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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 14/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2323/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-terdecies c.p.c. ed ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
nel procedimento civile ex art. 281-decies s.s. c.p.c. iscritto al n. r.g. 2323/2024 promosso da:
Avv. ( ), in proprio ex art. 86 c.p.c.; Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE contro
, ( ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: ricorso ex artt. 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002, art. 15 d.lgs. n. 150/2011 e art. 281- decies e ss. c.p.c.
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 13.02.2025, da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002, art. 15 d.lgs. n. 150/2011 e artt. 281-decies e s.s.
c.p.c, l'avv. ha promosso opposizione contro il decreto di rigetto dell'istanza di Parte_1 pagamento degli onorari e delle spese richiesti dal difensore d'ufficio, emesso dal Tribunale di
Arezzo, sezione penale, il 15/10/2024, depositato in pari data, e comunicato a mezzo pec al difensore in data 31/10/2024 (doc. 1) nel procedimento penale n. 381/2023 R.G.N.R. della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Arezzo - n. 916/2023 R.G. DIB. del Tribunale di Arezzo, ove il ricorrente aveva prestato la propria opera professionale quale difensore d'ufficio dell'imputato CP_2
nato in [...] in data [...].
[...]
Nello specifico, il ricorrente ha dedotto che a seguito della notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari e della contestuale informazione di garanzia ex artt. 415-bis e 369 c.p.p., effettuata al medesimo in data 09.05.2023 (doc. n. 2), l'imputato era risultato senza fissa CP_2
dimora e le sue ricerche avevano avuto esito negativo. Pertanto, in data 01.06.2023 il Pubblico
Ministero emetteva decreto di irreperibilità ex art. 159 c.p.p. ed in data 11.07.2023 veniva notificato al difensore il decreto di citazione a giudizio dell'imputato (doc. n. 4).
L'avv. ha altresì dedotto che a seguito dell'udienza predibattimentale del 18.10.2023, Parte_1 dell'udienza di prosecuzione del giudizio del 14.11.2023, e delle successive udienze istruttorie del
19.03.2024 e del 17.09.2024, il Tribunale di Arezzo, sezione penale, emetteva in data 17.09.2024 sentenza di condanna dell'imputato CP_2
Dunque, il ricorrente ha dedotto di aver presentato, in data 26.09.2024, istanza di pagamento degli onorari e delle spese del difensore d'ufficio di persona irreperibile di diritto ex art. 117 DPR n.
115/2002, in relazione al suddetto procedimento penale a carico di allegando a tale CP_2
istanza il decreto di irreperibilità ex art. 159 c.p.p. emesso dal Pubblico Ministero in data 01.06.2023.
Tuttavia, con decreto del Tribunale di Arezzo, sezione penale, notificato al ricorrente in data
31.10.2024, veniva rigettata, ex artt. 82, 83, 116 e 117 del D.P.R. n. 115/2002, l'istanza di pagamento dei compensi avanzata dal ricorrente, poiché “l'imputato non può essere ritenuto irreperibile, essendo stato lo stesso dichiarato assente, dopo essere stato arrestato” (doc. n. 1).
Pertanto, il ricorrente ha promosso in questa sede ricorso in opposizione ex artt. 84 e 170 D.P.R. n.
115/2002 ed ex art. 15 d.lgs. n. 150/2011 al fine di ottenere la liquidazione del compenso al medesimo spettante per l'attività professionale svolta. Il ricorrente, infatti, ha chiesto che venisse caducato il provvedimento impugnato e che al medesimo fosse di conseguenza liquidato l'importo di € 1.008,67
a titolo di compensi per l'attività prestata quale difensore d'ufficio di nel procedimento CP_2
penale n. 381/2023 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo - n.
916/2023 R.G. DIB. del Tribunale di Arezzo.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente ha dedotto la violazione e l'errata applicazione degli artt.
