Articolo 11 della Legge 26 aprile 1990, n. 86
Articolo 10Articolo 12
Versione
12 maggio 1990
Art. 11. 1. L' articolo 321 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 321. - (Pene per il corruttore). - Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilita'".
Entrata in vigore il 12 maggio 1990
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