CASS
Sentenza 22 ottobre 2021
Sentenza 22 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/10/2021, n. 38056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38056 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile D'IA GI nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: NO LI nato il [...] avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
Udito il difensore della parte civile D'IA GI, Avv.ANNARITA D'ERRICO, la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso, depositando conclusioni e nota spese;
Udito il difensore dell'imputato NO LI, Avv.MARIANGELA STASI in sostituzione dell'Avv. FRANCESCO PESARE, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38056 Anno 2021 Presidente: GALLO DOMENICO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 06/10/2021 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 22 gennaio 2020 confermava la sentenza di primo grado che aveva assolto AN NO dal reato dì cui all'art. 646-61 n.11 cod.pen. (per avere rifiutato di restituire a D'AN GI la documentazione relativa ad un procedimento di opposizione di terzo al pignoramento). 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore della parte civile D'GG Gianmochele, osservando che i giudici di merito avevano ritenuto che AN, non avendo opposto un vero e proprio rifiuto alla restituzione della documentazione, avendola messa a disposizione di D'GG presso il suo studio legale, non avesse posto in essere la condotta richiesta per la sussistenza dei reato;
a tale proposito il difensore evidenzia che vi era stata una fitta corrispondenza tra le parti, dalle quali risultava che: a) D'GG aveva revocato il mandato all'avv. AN con espressa richiesta di consegna di tutti gli atti e i documenti inerenti la causa di opposizione al pignoramento presso terzi;
b) AN, preso atto della revoca del mandato, aveva invitato D'GG al pagamento delle proprie competenze ed al ritiro della documentazione nel breve termine di giorni tre dal ricevimento della lettera;
c) D'GG, con nota del 16/10/2012, aveva contestato sia l'an che il quantum delle competenze professionali e chiesto l'invio della documentazione di causa a mezzo posta o mediante la consegna al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
d) tale missiva era giunta all'Avv. AN appena qualche giorno dopo il deposito, da parte di quest'ultimo, del ricorso ex art. 702 cod.proc,civ. per l'accertamento delle sue competenze legali ove veniva allegata, al fascicolo di parte, la sentenza conclusiva del giudizio di opposizione di terzo al pignoramento in originale, che quindi non era mai rimasto a disposizione di D'GG presso lo studio dell'Avv. AN e che D'GG non avrebbe mai potuto ritirare. Il difensore rileva che era emerso: a) che D'GG, avendo interesse a sbloccare i suoi beni pignorati finoltrei per errore, nella impossibilità oggettiva di reperire altrimenti l'originale della sentenza (poiché allegata al fascicolo di parte nella causa promossa dall'Avv. AN), si era fatto rilasciare una copia della stessa presso la Cancelleria civile del Tribunale di Manduria nella errata convinzione che fosse sufficiente per ottenere la restituzione dei suoi beni;
b) che aveva provveduto a notificarla al custode senza effetto, visto che solo il titolo originale poteva spiegare gli effetti esecutivi;
c) che pertanto a D'GG non 2 era rimasto altro che denunciare l'Avv. AN per appropriazione indebita aggravata. Ciò premesso, il difensore rileva che la Corte di appello aveva affermato che l'Avv. AN aveva utilizzato la sentenza in originale a garanzia di un proprio credito, fatto mai emerso nel corso del processo, visto che lo stesso AN aveva dichiarato di aver provveduto a consegnare la sentenza a D'GG attraverso l'allegazione della stessa al suo fascicolo di parte in occasione al deposito del ricorso ex art. 702 cod.proc.cìv.: non poteva quindi giuridicamente ritenersi corretto il ragionamento della Corte di appello in merito ad un supposto diritto di ritenzione della documentazione, mai invocato dall'Avv. AN, per un credito che non era né certo, né liquido, né esigibile;
