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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 693/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OR AR IA, Presidente ORANNI GIOVANNI, Relatore UFILUGELLI FRANCESCO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 781/2024 depositato il 15/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Frascati - Piazza G. Marconi 3 00044 Frascati RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8407/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 35 e pubblicata il 21/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1409 IMU 2017
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di giustizia tributaria di Roma, Ricorrente_1 impugnava avviso di accertamento aventi ad oggetto l'IMU dovuta per l'anno di imposta 2017, relativamente a tre unità immobiliari, con relative pertinenze, distinte in catasto Dati catastali_1 Indirizzo_1 Indirizzo_2, site in Frascati, , , nella proprietà delle quali la ricorrente era subentrata alla morte della madre (anno 2003) unitamente e in pari quota con la sorella Nominativo_1. Il Comune di Frascati, dopo aver attribuito l'intera proprietà degli immobili alla ricorrente, aveva rettificato l'avviso di accertamento, riducendo al 50% la percentuale di possesso della ricorrente stessa. Lamentava che l'ente impositore non aveva tenuto conto della funzione di abitazione principale di due delle tre unità immobiliari oggetto di accertamento: l'una di cui ai Dati catastali_2 graffati rappresentava l'abitazione principale di essa ricorrente, la seconda di cui ai Dati catastali_3 graffati, rappresentava l'abitazione principale della sorella Nominativo_1, la terza di cui ai Dati catastali_4 rappresentava immobile a disposizione con quota in proprietà del 50%. Il Comune di Frascati, nel costituirsi in giudizio, resisteva e chiedeva il rigetto del ricorso. Il Comune di Frascati depositava memoria illustrativa, sostenendo, quanto agli immobili di cui ai Dati catastali_3 , che l'esenzione d'imposta non spettava alla ricorrente, comproprietaria al 50% e non residente negli immobili. La ricorrente depositava memoria illustrativa, con la quale allegava il progetto divisionale degli immobili. Con sentenza n. 8407/35/2023, in data 22.03-21.06.2023la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma respingeva il ricorso, compensando le spese. Con atto di appello, telematicamente notificato in data 19/01/2024 e depositato nelle stesse forme in data 15/02/2024, Ricorrente_1 proponeva appello avverso detta sentenza, sostenendo che il Tribunale di Velletri, con atto del 30/05/2023, aveva sciolto la Nominativo_1comunione dei beni, assegnando alla appellante e alla sorella l'intera proprietà degli immobili costituenti le loro abitazioni principali, vale a dire l'immobile di cui ai sub 7-10, Indirizzo_2, alla appellante, l'immobile di cui ai sub 8-Indirizzo_2, alla sorella, alla quale era state attribuite anche gli immobili pertinenziali di cui ai Dati catastali_5. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'appello e l'annullamento dell'avviso di accertamento, in forza dell'effetto dichiarativo-retroattivo della divisione. Il Comune di Frascati, nel costituirsi in giudizio, resisteva e chiedeva il rigetto dell'appello. L'ente appellato ha depositato memoria illustrativa, nella quale ha illustrato che la pretesa impositiva iniziale nei confronti della contribuente è stata rettificata, eliminando gli immobili identificati in catasto al Dati catastali_6 poiché abitazione principale della ricorrente, e riducendo al 50% la pretesa impositiva sugli immobili identificati in catasto al fDati catastali_7), poiché in comproprietà con la sorella Nominativo_1. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3
