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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 09/01/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 118/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 681/2025 depositato il 02/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di TT - Piazza Margherita 98040 TT ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
Difeso da
Difensore_3 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 368 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7371/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2 febbraio 2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 2024/368, con il quale il Comune di TT, per il tramite del concessionario
SO.GE.R.T. S.p.A., le ha contestato l'omesso versamento dell'IMU per l'anno 2019 su un immobile e su alcuni terreni siti nel medesimo Comune, per un'imposta totale di € 863,00 oltre sanzioni e interessi.
A sostegno del proprio ricorso, la contribuente ha dedotto i seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. per esistenza di un giudicato esterno favorevole formatosi su annualità d'imposta pregresse;
Violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 per difetto di motivazione, stante la mancata allegazione all'atto impositivo della delibera comunale di determinazione delle aliquote;
Violazione dell'art. 74 della L. 342/2000 per l'utilizzo di una rendita catastale asseritamente mai notificata;
Insussistenza del presupposto impositivo per esenzione dei terreni e dei fabbricati in quanto destinati ad attività agricola, condotta dal fratello della ricorrente, sig. Nominativo_1, titolare di impresa agricola individuale;
Illegittimità dell'avviso per erronea determinazione del valore imponibile;
Inapplicabilità delle sanzioni per asserita buona fede della contribuente.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di TT e la SO.GE.R.T. S.p.A., depositando separate controdeduzioni, con le quali hanno contestato integralmente le argomentazioni avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso.
In via preliminare, la SO.GE.R.T. S.p.A. ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, non avendo la ricorrente fornito prova della tempestiva proposizione dello stesso.
All'udienza del 10 ottobre 2025, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 2850/2025, ha onerato la parte ricorrente di documentare la tempestività del ricorso, rinviando la causa all'udienza del 12 dicembre 2025.
La ricorrente ha provveduto al deposito della documentazione richiesta, dalla quale si evince la notifica dell'atto impugnato in data 9 dicembre 2024 e la conseguente tempestività del ricorso, depositato in data 2 febbraio 2025, nel rispetto del termine di 60 giorni di cui all'art. 21 del D.Lgs. 546/92.
All'odierna udienza, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente SO.GE.R.T. S.p.A. deve essere rigettata. A seguito dell'ordinanza istruttoria di questa Corte, la ricorrente ha depositato la documentazione comprovante la data di notifica dell'avviso di accertamento (9 dicembre 2024). Il ricorso, depositato in data 2 febbraio 2025, risulta pertanto tempestivo, essendo stato proposto nel rispetto del termine perentorio di 60 giorni. Si può quindi procedere all'esame del merito.
2. Sul merito.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Devono anzitutto disattendersi i motivi di doglianza attinenti al difetto di motivazione per mancata allegazione della delibera comunale e alla pretesa mancata notifica della variazione della rendita catastale. Contrariamente all'assunto della ricorrente, la motivazione dell'atto impugnato è pienamente intellegibile, contenendo per ogni cespite l'indicazione della natura, dell'identificazione catastale, della rendita, del valore e dell'aliquota applicata. Né occorre allegare all'atto impositivo la delibera comunale concernente la tariffa, stante la sua natura di atto generale e pubblico, e quindi conoscibile (cfr. Cass. n. 30052/2018). Parimenti infondato è il motivo concernente la rendita, poiché da nessun elemento offerto dalla ricorrente è dato arguire che la stessa sia stata oggetto di modifica o rettifica rispetto a quanto già noto alla contribuente.
Sono invece fondate le censure inerenti alla non assoggettabilità ad imposta dei cespiti oggetto di accertamento.
La ricorrente sostiene che i terreni e i fabbricati per cui è causa siano esenti da IMU in quanto destinati, in concreto e stabilmente, all'esercizio di attività agricola da parte del fratello, sig. Nominativo_1, titolare di un'impresa agricola individuale. A sostegno di tale tesi, ha prodotto documentazione varia, tra cui i fascicoli aziendali Società_1 del conduttore e una scrittura privata di concessione in uso gratuito.
In particolare, la ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 11, lett. g), del Regolamento IMU del Comune di
TT, il quale stabilisce che sono esenti dall'imposta "i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di
TT è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993".
Le difese delle parti resistenti si sono concentrate sulla presunta inidoneità probatoria della scrittura privata e sull'assunto che graverebbe sulla contribuente l'onere di dimostrare la specifica collocazione dei terreni nelle aree delimitate come montane o collinari.
Tali difese non colgono nel segno.
La documentazione prodotta, ed in particolare i fascicoli aziendali Società_1 relativi agli anni 2007, 2014, 2015 e 2017, dimostra in modo univoco e continuativo nel tempo che i terreni in questione, identificati con le medesime particelle catastali oggetto di accertamento (site in Comune di TT, fogli 6 e 8), sono effettivamente e concretamente condotti dall'impresa agricola del sig. Nominativo_1 per lo svolgimento di attività di coltivazione (agrumeti, oliveti) e pascolo. Tale circostanza fattuale, ampiamente documentata, non è stata oggetto di specifica e motivata contestazione da parte dell'Ente impositore.
