Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 60
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha riscontrato la prova dell'omessa notifica per l'ingiunzione di pagamento n. 263316 e per gli avvisi di accertamento n. 3387 e n. 1557, dichiarando la nullità dell'atto impugnato per tali parti.

  • Rigettato
    Prescrizione

    La Corte ha rigettato il ricorso relativo alle intimazioni di pagamento n. 48942 e n. 48945, ritenendo la pretesa tributaria cristallizzata a seguito di precedenti sentenze che avevano rigettato il ricorso per omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso.

  • Rigettato
    Carenza di titolo esecutivo

    La Corte ha ritenuto che le intimazioni di pagamento impugnate facessero seguito ad avvisi di accertamento regolarmente notificati, come accertato in precedenti sentenze.

  • Rigettato
    Violazione del beneficium excussionis

    La Corte ha rigettato questo motivo, affermando che il beneficio d'escussione opera solo nella fase esecutiva e non impedisce al creditore di agire in sede di cognizione per ottenere un titolo esecutivo contro il socio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 60
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 60
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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