117 del D.P.R. n. 115/2002 e 160 c.p.p., evidenziando che nel caso di specie era stato emesso dal
Pubblico Ministero il decreto di irreperibilità ex art. 159 c.p.p. nei confronti dell'imputato CP_2
“successivamente alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e prima
[...] della notifica del decreto di citazione a giudizio” e che, in ogni caso, “a prescindere dal decreto di irreperibilità, l'imputato avrebbe comunque dovuto essere ritenuto irreperibile, stante la condizione di straniero senza fissa dimora”, e dunque avrebbe dovuto essere riconosciuto il diritto del difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile ad ottenere la liquidazione del proprio compenso ex art. 117
D.P.R. n. 115/2002.
Il convenuto non si è costituito in giudizio e alla prima udienza del Controparte_1
13.02.2025 è stato dichiarato contumace.
Alla medesima udienza, il ricorrente ha insistito nel ricorso e nelle conclusioni ivi rassegnate e la causa è stata trattenuta in decisione, con deposito della sentenza entro giorni trenta ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
Ciò premesso, il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
L'avv. con la propria istanza di pagamento dei compensi, ha chiesto la liquidazione in suo Parte_1 favore della somma di € 1.008,67, oltre spese generali e accessori di legge, per aver prestato attività di difensore d'ufficio ex art. 97, co. 1 c.p.p. in favore dell'imputato nel procedimento CP_2
penale n. 381/2023 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo - n.
916/2023 R.G. DIB. del Tribunale di Arezzo, conclusosi con sentenza di condanna dell'imputato (cfr. doc. n. 5).
Tale istanza di pagamento dei compensi è stata tuttavia rigettata dal Tribunale di Arezzo, sezione penale, con decreto del 15.10.2024, in quanto l'imputato, per quanto si evince dalla lettura del verbale d'udienza del 18.10.2023, sarebbe stato successivamente arrestato con conseguente declaratoria di assenza (cfr. doc. n. 5).
Tuttavia, tale circostanza non risulta incidere sulla situazione di effettiva irreperibilità dell'imputato, straniero senza fissa dimora, ai fini del soddisfacimento del credito maturato dal suo difensore d'ufficio.
Giova, sul punto, rilevare che, nel caso di specie, l'imputato era stato dichiarato CP_2
irreperibile con decreto del Pubblico Ministero del 01.06.2023, poiché le sue ricerche, eseguite presso la residenza anagrafica nonché presso l'ultimo domicilio conosciuto, avevano dato esito negativo (cfr. doc. n. 3) e tale decreto di irreperibilità, ai sensi dell'art. 160 c.p.p., conserva la propria efficacia fino alla sentenza di primo grado.
Inoltre, va evidenziato che dall'esame del decreto di liquidazione dei compensi a carico dello Stato ed in favore del difensore odierno istante depositato quale doc. 7 ed emesso dal GIP presso il
Tribunale di Arezzo in data 17.11.2023 si evince che, in relazione al medesimo procedimento penale n. 381/2023 RGNR, l'arresto dell'imputato, la cui udienza di convalida era stata celebrata il
10.02.2023, era avvenuto antecedentemente all'emissione del decreto di irreperibilità da parte del
Pubblico Ministero (01.06.2023), tanto che anche il GIP, per l'attività prestata dal difensore per la partecipazione all'udienza di convalida, aveva liquidato il compenso al difensore istante a carico dello
Stato ai sensi dell'art. 117 DPR n. 115/2002. Inoltre, in tema di liquidazione dei compensi in favore del difensore d'ufficio che abbia prestato la propria attività professionale nei confronti di imputato irreperibile, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare non solo che la procedura di cui all'art. 117 D.P.R. n. 115/2002 è azionabile qualora sussista una situazione di irreperibilità, anche di fatto, dell'assistito, tale da vanificare ogni tentativo di soddisfacimento del credito professionale direttamente nei suoi confronti, ma anche che, qualora venga formalmente dichiarata l'irreperibilità dell'imputato, il difensore d'ufficio non ha l'onere di dimostrare la persistenza della condizione di irreperibilità al fine di ottenere la liquidazione dei propri compensi.
