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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/07/2025, n. 3621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3621 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale, dr.ssa Francesca
Orlando Facchin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 9045/2023 promossa da:
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, ,
[...] Controparte_4 Controparte_5
, in proprio e in qualità di esercente
[...] Controparte_6
la potestà genitoriale sulla figlia minore Persona_1 [...]
, Controparte_7 Controparte_8 [...]
, CP_9 Controparte_10
, in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sulle figlie
[...]
minori e , Per_2 Controparte_11 Controparte_12
, in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio
[...]
minore , , Persona_3 Controparte_13
in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore
, , in proprio ed Persona_4 Controparte_14
in qualità di esercente la potestà genitoriale del figlio minore
[...]
- residenze come da elenco allegato alla nota di Persona_5
deposito del 06.12.2024
rappresentati e difesi in giudizio, giusta procure in atti, dall'Avv. Francesco Carosi
ricorrenti
contro
1
Controparte_15
convenuto contumace
e con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
CONCLUSIONI
Per le ricorrenti: come da note scritte depositate il 02.05.2025
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza jure sanguinis
Fatto, svolgimento del processo e motivi della decisione
nata il [...]; nata il [...]; Controparte_1 Controparte_2
, nata il [...]; , nato il Controparte_3 Controparte_4
14.12.1994; , nata il [...]; Controparte_5 CP_6
nato il [...]; nata il [...]- rappresentata
[...] Persona_1
dal padre e dalla madre;
nato Persona_6 Controparte_7
il 18.08.1985; nata il [...]; Controparte_8 Controparte_9
nata il [...]; nata il [...]; Controparte_10
e nate, rispettivamente, il 11.07.2013 e il 26.12.2019- Per_2 Controparte_11
rappresentate dalla madre e dal padre Persona_7 Controparte_12
nato il [...]; nato il [...]-
[...] Persona_3
rappresentato dal padre e dalla madre;
Persona_8 [...]
nato il [...]; nato il [...]- CP_13 Persona_4
rappresentato dal padre e dalla madre Persona_9 CP_14
nato il [...], in proprio ed in qualità di esercente la potestà genitoriale
[...]
– unitamente alla madre – del figlio minore Parte_1 [...]
tutti nati in Brasile, adivano il Tribunale di Venezia Persona_5
chiedendo che fosse accertato e dichiarato di essere cittadini italiani jure sanguinis per discendenza da avo italiano.
A sostegno della domanda deducevano di essere discendenti di (o Persona_10
), nato il [...] a [...], figlio di Persona_11
e di , cittadino italiano, poi emigrato e deceduto in Persona_12 Persona_13
Brasile senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana;
per la linea di
2 discendenza, si richiama integralmente quanto dedotto dai ricorrenti nel ricorso introduttivo- e nel successivo deposito del 02.05.2025- da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Alla prima udienza del 09.12.2024 il giudice chiedeva integrazioni e chiarimenti e la causa veniva rinviata al 05.05.2025 ex art. 127 ter cpc;
a tale udienza la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dai soli ricorrenti con note scritte del 02.05.2025, ove venivano effettuate le integrazioni richieste.
***
I fatti e le motivazioni dedotte risultano fondate e provate documentalmente.
Preliminarmente va rilevato che il non si è costituito sicché, verificata la CP_15
regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ex art. 281 undecies cpc, ne va dichiarata la contumacia.
Ancora in via preliminare, si prende atto della rinuncia alla richiesta cittadinanza da parte di per lui e per il figlio Controparte_14 Persona_5
ribadita con note scritte del 02.05.2025
[...]