Quanto alla qualificazione del territorio, la ricorrente ha specificamente allegato che i terreni ricadono in
"frazione parzialmente montana di TT", invocando la pertinente norma regolamentare. A fronte di tale specifica allegazione, l'Ente impositore si è limitato a una generica contestazione circa il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della contribuente. Tale condotta processuale non può ritenersi sufficiente. In applicazione del principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., applicabile anche al processo tributario, il Comune, quale soggetto che meglio di chiunque altro conosce la classificazione del proprio territorio, avrebbe avuto l'onere di contestare in modo specifico e circostanziato l'affermazione della ricorrente, eventualmente producendo la cartografia o gli atti di zonizzazione da cui risultasse l'estraneità dei fondi in questione alle aree delimitate ai sensi della L. 984/77. In assenza di tale specifica contestazione, la circostanza allegata dalla ricorrente, supportata peraltro da un quadro probatorio che ne attesta la vocazione agricola, deve ritenersi provata.
Tale interpretazione trova conforto in un precedente specifico tra le medesime parti (Sentenza n.
2560/07/21 di questa Corte), prodotto in atti, che, pur non costituendo giudicato in senso tecnico data l'autonomia dei periodi d'imposta, ha già accertato, per un'annualità precedente, la sussistenza dei medesimi presupposti di fatto e di diritto, valorizzando proprio la mancata specifica contestazione da parte dell'Ente circa la collocazione degli immobili in zona montana o collinare.
L'accertata destinazione agricola dei terreni comporta, di conseguenza, anche la non assoggettabilità a imposta dei fabbricati su di essi insistenti, i quali, in base alla documentazione in atti e alle allegazioni non specificamente contestate, devono ritenersi strumentali all'attività agricola svolta (deposito attrezzi, etc.),
e quindi rurali ai fini fiscali, indipendentemente dalla classificazione catastale.
L'accoglimento del ricorso nel merito per insussistenza del presupposto impositivo comporta l'annullamento integrale dell'atto impugnato, inclusa l'irrogazione delle sanzioni, che restano assorbite.
3. Sulle spese di giudizio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n. 368, relativo all'IMU per l'anno 2019, impugnato. Condanna il Comune di TT e la SO.GE.R.T. S.p.A., in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in Euro 480,00 per compensi, oltre gli oneri accessori di legge ed alla rifusione del CUT se assolto.
Così deciso in Messina,lì 12.12..2025
Il Giudice
CO AL
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 681/2025 depositato il 02/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di TT - Piazza Margherita 98040 TT ME
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
Difeso da
Difensore_3 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 368 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7371/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2 febbraio 2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 2024/368, con il quale il Comune di TT, per il tramite del concessionario
SO.GE.R.T. S.p.A., le ha contestato l'omesso versamento dell'IMU per l'anno 2019 su un immobile e su alcuni terreni siti nel medesimo Comune, per un'imposta totale di € 863,00 oltre sanzioni e interessi.
A sostegno del proprio ricorso, la contribuente ha dedotto i seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. per esistenza di un giudicato esterno favorevole formatosi su annualità d'imposta pregresse;
Violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 per difetto di motivazione, stante la mancata allegazione all'atto impositivo della delibera comunale di determinazione delle aliquote;
Violazione dell'art. 74 della L. 342/2000 per l'utilizzo di una rendita catastale asseritamente mai notificata;
Insussistenza del presupposto impositivo per esenzione dei terreni e dei fabbricati in quanto destinati ad attività agricola, condotta dal fratello della ricorrente, sig. Nominativo_1, titolare di impresa agricola individuale;
Illegittimità dell'avviso per erronea determinazione del valore imponibile;
Inapplicabilità delle sanzioni per asserita buona fede della contribuente.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di TT e la SO.GE.R.T. S.p.A., depositando separate controdeduzioni, con le quali hanno contestato integralmente le argomentazioni avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso.
In via preliminare, la SO.GE.R.T. S.p.A. ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, non avendo la ricorrente fornito prova della tempestiva proposizione dello stesso.
All'udienza del 10 ottobre 2025, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 2850/2025, ha onerato la parte ricorrente di documentare la tempestività del ricorso, rinviando la causa all'udienza del 12 dicembre 2025.
La ricorrente ha provveduto al deposito della documentazione richiesta, dalla quale si evince la notifica dell'atto impugnato in data 9 dicembre 2024 e la conseguente tempestività del ricorso, depositato in data 2 febbraio 2025, nel rispetto del termine di 60 giorni di cui all'art. 21 del D.Lgs. 546/92.
All'odierna udienza, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente SO.GE.R.T. S.p.A. deve essere rigettata. A seguito dell'ordinanza istruttoria di questa Corte, la ricorrente ha depositato la documentazione comprovante la data di notifica dell'avviso di accertamento (9 dicembre 2024). Il ricorso, depositato in data 2 febbraio 2025, risulta pertanto tempestivo, essendo stato proposto nel rispetto del termine perentorio di 60 giorni. Si può quindi procedere all'esame del merito.