Più in particolare, Cass. n. 20967/2017 ha chiarito che “nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia formalmente dichiarato l'irreperibilità dell'indagato, dell'imputato o del condannato, il difensore
d'ufficio, che intenda richiedere la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta, ex art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha l'onere di provare la persistenza della condizione di irreperibilità, né di essersi attivato in via giudiziale per ottenere il pagamento delle spettanze”.
Inoltre, più di recente, la Suprema Corte ha precisato che “anche caso in cui sia mancata tale dichiarazione formale, il giudice è tenuto a riconoscere quanto spettante al difensore, ove l'assistito non sia "di fatto" reperibile, essendo ogni ulteriore attività vanificata a monte dall'impossibilità di rintracciare l'interessato. Anche in tal caso, dunque, le spese restano a carico dell'erario, che ha comunque facoltà, ove sia possibile, di ripetere le somme anticipate da chi si è reso successivamente reperibile. Tale soluzione appare conforme alla ratio che ispira l'art. 117 tugs, norma che peraltro non specifica se la nozione di irreperibilità vada intesa in senso formale o anche in senso sostanziale”
(così Cass. n. 34888 del 2021, ma cfr. anche Cass. 17021/2010: “in tema di patrocinio a spese dello
Stato, relativo ad imputato od indagato irreperibile, la condizione di irreperibilità del patrocinato, alla quale l'art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 subordina la liquidazione degli onorari e delle spese di difesa a carico dell'Erario, afferisce ad una situazione sostanziale e di fatto (indipendente dalla pronuncia processuale di irreperibilità emessa ai sensi degli artt. 159 e 160 cod. proc. pen.) che, rendendo il debitore non rintracciabile al momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile, impedisce di effettuare qualunque procedura per il recupero del credito professionale.”)
Pertanto, nel caso di specie appaiono sussistenti i presupposti per la liquidazione dei compensi in favore del difensore d'ufficio ex art. 117 D.P.R. n. 117/2002.
Con riferimento alla quantificazione dell'onorario liquidabile, si ritiene di poter assumere (in quanto gli importi ivi riportati risultano non superiori ai valori medi di cui ai vigenti parametri forensi) come base della determinazione del compenso il protocollo d'intesa per la liquidazione dei compensi ex
DPR n. 115/2002 del 04.05.2022, attualmente in uso presso questo Tribunale. Dalla lettura dei verbali di udienza depositati si evince che il caso in esame rientri tra quelli di cui alla
“Ipotesi Base F – dibattimento ipotesi base” di cui al suddetto protocollo. Pertanto, il compenso va determinato secondo i seguenti importi: fase di studio € 225,00; fase istruttoria € 540,00; fase decisoria € 675,00, per un totale complessivo di € 1.440,00.
A tale importo va applicata la riduzione di un terzo ex art. 106-bis D.P.R. n. 115/2002, e quindi l'importo finale liquidabile è pari ad € 960,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CAP nella misura dovuta per legge.
Quanto alle spese di lite relative al presente procedimento di opposizione, le stesse seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte convenuta. Esse sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014 e n. 147/2022, prendendo come riferimento i valori minimi, in relazione alla limitata complessità della causa, dello scaglione relativo a cause dal valore fino ad € 1.100,00 (in relazione al decisum e non al disputatum) e si liquidano, per le fasi concretamente svolte, in complessivi € 232,00, di cui € 66,00 per la fase di studio della controversia,
€ 66,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 100,00 per la fase decisoria, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto,
- liquida, in favore dell'avv. , difensore d'ufficio di nato in Parte_1 CP_2
Nigeria in data 11.06.1988, nel procedimento penale n. 381/2023 R.G.N.R. della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Arezzo - n. 916/2023 R.G. DIB. del Tribunale di Arezzo, a titolo di compenso, la somma di € 960,00 per onorari, già ridotti di 1/3 ex art. 106-bis DPR n.
