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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/09/2025, n. 3253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3253 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 19/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4094/2024 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. RAFFAELE GAROFALO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
; Controparte_1
CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.03.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata – premesso di aver lavorato alle dipendenze della società
[...]
presso la Casa Circondariale del comune di Controparte_1
Matera, dall' 01.01.2021 con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time al 63,16%, con mansione di cuoca, inquadrata nel livello C1 del
CCNL “Cooperative sociali - Sistema”; di essere stata informata, in data
05.01.2023, dalla Direzione della Casa Circondariale di Matera del fatto che, a causa del recesso dal contratto di appalto da parte della vi CP_1 sarebbe stata una sospensione del servizio;
di essere stata pertanto, a partire dal 10.01.2023, sospesa senza percepire alcunché a titolo di retribuzione mensile;
che, con nota del 27.03.2023, le veniva comunicato il trasferimento, a decorrere dal 28.03.2023, presso il centro di cottura del comune di Altamura, per 5 ore settimanali dal lunedì al venerdì; di aver, con note del 24.02.2023 e del 29.03.2023, contestato la sospensione del rapporto di lavoro, rivendicato il pagamento delle retribuzioni maturate e non corrisposte, impugnato il trasferimento e offerto la sua prestazione presso la sede di lavoro originaria, senza ricevere alcun riscontro;
di aver per tali ragioni, in data 10.05.2023, rassegnato le dimissioni per giusta causa;
di non aver ricevuto, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, la corresponsione delle retribuzioni dei mesi di marzo, aprile e maggio 2023, nonché le competenze di fine rapporto, ivi compreso il TFR, considerando invece che per i mesi di gennaio e febbraio 2023 la medesima è stata collocata in FIS, percependo il relativo trattamento previdenziale – agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1.
Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al Parte_1 pagamento delle retribuzioni maturate e non corrisposte durante l'intercorso rapporto di lavoro per le motivazioni esposte al punto sub 1) del presente ricorso, anche a titolo di risarcimento del danno per equivalente, nonché l'indennità sostitutiva del preavviso, delle ferie maturate e non godute, delle festività soppresse per le motivazioni di cui al punto sub 2) del presente atto, nonché il TFR per le motivazioni di cui al punto sub 3) del presente atto;
2. Per l'effetto, condannare la società al Controparte_1 pagamento dell'importo complessivo di €. 2.659,88 lorde a titolo di retribuzioni dei mesi di marzo, aprile e maggio 2023, anche sotto forma di risarcimento del danno per equivalente e dell'importo complessivo di €.
1.081,17 lorde a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, di indennità sostitutiva dei giorni di ferie maturati e non goduti e di indennità sostitutiva per le festività soppresse come di conteggi formulati al punto sub 1) e 2), salvo la diversa somma superiore o inferiore riconosciuta dal Giudice, anche a mezzo di CTU contabile;
3. Inoltre, condannare la società al Controparte_1 pagamento dell'importo complessivo di €. 2.185,37 a titolo di TFR maturato e non corrisposto, come da conteggi formulati al punto sub 3) salvo la diversa somma superiore o inferiore riconosciuta dal Giudice, anche a mezzo di CTU contabile;
4. Con vittoria di spese alle liti, oltre accessori come per legge”.
Pur regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva la società convenuta, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza in trattazione scritta, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
La sussistenza del rapporto di lavoro subordinato è provata dalla documentazione rilasciata dal datore di lavoro (cfr. docc. buste paga, certificazione unica, modulo recesso rapporto di lavoro), e riversata in atti dalla ricorrente.
Allo stesso modo, risultano dagli atti l'espletamento del servizio presso la casa circondariale di Matera soltanto sino al 09.01.2023, al quale sarebbe seguito un periodo di inattività a causa della sospensione unilaterale del servizio, nonchè il trasferimento, a partire dal
28.03.2023, presso le scuole del comune di Grottole, con il quale peraltro, venivano unilateralmente modificate in pejus le condizioni di lavoro della ricorrente. La parte ricorrente ha altresì documentato la messa a disposizione della propria attività lavorativa, contestualmente alla contestazione sia della sospensione del servizio che del trasferimento
(cfr. note in atti).
