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12 maggio 1990
12 maggio 1990
Art. 11. 1. L' articolo 321 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 321. - (Pene per il corruttore). - Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilita'".
"Art. 321. - (Pene per il corruttore). - Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilita'".
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- 1. Delitto di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizioAvvocato Rosario Bello · https://www.diritto.it/ · 6 luglio 2022 · 4.656994
[…] Per completezza dell'esposizione, giova ricordare che il suddetto articolo è stato sostituito dall'art. 11 della Legge 26 aprile 1990, n. 86 – Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione – e modificato dall'art. 2 della Legge 7 febbraio 1992, n. 181 – Modifiche al codice penale in tema di delitti contro la pubblica amministrazione – . […]
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