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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/12/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
dr. TA LA - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - Consigliera dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 357 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Renzo Colantonio, come da procura allegata all'atto di appello, appellante e
nato ad [...] il [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Capretti e dall'Avv.
TA CA, come da procura allegata alla memoria di costituzione appellato
1 e
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello dell'Aquila
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale
Ordinario di Chieti n. 91 pubblicata il 15/02/2023 e notificata il 11/03/2023, in materia di divorzio
Conclusioni dell'appellante:
“In accoglimento del presente atto di appello, contrariis rejectis:
- nel merito: in accoglimento del presente atto di appello, riformare la sentenza impugnata sui punti e per le motivazioni sopra dedotti, da intendersi quivi per integralmente richiamati
e trascritti ed accogliersi le domande anche riconvenzionali, proposte in primo grado dall'odierna appellante, con ogni consequenziale pronuncia;
- in ogni caso sin da ora, si torna a chiedere l'ammissione di tutte le prove orali già articolate e in atti, non ammesse con ordinanza dal Giudice istruttore in primo grado, nonché il già più volte invocato accertamento della Guarda di Finanza e/o di qualsivoglia altra Autorità competente sui redditi e sulle attività del , da considerarsi di fondamentale Controparte_1 rilevanza per una corretta istruttoria della causa, considerando tutto quanto emerso già nel giudizio di primo grado sull'irregolarità/illegittimità dell'autodichiarazione reddituale prodotta dallo stesso nel giudizio di CP_1 primo grado (che già di per sé giustificherebbe tali accertamenti tributari), nonché delle dichiarazioni dei redditi dello stesso, non corrispondenti alle numerose cariche e partecipazioni
2 societarie del medesimo, né al suo tenore di vita. Con ogni consequenziale pronuncia. Con vittoria di competenze e spese del doppio grado di giudizio. Ogni ulteriore diritto riservato”
Conclusioni dell'appellato:
“Insiste acché l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI:
A) rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto, per tutte le ragioni indicate nel presente atto anche in via preliminare, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 91/2023 pubblicata il 15.02.2023 emessa dal
Tribunale di Chieti R.G. n. 529/2021;
B) condannare l'appellante alla refusione delle competenze del giudizio di appello come da notula che si deposita”
Conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica
“Si esprime parere favorevole alla conferma della sentenza divorzile n. 91/2023 emessa dal T.O. di Chieti e pubblicata il
13.2.2023 nella procedura n.R.G. 529/2021”
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 91 pubblicata in data 15/02/2023 il
Tribunale Ordinario di Chieti dava atto che con precedente sentenza non definita in data 13/7/2021 era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 11/4/2010 tra i sig.ri e Controparte_1
; confermava le condizioni pattuite fra i coniugi Parte_1 in sede di separazione consensuale, omologate dal Tribunale in data 8/3/2019, per quanto riguardava l'assegnazione della casa
3 coniugale al sig. , l'affidamento congiunto dei figli CP_1 minori della coppia, e nati Per_1 Persona_2 rispettivamente il 19/09/2012 e il 19/09/2014, la collocazione sostanzialmente paritaria dei minori presso i genitori, la corresponsione di un assegno dell'importo di euro 400,00 mensili, rivalutabili, da parte del sig. alla sig.ra CP_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la Pt_1 ripartizione fra i genitori delle spese straordinarie in misura del 50% ciascuno;
rigettava la domanda della sig.ra di Pt_1 condanna dell'ex marito a corrisponderle la somma mensile di euro 250,00; dichiarava inammissibili le domande della sig.ra aventi ad oggetto la restituzione di alcuni beni Pt_1 personali di valore e la corresponsione di un conguaglio in denaro per gli arredi, le suppellettili e gli elettrodomestici lasciati nella casa coniugale, nonché per i regali ricevuti in occasione del matrimonio e rimasti indivisi;
compensava le spese processuali nella misura della metà e condannava la sig.ra a rifondere all'ex marito la residua quota di un mezzo. Pt_1
1.1. Il Tribunale riferiva che sin dal 2018 i figli della coppia erano collocati in modo alternato fra i genitori con una distribuzione sostanzialmente paritaria dei tempi di permanenza;
che la richiesta della resistente di ridurre i tempi di permanenza presso il padre con conseguente aumento dell'assegno di mantenimento ad euro 1.000,00 al mese per ciascuno dei figli non trovava nessuna giustificazione nell'interesse dei minori;