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto dedotto dai ricorrenti nel proprio ricorso introduttivo e nel successivo deposito del 02.05.2025, da intendersi qui richiamato, riprodotto e provato sulla base dei documenti allegati;
ad integrazione si rileva che i diversi nomi e cognomi dell'avo, poi tramandati ai discendenti qui ricorrenti, risultano dal certificato di non naturalizzazione brasiliana prodotto sub doc. 25, nonché che le procure rilasciate dai cinque ricorrenti minorenni- e Per_1 Per_1 Per_2 Controparte_11 Persona_3
risultano correttamente effettuate da entrambi i
[...] Persona_4
genitori esercenti la potestà genitoriale. Inoltre, si rileva che la data di nascita dell'ava (01.11.1918) è stata correttamente individuata in base al Per_14
certificato di nascita in atti (cfr. doc. 34). Infine, si prende atto di quanto dedotto e prodotto con le note del 2.05.2025, ovvero del deposito della procura di
[...]
e al mancato deposito dei documenti nn. 6, 7, 8, 36, 37, 42 e 43, CP_3
richiesti in integrazione in quanto superflui alla luce della rinuncia alla domanda formulata dal sig. Controparte_14
Orbene, il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge
3 n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso e nel successivo deposito documentale del
02/05/2025, trova, invero, esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta, inoltre, che non è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano Persona_10
e mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure
Per_1 Per_ sanguinis alle figlie - , e che l'hanno a propria volta trasmessa Per_16
ai loro discendenti, sicché anche questi ultimi sono a loro volta cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione:
Per_1 Per_ infatti, le figlie dell'avo - , e - sono nate, rispettivamente, Per_16
Per_1 17.07.1916, il 01.11.1918 e il 19.03.1926; inoltre, e si sono sposate Per_14
in epoca pre costituzionale e la figlia della prima, , è nata il Persona_17
08.07.1935.
Tale sequenza, in base alla legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista (salvo casi marginali) unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n.
555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 09.04.1975, dichiarava costituzionalmente illegittimo il predetto art. 10 della legge n. 555/1912 “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna automaticamente per il solo fatto del matrimonio con lo straniero” e, con la sentenza n. 30 del 09.02.1983 dichiarava, altresì, costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della medesima legge sopra citata “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, rilevando
4 l'irragionevole disparità di trattamento tra uomo e donna che tali articoli ponevano in essere, attribuendo la cittadinanza italiana solo ai figli di padre cittadino italiano e non a figli di madre cittadina italiana e disponendo la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna che si sposava con cittadino straniero, indipendentemente dalla sua volontà.
Le suddette pronunce, pertanto, hanno così ricondotto ai valori costituzionali di uguaglianza e parità tra i coniugi, sanciti dagli artt. 3 e 29 della Costituzione, la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Tanto premesso, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione stessa, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Tale sostanziale disparità di trattamento, tuttavia, è stata superata grazie ad una pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4466 del 25.02.2009, che ha affermato “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n.
30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”; ancora “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio della donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n.
555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
5 La Suprema Corte parte dalla premessa fondamentale che lo status di cittadino non può in alcun modo definirsi “rapporto esaurito”, posto che trattandosi di uno stato della persona, esso integra una situazione soggettiva permanente. Infatti, lo stato di cittadino “costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”
Peraltro, il giudizio di “esaurimento” del rapporto non può mai fondarsi sulla legge dichiarata costituzionalmente illegittima, altrimenti continuerebbe a trovare applicazione la stessa legge, in spregio al divieto di dare applicazione alle norme dichiarate incostituzionali (art. 30, comma 3, legge 87/1953).
In assenza di eventi o situazioni regolate da norme diverse dalla Legge n. 555/1912, come ad esempio una sentenza passata in giudicato che abbia reso definitiva ed esaurita la perdita o il mancato acquisto della cittadinanza, il permanere di tali effetti comporta il perdurare delle conseguenze di una normativa discriminatoria e contraria ai diritti fondamentali della donna.
