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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/07/2025, n. 3019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3019 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 99/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...] (con l'avv. Natalotto Caterina); Parte_1
CONTRO
, nata a [...] il [...] (con l'avv. Inzerillo Valeria); Controparte_1
E CONTRO
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Inzerillo Valeria); CP_2
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
Conclusioni delle parti: come da accordo sottoscritto in data 24/03/2025 e note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 07/07/2025, ai quali si rinvia.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto in data 08/04/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 07/01/2025, il ricorrente, premesso che con sentenza del Tribunale di Palermo n. 2561/2016 del 09/05/2016 (n. 8195/2015 R.G.) è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente,
, ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio. Controparte_1
In particolare, alla luce del dedotto mutamento delle proprie condizioni economiche e dell'intervenuta maggiore età del figlio, (nato a [...] il [...]), CP_2 ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento di quest'ultimo, nella misura di € 200,00 mensili, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, posto a proprio carico con la sentenza richiamata.
2. Si sono costituiti in giudizio i resistenti, e , i quali Controparte_1 CP_2 hanno rappresentato la loro disponibilità a raggiungere un accordo per la definizione consensuale del giudizio.
3. Successivamente, con deposito del 03/04/2025, i procuratori delle parti costituite hanno depositato l'accordo dalle stesse sottoscritto, denominato “istanza congiunta di modifica delle condizioni di divorzio”, chiedendone l'omologa.
*****
4. Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Le parti, in particolare, hanno raggiunto un accordo, in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio, nei seguenti termini:
“1) l'obbligo del sig. di versare in favore figlio l'assegno di Parte_1 CP_2
mantenimento nella misura prevista dal Tribunale fino al mese di maggio p.v. compreso;
2) la revoca dell'obbligo di mantenimento posto a carico del sig. con la Parte_1 sentenza di divorzio n. 2561/2016 a partire dal mese di giugno 2025” (vedi accordo sottoscritto in data 24/03/2025).
Le condizioni concordate non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge, sicché la domanda va accolta.
5. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- prende atto delle modifiche in motivazione – concordate tra Parte_1
e - delle condizioni di divorzio indicate pronunziata CP_2 Controparte_1
dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. n. 2561/2016 del 09/05/2016 (n. 8195/2015
R.G.);
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza Così deciso in Palermo in data 07/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 99/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...] (con l'avv. Natalotto Caterina); Parte_1
CONTRO
, nata a [...] il [...] (con l'avv. Inzerillo Valeria); Controparte_1
E CONTRO
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Inzerillo Valeria); CP_2
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
Conclusioni delle parti: come da accordo sottoscritto in data 24/03/2025 e note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 07/07/2025, ai quali si rinvia.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto in data 08/04/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 07/01/2025, il ricorrente, premesso che con sentenza del Tribunale di Palermo n. 2561/2016 del 09/05/2016 (n. 8195/2015 R.G.) è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente,
, ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio. Controparte_1
In particolare, alla luce del dedotto mutamento delle proprie condizioni economiche e dell'intervenuta maggiore età del figlio, (nato a [...] il [...]), CP_2 ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento di quest'ultimo, nella misura di € 200,00 mensili, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, posto a proprio carico con la sentenza richiamata.
2. Si sono costituiti in giudizio i resistenti, e , i quali Controparte_1 CP_2 hanno rappresentato la loro disponibilità a raggiungere un accordo per la definizione consensuale del giudizio.
3. Successivamente, con deposito del 03/04/2025, i procuratori delle parti costituite hanno depositato l'accordo dalle stesse sottoscritto, denominato “istanza congiunta di modifica delle condizioni di divorzio”, chiedendone l'omologa.
*****
4. Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Le parti, in particolare, hanno raggiunto un accordo, in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio, nei seguenti termini:
“1) l'obbligo del sig. di versare in favore figlio l'assegno di Parte_1 CP_2
mantenimento nella misura prevista dal Tribunale fino al mese di maggio p.v. compreso;
2) la revoca dell'obbligo di mantenimento posto a carico del sig. con la Parte_1 sentenza di divorzio n. 2561/2016 a partire dal mese di giugno 2025” (vedi accordo sottoscritto in data 24/03/2025).
Le condizioni concordate non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge, sicché la domanda va accolta.
5. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- prende atto delle modifiche in motivazione – concordate tra Parte_1
e - delle condizioni di divorzio indicate pronunziata CP_2 Controparte_1
dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. n. 2561/2016 del 09/05/2016 (n. 8195/2015
R.G.);
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza Così deciso in Palermo in data 07/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.