che del pari andava respinta la richiesta del sig. di CP_1 eliminazione del suo obbligo di versare alla ex moglie l'assegno di mantenimento per i figli, motivata dal ricorrente in considerazione della collocazione paritaria dei minori;
che infatti le parti in sede di separazione si erano accordate per
4 la corresponsione della somma di euro 400,00 mensili, rivalutabili, da parte del padre quando la collocazione dei minori era già paritaria;
che non sussistevano le condizioni per il riconoscimento in favore della sig.ra dell'assegno Pt_1 divorzile;
che la resistente non aveva fornito prova del significativo miglioramento delle condizioni economiche e patrimoniali del marito nell'arco dei due anni trascorsi dall'omologazione della separazione consensuale, ove le parti non avevano previsto l'obbligo del sigg. di CP_1 corrispondere alla moglie l'assegno di mantenimento;
che non vi era prova di una significativa sperequazione reddituale fra i due ex coniugi;
che non risultava che la sig.ra avesse Pt_1 rinunciato in costanza di matrimonio ad opportunità lavorative né emergevano esigenze assistenziali, dato che la stessa lavorava come insegnante di sostegno con uno stipendio di circa
1.500,00 euro al mese;
che erano inammissibili per diversità del rito le domande di restituzione e di divisione formulate dalla sig.ra . Pt_1
2. Con ricorso depositato il 5/4/2023 la sig.ra Pt_1
proponeva appello avverso la sentenza sopra indicata,
[...] notificatale in data 11/03/2023, sulla base di quattro motivi, chiedendo l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei minori, tenuto conto sia del fatto che la loro collocazione non era perfettamente paritaria sia della disparità economica fra lei e l'ex marito;
il riconoscimento di un contributo in suo favore di euro 250,00 mensili, e la riforma del capo della sentenza che l'aveva condannata a rifondere all'ex marito il 50% delle spese del giudizio.
2.1. Con comparsa depositata il 30/05/2023 si costituiva in giudizio il sig. eccependo l'inammissibilità Controparte_1
5 dell'appello ex art. 342 c.p.c. e chiedendone nel merito il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
2.2. Anche il Procuratore Generale della Repubblica chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
2.3. Con ordinanza in data 18/04/2024 la Corte chiedeva al
Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti di svolgere accertamenti sulla situazione patrimoniale del sig.
e rinviava la causa per la decisione con concessione CP_1 alle parti di termine per il deposito di memorie conclusionali all'esito dell'acquisizione della relazione richiesta.
2.4. L'udienza del 15/04/2025, fissata ai sensi dell'art. 473-bis.34 c.p.c. per la decisione della causa, si svolgeva in forma cartolare con le modalità previste dall'art. 127-ter
c.p.c. e le parti nelle memorie rispettivamente depositate ai sensi della norma citata formulavano le proprie conclusioni come riportate in epigrafe. La sig.ra insisteva nella Pt_1 richiesta di integrazione degli accertamenti patrimoniali svolti dalla Guardia di Finanza.
2.5. Con ordinanza in data 17/4/2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
3. Deve essere in primo luogo rigettata l'eccezione del sig. di inammissibilità dell'appello, essendo CP_1 individuabili dall'esame complessivo dell'atto le parti della sentenza colpite da gravame e le censure mosse dall'appellante.
4. Va poi rigettata l'istanza della sig.ra di Pt_1 richiesta di ulteriori accertamenti alla Guardia di Finanza in ordine alla situazione economica e patrimoniale dell'ex marito.
4.1. Giova infatti ricordare che per costante giurisprudenza la valutazione della consistenza patrimoniale
6 delle parti nei giudizi di separazione e divorzio non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, essendo necessaria e sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti (vedi, ex plurimis Cass. S.U. n. 18287 del 2018, Cass. n. 1897 del 2024).
5. Venendo all'esame del gravame, con il primo motivo di appello la sig.ra lamenta che il giudice aveva Pt_1 erroneamente ritenuto che la regolamentazione concordata in sede di separazione comportasse tempi di permanenza paritari dei figli fra i due genitori;
evidenzia che in base a tali accordi i minori trascorrono con il padre i giorni dal lunedì pomeriggio, dall'uscita da scuola, al mercoledì mattina, fino all'accompagnamento a scuola, nelle settimane che iniziano con il weekend di spettanza della madre, alternato con il padre, mentre nelle settimane che iniziano con il weekend di spettanza del padre i minori trascorrono con lo stesso anche il lunedì mattina, fino all'accompagnamento a scuola;
che in base a tali accordi i minori trascorrono la giornata del venerdì sempre con lei e che, risultando conseguentemente prevalente il collocamento presso la madre, doveva essere aumentato l'assegno di mantenimento a carico del padre.