la Corte di appello aveva inoltre tralasciato di argomentare riguardo al fatto che l'Avv. AN non avrebbe visto pregiudicato il diritto di prova del credito professionale allegando al fascicolo di parte una copia della sentenza in luogo dell'originale, che D'GG aveva già richiesto formalmente la restituzione della documentazione e che l'Avv. AN non aveva mai di fatto restituito il titolo all'avente diritto. Inoltre la Corte di appello, prosegue in difensore, non aveva considerato che il reato di appropriazione indebita è un reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropríativa, per cui si era già perfezionato con l'allegazione della sentenza al fascicolo di parte relativo al ricorso ex art. 702 cod.proc.civ.; pertanto perdevano valore le dichiarazioni del teste CE relative al colloquio tra D'GG e AN avvenuto nel Tribunale di Manduria. Il difensore rileva, infine, che nell'atto di appello si era argomentato sulla sussistenza del dolo specifico in capo all'Avv. AN, che aveva agito esecutivamente su quegli stessi beni di cui D'GG aveva diritto alla restituzione in forza di quel titolo esecutivo mai restituito dall'Avv. AN. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti rilevare che gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la 3 rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). Il ricorso della parte civile propone censure di merito, chiedendo una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità; la motivazione della Corte di appello è perfettamente logica, soprattutto nella parte in cui ha osservato che l'Avv. AN aveva offerto la documentazione in restituzione a D'GG, invitandolo espressamente al ritiro della stessa presso il suo studio, come da lettera del 4 ottobre 2012 riportata in sentenza, e che la pretesa di D'GG di ottenerne l'invio a mezzo posta o presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non aveva alcun fondamento normativo. Si deve poi rilevare che, ai sensi dell'art. 475 cod.proc.civ., la parte a favore della quale è stato pronunciato il provvedimento ha il diritto di ottenere la formula esecutiva sulla copia conforme della sentenza, posto che è la formula esecutiva (e non la sentenza in originale) che consente l'esecuzione e che, se è vero che ai sensi dell'art. 476 cod.proc.civ. non può essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte, la parte interessata può chiedere ulteriori copie al capo dell'ufficio, motivandone la richiesta di rilascio in seconda edizione;
premesso quindi che l'originale della sentenza rimane presso la Cancelleria del Tribunale e non è in possesso della parte, e che quindi l'Avv. AN poteva semmai avere prodotto nel suo fascicolo dì parte relativo alla procedura ex art. 702 cod.roc.civ. una copia della sentenza munita di formula esecutiva, ma non l'originale della sentenza, nulla impediva a D'GG di chiedere una ulteriore copia in forma esecutiva della sentenza. 2. Il ricorso è pertanto inammissibile;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 4 La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, Così deciso il 06/10/2021 Il consigliere estensore Il Presidente PP ON CO AL
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
Udito il difensore della parte civile D'IA GI, Avv.ANNARITA D'ERRICO, la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso, depositando conclusioni e nota spese;
Udito il difensore dell'imputato NO LI, Avv.MARIANGELA STASI in sostituzione dell'Avv. FRANCESCO PESARE, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38056 Anno 2021 Presidente: GALLO DOMENICO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 06/10/2021 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 22 gennaio 2020 confermava la sentenza di primo grado che aveva assolto AN NO dal reato dì cui all'art. 646-61 n.11 cod.pen. (per avere rifiutato di restituire a D'AN GI la documentazione relativa ad un procedimento di opposizione di terzo al pignoramento). 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore della parte civile D'GG Gianmochele, osservando che i giudici di merito avevano ritenuto che AN, non avendo opposto un vero e proprio rifiuto alla restituzione della documentazione, avendola messa a disposizione di D'GG presso il suo studio legale, non avesse posto in essere la condotta richiesta per la sussistenza dei reato;
a tale proposito il difensore evidenzia che vi era stata una fitta corrispondenza tra le parti, dalle quali risultava che: a) D'GG aveva revocato il mandato all'avv. AN con espressa richiesta di consegna di tutti gli atti e i documenti inerenti la causa di opposizione al pignoramento presso terzi;
b) AN, preso atto della revoca del mandato, aveva invitato D'GG al pagamento delle proprie competenze ed al ritiro della documentazione nel breve termine di giorni tre dal ricevimento della lettera;
c) D'GG, con nota del 16/10/2012, aveva contestato sia l'an che il quantum delle competenze professionali e chiesto l'invio della documentazione di causa a mezzo posta o mediante la consegna al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