Gli effetti prodotti dalla legge dichiarata incostituzionale, laddove perdurino, devono pertanto venire meno dal 01 gennaio 1948, sicché la cittadinanza non va ricollegata all'evento (ed al momento) della nascita, ma al rapporto di filiazione, rapporto che era ed è esistente anche nel 1948, “poiché l'art. 1 della legge n. 555 del 1912 (come
l'art. 1 della legge5 febbraio 1992 n. 91) non include nella fattispecie relativa all'acquisto della cittadinanza la nascita, bensì la situazione di filiazione, deve essere considerato italiano colui che è nato da madre italiana anteriormente al 1° gennaio 1948, data in cui quest'ultima ha acquistato l'idoneità a trasmettere la cittadinanza ai propri figli” ed una tale interpretazione risulta del resto avallata dalla sua compatibilità costituzionale (Tribunale Torino 12 aprile 1999).
La Pubblica Amministrazione, tuttavia, continua a non aderire a tale giurisprudenza, prevedendo, al contrario, che la madre italiana trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della Costituzione.
Ne consegue che mentre i discendenti di madre italiana nati dopo il 1° gennaio 1948
(data di entrata in vigore della Costituzione) possono ottenere il riconoscimento della
6 cittadinanza per ius sanguinis direttamente in via amministrativa, laddove invece, come nella specie, la discendenza da madre italiana abbia avuto luogo anche prima del 1948, gli interessati possono vedere accertato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis per via materna, avviando necessariamente un'azione giudiziaria in
Italia.
Per_1 Per_ Pertanto, in conformità a detto principio, , e , cittadine italiane Per_16
per nascita, non hanno perso la cittadinanza per aver contratto matrimonio in Brasile
e, al contempo, ha trasmesso la propria cittadinanza iure sanguinis a sua CP_16
figlia, nata in Brasile in [...] precostituzionale (1935), la quale a propria volta l'ha trasmessa ai suoi discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti.
E' provata, quindi, la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti e la circostanza per cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta anche per linea materna non costituisce impedimento.
In ogni caso, i ricorrenti hanno argomentato in merito ai tentativi effettuati - senza successo- per avviare il procedimento per la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile.
Del resto, sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Deve pertanto essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, Controparte_15
anche perché non risultano essere stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
7 Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla
L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo
“status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n.
25317 del 24.08.2022).
Le spese di lite, stante la natura strettamente personale del diritto fatto valere, dell'assenza di difese da parte del e dal carattere eccezionale delle cause CP_15
che hanno reso necessaria la richiesta di riconoscimento per via giudiziaria anziché per la – naturale – via amministrativa, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, accoglie la domanda e per l'effetto così dispone:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_15
- dichiara l'estinzione del processo limitatamente alla domanda proposta da in nome proprio e quale esercente la patria Controparte_14 potestà sul figlio minore;
Persona_5
- accerta e dichiara che nata il [...] a [...] Controparte_1
Janeiro (Brasile) e ivi residente come da elenco allegato alla nota di deposito del
06/12/2024, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune
8 avo, cittadino italiano, ; Persona_10
- accerta e dichiara che UL nata il [...] a [...] CP_1
Janeiro (Brasile) e ivi residente come da elenco allegato alla nota di deposito del
06/12/2024, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_10
- accerta e dichiara che , nata il [...] a [...] Controparte_3
Janeiro (Brasile) e ivi residente come da elenco allegato alla nota di deposito del
06/12/2024, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_10
- accerta e dichiara che , nato il Controparte_4
14.12.1994 a Rio de Janeiro (Brasile) e ivi residente come da elenco allegato alla nota di deposito del 06/12/2024, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_10
- accerta e dichiara che , nata il Controparte_5
12.08.1997 a Rio de Janeiro (Brasile) e ivi residente come da elenco allegato alla nota di deposito del 06/12/2024, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_10
- accerta e dichiara che nato il [...] a [...] Controparte_6
Janeiro (Brasile) e ivi residente come da elenco allegato alla nota di deposito del
06/12/2024, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_10
- accerta e dichiara che nata il [...] a [...] Persona_1
(Brasile) e ivi residente come da elenco allegato alla nota di deposito del 06/12/2024,
è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_10
- accerta e dichiara che nato il [...] CP_7 Controparte_7
a Rio de Janeiro (Brasile) e ivi residente come da elenco allegato alla nota di deposito del 06/12/2024, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_10
- accerta e dichiara che , nata il [...] a [...] Controparte_8
9 Janeiro (Brasile) e ivi residente come da elenco allegato alla nota di deposito del
06/12/2024, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_10
- accerta e dichiara che , nata il [...] a [...] Controparte_9
de Janeiro (Brasile) e ivi residente come da elenco allegato alla nota di deposito del
06/12/2024, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_10
- accerta e dichiara che Controparte_10
, nata il [...] a [...] e ivi residente come da
[...]
