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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 27/11/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 414/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 414/2024 promossa da
C.F. , nata a [...], il [...], residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Verzuolo, corso Re Umberto n. 24, presso lo studio dell'avv. Cristiana ARNAUDO, (CF.
- PEC FAX C.F._2 Email_1 0175.85438), che la rappresenta e difende,
RICORRENTE
Contro
(per brevità di seguito C.F. , con sede in Fossano Piazza CP_1 CP_1 P.IVA_1
Castello n. 33, in persona del Presidente e legale rappresentante dott. ed CP_2 elettivamente domiciliata in Via Ulpiano n. 29 presso lo studio degli avv.ti Sonia Gallozzi (C.F. , pec: ), Vera Tondi C.F._3 Email_2
(C.F. , pec: ) e Federico De C.F._4 Email_3
Vito (C.F. , pec: ) che la C.F._5 Email_4 rappresentano e difendono,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 10 Con ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Parte_1 Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro la società
[...] per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO
• Accertare, dichiarare tenuta e condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere alla ricorrente, per il periodo da aprile 2014 a maggio 2021, a titolo di lavoro straordinario non retribuito, la somma di € 3.286,77 o la diversa somma accertata in corso di causa, oltre a tutte le successive differenze retributive maturate a tale titolo..
• Accertare e dichiarare che, in relazione all' art. 65 CCNL AIOP applicato, la ricorrente ha diritto per le giornate lavorate oltre alle 215 giornate in presenza e col limite contrattuale delle 222,5, ( cioè sino a 7,5 giornate annue ), ad ulteriori 135 euro annui, maturati a tale titolo nel 2015 e nel 2020;
• Dichiarare pertanto tenuta e condannare la convenuta al pagamento, per tale titolo, della somma di € 270,00.
• Accertare e dichiarare che, in base alle buste paga, la ricorrente ha diritto al pagamento della somma di € 1459,00 a titolo di ore straordinarie ( già dedotta la quota pagata dalla convenuta a titolo di maggiorazione per il lavoro straordinario ) accumulate nella c.d. la banca ore sino alla cessazione del rapporto di lavoro. Conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1459,00 a tale titolo o della diversa somma accertata.
• IN OGNI CASO dichiararsi tenuta e condannarsi la convenuta anche al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti sino al saldo effettivo;
con il pagamento delle spese, diritti ed onorari di rappresentanza e di causa, oltre IVA e CPA come per legge.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“…
2) in via pregiudiziale accertare e dichiarare l'INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO ex art. 2948 c.c., per le somme relative ai periodi antecedenti il 12 aprile 2019, in ragione delle motivazioni di cui in narrativa;
3) in via principale e nel merito, rigettare le domande avanzate dalla sig.ra con ricorso CP_3 depositato nella Cancelleria del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, perché completamente infondate in fatto ed in diritto, oltreché non provate;
4) sempre nel merito, ed in subordine, in ordine alle somme richieste per straordinario connesso ai tempi di vestizione, in ragioni delle motivazioni esplicitate nel corpo dell'atto, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento della relativa debenza, condannare la resistente alla minor somma di € 953,91, come da conteggi allegati, o diversa ritenuta di giustizia;
5) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare come non dovuto, per tutte le motivazioni di cui in atto, l'importo pari ad € 855,00 a titolo di premio di incentivazione ex art. 65 del C.C.N.L., erroneamente corrisposto alla ricorrente dalla data di assunzione sino alla risoluzione del rapporto e, per l'effetto, condannare quest'ultima a restituire la somma come sopra determinata, con gli interessi dalla data della domanda;
Pag. 2 a 10
…
Con condanna della ricorrente alle spese di lite da distrarsi in favore dei costituiti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
Con memoria presentata in difesa rispetto alla domanda riconvenzionale la parte ricorrente si è riportata alle proprie conclusioni di cui al ricorso introduttivo: “…chiedendo inoltre il rigetto della domanda relativa alla condanna alla minor somma per i c.d. tempi di vestizione e delle domande riconvenzionali formulate dalla controparte, in quanto, quella relativa alla ripetizione dell' asserito indebito è, come meglio specificato nel corpo della presente memoria, priva di fondamento per i motivi sopra esposti.
Quanto poi alla domanda riconvenzionale relativa al c.d. premio di incentivazione ex art. 65, se ne chiede il rigetto per i motivi già esposti, in quanto innanzitutto la tesi dell' errore materiale, oltre che assolutamente non credibile, è già stata in più occasioni rigettata da Codesto Tribunale con le motivazioni che qui si richiamano e in secondo luogo, nel caso specifico, è sfornita di quantificazione e di prova.”.
