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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 798/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CELENTANO ROBERTO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4221/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari N. 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259009892169000 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 312/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: (Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato il 29.08.2025, la ricorrente Ricorrente_1 S.r.l.s., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia, avverso l'intimazione di pagamento n. 10020259009892169/000, per un importo comprensivo di imposte, interessi e sanzioni pari ad € 3.395,09, emessa dall' Agenzia delle Entrate -
Riscossione, relativamente a 1 cartella di pagamento presupposta n. 10020230018522112000 di competenza della Corte di Giustizia Tributaria, deducendo la nullita' della stessa, per omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte (I), decadenza e prescrizione delle somme intimate (II), nullità della notifica proveniente da indirizzo pec non istituzionale (III) e concludeva per dichiarare nulla l'intimazione di pagamento.
Si costituiva in giudizio l' Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Salerno, anche in difesa dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, evidenziando in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in merito ai vizi dell'intimazione di competenza del Concessionario per la riscossione, e nel merito la regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte, l'assoluta legittimità del proprio operato e concludeva per il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate-Riscosione, ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio.
Con memoria difensiva la contribuente eccepiva l'inesistenza giuridica della documentazione volta a comprovare la notifica della cartella esattoriale, attività di esclusiva competenza dell'ADER, soggetto che ha emesso l'atto, e l'assenza di una valida procura a stare in giudizio, in rappresentanza dell'ADER da parte dell'Agenzia delle Entrate.
La controversia, veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all'udienza pubblica del 22 gennaio
2026, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentite le parti presenti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame e' infondato e va rigettato alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
In via preliminare va rilevata la contumacia della resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione, non avendo l' Agenzia delle Entrate indicato, in alcun modo, di intervenire nel presente giudizio, anche in nome e nell'interesse dell'agente della riscossione.
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di inutilizzabilità della documentazione relativa alla notifica delle cartelle di pagamento, depositata dalla resistente Agenzia delle Entrate, soggetto che non ha emesso la cartella di pagamento e pertanto documentazione prodotta per conto di un ente giuridicamente diverso da quello su cui grava l'onere probatorio. Osserva al riguardo questo Giudice in primo luogo che la resistente
Agenzia delle Entrate, titolore del credito portato dalle cartelle di pagamento risulta autonomamente pienamente legittimato a fornire la prova della notifica delle cartelle di pagamento a difesa della propria pretesa creditoria, anche qualora la stessa sia stata in parte demandata ad un soggetto terzo (Agente della
Riscossione; in secondo luogo la ricorrente eccepisce una generica eccezione di inutilizzabilità della documentazione depositata dalla resistente, senza indicare in mdo specifico e puntuale eventuali rilievi che ne impedirebbero l'utilizzo. Il disconoscimento della documentazione prodotta nell'ambito del processo tributario va operato, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.
Il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento di una scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., dato che, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
I e II In ossequio al principio della ragione piu' liquida, la controversia puo' essere decisa sulla base delle sole questioni relative alla validità della notifica di un solo atto della riscossione, in deroga all'ordinario dovere di vagliare tutti i motivi e le domande proposte, senza che cio' pregiudichi l'effettivita' della tutela giudiziale, in ossequio dei principi del giusto processo e di celerita' dello stesso, in quanto per il provvedimento gravato, la sola censura relativa alla legittimità degli atti della riscossione coattiva antecedenti all'intimazione impugnata, e' idonea, di per se' a sostenerne ed a comprovarne la legittimità sulla base di tale solo rilievo, con assorbimento di tutte le altre censure dedotte, in quanto l'applicazione di detto principio implica la perdita di interesse della parte all'esame delle validità delle altre questini dedotte.
A tal fine va evidenziato che la resistente Agenzia delle Entarte, prima della impugnata intimazione di pagamento n. 10020259009892169/000, ha correttamente notificato la cartella di pagamento n.
10020230018522112000 avvenuta a mezzo pec del 19.07.2023, come si rileva dalla documentazione versata in atti dalla resistente, atti dunque, gia' regolarmente portati a legale conoscenza del contribuente, non impugnati entro i termini previsti dalla legge a pena di preclusione, con conseguente consolidamento della pretesa erariale, come risulta dalla documentazione allegata, dai resistenti, non contestata dal ricorrente, e pertanto ogni doglianza afferente al merito della determinazione del tributo andava proposta a seguito di ricezione della predetta cartella.
Nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per altri motivi, opponendosi all'atto esecutivo, sul rilievo della sua illegittimita' senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione non e' che una tipologia di azione di accertamento negativo del credito. Le censure avverso l'impugnata intimazione, implicano circostanze attinenti la legittimità dell'accertamento di cui trattasi, mediante l'utilizzo dell'impulso riscossorio, e, pertanto vanno dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 19, c. 3, ed art. 21 del D. lgs. n. 546/1992. L'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 individua gli atti impugnabili innanzi alle Corti di Giustizia
Tributaria e stabilisce che ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La lettura del disposto normativo contenuto al 3 comma, art. 19, D.Lgs. n.546/1992, secondo cui gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente, palesa l'intenzione del legislatore di fornire un elenco di atti impugnabili tassativo nel limite, tuttavia, dei casi previsti dalla legge, cioe' lasciando aperta la possibilita' di introdurre ulteriori atti impugnabili con espressa previsione di legge di futura emanazione. Rimane il fatto che l'elenco degli atti impugnabili, citati al 1 comma, art. 19, non ha carattere meramente esemplificativo proprio per il fatto che allo stesso art. 19, 3 comma, si prevede che gli atti diversi da quelli indicati, appunto nel 1 comma, non sono impugnabili autonomamente solo per vizi propri dell'atto.
Conseguentemente questa Corte, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di rito, dichiara inammissibili le eccezioni sollevate con riguardo al merito del gravame, per violazione dell'art. 19, comma 3 del D.Leg.vo
546/92.
La Corte ritiene anche che, in casi come quello in esame, non sorga la necessita' di applicare l'art. 101, comma 2, c.p.c., secondo cui se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullita' un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. Infatti, secondo la giurisprudenza che questo Giudice condivide, intema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell' art. 101, comma 2, c.p.c., se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali (ex multis, Cassazione civile sez. VI, 04/03/2019, n.6218; sez. II,
27/11/2018 n. 30716, per la precisazione che l' obbligo per il giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio va riferito alle sole questioni di puro fatto o miste e con esclusione, quindi, di quelle di puro diritto). III Con specifico motivo di gravame rivolto all'intimazione di pagamento la ricorrente ne eccepiva la nullita' della stessa per nullità e/o inesistenza della notificazione in quanto la stessa è stata notificata a mezzo pec da un indirizzo che non è inserito nei pubblici registri e non è certificato.
Tale motivo risulta palesemente infondato. La notifica degli atti di riscossione deve ritenersi validamente effettuata ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 che recita testualmente la notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con riferimento, in particolare all'eccezione inerentela nullita' della notifica con riferimento all'indirizzo pec di provenienza e relativo alla notificazione delle cartelle di pagamento a mezzo p.e.c., deve ritenersi che l'art. 60 del d.P.R. n.600/1973, nel prevedere che la notificazione di atti tributari possa essere effettuata con posta elettronica certificata, stabilisce che l'atto notificando debba essere inviato all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ma nulla prescrive in ordine all'indirizzo p.e.c. del mittente.
Conseguentemente, trattandosi di disposizione speciale, non trova applicazione in materia tributaria, stante il principio della tassativita' di una espressa previsione sanzionatoria di nullita' e non essendo per altri versi consentita una restrittiva applicazione analogica, il disposto dell'art.