6. Il presente motivo di appello deve essere esaminato unitamente al terzo, con il quale l'appellante lamenta che il giudice di primo cure aveva erroneamente ritenuto l'equivalenza della capacità reddituale sua e dell'ex marito.
6.1. La sig.ra , lamenta che il Tribunale aveva Pt_1 mantenuto la quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore di ciascuno dei figli in euro 200,00 mensili, omettendo di considerare la disparità reddituale fra lei, insegnante
7 precaria, che percepiva da settembre a giugno uno stipendio dell'importo di euro 1.500,00 al mese, senza alcuna garanzia di rinnovo del contratto di anno in anno, e la capacità reddituale dell'ex marito, affermato commercialista, titolare di due proprietà immobiliari in Francavilla al Mare (CH) e di partecipazioni societarie, investito di cariche sociali con disponibilità di auto e motociclette di lusso, non correttamente dichiarate nell'autocertificazione prodotta dinanzi al
Tribunale.
6.2. L'appellante evidenzia inoltre le aumentate esigenze dei figli minori, che attualmente hanno 11 e 13 anni, in riferimento alle attività scolastiche, sociali, sportive e ricreative, inevitabilmente più gravose con la crescita dei ragazzi ormai in fase preadolescenziale, rispetto alle esigenze prese in considerazione al momento della separazione, nel 2018, quando i minori avevano 4 e 6 anni.
6.3. La richiesta della sig.ra deve essere Pt_1 parzialmente accolta.
6.4. Va premesso che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto sostanzialmente paritari i tempi di permanenza dei minori presso i genitori, circostanza questa non contestata in primo grado dalla sig.ra , la quale chiese la Pt_1 rimodulazione della collocazione dei figli assumendo che la loro permanenza continuativa dal lunedì al mercoledì presso la casa coniugale, rimasta nella disponibilità del padre, con weekend alterni, era stata pattuita al fine di non far sentire ai minori la lontananza dal sig. , ma che ormai essi avevano CP_1 metabolizzato il fatto che i genitori vivessero separati e poteva pertanto ridursi la loro permanenza presso l'abitazione paterna.
8 6.4.1. La sig.ra non ha insistito in questo grado Pt_1 di appello nell'istanza di rimodulazione della collocazione dei minori, correttamente rigettata dal giudice di primo grado a fronte della mancata allegazione di elementi che facessero ritenere tale modifica inspirata all'interesse dei ragazzi.
6.5. Fondata risulta invece la doglianza dell'appellante in ordine alla non corretta considerazione della disparità reddituale fra i genitori.
6.5.1. Ai sensi dell'art 337-ter, comma 4, c.c. la corresponsione dell'assegno periodico è volta a realizzare il principio in base al quale ciascuno dei genitori deve concorrere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito e l'assegno va determinato valutando comparativamente le risorse economiche di entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun di loro, le esigenze dei minori ed il tenore di vita goduto quando il nucleo familiare era unito.
6.5.2. La circostanza che i tempi di permanenza dei figli siano sostanzialmente paritari non esclude pertanto, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, la debenza dell'assegno di mantenimento con funzione perequativa, affinché
i figli possano godere tendenzialmente presso entrambi i genitori del medesimo tenore di vita di cui godevano prima della separazione (cfr. Cass. n. 785 del 2012).
6.6. Quanto alla determinazione dell'importo dell'assegno, va in primo luogo evidenziato che l'aumento delle esigenze economiche dei figli è notoriamente legato alla loro crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. L'assegno assolve, infatti, ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale
9 e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(cfr. Cass. n. 21273 del 2013, che ha pure precisato, opportunamente, che "non esiste duplicazione del contributo nel caso sia stabilito un assegno di mantenimento omnicomprensivo con chiaro riferimento a tutti i bisogni ordinari e, contemporaneamente, si predisponga la misura della partecipazione del genitore alle spese straordinarie, in quanto non tutte le esigenze sportive, educative e di svago rientrano tra le spese straordinarie").
6.7. Fondato è pertanto il rilievo dell'appellante in ordine alle aumentate esigenze dei minori al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, rispetto all'epoca degli accordi di separazione, quando i minori avevano 6 e 4 anni, senza che sul punto fosse necessario che la sig.ra fornisse Pt_1 specifica dimostrazione, trattandosi di fatto notorio (vedi
Cass. n. 17055 del 2007). La Corte di cassazione ha messo in evidenza sul punto istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1
c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento>> (Cass. n. 13664 del 2022).