RITENUTO CHE
Prima di esaminare il merito della causa è necessario scrutinare l'eccezione di prescrizione breve quinquennale dei crediti da lavoro sollevata dalla parte resistente per il periodo anteriore al 12 aprile 2019.
L'eccezione è priva di pregio.
E' sufficiente sul punto considerare che in adesione a specifico indirizzo di merito in (Trib. Milano 16.12.2015, est. ; Tib. Cuneo, sent. 254/17, cit., dott. ssa ) deve Tes_1 Per_1 ritenersi che, a seguito dell'introduzione del regime sanzionatorio di cui alla legge 92/2012, ed al venire meno della tutale reale generalizzata, il rapporto di lavoro subordinato abbia perso quel carattere di “stabilità” che la Corte Costituzionale (174/72) ha ritenuto elemento indefettibile per poter superare quanto invece in generale la stessa Corte Costituzionale aveva sancito (sent. 63/1966) con riferimento al mancato decorso del termine di prescrizione per i crediti di lavoro in costanza di rapporto.
Da tali considerazioni si evince l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, che deve essere pertanto respinta.
Con riguardo alla richiesta di pagamento delle ore di lavoro straordinario derivante dal c.d.
“tempo di vestizione”, occorre considerare quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità infatti ha di recente confermato il consolidato principio in base al quale le frazioni di tempo necessarie ad operazioni preparatorie alla prestazioni ed ad esse strumentali possono rientrare all'interno dell'orario di lavoro e come tali essere retribuite. La Corte in particolare, con sentenza 28.3.2018, n. 7738 ha ribadito che “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento”. In precedenza la stessa Corte aveva nello stesso senso affermato che “..anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva
Pag. 3 a 10 n. 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento” (cfr. Cass. 26.1.2016, n. 1352).
Vero è che, come osservato anche dalla Corte di Appello di Torino, il discrimine deve essere ricercato nella “eterodirezione” dell'attività: “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio ("tempo-tuta") costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo” (cfr. Cass. 7.6.2012, n. 9215). Un conto infatti è l'onere di presentarsi al lavoro, per l'orario contrattualmente stabilito per l'inizio di esso, adeguatamente preparati (anche con la divisa) Altro conto invece è dover, necessariamente recarsi prima al lavoro per svolgere attività essenziali alla prestazione contrattualmente prevista, indefettibili – per loro natura ovvero per determinazione datoriale – e da svolgersi presso la sede di lavoro.
Tanto premesso, è necessario rilevare che nel caso di specie la “eterodirezione” pertanto va individuata nelle modalità di svolgimento dell'attività: se per l'orario di inizio del turno il dipendente deve essere pronto per essere pienamente operativo, già munito della divisa (che deve essere indossata all'interno dell'azienda), e già edotto delle incombenze da svolgere- tenuto conto di quanto è venuto nel turno precedente-, avendo ricevuto le consegne dal proprio collega, è evidente che tali attività siano corollario indefettibile della prestazione richiesta e devono ritenersi rientrare in essa. E, conseguentemente, il tempo impiegato in tali attività va considerato quale orario di lavoro, secondo la definizione di cui all'art 1 Dlgs 66/2003 (2a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”), essendo i lavoratori tenuti a compiere le operazioni in virtù, se non di specifiche ed espresse direttive aziendali, sicuramente in stretta dipendenza e correlazione della organizzazione del lavoro così come strutturata dal datore di lavoro. La valutazione appena espressa impone di riconoscere come rientranti nella prestazione i periodi di tempo necessario per la vestizione (e la svestizione) e per la ricezione delle consegne. Non, però, quello successivo al termine del turno, potendosi ritenere che l'onere di iniziare “almeno 10 minuti” prima del proprio turno consenta a ciascun lavoratore, proprio per tale anticipazione del servizio da parte del collega successivo, di anticipare in generale ogni propria incombenza nell'ambito dell'orario di lavoro contrattualmente fissato. Può essere altresì condivisa la prospettazione della parte ricorrente relativa all'impiego, medio, per l'effettuazione di tali attività, di circa 10 minuti al giorno, del tutto ragionevole, ed aderente a quanto emerso in sede di istruttoria orale. Più nello specifico, occorre rilevare che la maggior parte dei testi escussi ha riferito confermato che la parte ricorrente doveva presentarsi sul posto di lavoro almeno 10 minuti prima dell'inizio della giornata lavorativa per indossare e dismettere la divisa.