3-bis della legge n. 53/1994, il quale prescrive che anche l'indirizzo del mittente debba figurare nei pubblici registri e che e' applicabile soltanto alle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. D'altra parte,
l'intestazione e il contenuto dell'atto consentono di verificare l'effettivita' della sua provenienza indipendentemente dall'indirizzo di invio. Peraltro, nel caso di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell'art. 9 della legge n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensi' la sua nullita' che pertanto puo' essere sanata dal raggiungimento dello scopo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto inesistente la notifica dell'atto introduttivo, provata in forma cartacea invece che in modalita' telematica, con conseguente esclusione di ogni sanatoria, nonostante l'attore avesse ricevuto proprio dal convenuto la documentazione relativa alla notifica effettuata) (Cass. Civ.,
Sez. 6-1, ord. 20214 del 15.7.2021). Né vale osservare che, per l'art.16 ter del decreto legge 18 ottobre
2012, n. 179, conv. in legge n. 221/2012, ricorrerebbe una definizione chiusa di pubblici elenchi, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia giudiziaria con rinvio a quelli previsti dagli articoli 6-bis,
6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del medesimo decreto legge n. 179 del 2012, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, (convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), nonché per il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia ovvero (ai sensi del comma 1-ter) dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (art. 6 ter D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82); invero, è fatto obbligo alle amministrazioni di aggiornare gli indirizzi dell'Indice, la cui gestione è affidata all'AGID, mentre l'eventuale incompletezza dell'elenco dei domicili digitali costituisce solo un'ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale (ex art.6 ter, comma 3, del D.lgs. n. 82 del 2005) ma non inficia la regolare provenienza dell'attività notificatoria da indirizzo PEC comunque ricompreso tra quelli indicati dall'amministrazione pubblica stessa, così come – anche a voler richiamare in termini di reciprocità la medesima regola di cui all'art. 3 bis, comma 1 secondo periodo, della legge n. 53 del 1994, andando oltre la riserva in essa contenuta per i soli atti dei professionisti ed almeno come principio generale – deve coerentemente essere ritenuta valida la ricezione allo stesso indirizzo PEC dell'amministrazione di atti e comunicazioni provenienti da terzi non professionisti cui non si applica la prevista limitazione;
d'altronde l'art.16 ter, co.1ter, del D.l. n.179 del 2012 citato, laddove menziona la pluralità dei domicilii digitali per la medesima P.A. nell'elenco tenuto da AGID ai sensi del cit. art. 6 ter del D.lgs. n. 82 del 2005 (CAD), indica come riferimento di notificazione (passiva) l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria, così conferendo almeno rilevanza ad indirizzi dell'ente pur se non inclusi nel registro. Al contempo, per altri versi, la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC, come nella vicenda in esame (Cass. Civ., Sez. Un., 10.5.22 – pubbl. 18.5.22, n. 15979).
Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte inammissibili e/o non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Spese di giudizio
La particolarità delle questioni dedotte in giudizio e la contumacia dell'agente della riscossione suggeriscono a questo Giudice di disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso;
spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026.
il Giudice monocratico
Dott. Roberto Celentano
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CELENTANO ROBERTO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4221/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari N. 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259009892169000 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 312/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: (Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato il 29.08.2025, la ricorrente Ricorrente_1 S.r.l.s., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia, avverso l'intimazione di pagamento n. 10020259009892169/000, per un importo comprensivo di imposte, interessi e sanzioni pari ad € 3.395,09, emessa dall' Agenzia delle Entrate -
Riscossione, relativamente a 1 cartella di pagamento presupposta n. 10020230018522112000 di competenza della Corte di Giustizia Tributaria, deducendo la nullita' della stessa, per omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte (I), decadenza e prescrizione delle somme intimate (II), nullità della notifica proveniente da indirizzo pec non istituzionale (III) e concludeva per dichiarare nulla l'intimazione di pagamento.
Si costituiva in giudizio l' Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Salerno, anche in difesa dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, evidenziando in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in merito ai vizi dell'intimazione di competenza del Concessionario per la riscossione, e nel merito la regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte, l'assoluta legittimità del proprio operato e concludeva per il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate-Riscosione, ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio.
Con memoria difensiva la contribuente eccepiva l'inesistenza giuridica della documentazione volta a comprovare la notifica della cartella esattoriale, attività di esclusiva competenza dell'ADER, soggetto che ha emesso l'atto, e l'assenza di una valida procura a stare in giudizio, in rappresentanza dell'ADER da parte dell'Agenzia delle Entrate.
La controversia, veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all'udienza pubblica del 22 gennaio
2026, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentite le parti presenti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame e' infondato e va rigettato alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
In via preliminare va rilevata la contumacia della resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione, non avendo l' Agenzia delle Entrate indicato, in alcun modo, di intervenire nel presente giudizio, anche in nome e nell'interesse dell'agente della riscossione.