6.8. L'entità dell'assegno di mantenimento, volto a consentire ai minori, come già detto, di godere tendenzialmente dello stesso standard di vita di cui fruivano prima della rottura dell'unità familiare, senza nette differenze a seconda della permanenza presso l'uno o l'altro genitore, deve essere
10 commisurato alle "risorse economiche" dei genitori, espressione questa di ampio respiro, non limitata al reddito dichiarato nella documentazione fiscale, ma comprendente le disponibilità monetarie, gli investimenti, i beni mobili ed immobili di cui i genitori hanno la disponibilità, anche se intestati a terzi, avuto inoltre riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di benessere e di fondate aspettative per il futuro (cfr. Cass. n. 9915 del 2007).
6.9. Il concorso dei genitori separati o divorziati nel mantenimento dei figli non va fissato in misura pari alla metà per ciascuno, ma in misura proporzionale al reddito, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (Cass. n. 35710 del 2021,
Cass. n. 25723 del 2016)
6.10. Nel caso in esame, dalla valutazione comparata delle condizioni patrimoniali dei sig.ri e , CP_1 Pt_1 all'esito del deposito della relazione della Guardia di Finanza di Ortona, emerge un divario netto, in contrasto con l'autocertificazione versata in atti in primo grado dall'odierno appellato.
6.11. La sig.ra in base alle dichiarazioni dei Pt_1 redditi ed all'autocertificazione allegata e non contestata, lavora come insegnante di sostegno precaria con una retribuzione mensile di circa euro 1.500,00, ha risparmi di circa euro
1.930,00 su un conto corrente presso IN ANpaolo e percepisce il 50% dell'assegno unico familiare, non possiede beni immobili ed è proprietaria di una Mercedes Classe A;
nei mesi di luglio e agosto non percepisce retribuzione, ma una indennità di
11 disoccupazione (NASPI) di importo inferiore allo stipendio, in attesa del rinnovo del contratto nel mese di settembre.
6.12. Il sig. svolge l'attività di CP_1 commercialista nella città di Francavilla al Mare;
risulta legale rappresentante delle società Controparte_2 esercente l'attività di costruzione di edifici, Immobil-Pamba
s.r.l., esercente l'attività di locazione immobiliare, e dal mese di aprile al mese di novembre del 2023 di World Rubber
s.r.l., esercente l'attività di commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli;
riveste l'incarico di sindaco di
[...]
e di Work Service Group s.p.a., è presidente CP_3 dell'associazione di professionisti BNI – RE MP Off
Road; è titolare delle seguenti partecipazioni societarie: a) quota del 25% del capitale sociale di Immobil Pamba s.r.l.; b) quota del 33% del capitale sociale di D'Annunzio Service s.r.l. in liquidazione;
c) quota del 25% del capitale sociale di
Mobil. nel 2021 ha ceduto la quota del 50% del CP_4 capitale sociale di Esposito Biancheria s.r.l. alla madre ed al fratello . Controparte_5 Controparte_6
6.12.1. Nell'autocertificazione datata 08/04/2021, allegata al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, il sig.
ha omesso l'indicazione di partecipazioni societarie, CP_1 proprietà o disponibilità di veicoli, ha dichiarato redditi per il 2019 di euro 10.201,00 e per il 2018 di euro 12.414,00 nonché di essere intestatario del conto corrente n. 567 presso
UB NC (saldo euro 2.060,49), del conto corrente n. 1 876804 presso e di due polizze – fondi di investimento Controparte_7 del valore di euro 2.549,12 (polizza previdenziale) ed euro
5.587,14 (Mediolanum Personal Pir), nonché intestatario di due beni immobili in Francavilla al Mare, rispettivamente piano 2 e
12 piano 3 di un edificio sito in via Gorizia n. 8, il primo in qualità di nudo proprietario ed il secondo per l'intera proprietà; percepisce il 50% dell'assegno unico per i figli minori.
6.12.2. Dagli accertamenti svolti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ortona risulta che il sig. CP_1
- quale legale rappresentante di Immobil-Pamba s.r.l. ha percepito nel 2021 un reddito d'impresa di euro 14.837,00 e per il 2022 di euro 15.187,00 (non dichiarato);
- per il 2021 (CUD 2022) ha dichiarato un reddito complessivo di euro 16.414,86;
- per il 2022 (CUD 2023) un reddito complessivo di euro
43.900,62;
- per il 2023 (CUD 2024) un reddito complessivo di euro
16.414,86;
- risulta titolare di un c/c n. 1000/218 presso IN AN PA in cui confluiscono i pagamenti delle prestazioni professionali con transazioni in entrata per il 2021 pari ad euro 28.971,00
(con saldo finale di euro 963,45), per il 2022 euro 68.399,00
(con saldo finale pari ad euro 40.313,00), per il 2023 euro
31.342,00 (con saldo finale di euro 7.202,00) per il 2024 euro
14.092,00 (saldo finale euro 1.818,44);
- c/c n. 1000/12507 presso IN AN PA (aperto in data
24/06/2021, due mesi dopo il deposito del ricorso, non dichiarato) con un bonifico in entrata da parte di
[...]