Più nello specifico, il teste ha così riferito: “La ricorrente, così come noi tutti, Testimone_2 aveva l'obbligo di entrare a lavoro almeno dieci minuti prima dell'inizio del turno;
l'obbligo in questione è stato impartito dalla sig.ra la mattina si andava sotto agli spogliatoi, si andava a bollare CP_4
Pag. 4 a 10
e ci si presentava in reparto con la divisa già indossata;
gli spogliatori sono situati al piano -1; all'uscita, quando si faceva il passaggio di consegne, andavamo a cambiarci, si bollava e si usciva;
la divisa viene lavata in struttura;
il passaggio di consegne era verbale, si diceva quello che era successo durante il turno;
avevamo anche un'agenda scritta in cui annotavamo le cose importanti accadute durante la giornata;
la ricorrente aveva i seguenti orari: 6:50 fino alle 14; 13:50-21; 20:50 alle 7, questo calcolando l'entrata in anticipo;
avevamo il tempo per andare in bagno, ma non c'era il tempo per altro, perché suonavano i campanelli, che erano quasi esclusivamente nostri;
non ho mai visto la ricorrente mangiare durante il turno di lavoro.”.
L'obbligo in capo alla parte ricorrente di entrare in servizio almeno 10 minuti prima dell'inizio del turno e di uscire almeno 10 minuti dopo trova altresì riscontro nella deposizione di altro teste di parte ricorrente, che così ha dichiarato: “La Testimone_3 ricorrente, come tutti noi, doveva entrare dieci minuti, un quarto d'ora prima per il passaggio di consegne;
questa direttiva ci era stata impartita dalla sig.ra il piano in cui c'erano gli spogliatoi era CP_4 situato al meno uno;
ci vogliono tre/cinque minuti dallo spogliatoi al reparto a piedi;
se si riesce a prendere l'ascensore ci vogliono due minuti;
noi prima andavamo a cambiarci negli spogliatoi, poi timbravano ed entravamo in reparto;
all'uscita ci cambiano e poi timbriamo;
preciso che la divisa veniva lasciata negli appositi armadietti per la roba sporca;
la divisa ci tornava pulita il giorno dopo;
il passaggio di consegne avviene così: su un'agenda segniamo le cose principali avvenute durante la giornata e poi anche verbalmente tra di noi;
preciso che interloquiamo anche con gli infermieri per cose più specifiche;
la ricorrente, così come tutti noi, riusciva ad andare in bagno durante il turno di lavoro;
le altre pause erano minime, dipende dai turni;
ho visto la signora fumare;
lei andava in balcone e fumava lì; non so dire per quanti minuti Pt_1 perché io non fumo;
la pausa caffè si faceva solo se c'era tempo, altrimenti no;
non ricordo di aver visto la ricorrente bere il caffè; non ho mai visto la ricorrente mangiare, perché dovendo rispondere ai campanelli, non riusciva a fare una pausa continuativa;
ai tempi eravamo due OSS al mattino, due al pomeriggio e uno di notte;
ora non ricordo bene i periodi;
poi siamo diventati tre al mattino in conseguenza dell'aumento del numero dei pazienti.”.
Occorre inoltre rilevare che in una causa analoga, sotto questo aspetto, la parte resistente Part non aveva contestato tali circostanze (e cioè che la ricorrente, come la ricorrente, fosse tenuta a presentarsi, per ordine della responsabile almeno 10 minuti: CP_4 sostiene infatti la convenuta che la richiesta “….di presentarsi 10 minuti prima fosse finalizzata a ricevere le consegne…affinchè il personale inizi il proprio turno di lavoro avendo già ricevuto le opportune istruzioni dalle colleghe dei turni precedenti. Non bisogna infatti dimenticare che l'OSS opera all' interno di una struttura sanitaria, con pazienti che necessitano di essere accuditi costantemente, senza che ci si possa permettere di lasciare la postazione di lavoro incustodita. In quest' ottica rientra anche la richiesta, doverosa, di non lasciare il reparto prima che arrivino le colleghe….Sempre nell'ambito della buona diligenza, rientra l'obbligo previsto nel regolamento i indossare la divisa prima di CP_1 prendere servizio e di toglierla dopo l' uscita. E ciò dal momento che, per evidenti motivi di igiene, il cambio deve avvenire negli spogliatori e non in reparto..”.