Ebbene, ritiene la scrivente che l'art. 2094 c.c. renda palese che il rapporto di lavoro subordinato è un rapporto ad effetti obbligatori nel quale l'obbligo retributivo trova titolo nel contratto e non nel fatto dell'esecuzione della prestazione lavorativa, che è adempimento di una delle prestazioni in sinallagma, con la conseguenza che una volta data evidenza del patto retributivo, tanto basti ad esigere la retribuzione prevista, spettando al datore di lavoro dare allegazione e prova, ex art. 2697 co.2
c.c., di fatti impeditivi o modificativi dell'obbligo di retribuire (assenza ingiustificata, etc.), che non può ridursi o estinguersi per il mero fatto che egli rifiuti la controprestazione o dia al prestatore meno lavoro di quello previsto.
Deve pertanto ritenersi che la retribuzione spetta tanto se la prestazione di lavoro sia effettivamente eseguita, tanto se, versando il datore di lavoro in una situazione di mora accipiendi, la prestazione non sia stata resa.
In proposito la Corte di Cassazione ha affermato che "una volta offerta la prestazione lavorativa al datore di lavoro giudizialmente dichiarato tale, il rifiuto di questi rende giuridicamente equiparabile la messa a disposizione delle energie lavorative del dipendente alla utilizzazione effettiva, con la conseguenza che il datore di lavoro ha l'obbligo di pagare la controprestazione retributiva. Non si dubita, ad esempio, che in base agli artt. 1218 e 1256 c.c. la "sospensione unilaterale" del rapporto da parte del datore di lavoro sia giustificata ed esoneri il medesimo datore dall'obbligazione retributiva solo quando non sia imputabile a fatto dello stesso" ( Cass. 17784/19, Cass.
24886/06, 23316/08).
Nel caso di specie, peraltro, rileva l'art. 41 del CCNL
[...]
il quale dispone che Controparte_2 in caso di sospensione del lavoro per fatto indipendente dalla volontà della lavoratrice e del lavoratore questi ultimi hanno diritto alla normale retribuzione, per tutti i periodi della sospensione.
Ebbene, dalla documentazione in atti, risulta che effettivamente la ricorrente abbia prestato servizio presso la casa circondariale del Comune di Matera sino al 09.01.2023 e che se non continuò a lavorare fu in ragione della sospensione del servizio a causa del recesso dal contratto di appalto da parte della e del mancato passaggio alle della lavoratrice alle CP_1 dipendenze della subentrante, nonché del successivo trasferimento – con il quale peraltro veniva disposta una sostanziale riduzione delle ore di lavoro giornaliere - da ritenersi illegittimo, in quanto privo di congruo preavviso e di qualsivoglia giustificazione, anche a seguito delle contestazioni formulate con nota del 29.03.2023, rimasta priva di riscontro. Inoltre, dalla medesima documentazione risulta che la lavoratrice abbia prontamente posto a disposizione della datrice di lavoro le sue energie lavorative.
Trattasi, a parere di chi scrive, di circostanze in alcun modo riconducibili alla volontà della lavoratrice e del tutto inidonee a sottrarre la società datrice all'assunto obbligo di corrispondere la retribuzione fino al 10.05.2023.
Ed invero, con l'offerta della propria prestazione la lavoratrice ha fatto tutto quanto era in suo potere per poter adempiere la propria obbligazione, cosicché la prestazione rifiutata è equiparata alla prestazione effettivamente resa.
Circa il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, deve ritenersi che sussistano i presupposti per affermarne la debenza. La ricorrente, difatti, ha rassegnato le dimissioni, in data 10.05.2023, in ragione della mancata prestazione del servizio e del mancato pagamento delle retribuzioni dei mesi di marzo e aprile 2023, nonchè del trasferimento da ritenersi illegittimo per le ragioni sopra esposte.
