CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 70/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZONNO DESIREE', Presidente
BALDASSARRE DOMENICO, AT
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1788/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Giovanni Amendola 164a 70126 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420180000700100000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420180000700100000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420180000700100000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190001554665000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190001554665000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420210023163379000 IVA-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2889/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava gli estratti di ruolo relativi alle seguenti cartelle di pagamento:
1. n. 014 2018 0000700100 000, dell'importo di euro 3.354,66 per irpef, iva e relativi accessori anno d'imposta 2014;
2. n. 014 2019 0001554665 000, dell'importo di euro 9.998,78 per iva e relativi accessori anno d'imposta 2015 (ndr. di effettivi euro 8.998,78 e non di euro 9.998,78 come esposto dalla ricorrente);
3. n. 014 2019 0001554665 000, dell'importo di euro 3.682,63 per iva e relativi accessori anno d'imposta 2017;
4. n. 014 2021 0023163379 000, dell'importo di euro 6.283,29 per iva e relativi accessori anno d'imposta 2016;
riguardo alle quali rappresentava di non averne mai ricevuto notifica.
Ciò posto, nell'opporre la sussistenza di vizi propri delle cartelle di pagamento derivanti dalla mancata loro notifica, eccepiva:
1)violazione del diritto di difesa;
2)nullità degli atti esecutivi conseguenti.
Previa richiesta di sospensione degli effetti degli effetti degli atti impugnati e di discussione in pubblica udienza con collegamento da remoto, concludeva per sentir dichiarare il loro annullamento.
Con vittoria delle spese del giudizio, da distrarsi a favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
Con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari, premetteva che con ricorso presentato in data 6 luglio 2025 la ricorrente aveva impugnato le seguenti numero 9 cartelle di pagamento:
- n° 014 2022 0033349084 000, dell'importo di Euro 389,88, AI 2018-36bis liq. IVA;
- n° 014 2023 0014706211 000, dell'importo di € 1.462,40, AI 2020-36bis liq. IVA;
- n° 014 2023 0014706211 000, dell'importo di Eur 2.016,61, AI 2018-36bis liq. IVA;
- n° 014 2023 0032519448 000, dell'importo di € 3.708,94, AI 2019-36bis liq. IVA;
- n° 014 2023 0033452074 000, dell'importo di € 3.542,40, AI 2021-36bis liq. IVA;
- n° 014 2024 0025147561 000, dell'importo di Euro 1.186,28, AI 2022-36bis liq. IVA;
- n° 014 2024 0025147561 000, dell'importo di Euro 2.588,21, AI 2020-36bis liq. IVA;
- n° 014 2024 0051185945 000, dell'importo di Euro 6.492,89, AI 2023-36bis liq. IVA;
- n° 014 2024 0066668223 000, dell'importo di Euro 734,23, AI 2021-36bis liq. IVA;
al riguardo eccependo:
1- vizi delle cartelle opposte derivanti dalla mancata loro notifica;
2-violazione del diritto di difesa;
3-nullità degli atti esecutivi conseguenti.
Per cui, in via preliminare chiedeva disporsi la riunione del presente gravame a tale ulteriore ricorso iscritto al numero 1741/2025, pendente presso questa medesima Sezione della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado.
Indi, per quanto attiene il sostanziale motivo di ricorso fondato sulla eccepita mancata notifica delle cartelle di pagamento, rappresentava che trattavasi di attività di esclusiva competenza dell'Agenzia della
Riscossione.
Opponendosi all'avversa richiesta di sospensione degli effetti degli effetti degli atti impugnati, concludeva per sentir dichiarare l'inammissibilità del ricorso poiché tardivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma d.lgs. n.546 del 1992 e, comunque, il suo rigetto.
Con vittoria delle spese del giudizio.
Con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccepiva l'inammissibilità del ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 primo comma, D. Lgs. n.546/1992, a tal fine opponendo e documentando la regolare notifica di tutte le cartelle esattoriali sottese agli estratti di ruolo impugnati.
Inoltre, opponeva e documentava l'avvenuta notifica dei seguenti successivi atti:
· comunicazione preventiva di ipoteca n. 01476202200004224000 notificata il 12.7.2022;
· intimazione di pagamento n. 01420199020228352000 notificata il 14.2.2020;
· intimazione di pagamento n. 01420199007644947000 notificata il 12.7/2019.
Concludeva per sentir rigettato il ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il Collegio prende in esame la richiesta di riunione del presente gravame all'ulteriore ricorso iscritto al numero 1741/2025 RGR, decidendo di non procedervi, atteso che dalla svolta interrogazione risulta già fissata per tale ricorso l'udienza di trattazione al dì 12 gennaio 2026 e, pertanto, la riunione intralcerebbe la pronta definizione di entrambi i procedimenti. Per quanto attiene gli atti oggetto del presente gravame;
ovverosia: gli estratti di ruolo delle numero 4 cartelle qui in precedenza elencate, il Collegio osserva che l'art. 12, comma 4 bis, DPR n. 602/1973, come modificato dall'art. 12, D. Lgs. n. 110/2024, ne ha espressamente escluso l'impugnabilità, fatte salve le ipotesi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio;
il tutto come specificato nel citato art. 12, comma 4, bis, riguardo a specifiche casistiche che, però, non ricorrono nella fattispecie qui in esame.