Sul punto il Tribunale di Cuneo aveva condannato la resistente a retribuire i 15 minuti di lavoro straordinario richiesti per ogni turno (sentenza n.44/2019 Tribunale di Cuneo, confermata anche dalla Corte d'Appello di Torino). Al riguardo la Corte d' Appello di Torino ha ritenuto che anche il tempo per il cambio della divisa debba essere retribuito autonomamente, essendo “… pacifico che la signora fosse obbligata a prendere servizio in Pt_3
Pag. 5 a 10 reparto almeno 10 minuti prima per ricevere le consegne con la divisa già indossata e di cambiarsi la divisa prima di uscire, in quanto, per motivi igienico-sanitari, la divisa doveva essere indossata e dismessa all' interno dei locali del nosocomio…” , richiamando poi la giurisprudenza della Suprema Corte che ribadisce che “ …l' orientamento giurisprudenziale di legittimità è saldamente ancorato al riconoscimento dell' attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell' orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia effettuata prima dell' inizio del turno e dopo la fine del turno. Tale soluzione del resto è ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro, di cui alla Direttiva 2003/88/CE ( Corte Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14; v. Cass. n. 1352/2016…)” ( così testualmente, Cass. ord. n. 17635/2019, cit. alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti sul punto, ai sensi dell' art. 118 Disp. Att. C.p.c.)” ( Cass. sezione lavoro n. 8623/2020
). Questo quindi anche nel caso in cui gli indumenti non siano dpi, posto che per esigenze di igiene le operatrici ( come l' appellata principale ) non potevano certo arrivare al lavoro con gli indumenti già indossati
o rientrare direttamente a casa senza cambiarsi…” Sentenza n. 198/2020 4.6.2020, Corte d'Appello di Torino- c.r.l.. Parte_4
Da tali considerazioni si evince la fondatezza della domanda prospettata dalla parte ricorrente sul punto, con conseguente accertamento del diritto di credito in favore di parte ricorrente, per il periodo da aprile 2014 a maggio 2021, a titolo di lavoro straordinario non retribuito, la somma di euro 3.286,77, come risulta dai conteggi offerti in comunicazione da parte ricorrente al quale questo Giudice aderisce in quanto conforme ai criteri di logicità, coerenza e completezza e non già specificatamente contestato da parte resistente, se non attraverso prospettazioni generiche e prive di riscontro probatorio, anche solo su base indiziaria ex art. 2727 c.c..
Inoltre la parte resistente non ha correttamente retribuito la ricorrente anche per quanto concerne il c.d. ' premio OSS ', che viene assegnato in base al numero di assenze, ex art. 65 CCNL applicato ( ' premio di incentivazione ': “A tutto il personale compete un premio di
€ 450,00 annue lorde…se nell' arco dell'anno che va dal 1°luglio al 30 giugno il personale effettua almeno 258 giorni di presenza…per ogni giorno di mancata presenza il premio di cui al 1° comma è ridotto di € 15,00 giornaliere;
parimenti per ogni giorno di presenza oltre i 258 giorni e fino ad un tetto di 267 giorni di presenza verrà corrisposta una ulteriore quota aggiuntiva peri ad € 15 al giorno. Ai fini del computo delle presenze non incidono nella decurtazione del suddetto premio le giornate di permessi straordinari retribuiti,
…periodi di astensione per maternità…infortunio…Ai fini del computo delle assenze/presenze di cui al presente articolo si fa riferimento a sei giornate lavorative”. Ne deriva quindi che per chi lavora su 5 giorni, come la ricorrente, i due parametri sono rispettivamente di 215 giornate e di 222,5 giornate: per cui la differenza risulta esser di 7,5 giornate (anziché di 9, come per chi lavora su sei giorni). La proporzionalità è ovviamente stata mantenuta anche sul computo dei giorni totali da considerare: 258 giorni di chi lavora su sei giorni e i 215 giorni di chi lavora su 5 giorni.
Nel caso di specie, la ricorrente ha lavorato, nel corso degli anni, nel 2015 e nel 2020, almeno 7,5 giorni oltre i 215 giorni all' anno, di cui all' art. 65, maturando così il diritto alla corresponsione dell'ulteriore importo complessivo lordo di euro 270, come si evince dai conteggi offerti in comunicazione dalla parte ricorrente non specificatamente contestati dalla parte resistente.
Pag. 6 a 10
La parte ricorrente ha inoltre allegato che la “banca delle ore” sia da intendersi negativa.
Il CCNL AIOP applicato dalla convenuta alla ricorrente, prevede all' art. 20 la c.d. “Banca delle ore” che “…si costituisce con l'accantonamento delle ore di lavoro supplementare e straordinario che, su richiesta del lavoratore da effettuare entro il mese di riferimento, saranno accumulate e resteranno a sua disposizione per l'anno di maturazione e il semestre successivo. Le ore accantonate, per le quali deve essere immediatamente corrisposta la maggiorazione, sono indicate mensilmente in busta paga.
Inoltre, secondo quanto si desume dalla lettera f dell'art. 7, quando il dipendente effettua ore supplementari o straordinarie deve ricevere non solo la maggiorazione prevista dal CCNL per tale titolo e pari alle percentuali previste per le diverse tipologie di lavoro straordinario (ordinario, notturno o festivo) - maggiorazione che deve essere retribuita entro il mese successivo -, ma anche il pagamento delle stesse ore effettuate in più rispetto all'orario ordinario.