Ebbene, la datrice di lavoro, rimasta contumace, sulla quale gravava il relativo onere, ha omesso di provare l'effettivo pagamento delle somme rivendicate dalla lavoratrice (retribuzione delle mensilità di marzo 2023, aprile 2023 e maggio 2023, indennità sostitutiva del preavviso, indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui, indennità sostitutiva per festività soppresse e TFR), le quali queste risultano fondate in ragione della documentazione citata in premessa.
Se, da un lato, è vero che la contumacia non equivale alla non contestazione delle pretese attoree, è altrettanto vero che la convenuta, sottraendosi al processo, ha rinunciato alla possibilità di fornire la prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dal rapporto di lavoro, di cui era onerata, oltre che di contestare, eventualmente, i documenti prodotti in giudizio dalla controparte.
Per la quantificazione delle somme spettanti possono essere utilizzati i conteggi di parte ricorrente, elaborati sulla base della documentazione citata in premessa, conteggi che appaiono precisi e dettagliati, e non sono stati contestati dalla parte resistente rimasta contumace.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva lorda pari ad € 5.926,42 euro (di cui: € 2.659,88 lorde a titolo di retribuzioni dei mesi di marzo, aprile e maggio 2023; €
1.081,17 lorde a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, di indennità sostitutiva dei giorni di ferie maturati e non goduti e di indennità sostitutiva per le festività soppresse;
€ 2.185,37 a titolo di
TFR maturato e non corrisposto), oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento della somma complessiva lorda pari ad € 5.926,42 (di cui: €
2.659,88 lorde a titolo di retribuzioni dei mesi di marzo, aprile e maggio 2023; € 1.081,17 lorde a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, di indennità sostitutiva dei giorni di ferie maturati e non goduti e di indennità sostitutiva per le festività soppresse;
€ 2.185,37 a titolo di
TFR maturato e non corrisposto), oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna la parte convenuta soccombente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 2.100,00 per compenso, oltre oneri come per legge.
Bari, 19.09.2025.
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 19/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4094/2024 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. RAFFAELE GAROFALO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
; Controparte_1
CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.03.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata – premesso di aver lavorato alle dipendenze della società
[...]
presso la Casa Circondariale del comune di Controparte_1
Matera, dall' 01.01.2021 con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time al 63,16%, con mansione di cuoca, inquadrata nel livello C1 del
CCNL “Cooperative sociali - Sistema”; di essere stata informata, in data
05.01.2023, dalla Direzione della Casa Circondariale di Matera del fatto che, a causa del recesso dal contratto di appalto da parte della vi CP_1 sarebbe stata una sospensione del servizio;
di essere stata pertanto, a partire dal 10.01.2023, sospesa senza percepire alcunché a titolo di retribuzione mensile;
che, con nota del 27.03.2023, le veniva comunicato il trasferimento, a decorrere dal 28.03.2023, presso il centro di cottura del comune di Altamura, per 5 ore settimanali dal lunedì al venerdì; di aver, con note del 24.02.2023 e del 29.03.2023, contestato la sospensione del rapporto di lavoro, rivendicato il pagamento delle retribuzioni maturate e non corrisposte, impugnato il trasferimento e offerto la sua prestazione presso la sede di lavoro originaria, senza ricevere alcun riscontro;
di aver per tali ragioni, in data 10.05.2023, rassegnato le dimissioni per giusta causa;
di non aver ricevuto, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, la corresponsione delle retribuzioni dei mesi di marzo, aprile e maggio 2023, nonché le competenze di fine rapporto, ivi compreso il TFR, considerando invece che per i mesi di gennaio e febbraio 2023 la medesima è stata collocata in FIS, percependo il relativo trattamento previdenziale – agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1.
Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al Parte_1 pagamento delle retribuzioni maturate e non corrisposte durante l'intercorso rapporto di lavoro per le motivazioni esposte al punto sub 1) del presente ricorso, anche a titolo di risarcimento del danno per equivalente, nonché l'indennità sostitutiva del preavviso, delle ferie maturate e non godute, delle festività soppresse per le motivazioni di cui al punto sub 2) del presente atto, nonché il TFR per le motivazioni di cui al punto sub 3) del presente atto;
2. Per l'effetto, condannare la società al Controparte_1 pagamento dell'importo complessivo di €. 2.659,88 lorde a titolo di retribuzioni dei mesi di marzo, aprile e maggio 2023, anche sotto forma di risarcimento del danno per equivalente e dell'importo complessivo di €.
1.081,17 lorde a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, di indennità sostitutiva dei giorni di ferie maturati e non goduti e di indennità sostitutiva per le festività soppresse come di conteggi formulati al punto sub 1) e 2), salvo la diversa somma superiore o inferiore riconosciuta dal Giudice, anche a mezzo di CTU contabile;
3. Inoltre, condannare la società al Controparte_1 pagamento dell'importo complessivo di €. 2.185,37 a titolo di TFR maturato e non corrisposto, come da conteggi formulati al punto sub 3) salvo la diversa somma superiore o inferiore riconosciuta dal Giudice, anche a mezzo di CTU contabile;
4. Con vittoria di spese alle liti, oltre accessori come per legge”.
Pur regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva la società convenuta, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza in trattazione scritta, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
La sussistenza del rapporto di lavoro subordinato è provata dalla documentazione rilasciata dal datore di lavoro (cfr. docc. buste paga, certificazione unica, modulo recesso rapporto di lavoro), e riversata in atti dalla ricorrente.
Allo stesso modo, risultano dagli atti l'espletamento del servizio presso la casa circondariale di Matera soltanto sino al 09.01.2023, al quale sarebbe seguito un periodo di inattività a causa della sospensione unilaterale del servizio, nonchè il trasferimento, a partire dal
28.03.2023, presso le scuole del comune di Grottole, con il quale peraltro, venivano unilateralmente modificate in pejus le condizioni di lavoro della ricorrente. La parte ricorrente ha altresì documentato la messa a disposizione della propria attività lavorativa, contestualmente alla contestazione sia della sospensione del servizio che del trasferimento
(cfr. note in atti).
Ebbene, ritiene la scrivente che l'art. 2094 c.c. renda palese che il rapporto di lavoro subordinato è un rapporto ad effetti obbligatori nel quale l'obbligo retributivo trova titolo nel contratto e non nel fatto dell'esecuzione della prestazione lavorativa, che è adempimento di una delle prestazioni in sinallagma, con la conseguenza che una volta data evidenza del patto retributivo, tanto basti ad esigere la retribuzione prevista, spettando al datore di lavoro dare allegazione e prova, ex art. 2697 co.2
c.c., di fatti impeditivi o modificativi dell'obbligo di retribuire (assenza ingiustificata, etc.), che non può ridursi o estinguersi per il mero fatto che egli rifiuti la controprestazione o dia al prestatore meno lavoro di quello previsto.
Deve pertanto ritenersi che la retribuzione spetta tanto se la prestazione di lavoro sia effettivamente eseguita, tanto se, versando il datore di lavoro in una situazione di mora accipiendi, la prestazione non sia stata resa.
In proposito la Corte di Cassazione ha affermato che "una volta offerta la prestazione lavorativa al datore di lavoro giudizialmente dichiarato tale, il rifiuto di questi rende giuridicamente equiparabile la messa a disposizione delle energie lavorative del dipendente alla utilizzazione effettiva, con la conseguenza che il datore di lavoro ha l'obbligo di pagare la controprestazione retributiva. Non si dubita, ad esempio, che in base agli artt. 1218 e 1256 c.c. la "sospensione unilaterale" del rapporto da parte del datore di lavoro sia giustificata ed esoneri il medesimo datore dall'obbligazione retributiva solo quando non sia imputabile a fatto dello stesso" ( Cass. 17784/19, Cass.
24886/06, 23316/08).