2. Sul merito.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Devono anzitutto disattendersi i motivi di doglianza attinenti al difetto di motivazione per mancata allegazione della delibera comunale e alla pretesa mancata notifica della variazione della rendita catastale. Contrariamente all'assunto della ricorrente, la motivazione dell'atto impugnato è pienamente intellegibile, contenendo per ogni cespite l'indicazione della natura, dell'identificazione catastale, della rendita, del valore e dell'aliquota applicata. Né occorre allegare all'atto impositivo la delibera comunale concernente la tariffa, stante la sua natura di atto generale e pubblico, e quindi conoscibile (cfr. Cass. n. 30052/2018). Parimenti infondato è il motivo concernente la rendita, poiché da nessun elemento offerto dalla ricorrente è dato arguire che la stessa sia stata oggetto di modifica o rettifica rispetto a quanto già noto alla contribuente.
Sono invece fondate le censure inerenti alla non assoggettabilità ad imposta dei cespiti oggetto di accertamento.
La ricorrente sostiene che i terreni e i fabbricati per cui è causa siano esenti da IMU in quanto destinati, in concreto e stabilmente, all'esercizio di attività agricola da parte del fratello, sig. Nominativo_1, titolare di un'impresa agricola individuale. A sostegno di tale tesi, ha prodotto documentazione varia, tra cui i fascicoli aziendali Società_1 del conduttore e una scrittura privata di concessione in uso gratuito.
In particolare, la ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 11, lett. g), del Regolamento IMU del Comune di
TT, il quale stabilisce che sono esenti dall'imposta "i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di
TT è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993".
Le difese delle parti resistenti si sono concentrate sulla presunta inidoneità probatoria della scrittura privata e sull'assunto che graverebbe sulla contribuente l'onere di dimostrare la specifica collocazione dei terreni nelle aree delimitate come montane o collinari.
Tali difese non colgono nel segno.
La documentazione prodotta, ed in particolare i fascicoli aziendali Società_1 relativi agli anni 2007, 2014, 2015 e 2017, dimostra in modo univoco e continuativo nel tempo che i terreni in questione, identificati con le medesime particelle catastali oggetto di accertamento (site in Comune di TT, fogli 6 e 8), sono effettivamente e concretamente condotti dall'impresa agricola del sig. Nominativo_1 per lo svolgimento di attività di coltivazione (agrumeti, oliveti) e pascolo. Tale circostanza fattuale, ampiamente documentata, non è stata oggetto di specifica e motivata contestazione da parte dell'Ente impositore.
Quanto alla qualificazione del territorio, la ricorrente ha specificamente allegato che i terreni ricadono in
"frazione parzialmente montana di TT", invocando la pertinente norma regolamentare. A fronte di tale specifica allegazione, l'Ente impositore si è limitato a una generica contestazione circa il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte della contribuente. Tale condotta processuale non può ritenersi sufficiente. In applicazione del principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., applicabile anche al processo tributario, il Comune, quale soggetto che meglio di chiunque altro conosce la classificazione del proprio territorio, avrebbe avuto l'onere di contestare in modo specifico e circostanziato l'affermazione della ricorrente, eventualmente producendo la cartografia o gli atti di zonizzazione da cui risultasse l'estraneità dei fondi in questione alle aree delimitate ai sensi della L. 984/77. In assenza di tale specifica contestazione, la circostanza allegata dalla ricorrente, supportata peraltro da un quadro probatorio che ne attesta la vocazione agricola, deve ritenersi provata.
Tale interpretazione trova conforto in un precedente specifico tra le medesime parti (Sentenza n.
2560/07/21 di questa Corte), prodotto in atti, che, pur non costituendo giudicato in senso tecnico data l'autonomia dei periodi d'imposta, ha già accertato, per un'annualità precedente, la sussistenza dei medesimi presupposti di fatto e di diritto, valorizzando proprio la mancata specifica contestazione da parte dell'Ente circa la collocazione degli immobili in zona montana o collinare.
L'accertata destinazione agricola dei terreni comporta, di conseguenza, anche la non assoggettabilità a imposta dei fabbricati su di essi insistenti, i quali, in base alla documentazione in atti e alle allegazioni non specificamente contestate, devono ritenersi strumentali all'attività agricola svolta (deposito attrezzi, etc.),
e quindi rurali ai fini fiscali, indipendentemente dalla classificazione catastale.
L'accoglimento del ricorso nel merito per insussistenza del presupposto impositivo comporta l'annullamento integrale dell'atto impugnato, inclusa l'irrogazione delle sanzioni, che restano assorbite.
3. Sulle spese di giudizio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n. 368, relativo all'IMU per l'anno 2019, impugnato. Condanna il Comune di TT e la SO.GE.R.T. S.p.A., in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in Euro 480,00 per compensi, oltre gli oneri accessori di legge ed alla rifusione del CUT se assolto.
Così deciso in Messina,lì 12.12..2025
Il Giudice
CO AL