La ratio della banca ore, così come prevista dal CCNL AIOP, è infatti quella di offrire l'opportunità al lavoratore di usufruire di permessi compensativi e non di attribuire alla datrice di lavoro la possibilità di variare arbitrariamente mensilmente ( e senza giustificazioni palesi ) la quantità di ore lavorate, compensandole a proprio piacimento nel corso dei mesi. Ne deriva quindi che la resistente è tenuta a corrispondere, entro i termini previsti dal CCNL applicato, per i mesi in cui le ore lavorate superano l'orario ordinario, non solo la relativa maggiorazione, ma anche la paga oraria nel caso in cui il lavoratore non abbia l'esigenza di compensare le ore accantonate coi permessi. Si ricorda che gli OSS sono qualificati come impiegati ed hanno quindi una retribuzione mensilizzata. Per meglio chiarire il suddetto meccanismo si riporta la definizione di “banca ore”, così come intesa nei vari CCNL.
Rientra nel più ampio concetto di “flessibilità” dell' orario di lavoro il meccanismo della cosiddetta “banca ore”, in base al quale il lavoratore che svolga più ore rispetto al limite contrattuale settimanale potrebbe non essere immediatamente retribuito per tali prestazioni supplementari, accumulando le ore aggiuntive in un apposito conto individuale, dal quale potrà attingere altrettante ore di riposi compensativi da godere nelle settimane comprese in un altro periodo dell' anno, in cui vi è evidentemente minor impegno e il lavoratore può svolgere un orario inferiore a quello contrattualmente previsto .
Questi riposi vengono retribuiti e sottratti dal conto della banca ore del dipendente, senza andare ad intaccare i permessi annui per riduzione dell'orario di lavoro contrattualmente spettanti.
Al termine del periodo di tempo stabilito per contratto, le eventuali ore ancora presenti sul conto vengono retribuite ed eliminate dalla banca ore.
Si parla, in questo caso, di “monetizzazione” delle ore straordinarie accumulate in banca ore, che va eseguita secondo i criteri stabiliti dai contratti collettivi.
In particolare, i contratti possono prevedere una particolare maggiorazione per lo straordinario accumulato in banca ore, che può essere maggiore o minore di quella normale
Pag. 7 a 10 o, ancora, può essere già pagata al momento dell'inserimento delle ore supplementari nell' apposito conto del dipendente.
I contratti collettivi prevedono, inoltre, i dettagli di tale meccanismo, tra i quali: i dipendenti o le unità produttive alle quali si può applicare tale sistema, i criteri per il pagamento diretto dello straordinario o per l'accumulo delle ore sul conto, delle scadenze di pagamento, l'eventuale maggiorazione per le ore accumulate sul conto o il pagamento parziale delle stesse all' atto della loro effettuazione.
Quindi, con l'introduzione della c.d. banca ore, evidenziata nei prospetti paga dei dipendenti a cui si applica il CCNL AIOP, dalle buste paga si desume che la resistente in relazione alle ore accumulate in banca ore e non recuperate ha effettuato il pagamento della sola maggiorazione prevista per lo straordinario e non anche della paga per l'ora lavorata oltre il normale orario e non recuperata, contravvenendo alla lettera del CCNL applicato.
Nello specifico, le ore di c.d. banca ore negativa per il periodo di cui è causa e sino al termine del rapporto, per la ricorrente ammontano a 111,70 ore, pari quindi ad euro 1.459, come risulta sempre dai conteggi offerti in comunicazione da parte ricorrente al quale questo Giudice aderisce in quanto conforme ai criteri di logicità, coerenza e completezza e non già specificatamente contestato da parte resistente, se non attraverso prospettazioni generiche e prive di riscontro probatorio, anche solo su base indiziaria ex art. 2727 c.c..
Occorre infine evidenziare che il rapporto di lavoro è cessato a maggio 2021, con conseguente diritto della parte ricorrente a percepire anche l'incidenza che tutti gli importi in questione avrebbero avuto sul TFR maturato, per un totale di euro 371,54 (euro 5015,77 : 13,5), dovuti a tale titolo.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente condanna a carico di parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente i seguenti importi complessivi lordi: euro 3.286,77, a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario;
euro 270, a titolo di premio incentivazione;
euro 1.459, a titolo di banca ore negativa;
euro 371,54, a titolo di incidenza sul TFR.
Sulle somme così determinate a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulle somme devalutate alla data del fatto e via via rivalutate nell'arco di tempo suddetto e non sulle somme già rivalutate;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulle somme sopra liquidate in moneta attuale.
Deve essere infine rigettata la domanda riconvenzionale, tenuto conto della genericità delle allegazioni della parte resistente sul punto, in quanto sfornita di prova, anche perché appare inverosimile che la sia incappata in un mero errore materiale per aver erogato il CP_1 premio incentivazione in favore della parte ricorrente.