elenco allegato alla nota di deposito del 06/12/2024, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_10
- accerta e dichiara che , nata il [...] a [...] Parte_2
Grossa (Brasile) e ivi residente come da elenco allegato alla nota di deposito del
06/12/2024, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_10
- accerta e dichiara che , nata il [...] a [...] Controparte_11
Grossa (Brasile) e ivi residente come da elenco allegato alla nota di deposito del
06/12/2024, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_10
- accerta e dichiara che , nato il [...] a Controparte_12
Rio de Janeiro (Brasile) e ivi residente come da elenco allegato alla nota di deposito del 06/12/2024, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_10
- accerta e dichiara che , nato il [...] a Persona_3
Rio de Janeiro (Brasile) e ivi residente come da elenco allegato alla nota di deposito del 06/12/2024, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_10
- accerta e dichiara che , nato il [...] a [...] Controparte_13
de Janeiro (Brasile) e ivi residente come da elenco allegato alla nota di deposito del
06/12/2024, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune
10 avo, cittadino italiano, ; Persona_10
- accerta e dichiara che , nato il [...] a [...] Persona_4
de Janeiro (Brasile) e ivi residente come da elenco allegato alla nota di deposito del
06/12/2024, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_10
- ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente Controparte_15
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Venezia, il 14/07/2025
Il Giudice
Francesca Orlando
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale, dr.ssa Francesca
Orlando Facchin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 9045/2023 promossa da:
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, ,
[...] Controparte_4 Controparte_5
, in proprio e in qualità di esercente
[...] Controparte_6
la potestà genitoriale sulla figlia minore Persona_1 [...]
, Controparte_7 Controparte_8 [...]
, CP_9 Controparte_10
, in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sulle figlie
[...]
minori e , Per_2 Controparte_11 Controparte_12
, in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio
[...]
minore , , Persona_3 Controparte_13
in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore
, , in proprio ed Persona_4 Controparte_14
in qualità di esercente la potestà genitoriale del figlio minore
[...]
- residenze come da elenco allegato alla nota di Persona_5
deposito del 06.12.2024
rappresentati e difesi in giudizio, giusta procure in atti, dall'Avv. Francesco Carosi
ricorrenti
contro
1
Controparte_15
convenuto contumace
e con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
CONCLUSIONI
Per le ricorrenti: come da note scritte depositate il 02.05.2025
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza jure sanguinis
Fatto, svolgimento del processo e motivi della decisione
nata il [...]; nata il [...]; Controparte_1 Controparte_2
, nata il [...]; , nato il Controparte_3 Controparte_4
14.12.1994; , nata il [...]; Controparte_5 CP_6
nato il [...]; nata il [...]- rappresentata
[...] Persona_1
dal padre e dalla madre;
nato Persona_6 Controparte_7
il 18.08.1985; nata il [...]; Controparte_8 Controparte_9
nata il [...]; nata il [...]; Controparte_10
e nate, rispettivamente, il 11.07.2013 e il 26.12.2019- Per_2 Controparte_11
rappresentate dalla madre e dal padre Persona_7 Controparte_12
nato il [...]; nato il [...]-
[...] Persona_3
rappresentato dal padre e dalla madre;
Persona_8 [...]
nato il [...]; nato il [...]- CP_13 Persona_4
rappresentato dal padre e dalla madre Persona_9 CP_14
nato il [...], in proprio ed in qualità di esercente la potestà genitoriale
[...]