115/2002, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP nella misura dovuta per legge;
- condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite relative a questo procedimento di opposizione, liquidate in complessivi € 232,00, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Arezzo, 14 febbraio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Caprio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-terdecies c.p.c. ed ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
nel procedimento civile ex art. 281-decies s.s. c.p.c. iscritto al n. r.g. 2323/2024 promosso da:
Avv. ( ), in proprio ex art. 86 c.p.c.; Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE contro
, ( ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: ricorso ex artt. 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002, art. 15 d.lgs. n. 150/2011 e art. 281- decies e ss. c.p.c.
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 13.02.2025, da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002, art. 15 d.lgs. n. 150/2011 e artt. 281-decies e s.s.
c.p.c, l'avv. ha promosso opposizione contro il decreto di rigetto dell'istanza di Parte_1 pagamento degli onorari e delle spese richiesti dal difensore d'ufficio, emesso dal Tribunale di
Arezzo, sezione penale, il 15/10/2024, depositato in pari data, e comunicato a mezzo pec al difensore in data 31/10/2024 (doc. 1) nel procedimento penale n. 381/2023 R.G.N.R. della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Arezzo - n. 916/2023 R.G. DIB. del Tribunale di Arezzo, ove il ricorrente aveva prestato la propria opera professionale quale difensore d'ufficio dell'imputato CP_2
nato in [...] in data [...].
[...]
Nello specifico, il ricorrente ha dedotto che a seguito della notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari e della contestuale informazione di garanzia ex artt. 415-bis e 369 c.p.p., effettuata al medesimo in data 09.05.2023 (doc. n. 2), l'imputato era risultato senza fissa CP_2
dimora e le sue ricerche avevano avuto esito negativo. Pertanto, in data 01.06.2023 il Pubblico
Ministero emetteva decreto di irreperibilità ex art. 159 c.p.p. ed in data 11.07.2023 veniva notificato al difensore il decreto di citazione a giudizio dell'imputato (doc. n. 4).
L'avv. ha altresì dedotto che a seguito dell'udienza predibattimentale del 18.10.2023, Parte_1 dell'udienza di prosecuzione del giudizio del 14.11.2023, e delle successive udienze istruttorie del
19.03.2024 e del 17.09.2024, il Tribunale di Arezzo, sezione penale, emetteva in data 17.09.2024 sentenza di condanna dell'imputato CP_2
Dunque, il ricorrente ha dedotto di aver presentato, in data 26.09.2024, istanza di pagamento degli onorari e delle spese del difensore d'ufficio di persona irreperibile di diritto ex art. 117 DPR n.
115/2002, in relazione al suddetto procedimento penale a carico di allegando a tale CP_2
istanza il decreto di irreperibilità ex art. 159 c.p.p. emesso dal Pubblico Ministero in data 01.06.2023.
Tuttavia, con decreto del Tribunale di Arezzo, sezione penale, notificato al ricorrente in data
31.10.2024, veniva rigettata, ex artt. 82, 83, 116 e 117 del D.P.R. n. 115/2002, l'istanza di pagamento dei compensi avanzata dal ricorrente, poiché “l'imputato non può essere ritenuto irreperibile, essendo stato lo stesso dichiarato assente, dopo essere stato arrestato” (doc. n. 1).
Pertanto, il ricorrente ha promosso in questa sede ricorso in opposizione ex artt. 84 e 170 D.P.R. n.
115/2002 ed ex art. 15 d.lgs. n. 150/2011 al fine di ottenere la liquidazione del compenso al medesimo spettante per l'attività professionale svolta. Il ricorrente, infatti, ha chiesto che venisse caducato il provvedimento impugnato e che al medesimo fosse di conseguenza liquidato l'importo di € 1.008,67
a titolo di compensi per l'attività prestata quale difensore d'ufficio di nel procedimento CP_2
penale n. 381/2023 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo - n.
916/2023 R.G. DIB. del Tribunale di Arezzo.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente ha dedotto la violazione e l'errata applicazione degli artt.