Peraltro, l'art. 18, D. Lgs. 546/1992, dal contenuto analitico e dettagliato, non comprende aspetti processuali inerenti la tutela giurisdizionale avverso le cartelle di pagamento di cui si è venuti a conoscenza a mezzo degli estratti di ruolo.
Sicché, in assenza di iniziative dell'Ufficio tendenti alla riscossione delle cartelle di pagamento oggetto dell'iscrizione a ruolo e in difetto di specifiche deduzioni da parte del contribuente sulla ricorrenza di un interesse ad agire, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso (in tal senso, Cassazione n. 6588/2025).
Ad ogni buon conto, per completezza espositiva ed effettività della tutela, il Collegio non si esime dall'esaminare nel merito la pretesa fatta valere, che si rivela infondata, stante la documentata eseguita notifica di tutte le cartelle esattoriali oggetto del presente gravame e, segnatamente:
· in riferimento alla cartella n. 014 2018 0000700100 000: in data 13.3.2018 a mani di tale Nominativo_1, qualificatosi familiare;
· in riferimento alla cartella n. 014 2019 0001554665 000: in data 26.2.2019 a mani di tale Nominativo_2, portiere dello stabile;
· in riferimento alla cartella n. 014 2021 0023163379 000: in data 17.1.2023 a mani del portiere dello stabile.
Talchè, non avendo le allegazioni di che trattasi formato oggetto di alcuna contestazione, in applicazione dell'art. 115 c.p.c., consegue la pacificità dei fatti dedotti dalla resistente Agenzia delle Entrate-
Riscossione e, per l'effetto, la definitività delle cartelle di pagamento oggetto di impugnativa per intervenuta cristallizzazione delle pretese tributarie in esse contenute.
Da qui, consegue l'inammissibilità del ricorso, restando assorbite le ulteriori eccezioni sollevate dal ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza, come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle costituite Agenzie, liquidandole in euro 1800,00 per ciascuna di esse.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZONNO DESIREE', Presidente
BALDASSARRE DOMENICO, AT
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1788/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari - Via Giovanni Amendola 164a 70126 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420180000700100000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420180000700100000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420180000700100000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190001554665000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420190001554665000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420210023163379000 IVA-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2889/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava gli estratti di ruolo relativi alle seguenti cartelle di pagamento:
1. n. 014 2018 0000700100 000, dell'importo di euro 3.354,66 per irpef, iva e relativi accessori anno d'imposta 2014;
2. n. 014 2019 0001554665 000, dell'importo di euro 9.998,78 per iva e relativi accessori anno d'imposta 2015 (ndr. di effettivi euro 8.998,78 e non di euro 9.998,78 come esposto dalla ricorrente);
3. n. 014 2019 0001554665 000, dell'importo di euro 3.682,63 per iva e relativi accessori anno d'imposta 2017;
4. n. 014 2021 0023163379 000, dell'importo di euro 6.283,29 per iva e relativi accessori anno d'imposta 2016;
riguardo alle quali rappresentava di non averne mai ricevuto notifica.
Ciò posto, nell'opporre la sussistenza di vizi propri delle cartelle di pagamento derivanti dalla mancata loro notifica, eccepiva:
1)violazione del diritto di difesa;
2)nullità degli atti esecutivi conseguenti.
Previa richiesta di sospensione degli effetti degli effetti degli atti impugnati e di discussione in pubblica udienza con collegamento da remoto, concludeva per sentir dichiarare il loro annullamento.
Con vittoria delle spese del giudizio, da distrarsi a favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
Con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari, premetteva che con ricorso presentato in data 6 luglio 2025 la ricorrente aveva impugnato le seguenti numero 9 cartelle di pagamento:
- n° 014 2022 0033349084 000, dell'importo di Euro 389,88, AI 2018-36bis liq. IVA;
- n° 014 2023 0014706211 000, dell'importo di € 1.462,40, AI 2020-36bis liq. IVA;
- n° 014 2023 0014706211 000, dell'importo di Eur 2.016,61, AI 2018-36bis liq. IVA;
- n° 014 2023 0032519448 000, dell'importo di € 3.708,94, AI 2019-36bis liq. IVA;
- n° 014 2023 0033452074 000, dell'importo di € 3.542,40, AI 2021-36bis liq. IVA;
- n° 014 2024 0025147561 000, dell'importo di Euro 1.186,28, AI 2022-36bis liq. IVA;
- n° 014 2024 0025147561 000, dell'importo di Euro 2.588,21, AI 2020-36bis liq. IVA;
- n° 014 2024 0051185945 000, dell'importo di Euro 6.492,89, AI 2023-36bis liq. IVA;
- n° 014 2024 0066668223 000, dell'importo di Euro 734,23, AI 2021-36bis liq. IVA;
al riguardo eccependo:
1- vizi delle cartelle opposte derivanti dalla mancata loro notifica;
2-violazione del diritto di difesa;
3-nullità degli atti esecutivi conseguenti.
