Ordinanza collegiale 19 gennaio 2026
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00184/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00574/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 574 del 2025, proposto da DA IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittoria Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Latina, Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio sulla istanza di aggiornamento della carta di soggiorno presentata in data 01.08.2023, racc. n. 055977317274;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa DO SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, notificato e depositato l’11 luglio 2025, il ricorrente impugna il silenzio formatosi sull’istanza una domanda di aggiornamento della carta di soggiorno presentata il 1° agosto 2023, con raccomandata n. 055977317274; espone in proposito che rimanevano inevase le istanze di accesso agli atti presentate a mezzo pec in data 19.06.2024 e 12.05.2025, oltre al sollecito inviato in data 01.07.2025.
Pertanto, non risultando essere stato adottato alcun provvedimento, sia esso positivo che negativo, ha dedotto, al riguardo, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, comma 2, TUI, nonché dell’art. 2, l. 241/90.
Le intimate Amministrazioni dell’interno non si sono costituite in giudizio.
Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
Con ordinanza n. 30 del 19 gennaio 2026, adottata ai sensi dell’art. 73, terzo comma, del c.p.a., è stato assegnato alle parti termine di giorni quindici, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza in esame, per presentare memorie vertenti su questione rilevata d’ufficio e attinente alla tempestività del ricorso, siccome proposto oltre il termine decadenziale sancito dall’art. 31 comma II c.p.a., decorrente dal 60° giorno successivo alla presentazione dell’istanza, avvenuta il 1° agosto 2023, («L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento»), avuto riguardo alla data di presentazione dell’istanza e non a quella di eventuali diffide o solleciti, visto il tenore letterale dell’art. 2, comma 6, della legge 241/1990 («I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte»).
Quindi, il ricorso è stato richiamato per la decisione alla camera di consiglio riconvocata del 25 febbraio 2026.
Deve darsi atto, preliminarmente, che non è stata depositata memoria in esito all’ordinanza n. 30/2026 sopra richiamata.
Tanto precisato in fatto, il ricorso è inammissibile in quanto proposto oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento decorrente dalla prima istanza del 1° agosto 2023, a nulla valendo, ai fini della riapertura dei termini, le istanze di accesso agli atti.
Né vale a superare il profilo pregiudiziale oggetto dell’ordinanza n. 30 /2026, quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa laddove l’interessato rinnovi nel tempo l’istanza cui non è stata data risposta. E’ stato, infatti, affermato che «decorso il termine di decadenza di un anno (dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo) previsto dall' articolo 31, comma 2, c.p.a. per l'impugnazione del silenzio-inadempimento, la parte, se ha ancora interesse ad ottenere una pronuncia dall'Amministrazione, può rivolgere alla stessa una nuova istanza (come, peraltro, esplicitamente previsto dal menzionato articolo 31, comma 2, c.p.a.) ed eventualmente, se l'Amministrazione non provvede nel termine procedimentale assegnato, può impugnare tempestivamente il nuovo silenzio inadempimento formatosi. La diffida proposta dopo la scadenza del termine può essere equiparata ad una nuova domanda idonea a far decorrere nuovamente il termine per agire in giudizio qualora sussistano, nella diffida, i requisiti sostanziali di una nuova istanza» (T.A.R. Campania, sez. VII, 17 maggio 2024, n. 3232; in termini T.A.R. Campania, sez. VIII, 4 novembre 2024, n. 5911 e T.A.R. Lazio, sez. III, 10 ottobre 2022, n. 12806.)
Tuttavia, nel caso di specie, la diffida del 1° luglio 2025 non giova alle ragioni del ricorrente, tenuto conto che, rispetto alla stessa, al momento della proposizione del ricorso (11 luglio 2025) non era ancora spirato il termine per la conclusione del procedimento che, come precisato nell’ordinanza n. 30, decorre dal 60° giorno successivo alla presentazione dell’istanza.
Non si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la mancata costituzione in giudizio delle intimate Amministrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nelle camere di consiglio dei giorni 14 gennaio 2026, 25 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
DO SC, Presidente, Estensore
Francesca Romano, Consigliere
Valerio Torano, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| DO SC |
IL SEGRETARIO