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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/12/2025, n. 4326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4326 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 7073/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott. Antonio Cirma, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversi iscritta al numero 7073/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
PENDENTE TRA
(C.F. indicato: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del procuratore p.t., a ciò autorizzato per procura speciale autenticata nella firma dal notaio di Roma il 22/06/2023, rep. n. 180134, racc. n. Persona_1
12348, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Vertullo (C.F.
), in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello, C.F._1
con domicilio digitale indicato in atti;
-APPELLANTE-
E
(C.F. indicato: ); Controparte_1 C.F._2
-APPELLATO CONTUMACE-
NONCHE'
, in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t.; Controparte_2
-APPELLATO CONTUMACE-
OGGETTO: Appello
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
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FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. notificato in data 20 gennaio 2021, la sig.ra convenne innanzi al Giudice di Pace di Controparte_1 Controparte_3
ed il deducendo di aver appreso, tramite
[...] Controparte_2
richiesta di estratto di ruolo, dell'esistenza della cartella di pagamento n.
02820120001285762000, emessa nei suoi confronti per l'importo di € 291,80, a titolo di sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada dell'anno 2009 per conto del A fondamento dell'azione deduceva la prescrizione del Controparte_2
credito.
Si costituì eccependo preliminarmente Parte_1
l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione, in quanto proposta avverso l'estratto di ruolo e per carenza di interesse ad agire, contestando comunque nel merito la domanda attorea.
Il rimase contumace. Controparte_2
Il Giudice di Pace di , con sentenza n. 5145/2024, depositata il 21 giugno CP_3
2024, ha accolto la domanda della sig.ra , dichiarando non dovuta la somma CP_1
indicata nella cartella e condannando i convenuti al pagamento delle spese processuali.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, Parte_1
ha proposto appello, sostenendo che: 1) l'opposizione avverso l'estratto di ruolo è inammissibile ai sensi dell'art.
3-bis DL n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che prevede la non impugnabilità dell'estratto di ruolo salvo specifiche eccezioni non ricorrenti nel caso di specie;
2) è stato documentato in giudizio che la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata alla debitrice in data 26 gennaio 2012, senza che la stessa sia stata mai impugnata;
3) in assenza di atti esecutivi da parte dell' difetta l'interesse ad Pt_1
agire ex art. 100 c.p.c., come affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo e il riconoscimento della regolare notifica della cartella.
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1.1. ed il benché regolarmente citati in giudizio, Controparte_1 Controparte_2
hanno omesso di costituirsi, talché ne va dichiarata la contumacia.
2. L'appello è fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
4. Nel corso del giudizio di primo grado era intervenuto il legislatore il quale, con l'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n. 602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, ha inserito il comma 4-bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022) hanno chiarito che detta norma si applica anche ai processi in corso in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
In applicazione della citata norma, dunque, deve ritenersi non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella e ciò a prescindere dall'accertamento della regolare notifica della stessa, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R.
n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
5. In conclusione, l'appello va accolto in quanto l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile.
6. Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92. comma 2, c.p.c., in
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ragione della circostanza che la minuta della sentenza appellata è di data anteriore
(29.03.2022) all'intervento chiarificatore della Cassazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Antonio Cirma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 5145/2024 del Giudice di Parte_1
Pace di , pubblicata il 21.06.2024, ogni contraria istanza ed eccezione CP_3
disattesa, così provvede:
- 1) dichiara la contumacia di e del Controparte_1 Controparte_2
2) accoglie l'appello e per l'effetto dichiara inammissibile la domanda proposta in primo grado da;
Controparte_1
- 3) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Così deciso in Aversa l'8.12.2025
Il Giudice
dott. Antonio Cirma
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