117 del D.P.R. n. 115/2002 e 160 c.p.p., evidenziando che nel caso di specie era stato emesso dal
Pubblico Ministero il decreto di irreperibilità ex art. 159 c.p.p. nei confronti dell'imputato CP_2
“successivamente alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e prima
[...] della notifica del decreto di citazione a giudizio” e che, in ogni caso, “a prescindere dal decreto di irreperibilità, l'imputato avrebbe comunque dovuto essere ritenuto irreperibile, stante la condizione di straniero senza fissa dimora”, e dunque avrebbe dovuto essere riconosciuto il diritto del difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile ad ottenere la liquidazione del proprio compenso ex art. 117
D.P.R. n. 115/2002.
Il convenuto non si è costituito in giudizio e alla prima udienza del Controparte_1
13.02.2025 è stato dichiarato contumace.
Alla medesima udienza, il ricorrente ha insistito nel ricorso e nelle conclusioni ivi rassegnate e la causa è stata trattenuta in decisione, con deposito della sentenza entro giorni trenta ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
Ciò premesso, il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
L'avv. con la propria istanza di pagamento dei compensi, ha chiesto la liquidazione in suo Parte_1 favore della somma di € 1.008,67, oltre spese generali e accessori di legge, per aver prestato attività di difensore d'ufficio ex art. 97, co. 1 c.p.p. in favore dell'imputato nel procedimento CP_2
penale n. 381/2023 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo - n.
916/2023 R.G. DIB. del Tribunale di Arezzo, conclusosi con sentenza di condanna dell'imputato (cfr. doc. n. 5).
Tale istanza di pagamento dei compensi è stata tuttavia rigettata dal Tribunale di Arezzo, sezione penale, con decreto del 15.10.2024, in quanto l'imputato, per quanto si evince dalla lettura del verbale d'udienza del 18.10.2023, sarebbe stato successivamente arrestato con conseguente declaratoria di assenza (cfr. doc. n. 5).
Tuttavia, tale circostanza non risulta incidere sulla situazione di effettiva irreperibilità dell'imputato, straniero senza fissa dimora, ai fini del soddisfacimento del credito maturato dal suo difensore d'ufficio.
Giova, sul punto, rilevare che, nel caso di specie, l'imputato era stato dichiarato CP_2
irreperibile con decreto del Pubblico Ministero del 01.06.2023, poiché le sue ricerche, eseguite presso la residenza anagrafica nonché presso l'ultimo domicilio conosciuto, avevano dato esito negativo (cfr. doc. n. 3) e tale decreto di irreperibilità, ai sensi dell'art. 160 c.p.p., conserva la propria efficacia fino alla sentenza di primo grado.
Inoltre, va evidenziato che dall'esame del decreto di liquidazione dei compensi a carico dello Stato ed in favore del difensore odierno istante depositato quale doc. 7 ed emesso dal GIP presso il
Tribunale di Arezzo in data 17.11.2023 si evince che, in relazione al medesimo procedimento penale n. 381/2023 RGNR, l'arresto dell'imputato, la cui udienza di convalida era stata celebrata il
10.02.2023, era avvenuto antecedentemente all'emissione del decreto di irreperibilità da parte del
Pubblico Ministero (01.06.2023), tanto che anche il GIP, per l'attività prestata dal difensore per la partecipazione all'udienza di convalida, aveva liquidato il compenso al difensore istante a carico dello
Stato ai sensi dell'art. 117 DPR n. 115/2002. Inoltre, in tema di liquidazione dei compensi in favore del difensore d'ufficio che abbia prestato la propria attività professionale nei confronti di imputato irreperibile, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare non solo che la procedura di cui all'art. 117 D.P.R. n. 115/2002 è azionabile qualora sussista una situazione di irreperibilità, anche di fatto, dell'assistito, tale da vanificare ogni tentativo di soddisfacimento del credito professionale direttamente nei suoi confronti, ma anche che, qualora venga formalmente dichiarata l'irreperibilità dell'imputato, il difensore d'ufficio non ha l'onere di dimostrare la persistenza della condizione di irreperibilità al fine di ottenere la liquidazione dei propri compensi.
