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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIANFARINI ALBERTO, Presidente
DRAGO TIZIANA, Relatore
BARBARO CARMELO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9522/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Melito Di Porto Salvo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - COM PREV IPOTEC n. 2024 0000504918 TARI 2014
- COM PREV IPOTEC n. 2024 0000504918 TARI 2015
- COM PREV IPOTEC n. 2024 0000504918 TARI 2016
- COM PREV IPOTEC n. 2024 0000504918 TARI 2017
- COM PREV IPOTEC n. 2024 0000504918 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7626/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste e si riporta, eccepisce la regolarità del preavviso di iscrizione ipotecaria.
Resistente/Appellato: Comune di Melito insiste e chiede il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla SO S.p.a. e al Comune di Melito Porto Salvo AN EG ha impugnato la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria in epigrafe indicata notificata in data
16.09.2024 limitatamente ai seguenti atti:
1. Ingiunzione di pagamento n. 182587 del 27/11/2019, asseritamente notificata in data 22/02/2020, di fatto mai ricevuta, relativa a TARI/TARES per l'annualità
d'imposta 2014; 2. Ingiunzione di pagamento n. 182588 del 27/11/2019, asseritamente notificata in data
22/02/2020, di fatto mai ricevuta, relativa a TARI/TARES per l'annualità d'imposta 2015; 3. Ingiunzione di pagamento n. 146565 del 09/12/2021, asseritamente notificata in data 14/01/2022, di fatto mai ricevuta, relativa a TASI per l'annualità d'imposta 2016; 4. Ingiunzione di pagamento n. 263316 del 03/11/2022, asseritamente notificata in data 28/11/2022, di fatto mai ricevuta, relativa a TARI/TARES per l'annualità
d'imposta 2016; 5. accertamento n. 3387 del 17/06/2021, asseritamente notificato in data 05/01/2022, di fatto mai ricevuta, relativa a TARI/TARES per l'annualità d'imposta 2017; 6. accertamento n. 1557 del
16/06/2021, asseritamente notificata in data 14/01/2022, di fatto mai ricevuta, relativa a TARI/TARES per l'annualità d'imposta 2018; 7. ingiunzione n. 48942 del 31/01/2024, asseritamente notificata in data
13/02/2024, di fatto mai ricevuta, relativa a TARI/TARES per l'annualità d'imposta 2017. 8. ingiunzione n.
48945 del 31/01/2024, asseritamente notificata in data 13/02/2024, di fatto mai ricevuta, relativa a TARI/
TARES per l'annualità d'imposta 2018.
A sostegno del ricorso ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti;
la prescrizione;
la carenza di titolo esecutivo per non essere l'avviso di accertamento qualificato quale “esecutivo”; la violazione del principio del beneficium excussionis previsto dall'art. 2304 c.c. e l'omesso assolvimento dell'onere della prova in ordine alla preventiva escussione della società.
Si sono costituiti la SO e il Comune di Melito Porto Salvo che hanno resistito al ricorso.
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative.
All'udienza del 18.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni e nei limiti di cui appresso.
Risulta dalla documentazione versata in atti la notifica in data 22.02.2020 mediante consegna a mani del destinatario delle ingiunzioni di pagamento n. 182587 e 182588 alle quali ha fatto seguito la notifica in data
19.10.2002 dell'intimazione di pagamento n. 493994 mediante consegna a persona di famiglia con spedizione della CAN.
L'ingiunzione di pagamento n. 14565 risulta notificata in data 14.01.2022 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Costituisce ormai principio consolidato della Suprema Corte quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla I. n. 890 del 1982 (ex multis, Cass. n.
8293/2018; n. 10131/2020). Pertanto, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.; ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012).nel caso di specie, il giudice di appello dà atto che l'Ufficio ha prodotto gli avvisi di ricevimento che, da un lato, riportano il numero delle raccomandate e, dall'altro, la data di spedizione e le annotazioni di immissione dell'avviso in cassetta e del deposito della raccomandata presso l'Ufficio postale.