Inoltre, non è stata raggiunta la prova secondo il criterio del “più probabile che non” che la lavoratrice facesse delle pause. Occorre infatti al riguardo rilevare che nessuno dei testi
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di parte resistente è stato in grado di riferire con certezza se effettivamente il ricorrente facesse pause durante il proprio orario di lavoro. Infatti, sia che Testimone_4 Tes_5
entrambi testi di parte resistente, hanno genericamente riferito che il ricorrente
[...] faceva le pause, senza però specificare quando e quante volte avesse visto il lavoratore in pausa (cfr. al riguardo testimonianza di : “…nei passaggi che facevo nei reparti ho Testimone_4 visto la ricorrente fare pause, così come gli altri operatori;
prima gestivo gli OSS dell'ASL Cuneo1, del Santa Croce e Carle, Cuneo2; dal luglio 2023 faccio solo il Santa Croce e il Carcere (medicina penitenziaria); fino al 30 giugno 2023 mi occupavo di otto presidi;
ho visto la ricorrente fumare, prendere il caffè e mangiare in cucina;
vi era la possibilità di farsi portare su il vassoio, non ricordo di aver visto la ricorrente con il vassoio;
potevo passare in quel reparto 7 o 8 volte al mese;” testimonianza di Tes_5
“…ho visto la ricorrente fare pause: sigaretta, perché abbiamo condiviso delle pause di questo
[...] tipo, caffè; ricordo inoltre di averla vista in cucina con i colleghi, perché mi è capitato sovente di invitarli a fare pause non condivise;
ricordo di averla vista in cucina con dei panini;
ho visto la ricorrente mangiarli;
ho visto la ricorrente mangiare pizzette portate dai parenti;
gli OSS in reparto sono tre al mattino, due al pomeriggio e uno di notte;
questo consentiva loro di alternarsi nel fare pause;
non so dire quanti infermieri ci sono in quel reparto;
negli anni gli orari degli infermieri sono cambiati, non so dire se fossero gli stessi orari degli OSS;
preciso che oltre ad essere responsabile degli OSS del reparto di pneumologia ero anche pari ruolo per l'ospedale Santa Croce (da fine 2017 il mio ufficio era collocato al Carle); sono stata responsabile degli altri reparti del Carle, oltre a tutti i reparti del Santa Croce;
in riferimento alla nefrologia oncologia, il reparto è speculare a quello di pneumologia, con la stessa gestione.”).
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, nonché tenuto conto della domanda riconvenzionale ai fini dell'inquadramento del relativo scaglione di riferimento, considerando i valori minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro e previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente i seguenti importi complessivi lordi: euro 3.286,77, a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario;
euro 270, a titolo di premio incentivazione;
euro 1.459, a titolo di banca ore negativa;
euro 371,54, a titolo di incidenza sul TFR;
il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali come indicato in motivazione;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) condanna parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.695 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre rimborso del contributo unificato se dovuto. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 27.11.2025
Pag. 9 a 10
Pag. 10 a 10
Il Giudice dott. Michele Basta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 414/2024 promossa da
C.F. , nata a [...], il [...], residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Verzuolo, corso Re Umberto n. 24, presso lo studio dell'avv. Cristiana ARNAUDO, (CF.
- PEC FAX C.F._2 Email_1 0175.85438), che la rappresenta e difende,
RICORRENTE
Contro
(per brevità di seguito C.F. , con sede in Fossano Piazza CP_1 CP_1 P.IVA_1
Castello n. 33, in persona del Presidente e legale rappresentante dott. ed CP_2 elettivamente domiciliata in Via Ulpiano n. 29 presso lo studio degli avv.ti Sonia Gallozzi (C.F. , pec: ), Vera Tondi C.F._3 Email_2
(C.F. , pec: ) e Federico De C.F._4 Email_3
Vito (C.F. , pec: ) che la C.F._5 Email_4 rappresentano e difendono,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 10 Con ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Parte_1 Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro la società
[...] per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO
• Accertare, dichiarare tenuta e condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere alla ricorrente, per il periodo da aprile 2014 a maggio 2021, a titolo di lavoro straordinario non retribuito, la somma di € 3.286,77 o la diversa somma accertata in corso di causa, oltre a tutte le successive differenze retributive maturate a tale titolo..
• Accertare e dichiarare che, in relazione all' art. 65 CCNL AIOP applicato, la ricorrente ha diritto per le giornate lavorate oltre alle 215 giornate in presenza e col limite contrattuale delle 222,5, ( cioè sino a 7,5 giornate annue ), ad ulteriori 135 euro annui, maturati a tale titolo nel 2015 e nel 2020;
• Dichiarare pertanto tenuta e condannare la convenuta al pagamento, per tale titolo, della somma di € 270,00.