– unitamente alla madre – del figlio minore Parte_1 [...]
tutti nati in Brasile, adivano il Tribunale di Venezia Persona_5
chiedendo che fosse accertato e dichiarato di essere cittadini italiani jure sanguinis per discendenza da avo italiano.
A sostegno della domanda deducevano di essere discendenti di (o Persona_10
), nato il [...] a [...], figlio di Persona_11
e di , cittadino italiano, poi emigrato e deceduto in Persona_12 Persona_13
Brasile senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana;
per la linea di
2 discendenza, si richiama integralmente quanto dedotto dai ricorrenti nel ricorso introduttivo- e nel successivo deposito del 02.05.2025- da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Alla prima udienza del 09.12.2024 il giudice chiedeva integrazioni e chiarimenti e la causa veniva rinviata al 05.05.2025 ex art. 127 ter cpc;
a tale udienza la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dai soli ricorrenti con note scritte del 02.05.2025, ove venivano effettuate le integrazioni richieste.
***
I fatti e le motivazioni dedotte risultano fondate e provate documentalmente.
Preliminarmente va rilevato che il non si è costituito sicché, verificata la CP_15
regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ex art. 281 undecies cpc, ne va dichiarata la contumacia.
Ancora in via preliminare, si prende atto della rinuncia alla richiesta cittadinanza da parte di per lui e per il figlio Controparte_14 Persona_5
ribadita con note scritte del 02.05.2025
[...]
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto dedotto dai ricorrenti nel proprio ricorso introduttivo e nel successivo deposito del 02.05.2025, da intendersi qui richiamato, riprodotto e provato sulla base dei documenti allegati;
ad integrazione si rileva che i diversi nomi e cognomi dell'avo, poi tramandati ai discendenti qui ricorrenti, risultano dal certificato di non naturalizzazione brasiliana prodotto sub doc. 25, nonché che le procure rilasciate dai cinque ricorrenti minorenni- e Per_1 Per_1 Per_2 Controparte_11 Persona_3
risultano correttamente effettuate da entrambi i
[...] Persona_4
genitori esercenti la potestà genitoriale. Inoltre, si rileva che la data di nascita dell'ava (01.11.1918) è stata correttamente individuata in base al Per_14
certificato di nascita in atti (cfr. doc. 34). Infine, si prende atto di quanto dedotto e prodotto con le note del 2.05.2025, ovvero del deposito della procura di
[...]
e al mancato deposito dei documenti nn. 6, 7, 8, 36, 37, 42 e 43, CP_3
richiesti in integrazione in quanto superflui alla luce della rinuncia alla domanda formulata dal sig. Controparte_14
Orbene, il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge
3 n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso e nel successivo deposito documentale del
02/05/2025, trova, invero, esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta, inoltre, che non è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano Persona_10
e mai ha rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure
Per_1 Per_ sanguinis alle figlie - , e che l'hanno a propria volta trasmessa Per_16
ai loro discendenti, sicché anche questi ultimi sono a loro volta cittadini italiani.
Dall'esame di tale documentazione emerge che vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione:
Per_1 Per_ infatti, le figlie dell'avo - , e - sono nate, rispettivamente, Per_16
Per_1 17.07.1916, il 01.11.1918 e il 19.03.1926; inoltre, e si sono sposate Per_14
in epoca pre costituzionale e la figlia della prima, , è nata il Persona_17
08.07.1935.
Tale sequenza, in base alla legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista (salvo casi marginali) unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n.
555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 09.04.1975, dichiarava costituzionalmente illegittimo il predetto art. 10 della legge n. 555/1912 “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna automaticamente per il solo fatto del matrimonio con lo straniero” e, con la sentenza n. 30 del 09.02.1983 dichiarava, altresì, costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della medesima legge sopra citata “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, rilevando
4 l'irragionevole disparità di trattamento tra uomo e donna che tali articoli ponevano in essere, attribuendo la cittadinanza italiana solo ai figli di padre cittadino italiano e non a figli di madre cittadina italiana e disponendo la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna che si sposava con cittadino straniero, indipendentemente dalla sua volontà.