Quanto alle ingiunzioni, rectius intimazioni di pagamento n. 48942 e n. 48945, deve rilevarsi che le stesse sono state impugnate dall'odierno ricorrente il quale ha lamentato l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso e la prescrizione. Questa Corte con le sentenze n. 9104/24 e n. 3524/25, in atti, ha rigettato il ricorso, sicchè la pretesa tributaria deve intendersi cristallizzata.
Il rilievo di parte ricorrente secondo cui i predetti atti, in quanto intimazioni di pagamento ex art. 50 D.P.R.
603/1972, non potrebbero costituire fondamento per la procedura di ipoteca appare meramente strumentale atteso che dette intimazioni fanno seguito ad avvisi di accertamento regolarmente notificati per come accertato nelle indicate sentenze.
Per l'ingiunzione di pagamento n. 263316, invece, non vi è prova della regolare notifica mancando in atti la
CAD.
Ed ancora, per gli avvisi di accertamento n. 3387 e 1557 la documentazione prodotta dal Comune in ordine alla loro notifica non contiene elementi che consentano di affermarne la riferibilità ai predetti avvisi, come tempestivamente eccepito dal ricorrente.
L'atto impugnato va, dunque, dichiarato nullo per omessa notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 263316
e degli avvisi di accertamento n. 3387 e n. 1557.
Infondato è poi l'ultimo motivo di ricorso relativo alla violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. La previsione del beneficio di escussione, valendo sul piano della mera esecuzione, non esclude il diritto del creditore di agire, in sede di cognizione, contro il socio illimitatamente responsabile, possibilità che va ammessa in favore del creditore sociale per dargli modo di munirsi di uno specifico e diretto titolo esecutivo nei confronti del socio, prevenendo ogni intralcio e per iscrivere, ad esempio, ipoteca giudiziale sui beni del medesimo. La giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata nel senso di statuire espressamente che il beneficio d'escussione, previsto dall'art. 2304 c.c., ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire, in sede di cognizione, per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito (ex multis Cass. n. 22629/2020).
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. III – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione;
compensa le spese.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIANFARINI ALBERTO, Presidente
DRAGO TIZIANA, Relatore
BARBARO CARMELO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9522/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Melito Di Porto Salvo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - COM PREV IPOTEC n. 2024 0000504918 TARI 2014
- COM PREV IPOTEC n. 2024 0000504918 TARI 2015
- COM PREV IPOTEC n. 2024 0000504918 TARI 2016
- COM PREV IPOTEC n. 2024 0000504918 TARI 2017
- COM PREV IPOTEC n. 2024 0000504918 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7626/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste e si riporta, eccepisce la regolarità del preavviso di iscrizione ipotecaria.
Resistente/Appellato: Comune di Melito insiste e chiede il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla SO S.p.a. e al Comune di Melito Porto Salvo AN EG ha impugnato la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria in epigrafe indicata notificata in data
16.09.2024 limitatamente ai seguenti atti:
1. Ingiunzione di pagamento n. 182587 del 27/11/2019, asseritamente notificata in data 22/02/2020, di fatto mai ricevuta, relativa a TARI/TARES per l'annualità
d'imposta 2014; 2. Ingiunzione di pagamento n. 182588 del 27/11/2019, asseritamente notificata in data
22/02/2020, di fatto mai ricevuta, relativa a TARI/TARES per l'annualità d'imposta 2015; 3. Ingiunzione di pagamento n. 146565 del 09/12/2021, asseritamente notificata in data 14/01/2022, di fatto mai ricevuta, relativa a TASI per l'annualità d'imposta 2016; 4. Ingiunzione di pagamento n. 263316 del 03/11/2022, asseritamente notificata in data 28/11/2022, di fatto mai ricevuta, relativa a TARI/TARES per l'annualità
d'imposta 2016; 5. accertamento n. 3387 del 17/06/2021, asseritamente notificato in data 05/01/2022, di fatto mai ricevuta, relativa a TARI/TARES per l'annualità d'imposta 2017; 6. accertamento n. 1557 del
16/06/2021, asseritamente notificata in data 14/01/2022, di fatto mai ricevuta, relativa a TARI/TARES per l'annualità d'imposta 2018; 7. ingiunzione n. 48942 del 31/01/2024, asseritamente notificata in data
13/02/2024, di fatto mai ricevuta, relativa a TARI/TARES per l'annualità d'imposta 2017. 8. ingiunzione n.