Più in particolare, Cass. n. 20967/2017 ha chiarito che “nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia formalmente dichiarato l'irreperibilità dell'indagato, dell'imputato o del condannato, il difensore
d'ufficio, che intenda richiedere la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta, ex art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha l'onere di provare la persistenza della condizione di irreperibilità, né di essersi attivato in via giudiziale per ottenere il pagamento delle spettanze”.
Inoltre, più di recente, la Suprema Corte ha precisato che “anche caso in cui sia mancata tale dichiarazione formale, il giudice è tenuto a riconoscere quanto spettante al difensore, ove l'assistito non sia "di fatto" reperibile, essendo ogni ulteriore attività vanificata a monte dall'impossibilità di rintracciare l'interessato. Anche in tal caso, dunque, le spese restano a carico dell'erario, che ha comunque facoltà, ove sia possibile, di ripetere le somme anticipate da chi si è reso successivamente reperibile. Tale soluzione appare conforme alla ratio che ispira l'art. 117 tugs, norma che peraltro non specifica se la nozione di irreperibilità vada intesa in senso formale o anche in senso sostanziale”
(così Cass. n. 34888 del 2021, ma cfr. anche Cass. 17021/2010: “in tema di patrocinio a spese dello
Stato, relativo ad imputato od indagato irreperibile, la condizione di irreperibilità del patrocinato, alla quale l'art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 subordina la liquidazione degli onorari e delle spese di difesa a carico dell'Erario, afferisce ad una situazione sostanziale e di fatto (indipendente dalla pronuncia processuale di irreperibilità emessa ai sensi degli artt. 159 e 160 cod. proc. pen.) che, rendendo il debitore non rintracciabile al momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile, impedisce di effettuare qualunque procedura per il recupero del credito professionale.”)
Pertanto, nel caso di specie appaiono sussistenti i presupposti per la liquidazione dei compensi in favore del difensore d'ufficio ex art. 117 D.P.R. n. 117/2002.
Con riferimento alla quantificazione dell'onorario liquidabile, si ritiene di poter assumere (in quanto gli importi ivi riportati risultano non superiori ai valori medi di cui ai vigenti parametri forensi) come base della determinazione del compenso il protocollo d'intesa per la liquidazione dei compensi ex
DPR n. 115/2002 del 04.05.2022, attualmente in uso presso questo Tribunale. Dalla lettura dei verbali di udienza depositati si evince che il caso in esame rientri tra quelli di cui alla
“Ipotesi Base F – dibattimento ipotesi base” di cui al suddetto protocollo. Pertanto, il compenso va determinato secondo i seguenti importi: fase di studio € 225,00; fase istruttoria € 540,00; fase decisoria € 675,00, per un totale complessivo di € 1.440,00.
A tale importo va applicata la riduzione di un terzo ex art. 106-bis D.P.R. n. 115/2002, e quindi l'importo finale liquidabile è pari ad € 960,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CAP nella misura dovuta per legge.
Quanto alle spese di lite relative al presente procedimento di opposizione, le stesse seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della parte convenuta. Esse sono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014 e n. 147/2022, prendendo come riferimento i valori minimi, in relazione alla limitata complessità della causa, dello scaglione relativo a cause dal valore fino ad € 1.100,00 (in relazione al decisum e non al disputatum) e si liquidano, per le fasi concretamente svolte, in complessivi € 232,00, di cui € 66,00 per la fase di studio della controversia,
€ 66,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 100,00 per la fase decisoria, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto,
- liquida, in favore dell'avv. , difensore d'ufficio di nato in Parte_1 CP_2
Nigeria in data 11.06.1988, nel procedimento penale n. 381/2023 R.G.N.R. della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Arezzo - n. 916/2023 R.G. DIB. del Tribunale di Arezzo, a titolo di compenso, la somma di € 960,00 per onorari, già ridotti di 1/3 ex art. 106-bis DPR n.
115/2002, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP nella misura dovuta per legge;
- condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite relative a questo procedimento di opposizione, liquidate in complessivi € 232,00, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Arezzo, 14 febbraio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Caprio