsti dal decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538 , sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, per la copertura degli oneri dei propri bilanci fino al 30 giugno 1955.