48945 del 31/01/2024, asseritamente notificata in data 13/02/2024, di fatto mai ricevuta, relativa a TARI/
TARES per l'annualità d'imposta 2018.
A sostegno del ricorso ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti;
la prescrizione;
la carenza di titolo esecutivo per non essere l'avviso di accertamento qualificato quale “esecutivo”; la violazione del principio del beneficium excussionis previsto dall'art. 2304 c.c. e l'omesso assolvimento dell'onere della prova in ordine alla preventiva escussione della società.
Si sono costituiti la SO e il Comune di Melito Porto Salvo che hanno resistito al ricorso.
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative.
All'udienza del 18.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni e nei limiti di cui appresso.
Risulta dalla documentazione versata in atti la notifica in data 22.02.2020 mediante consegna a mani del destinatario delle ingiunzioni di pagamento n. 182587 e 182588 alle quali ha fatto seguito la notifica in data
19.10.2002 dell'intimazione di pagamento n. 493994 mediante consegna a persona di famiglia con spedizione della CAN.
L'ingiunzione di pagamento n. 14565 risulta notificata in data 14.01.2022 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Costituisce ormai principio consolidato della Suprema Corte quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla I. n. 890 del 1982 (ex multis, Cass. n.
8293/2018; n. 10131/2020). Pertanto, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.; ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012).nel caso di specie, il giudice di appello dà atto che l'Ufficio ha prodotto gli avvisi di ricevimento che, da un lato, riportano il numero delle raccomandate e, dall'altro, la data di spedizione e le annotazioni di immissione dell'avviso in cassetta e del deposito della raccomandata presso l'Ufficio postale.
Quanto alle ingiunzioni, rectius intimazioni di pagamento n. 48942 e n. 48945, deve rilevarsi che le stesse sono state impugnate dall'odierno ricorrente il quale ha lamentato l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso e la prescrizione. Questa Corte con le sentenze n. 9104/24 e n. 3524/25, in atti, ha rigettato il ricorso, sicchè la pretesa tributaria deve intendersi cristallizzata.
Il rilievo di parte ricorrente secondo cui i predetti atti, in quanto intimazioni di pagamento ex art. 50 D.P.R.
603/1972, non potrebbero costituire fondamento per la procedura di ipoteca appare meramente strumentale atteso che dette intimazioni fanno seguito ad avvisi di accertamento regolarmente notificati per come accertato nelle indicate sentenze.
Per l'ingiunzione di pagamento n. 263316, invece, non vi è prova della regolare notifica mancando in atti la
CAD.
Ed ancora, per gli avvisi di accertamento n. 3387 e 1557 la documentazione prodotta dal Comune in ordine alla loro notifica non contiene elementi che consentano di affermarne la riferibilità ai predetti avvisi, come tempestivamente eccepito dal ricorrente.
L'atto impugnato va, dunque, dichiarato nullo per omessa notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 263316
e degli avvisi di accertamento n. 3387 e n. 1557.
Infondato è poi l'ultimo motivo di ricorso relativo alla violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. La previsione del beneficio di escussione, valendo sul piano della mera esecuzione, non esclude il diritto del creditore di agire, in sede di cognizione, contro il socio illimitatamente responsabile, possibilità che va ammessa in favore del creditore sociale per dargli modo di munirsi di uno specifico e diretto titolo esecutivo nei confronti del socio, prevenendo ogni intralcio e per iscrivere, ad esempio, ipoteca giudiziale sui beni del medesimo. La giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata nel senso di statuire espressamente che il beneficio d'escussione, previsto dall'art. 2304 c.c., ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire, in sede di cognizione, per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito (ex multis Cass. n. 22629/2020).
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. III – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione;
compensa le spese.