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di inutilizzabilità della documentazione relativa alla notifica delle cartelle di pagamento, depositata dalla resistente Agenzia delle Entrate, soggetto che non ha emesso la cartella di pagamento e pertanto documentazione prodotta per conto di un ente giuridicamente diverso da quello su cui grava l'onere probatorio. Osserva al riguardo questo Giudice in primo luogo che la resistente
Agenzia delle Entrate, titolore del credito portato dalle cartelle di pagamento risulta autonomamente pienamente legittimato a fornire la prova della notifica delle cartelle di pagamento a difesa della propria pretesa creditoria, anche qualora la stessa sia stata in parte demandata ad un soggetto terzo (Agente della
Riscossione; in secondo luogo la ricorrente eccepisce una generica eccezione di inutilizzabilità della documentazione depositata dalla resistente, senza indicare in mdo specifico e puntuale eventuali rilievi che ne impedirebbero l'utilizzo. Il disconoscimento della documentazione prodotta nell'ambito del processo tributario va operato, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.
Il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento di una scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., dato che, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
I e II In ossequio al principio della ragione piu' liquida, la controversia puo' essere decisa sulla base delle sole questioni relative alla validità della notifica di un solo atto della riscossione, in deroga all'ordinario dovere di vagliare tutti i motivi e le domande proposte, senza che cio' pregiudichi l'effettivita' della tutela giudiziale, in ossequio dei principi del giusto processo e di celerita' dello stesso, in quanto per il provvedimento gravato, la sola censura relativa alla legittimità degli atti della riscossione coattiva antecedenti all'intimazione impugnata, e' idonea, di per se' a sostenerne ed a comprovarne la legittimità sulla base di tale solo rilievo, con assorbimento di tutte le altre censure dedotte, in quanto l'applicazione di detto principio implica la perdita di interesse della parte all'esame delle validità delle altre questini dedotte.
A tal fine va evidenziato che la resistente Agenzia delle Entarte, prima della impugnata intimazione di pagamento n. 10020259009892169/000, ha correttamente notificato la cartella di pagamento n.
10020230018522112000 avvenuta a mezzo pec del 19.07.2023, come si rileva dalla documentazione versata in atti dalla resistente, atti dunque, gia' regolarmente portati a legale conoscenza del contribuente, non impugnati entro i termini previsti dalla legge a pena di preclusione, con conseguente consolidamento della pretesa erariale, come risulta dalla documentazione allegata, dai resistenti, non contestata dal ricorrente, e pertanto ogni doglianza afferente al merito della determinazione del tributo andava proposta a seguito di ricezione della predetta cartella.
Nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per altri motivi, opponendosi all'atto esecutivo, sul rilievo della sua illegittimita' senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione non e' che una tipologia di azione di accertamento negativo del credito. Le censure avverso l'impugnata intimazione, implicano circostanze attinenti la legittimità dell'accertamento di cui trattasi, mediante l'utilizzo dell'impulso riscossorio, e, pertanto vanno dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 19, c. 3, ed art. 21 del D. lgs. n. 546/1992. L'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992 individua gli atti impugnabili innanzi alle Corti di Giustizia
Tributaria e stabilisce che ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La lettura del disposto normativo contenuto al 3 comma, art. 19, D.Lgs. n.546/1992, secondo cui gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente, palesa l'intenzione del legislatore di fornire un elenco di atti impugnabili tassativo nel limite, tuttavia, dei casi previsti dalla legge, cioe' lasciando aperta la possibilita' di introdurre ulteriori atti impugnabili con espressa previsione di legge di futura emanazione. Rimane il fatto che l'elenco degli atti impugnabili, citati al 1 comma, art. 19, non ha carattere meramente esemplificativo proprio per il fatto che allo stesso art. 19, 3 comma, si prevede che gli atti diversi da quelli indicati, appunto nel 1 comma, non sono impugnabili autonomamente solo per vizi propri dell'atto.
Conseguentemente questa Corte, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di rito, dichiara inammissibili le eccezioni sollevate con riguardo al merito del gravame, per violazione dell'art. 19, comma 3 del D.Leg.vo
546/92.
La Corte ritiene anche che, in casi come quello in esame, non sorga la necessita' di applicare l'art. 101, comma 2, c.p.c., secondo cui se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullita' un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. Infatti, secondo la giurisprudenza che questo Giudice condivide, intema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell' art. 101, comma 2, c.p.c., se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali (ex multis, Cassazione civile sez. VI, 04/03/2019, n.6218; sez. II,
27/11/2018 n. 30716, per la precisazione che l' obbligo per il giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio va riferito alle sole questioni di puro fatto o miste e con esclusione, quindi, di quelle di puro diritto). III Con specifico motivo di gravame rivolto all'intimazione di pagamento la ricorrente ne eccepiva la nullita' della stessa per nullità e/o inesistenza della notificazione in quanto la stessa è stata notificata a mezzo pec da un indirizzo che non è inserito nei pubblici registri e non è certificato.