Nel caso di specie, peraltro, rileva l'art. 41 del CCNL
[...]
il quale dispone che Controparte_2 in caso di sospensione del lavoro per fatto indipendente dalla volontà della lavoratrice e del lavoratore questi ultimi hanno diritto alla normale retribuzione, per tutti i periodi della sospensione.
Ebbene, dalla documentazione in atti, risulta che effettivamente la ricorrente abbia prestato servizio presso la casa circondariale del Comune di Matera sino al 09.01.2023 e che se non continuò a lavorare fu in ragione della sospensione del servizio a causa del recesso dal contratto di appalto da parte della e del mancato passaggio alle della lavoratrice alle CP_1 dipendenze della subentrante, nonché del successivo trasferimento – con il quale peraltro veniva disposta una sostanziale riduzione delle ore di lavoro giornaliere - da ritenersi illegittimo, in quanto privo di congruo preavviso e di qualsivoglia giustificazione, anche a seguito delle contestazioni formulate con nota del 29.03.2023, rimasta priva di riscontro. Inoltre, dalla medesima documentazione risulta che la lavoratrice abbia prontamente posto a disposizione della datrice di lavoro le sue energie lavorative.
Trattasi, a parere di chi scrive, di circostanze in alcun modo riconducibili alla volontà della lavoratrice e del tutto inidonee a sottrarre la società datrice all'assunto obbligo di corrispondere la retribuzione fino al 10.05.2023.
Ed invero, con l'offerta della propria prestazione la lavoratrice ha fatto tutto quanto era in suo potere per poter adempiere la propria obbligazione, cosicché la prestazione rifiutata è equiparata alla prestazione effettivamente resa.
Circa il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, deve ritenersi che sussistano i presupposti per affermarne la debenza. La ricorrente, difatti, ha rassegnato le dimissioni, in data 10.05.2023, in ragione della mancata prestazione del servizio e del mancato pagamento delle retribuzioni dei mesi di marzo e aprile 2023, nonchè del trasferimento da ritenersi illegittimo per le ragioni sopra esposte.
Ebbene, la datrice di lavoro, rimasta contumace, sulla quale gravava il relativo onere, ha omesso di provare l'effettivo pagamento delle somme rivendicate dalla lavoratrice (retribuzione delle mensilità di marzo 2023, aprile 2023 e maggio 2023, indennità sostitutiva del preavviso, indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui, indennità sostitutiva per festività soppresse e TFR), le quali queste risultano fondate in ragione della documentazione citata in premessa.
Se, da un lato, è vero che la contumacia non equivale alla non contestazione delle pretese attoree, è altrettanto vero che la convenuta, sottraendosi al processo, ha rinunciato alla possibilità di fornire la prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dal rapporto di lavoro, di cui era onerata, oltre che di contestare, eventualmente, i documenti prodotti in giudizio dalla controparte.
Per la quantificazione delle somme spettanti possono essere utilizzati i conteggi di parte ricorrente, elaborati sulla base della documentazione citata in premessa, conteggi che appaiono precisi e dettagliati, e non sono stati contestati dalla parte resistente rimasta contumace.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva lorda pari ad € 5.926,42 euro (di cui: € 2.659,88 lorde a titolo di retribuzioni dei mesi di marzo, aprile e maggio 2023; €
1.081,17 lorde a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, di indennità sostitutiva dei giorni di ferie maturati e non goduti e di indennità sostitutiva per le festività soppresse;
€ 2.185,37 a titolo di
TFR maturato e non corrisposto), oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento della somma complessiva lorda pari ad € 5.926,42 (di cui: €
2.659,88 lorde a titolo di retribuzioni dei mesi di marzo, aprile e maggio 2023; € 1.081,17 lorde a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, di indennità sostitutiva dei giorni di ferie maturati e non goduti e di indennità sostitutiva per le festività soppresse;
€ 2.185,37 a titolo di
TFR maturato e non corrisposto), oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna la parte convenuta soccombente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 2.100,00 per compenso, oltre oneri come per legge.
Bari, 19.09.2025.
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)