Le suddette pronunce, pertanto, hanno così ricondotto ai valori costituzionali di uguaglianza e parità tra i coniugi, sanciti dagli artt. 3 e 29 della Costituzione, la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Tanto premesso, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione stessa, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Tale sostanziale disparità di trattamento, tuttavia, è stata superata grazie ad una pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4466 del 25.02.2009, che ha affermato “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n.
30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”; ancora “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio della donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n.
555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
5 La Suprema Corte parte dalla premessa fondamentale che lo status di cittadino non può in alcun modo definirsi “rapporto esaurito”, posto che trattandosi di uno stato della persona, esso integra una situazione soggettiva permanente. Infatti, lo stato di cittadino “costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”
Peraltro, il giudizio di “esaurimento” del rapporto non può mai fondarsi sulla legge dichiarata costituzionalmente illegittima, altrimenti continuerebbe a trovare applicazione la stessa legge, in spregio al divieto di dare applicazione alle norme dichiarate incostituzionali (art. 30, comma 3, legge 87/1953).
In assenza di eventi o situazioni regolate da norme diverse dalla Legge n. 555/1912, come ad esempio una sentenza passata in giudicato che abbia reso definitiva ed esaurita la perdita o il mancato acquisto della cittadinanza, il permanere di tali effetti comporta il perdurare delle conseguenze di una normativa discriminatoria e contraria ai diritti fondamentali della donna.
Gli effetti prodotti dalla legge dichiarata incostituzionale, laddove perdurino, devono pertanto venire meno dal 01 gennaio 1948, sicché la cittadinanza non va ricollegata all'evento (ed al momento) della nascita, ma al rapporto di filiazione, rapporto che era ed è esistente anche nel 1948, “poiché l'art. 1 della legge n. 555 del 1912 (come
l'art. 1 della legge5 febbraio 1992 n. 91) non include nella fattispecie relativa all'acquisto della cittadinanza la nascita, bensì la situazione di filiazione, deve essere considerato italiano colui che è nato da madre italiana anteriormente al 1° gennaio 1948, data in cui quest'ultima ha acquistato l'idoneità a trasmettere la cittadinanza ai propri figli” ed una tale interpretazione risulta del resto avallata dalla sua compatibilità costituzionale (Tribunale Torino 12 aprile 1999).
La Pubblica Amministrazione, tuttavia, continua a non aderire a tale giurisprudenza, prevedendo, al contrario, che la madre italiana trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della Costituzione.
Ne consegue che mentre i discendenti di madre italiana nati dopo il 1° gennaio 1948
(data di entrata in vigore della Costituzione) possono ottenere il riconoscimento della
6 cittadinanza per ius sanguinis direttamente in via amministrativa, laddove invece, come nella specie, la discendenza da madre italiana abbia avuto luogo anche prima del 1948, gli interessati possono vedere accertato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis per via materna, avviando necessariamente un'azione giudiziaria in
Italia.
Per_1 Per_ Pertanto, in conformità a detto principio, , e , cittadine italiane Per_16
per nascita, non hanno perso la cittadinanza per aver contratto matrimonio in Brasile
e, al contempo, ha trasmesso la propria cittadinanza iure sanguinis a sua CP_16
figlia, nata in Brasile in [...] precostituzionale (1935), la quale a propria volta l'ha trasmessa ai suoi discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti.
E' provata, quindi, la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti e la circostanza per cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta anche per linea materna non costituisce impedimento.
In ogni caso, i ricorrenti hanno argomentato in merito ai tentativi effettuati - senza successo- per avviare il procedimento per la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile.
Del resto, sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Deve pertanto essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, Controparte_15
anche perché non risultano essere stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
7 Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla
L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo
“status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n.