Per cui, in via preliminare chiedeva disporsi la riunione del presente gravame a tale ulteriore ricorso iscritto al numero 1741/2025, pendente presso questa medesima Sezione della Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado.
Indi, per quanto attiene il sostanziale motivo di ricorso fondato sulla eccepita mancata notifica delle cartelle di pagamento, rappresentava che trattavasi di attività di esclusiva competenza dell'Agenzia della
Riscossione.
Opponendosi all'avversa richiesta di sospensione degli effetti degli effetti degli atti impugnati, concludeva per sentir dichiarare l'inammissibilità del ricorso poiché tardivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma d.lgs. n.546 del 1992 e, comunque, il suo rigetto.
Con vittoria delle spese del giudizio.
Con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccepiva l'inammissibilità del ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 primo comma, D. Lgs. n.546/1992, a tal fine opponendo e documentando la regolare notifica di tutte le cartelle esattoriali sottese agli estratti di ruolo impugnati.
Inoltre, opponeva e documentava l'avvenuta notifica dei seguenti successivi atti:
· comunicazione preventiva di ipoteca n. 01476202200004224000 notificata il 12.7.2022;
· intimazione di pagamento n. 01420199020228352000 notificata il 14.2.2020;
· intimazione di pagamento n. 01420199007644947000 notificata il 12.7/2019.
Concludeva per sentir rigettato il ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il Collegio prende in esame la richiesta di riunione del presente gravame all'ulteriore ricorso iscritto al numero 1741/2025 RGR, decidendo di non procedervi, atteso che dalla svolta interrogazione risulta già fissata per tale ricorso l'udienza di trattazione al dì 12 gennaio 2026 e, pertanto, la riunione intralcerebbe la pronta definizione di entrambi i procedimenti. Per quanto attiene gli atti oggetto del presente gravame;
ovverosia: gli estratti di ruolo delle numero 4 cartelle qui in precedenza elencate, il Collegio osserva che l'art. 12, comma 4 bis, DPR n. 602/1973, come modificato dall'art. 12, D. Lgs. n. 110/2024, ne ha espressamente escluso l'impugnabilità, fatte salve le ipotesi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio;
il tutto come specificato nel citato art. 12, comma 4, bis, riguardo a specifiche casistiche che, però, non ricorrono nella fattispecie qui in esame.
Peraltro, l'art. 18, D. Lgs. 546/1992, dal contenuto analitico e dettagliato, non comprende aspetti processuali inerenti la tutela giurisdizionale avverso le cartelle di pagamento di cui si è venuti a conoscenza a mezzo degli estratti di ruolo.
Sicché, in assenza di iniziative dell'Ufficio tendenti alla riscossione delle cartelle di pagamento oggetto dell'iscrizione a ruolo e in difetto di specifiche deduzioni da parte del contribuente sulla ricorrenza di un interesse ad agire, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso (in tal senso, Cassazione n. 6588/2025).
Ad ogni buon conto, per completezza espositiva ed effettività della tutela, il Collegio non si esime dall'esaminare nel merito la pretesa fatta valere, che si rivela infondata, stante la documentata eseguita notifica di tutte le cartelle esattoriali oggetto del presente gravame e, segnatamente:
· in riferimento alla cartella n. 014 2018 0000700100 000: in data 13.3.2018 a mani di tale Nominativo_1, qualificatosi familiare;
· in riferimento alla cartella n. 014 2019 0001554665 000: in data 26.2.2019 a mani di tale Nominativo_2, portiere dello stabile;
· in riferimento alla cartella n. 014 2021 0023163379 000: in data 17.1.2023 a mani del portiere dello stabile.
Talchè, non avendo le allegazioni di che trattasi formato oggetto di alcuna contestazione, in applicazione dell'art. 115 c.p.c., consegue la pacificità dei fatti dedotti dalla resistente Agenzia delle Entrate-
Riscossione e, per l'effetto, la definitività delle cartelle di pagamento oggetto di impugnativa per intervenuta cristallizzazione delle pretese tributarie in esse contenute.
Da qui, consegue l'inammissibilità del ricorso, restando assorbite le ulteriori eccezioni sollevate dal ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza, come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle costituite Agenzie, liquidandole in euro 1800,00 per ciascuna di esse.