• Accertare e dichiarare che, in base alle buste paga, la ricorrente ha diritto al pagamento della somma di € 1459,00 a titolo di ore straordinarie ( già dedotta la quota pagata dalla convenuta a titolo di maggiorazione per il lavoro straordinario ) accumulate nella c.d. la banca ore sino alla cessazione del rapporto di lavoro. Conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1459,00 a tale titolo o della diversa somma accertata.
• IN OGNI CASO dichiararsi tenuta e condannarsi la convenuta anche al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti sino al saldo effettivo;
con il pagamento delle spese, diritti ed onorari di rappresentanza e di causa, oltre IVA e CPA come per legge.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“…
2) in via pregiudiziale accertare e dichiarare l'INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO ex art. 2948 c.c., per le somme relative ai periodi antecedenti il 12 aprile 2019, in ragione delle motivazioni di cui in narrativa;
3) in via principale e nel merito, rigettare le domande avanzate dalla sig.ra con ricorso CP_3 depositato nella Cancelleria del Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, perché completamente infondate in fatto ed in diritto, oltreché non provate;
4) sempre nel merito, ed in subordine, in ordine alle somme richieste per straordinario connesso ai tempi di vestizione, in ragioni delle motivazioni esplicitate nel corpo dell'atto, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento della relativa debenza, condannare la resistente alla minor somma di € 953,91, come da conteggi allegati, o diversa ritenuta di giustizia;
5) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare come non dovuto, per tutte le motivazioni di cui in atto, l'importo pari ad € 855,00 a titolo di premio di incentivazione ex art. 65 del C.C.N.L., erroneamente corrisposto alla ricorrente dalla data di assunzione sino alla risoluzione del rapporto e, per l'effetto, condannare quest'ultima a restituire la somma come sopra determinata, con gli interessi dalla data della domanda;
Pag. 2 a 10
…
Con condanna della ricorrente alle spese di lite da distrarsi in favore dei costituiti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
Con memoria presentata in difesa rispetto alla domanda riconvenzionale la parte ricorrente si è riportata alle proprie conclusioni di cui al ricorso introduttivo: “…chiedendo inoltre il rigetto della domanda relativa alla condanna alla minor somma per i c.d. tempi di vestizione e delle domande riconvenzionali formulate dalla controparte, in quanto, quella relativa alla ripetizione dell' asserito indebito è, come meglio specificato nel corpo della presente memoria, priva di fondamento per i motivi sopra esposti.
Quanto poi alla domanda riconvenzionale relativa al c.d. premio di incentivazione ex art. 65, se ne chiede il rigetto per i motivi già esposti, in quanto innanzitutto la tesi dell' errore materiale, oltre che assolutamente non credibile, è già stata in più occasioni rigettata da Codesto Tribunale con le motivazioni che qui si richiamano e in secondo luogo, nel caso specifico, è sfornita di quantificazione e di prova.”.
RITENUTO CHE
Prima di esaminare il merito della causa è necessario scrutinare l'eccezione di prescrizione breve quinquennale dei crediti da lavoro sollevata dalla parte resistente per il periodo anteriore al 12 aprile 2019.
L'eccezione è priva di pregio.
E' sufficiente sul punto considerare che in adesione a specifico indirizzo di merito in (Trib. Milano 16.12.2015, est. ; Tib. Cuneo, sent. 254/17, cit., dott. ssa ) deve Tes_1 Per_1 ritenersi che, a seguito dell'introduzione del regime sanzionatorio di cui alla legge 92/2012, ed al venire meno della tutale reale generalizzata, il rapporto di lavoro subordinato abbia perso quel carattere di “stabilità” che la Corte Costituzionale (174/72) ha ritenuto elemento indefettibile per poter superare quanto invece in generale la stessa Corte Costituzionale aveva sancito (sent. 63/1966) con riferimento al mancato decorso del termine di prescrizione per i crediti di lavoro in costanza di rapporto.
Da tali considerazioni si evince l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, che deve essere pertanto respinta.
Con riguardo alla richiesta di pagamento delle ore di lavoro straordinario derivante dal c.d.
“tempo di vestizione”, occorre considerare quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità infatti ha di recente confermato il consolidato principio in base al quale le frazioni di tempo necessarie ad operazioni preparatorie alla prestazioni ed ad esse strumentali possono rientrare all'interno dell'orario di lavoro e come tali essere retribuite. La Corte in particolare, con sentenza 28.3.2018, n. 7738 ha ribadito che “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento”. In precedenza la stessa Corte aveva nello stesso senso affermato che “..anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva
Pag. 3 a 10 n. 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento” (cfr. Cass. 26.1.2016, n. 1352).