Tale motivo risulta palesemente infondato. La notifica degli atti di riscossione deve ritenersi validamente effettuata ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 che recita testualmente la notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con riferimento, in particolare all'eccezione inerentela nullita' della notifica con riferimento all'indirizzo pec di provenienza e relativo alla notificazione delle cartelle di pagamento a mezzo p.e.c., deve ritenersi che l'art. 60 del d.P.R. n.600/1973, nel prevedere che la notificazione di atti tributari possa essere effettuata con posta elettronica certificata, stabilisce che l'atto notificando debba essere inviato all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ma nulla prescrive in ordine all'indirizzo p.e.c. del mittente.
Conseguentemente, trattandosi di disposizione speciale, non trova applicazione in materia tributaria, stante il principio della tassativita' di una espressa previsione sanzionatoria di nullita' e non essendo per altri versi consentita una restrittiva applicazione analogica, il disposto dell'art.
3-bis della legge n. 53/1994, il quale prescrive che anche l'indirizzo del mittente debba figurare nei pubblici registri e che e' applicabile soltanto alle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. D'altra parte,
l'intestazione e il contenuto dell'atto consentono di verificare l'effettivita' della sua provenienza indipendentemente dall'indirizzo di invio. Peraltro, nel caso di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell'art. 9 della legge n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensi' la sua nullita' che pertanto puo' essere sanata dal raggiungimento dello scopo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto inesistente la notifica dell'atto introduttivo, provata in forma cartacea invece che in modalita' telematica, con conseguente esclusione di ogni sanatoria, nonostante l'attore avesse ricevuto proprio dal convenuto la documentazione relativa alla notifica effettuata) (Cass. Civ.,
Sez. 6-1, ord. 20214 del 15.7.2021). Né vale osservare che, per l'art.16 ter del decreto legge 18 ottobre
2012, n. 179, conv. in legge n. 221/2012, ricorrerebbe una definizione chiusa di pubblici elenchi, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia giudiziaria con rinvio a quelli previsti dagli articoli 6-bis,
6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del medesimo decreto legge n. 179 del 2012, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, (convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), nonché per il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia ovvero (ai sensi del comma 1-ter) dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (art. 6 ter D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82); invero, è fatto obbligo alle amministrazioni di aggiornare gli indirizzi dell'Indice, la cui gestione è affidata all'AGID, mentre l'eventuale incompletezza dell'elenco dei domicili digitali costituisce solo un'ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale (ex art.6 ter, comma 3, del D.lgs. n. 82 del 2005) ma non inficia la regolare provenienza dell'attività notificatoria da indirizzo PEC comunque ricompreso tra quelli indicati dall'amministrazione pubblica stessa, così come – anche a voler richiamare in termini di reciprocità la medesima regola di cui all'art. 3 bis, comma 1 secondo periodo, della legge n. 53 del 1994, andando oltre la riserva in essa contenuta per i soli atti dei professionisti ed almeno come principio generale – deve coerentemente essere ritenuta valida la ricezione allo stesso indirizzo PEC dell'amministrazione di atti e comunicazioni provenienti da terzi non professionisti cui non si applica la prevista limitazione;
d'altronde l'art.16 ter, co.1ter, del D.l. n.179 del 2012 citato, laddove menziona la pluralità dei domicilii digitali per la medesima P.A. nell'elenco tenuto da AGID ai sensi del cit. art. 6 ter del D.lgs. n. 82 del 2005 (CAD), indica come riferimento di notificazione (passiva) l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria, così conferendo almeno rilevanza ad indirizzi dell'ente pur se non inclusi nel registro. Al contempo, per altri versi, la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC, come nella vicenda in esame (Cass. Civ., Sez. Un., 10.5.22 – pubbl. 18.5.22, n. 15979).
Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dalla Corte inammissibili e/o non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Spese di giudizio
La particolarità delle questioni dedotte in giudizio e la contumacia dell'agente della riscossione suggeriscono a questo Giudice di disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso;
spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026.
il Giudice monocratico
Dott. Roberto Celentano