d) tale missiva era giunta all'Avv. AN appena qualche giorno dopo il deposito, da parte di quest'ultimo, del ricorso ex art. 702 cod.proc,civ. per l'accertamento delle sue competenze legali ove veniva allegata, al fascicolo di parte, la sentenza conclusiva del giudizio di opposizione di terzo al pignoramento in originale, che quindi non era mai rimasto a disposizione di D'GG presso lo studio dell'Avv. AN e che D'GG non avrebbe mai potuto ritirare. Il difensore rileva che era emerso: a) che D'GG, avendo interesse a sbloccare i suoi beni pignorati finoltrei per errore, nella impossibilità oggettiva di reperire altrimenti l'originale della sentenza (poiché allegata al fascicolo di parte nella causa promossa dall'Avv. AN), si era fatto rilasciare una copia della stessa presso la Cancelleria civile del Tribunale di Manduria nella errata convinzione che fosse sufficiente per ottenere la restituzione dei suoi beni;
b) che aveva provveduto a notificarla al custode senza effetto, visto che solo il titolo originale poteva spiegare gli effetti esecutivi;
c) che pertanto a D'GG non 2 era rimasto altro che denunciare l'Avv. AN per appropriazione indebita aggravata. Ciò premesso, il difensore rileva che la Corte di appello aveva affermato che l'Avv. AN aveva utilizzato la sentenza in originale a garanzia di un proprio credito, fatto mai emerso nel corso del processo, visto che lo stesso AN aveva dichiarato di aver provveduto a consegnare la sentenza a D'GG attraverso l'allegazione della stessa al suo fascicolo di parte in occasione al deposito del ricorso ex art. 702 cod.proc.cìv.: non poteva quindi giuridicamente ritenersi corretto il ragionamento della Corte di appello in merito ad un supposto diritto di ritenzione della documentazione, mai invocato dall'Avv. AN, per un credito che non era né certo, né liquido, né esigibile;
la Corte di appello aveva inoltre tralasciato di argomentare riguardo al fatto che l'Avv. AN non avrebbe visto pregiudicato il diritto di prova del credito professionale allegando al fascicolo di parte una copia della sentenza in luogo dell'originale, che D'GG aveva già richiesto formalmente la restituzione della documentazione e che l'Avv. AN non aveva mai di fatto restituito il titolo all'avente diritto. Inoltre la Corte di appello, prosegue in difensore, non aveva considerato che il reato di appropriazione indebita è un reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropríativa, per cui si era già perfezionato con l'allegazione della sentenza al fascicolo di parte relativo al ricorso ex art. 702 cod.proc.civ.; pertanto perdevano valore le dichiarazioni del teste CE relative al colloquio tra D'GG e AN avvenuto nel Tribunale di Manduria. Il difensore rileva, infine, che nell'atto di appello si era argomentato sulla sussistenza del dolo specifico in capo all'Avv. AN, che aveva agito esecutivamente su quegli stessi beni di cui D'GG aveva diritto alla restituzione in forza di quel titolo esecutivo mai restituito dall'Avv. AN. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti rilevare che gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la 3 rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). Il ricorso della parte civile propone censure di merito, chiedendo una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità; la motivazione della Corte di appello è perfettamente logica, soprattutto nella parte in cui ha osservato che l'Avv. AN aveva offerto la documentazione in restituzione a D'GG, invitandolo espressamente al ritiro della stessa presso il suo studio, come da lettera del 4 ottobre 2012 riportata in sentenza, e che la pretesa di D'GG di ottenerne l'invio a mezzo posta o presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non aveva alcun fondamento normativo. Si deve poi rilevare che, ai sensi dell'art. 475 cod.proc.civ., la parte a favore della quale è stato pronunciato il provvedimento ha il diritto di ottenere la formula esecutiva sulla copia conforme della sentenza, posto che è la formula esecutiva (e non la sentenza in originale) che consente l'esecuzione e che, se è vero che ai sensi dell'art. 476 cod.proc.civ. non può essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte, la parte interessata può chiedere ulteriori copie al capo dell'ufficio, motivandone la richiesta di rilascio in seconda edizione;
premesso quindi che l'originale della sentenza rimane presso la Cancelleria del Tribunale e non è in possesso della parte, e che quindi l'Avv. AN poteva semmai avere prodotto nel suo fascicolo dì parte relativo alla procedura ex art. 702 cod.roc.civ. una copia della sentenza munita di formula esecutiva, ma non l'originale della sentenza, nulla impediva a D'GG di chiedere una ulteriore copia in forma esecutiva della sentenza. 2. Il ricorso è pertanto inammissibile;
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 4 La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, Così deciso il 06/10/2021 Il consigliere estensore Il Presidente PP ON CO AL