1)- L'appello è infondato, tenuto conto di quanto chiarito dal Comune di Frascati in sede di memoria illustrativa. 1)-a Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504/1992, modificato con l. n. 296/2006 entrata in vigore il 01.01.2007, per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. L'appellante ha documentato che tra la appellante e la sorella Nominativo_1 è intervenuta divisione giudiziale dei beni in comunione, risultando l'appellante assegnataria degli immobili di cui al Dati catastali_1 , Dati catastali_3 graffati e sub 5 parte, la sorella Nominativo_1 degli immobili di cui al Dati catastali_1, Dati catastali_2 graffati e sub 3, 14, 13 e 12, oltre a spezzone di terreno, rimanendo indiviso l'immobile di cui al fDati catastali_1, sub 11, 6, 15 e sub 5 parte. L'appellante ha anche documentato che le residenze anagrafiche di essa appellante e della sorella sono state mantenute, negli anni di interesse, negli immobili oggetto di divisione, e precisamente la residenza anagrafica dell'appellante, dal 09/01/1981 ad oggi, Indirizzo_2 Ricorrente_1in Frascati, , mentre quella della sorella , dal 25/05/1981 ad oggi, in Frascati, Indirizzo_2. Indirizzo_4-b Ciò premesso, deve escludersi che la divisione giudiziale, intervenuta nel 2023, possa espletare effetti sull'anno di imposta 2017, cui si riferisce l'avviso di accertamento impugnato. Ne consegue che l'unità immobiliare utilizzata dalla appellante come abitazione principale (Dati catastali_1, sub 8, cat. A/7, e sub 12, cat. C/6) deve essere esentata dal pagamento dell'IMU, mentre sulle restanti unità immobiliari oggetto di accertamento (Dati catastali_1, sub 7 e 11, cat. A/7, 13 e 14, cat. C/6) la contribuente sarà tenuta al pagamento dell'imposta, in ragione della quota proprietaria pari al 50%. Ed è quanto riconosciuto dal Comune di Frascati nella memoria illustrativa depositata nel giudizio di appello.
2)- In ragione dell'esito del giudizio e delle ragioni reciprocamente esposte, nonché della intervenuta divisione giudiziale in corso di causa, le spese di lite del presente grado di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio respinge l'appello di parte contribuente e compensa le spese.
Così deciso il 29 gennaio 2026.
Il Giudice est. Il Presidente
OV OR MA SI OR
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OR AR IA, Presidente ORANNI GIOVANNI, Relatore UFILUGELLI FRANCESCO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 781/2024 depositato il 15/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Frascati - Piazza G. Marconi 3 00044 Frascati RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8407/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 35 e pubblicata il 21/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1409 IMU 2017
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di giustizia tributaria di Roma, Ricorrente_1 impugnava avviso di accertamento aventi ad oggetto l'IMU dovuta per l'anno di imposta 2017, relativamente a tre unità immobiliari, con relative pertinenze, distinte in catasto Dati catastali_1 Indirizzo_1 Indirizzo_2, site in Frascati, , , nella proprietà delle quali la ricorrente era subentrata alla morte della madre (anno 2003) unitamente e in pari quota con la sorella Nominativo_1. Il Comune di Frascati, dopo aver attribuito l'intera proprietà degli immobili alla ricorrente, aveva rettificato l'avviso di accertamento, riducendo al 50% la percentuale di possesso della ricorrente stessa. Lamentava che l'ente impositore non aveva tenuto conto della funzione di abitazione principale di due delle tre unità immobiliari oggetto di accertamento: l'una di cui ai Dati catastali_2 graffati rappresentava l'abitazione principale di essa ricorrente, la seconda di cui ai Dati catastali_3 graffati, rappresentava l'abitazione principale della sorella Nominativo_1, la terza di cui ai Dati catastali_4 rappresentava immobile a disposizione con quota in proprietà del 50%. Il Comune di Frascati, nel costituirsi in giudizio, resisteva e chiedeva il rigetto del ricorso. Il Comune di Frascati depositava memoria illustrativa, sostenendo, quanto agli immobili di cui ai Dati catastali_3 , che l'esenzione d'imposta non spettava alla ricorrente, comproprietaria al 50% e non