di euro 36.000,00 (causale regalia) e con ulteriori Parte_2 versamenti in contanti per il 2021 pari ad euro 4.000,00, ad euro 10.000,00 per il 2022 e per il 2023 ad euro 8.000,00, con un saldo finale al 2024 di euro 57.849,00;
13 - presso la medesima IN ANpaolo risulta intestatario di una cassetta di sicurezza aperta il 03/02/2023;
- presso risulta titolare di un libretto di CP_8 risparmio postale (aperto il 30/07/2007, non dichiarato, al quale è associata una carta PostPay (consegnata il 04/08/2021, quattro mesi dopo il deposito del ricorso) con transazioni in entrata per il 2021 pari ad euro 4.249,00, per il 2022 ad euro
15.580,00, per il 2023 ad euro 17.100,00 e per il 2024 euro
4.100,00.
- è delegato ad operare su tre conti correnti intestati a terzi;
- ha la disponibilità di un'autovettura Nissan Quashqai e di un motoveicolo BMW di grossa cilindrata, come risulta dalla documentazione fotografica ripresa dai suoi profili social e da lui non contestata.
6.12.3. Alla luce della molteplicità delle cariche societarie rivestite, tutte naturalmente onerose, tenuto conto delle pluralità e delle movimentazioni dei conti correnti sui quali il sig. opera, considerata la reticenza nel CP_1 dichiarare le sue effettive disponibilità economiche, da valutarsi ai sensi dell'art. 473-ter.18 c.p.c. quale argomento di prova a sostegno delle tesi della controparte, emerge una disponibilità economica più che doppia rispetto a quella della ex moglie.
6.13. Calcolando un reddito medio mensile non inferiore a
3.000,00 euro e considerando per il mantenimento dei due figli in età preadolescenziale una percentuale pari al 40%, tenuto infine conto che il sig. contribuisce direttamente al CP_1 mantenimento dei figli nel tempo che trascorrono con lui,
l'assegno di mantenimento di ciascuno dei figli da versare alla ex moglie può essere fissato in euro 300,00 mensili, rivalutabili
14 annualmente, a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, essendo a tale data acclarate le maggiori esigenze economiche legate alla loro crescita.
7. Con il terzo motivo di appello l'appellante insiste nella richiesta di riconoscimento in suo favore di un contributo economico di euro 250,00 mensili da porsi a carico dell'ex marito quale quota di partecipazione alle spese di locazione.
7.1. Lamenta che il Tribunale aveva erroneamente qualificato tale contributo quale assegno divorzile, trattandosi invece di un aiuto divenuto necessario dopo essere stata costretta a lasciare la casa coniugale ed a reperire altra abitazione;
deduce l'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche da contrapporsi all'evidente miglioramento di quelle dell'ex marito.
7.2. Il motivo è infondato.
7.2.1. La stessa appellante riconosce di non avere diritto di percepire l'assegno divorzile, in assenza di esigenze assistenziali o perequative, e tenta di ottenere un contributo economico in suo favore denominandolo come contributo alle spese di locazione, spese che pacificamente non sostiene, vivendo in un appartamento di proprietà del padre.
8. Con il quarto motivo di appello la sig.ra si Pt_1 duole della condanna alla refusione all'ex marito del 50% delle spese del primo grado di giudizio, deducendo che la stessa aveva agito unicamente nell'interesse dei figli e per questo non aveva aderito alla proposta transattiva formulata dal giudice di primo grado, avente ad oggetto la conferma delle condizioni pattuite in sede di separazione.
8.1. Il motivo è assorbito dal parziale accoglimento delle richieste della sig.ra in ordine alla misura Pt_1
15 dell'aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, alla luce della quale, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della parziale reciproca soccombenza appare equo compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Condanna al pagamento a Controparte_1 Pt_1
, entro il giorno dieci di ogni mese, a titolo di
[...] contributo al mantenimento dei figli Persona_3
e della complessiva somma di euro Persona_2
600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), a decorrere dal
15/2/2023, da rivalutare ogni anno in base agli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
3) Conferma per il resto la sentenza impugnata;
4) Dispone, in ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 2/12/2025
La Presidente Estensora
dr. TA LA
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