25317 del 24.08.2022).
Le spese di lite, stante la natura strettamente personale del diritto fatto valere, dell'assenza di difese da parte del e dal carattere eccezionale delle cause CP_15
che hanno reso necessaria la richiesta di riconoscimento per via giudiziaria anziché per la – naturale – via amministrativa, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, accoglie la domanda e per l'effetto così dispone:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_15
- dichiara l'estinzione del processo limitatamente alla domanda proposta da in nome proprio e quale esercente la patria Controparte_14 potestà sul figlio minore;
Persona_5
- accerta e dichiara che nata il [...] a [...] Controparte_1
Janeiro (Brasile) e ivi residente come da elenco allegato alla nota di deposito del
06/12/2024, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune
8 avo, cittadino italiano, ; Persona_10
- accerta e dichiara che UL nata il [...] a [...] CP_1
Janeiro (Brasile) e ivi residente come da elenco allegato alla nota di deposito del
06/12/2024, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_10
- accerta e dichiara che , nata il [...] a [...] Controparte_3
Janeiro (Brasile) e ivi residente come da elenco allegato alla nota di deposito del
06/12/2024, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_10
- accerta e dichiara che , nato il Controparte_4
14.12.1994 a Rio de Janeiro (Brasile) e ivi residente come da elenco allegato alla nota di deposito del 06/12/2024, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_10
- accerta e dichiara che , nata il Controparte_5
12.08.1997 a Rio de Janeiro (Brasile) e ivi residente come da elenco allegato alla nota di deposito del 06/12/2024, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_10
- accerta e dichiara che nato il [...] a [...] Controparte_6
Janeiro (Brasile) e ivi residente come da elenco allegato alla nota di deposito del
06/12/2024, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_10
- accerta e dichiara che nata il [...] a [...] Persona_1
(Brasile) e ivi residente come da elenco allegato alla nota di deposito del 06/12/2024,
è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_10
- accerta e dichiara che nato il [...] CP_7 Controparte_7
a Rio de Janeiro (Brasile) e ivi residente come da elenco allegato alla nota di deposito del 06/12/2024, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_10
- accerta e dichiara che , nata il [...] a [...] Controparte_8
9 Janeiro (Brasile) e ivi residente come da elenco allegato alla nota di deposito del
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- accerta e dichiara che , nata il [...] a [...] Controparte_9
de Janeiro (Brasile) e ivi residente come da elenco allegato alla nota di deposito del
06/12/2024, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_10
- accerta e dichiara che Controparte_10
, nata il [...] a [...] e ivi residente come da
[...]
elenco allegato alla nota di deposito del 06/12/2024, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_10
- accerta e dichiara che , nata il [...] a [...] Parte_2
Grossa (Brasile) e ivi residente come da elenco allegato alla nota di deposito del
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- accerta e dichiara che , nata il [...] a [...] Controparte_11
Grossa (Brasile) e ivi residente come da elenco allegato alla nota di deposito del
06/12/2024, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_10
- accerta e dichiara che , nato il [...] a Controparte_12
Rio de Janeiro (Brasile) e ivi residente come da elenco allegato alla nota di deposito del 06/12/2024, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_10
- accerta e dichiara che , nato il [...] a Persona_3
Rio de Janeiro (Brasile) e ivi residente come da elenco allegato alla nota di deposito del 06/12/2024, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_10
- accerta e dichiara che , nato il [...] a [...] Controparte_13
de Janeiro (Brasile) e ivi residente come da elenco allegato alla nota di deposito del
06/12/2024, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune
10 avo, cittadino italiano, ; Persona_10
- accerta e dichiara che , nato il [...] a [...] Persona_4
de Janeiro (Brasile) e ivi residente come da elenco allegato alla nota di deposito del
06/12/2024, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Persona_10
- ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente Controparte_15
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Venezia, il 14/07/2025
Il Giudice
Francesca Orlando
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