residente negli immobili. La ricorrente depositava memoria illustrativa, con la quale allegava il progetto divisionale degli immobili. Con sentenza n. 8407/35/2023, in data 22.03-21.06.2023la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma respingeva il ricorso, compensando le spese. Con atto di appello, telematicamente notificato in data 19/01/2024 e depositato nelle stesse forme in data 15/02/2024, Ricorrente_1 proponeva appello avverso detta sentenza, sostenendo che il Tribunale di Velletri, con atto del 30/05/2023, aveva sciolto la Nominativo_1comunione dei beni, assegnando alla appellante e alla sorella l'intera proprietà degli immobili costituenti le loro abitazioni principali, vale a dire l'immobile di cui ai sub 7-10, Indirizzo_2, alla appellante, l'immobile di cui ai sub 8-Indirizzo_2, alla sorella, alla quale era state attribuite anche gli immobili pertinenziali di cui ai Dati catastali_5. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'appello e l'annullamento dell'avviso di accertamento, in forza dell'effetto dichiarativo-retroattivo della divisione. Il Comune di Frascati, nel costituirsi in giudizio, resisteva e chiedeva il rigetto dell'appello. L'ente appellato ha depositato memoria illustrativa, nella quale ha illustrato che la pretesa impositiva iniziale nei confronti della contribuente è stata rettificata, eliminando gli immobili identificati in catasto al Dati catastali_6 poiché abitazione principale della ricorrente, e riducendo al 50% la pretesa impositiva sugli immobili identificati in catasto al fDati catastali_7), poiché in comproprietà con la sorella Nominativo_1. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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1)- L'appello è infondato, tenuto conto di quanto chiarito dal Comune di Frascati in sede di memoria illustrativa. 1)-a Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504/1992, modificato con l. n. 296/2006 entrata in vigore il 01.01.2007, per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. L'appellante ha documentato che tra la appellante e la sorella Nominativo_1 è intervenuta divisione giudiziale dei beni in comunione, risultando l'appellante assegnataria degli immobili di cui al Dati catastali_1 , Dati catastali_3 graffati e sub 5 parte, la sorella Nominativo_1 degli immobili di cui al Dati catastali_1, Dati catastali_2 graffati e sub 3, 14, 13 e 12, oltre a spezzone di terreno, rimanendo indiviso l'immobile di cui al fDati catastali_1, sub 11, 6, 15 e sub 5 parte. L'appellante ha anche documentato che le residenze anagrafiche di essa appellante e della sorella sono state mantenute, negli anni di interesse, negli immobili oggetto di divisione, e precisamente la residenza anagrafica dell'appellante, dal 09/01/1981 ad oggi, Indirizzo_2 Ricorrente_1in Frascati, , mentre quella della sorella , dal 25/05/1981 ad oggi, in Frascati, Indirizzo_2. Indirizzo_4-b Ciò premesso, deve escludersi che la divisione giudiziale, intervenuta nel 2023, possa espletare effetti sull'anno di imposta 2017, cui si riferisce l'avviso di accertamento impugnato. Ne consegue che l'unità immobiliare utilizzata dalla appellante come abitazione principale (Dati catastali_1, sub 8, cat. A/7, e sub 12, cat. C/6) deve essere esentata dal pagamento dell'IMU, mentre sulle restanti unità immobiliari oggetto di accertamento (Dati catastali_1, sub 7 e 11, cat. A/7, 13 e 14, cat. C/6) la contribuente sarà tenuta al pagamento dell'imposta, in ragione della quota proprietaria pari al 50%. Ed è quanto riconosciuto dal Comune di Frascati nella memoria illustrativa depositata nel giudizio di appello.
2)- In ragione dell'esito del giudizio e delle ragioni reciprocamente esposte, nonché della intervenuta divisione giudiziale in corso di causa, le spese di lite del presente grado di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio respinge l'appello di parte contribuente e compensa le spese.
Così deciso il 29 gennaio 2026.
Il Giudice est. Il Presidente
OV OR MA SI OR