Vero è che, come osservato anche dalla Corte di Appello di Torino, il discrimine deve essere ricercato nella “eterodirezione” dell'attività: “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio ("tempo-tuta") costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo” (cfr. Cass. 7.6.2012, n. 9215). Un conto infatti è l'onere di presentarsi al lavoro, per l'orario contrattualmente stabilito per l'inizio di esso, adeguatamente preparati (anche con la divisa) Altro conto invece è dover, necessariamente recarsi prima al lavoro per svolgere attività essenziali alla prestazione contrattualmente prevista, indefettibili – per loro natura ovvero per determinazione datoriale – e da svolgersi presso la sede di lavoro.
Tanto premesso, è necessario rilevare che nel caso di specie la “eterodirezione” pertanto va individuata nelle modalità di svolgimento dell'attività: se per l'orario di inizio del turno il dipendente deve essere pronto per essere pienamente operativo, già munito della divisa (che deve essere indossata all'interno dell'azienda), e già edotto delle incombenze da svolgere- tenuto conto di quanto è venuto nel turno precedente-, avendo ricevuto le consegne dal proprio collega, è evidente che tali attività siano corollario indefettibile della prestazione richiesta e devono ritenersi rientrare in essa. E, conseguentemente, il tempo impiegato in tali attività va considerato quale orario di lavoro, secondo la definizione di cui all'art 1 Dlgs 66/2003 (2a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”), essendo i lavoratori tenuti a compiere le operazioni in virtù, se non di specifiche ed espresse direttive aziendali, sicuramente in stretta dipendenza e correlazione della organizzazione del lavoro così come strutturata dal datore di lavoro. La valutazione appena espressa impone di riconoscere come rientranti nella prestazione i periodi di tempo necessario per la vestizione (e la svestizione) e per la ricezione delle consegne. Non, però, quello successivo al termine del turno, potendosi ritenere che l'onere di iniziare “almeno 10 minuti” prima del proprio turno consenta a ciascun lavoratore, proprio per tale anticipazione del servizio da parte del collega successivo, di anticipare in generale ogni propria incombenza nell'ambito dell'orario di lavoro contrattualmente fissato. Può essere altresì condivisa la prospettazione della parte ricorrente relativa all'impiego, medio, per l'effettuazione di tali attività, di circa 10 minuti al giorno, del tutto ragionevole, ed aderente a quanto emerso in sede di istruttoria orale. Più nello specifico, occorre rilevare che la maggior parte dei testi escussi ha riferito confermato che la parte ricorrente doveva presentarsi sul posto di lavoro almeno 10 minuti prima dell'inizio della giornata lavorativa per indossare e dismettere la divisa.
Più nello specifico, il teste ha così riferito: “La ricorrente, così come noi tutti, Testimone_2 aveva l'obbligo di entrare a lavoro almeno dieci minuti prima dell'inizio del turno;
l'obbligo in questione è stato impartito dalla sig.ra la mattina si andava sotto agli spogliatoi, si andava a bollare CP_4
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e ci si presentava in reparto con la divisa già indossata;
gli spogliatori sono situati al piano -1; all'uscita, quando si faceva il passaggio di consegne, andavamo a cambiarci, si bollava e si usciva;
la divisa viene lavata in struttura;
il passaggio di consegne era verbale, si diceva quello che era successo durante il turno;
avevamo anche un'agenda scritta in cui annotavamo le cose importanti accadute durante la giornata;
la ricorrente aveva i seguenti orari: 6:50 fino alle 14; 13:50-21; 20:50 alle 7, questo calcolando l'entrata in anticipo;
avevamo il tempo per andare in bagno, ma non c'era il tempo per altro, perché suonavano i campanelli, che erano quasi esclusivamente nostri;
non ho mai visto la ricorrente mangiare durante il turno di lavoro.”.
L'obbligo in capo alla parte ricorrente di entrare in servizio almeno 10 minuti prima dell'inizio del turno e di uscire almeno 10 minuti dopo trova altresì riscontro nella deposizione di altro teste di parte ricorrente, che così ha dichiarato: “La Testimone_3 ricorrente, come tutti noi, doveva entrare dieci minuti, un quarto d'ora prima per il passaggio di consegne;
questa direttiva ci era stata impartita dalla sig.ra il piano in cui c'erano gli spogliatoi era CP_4 situato al meno uno;
ci vogliono tre/cinque minuti dallo spogliatoi al reparto a piedi;
se si riesce a prendere l'ascensore ci vogliono due minuti;
noi prima andavamo a cambiarci negli spogliatoi, poi timbravano ed entravamo in reparto;
all'uscita ci cambiano e poi timbriamo;
preciso che la divisa veniva lasciata negli appositi armadietti per la roba sporca;
la divisa ci tornava pulita il giorno dopo;
il passaggio di consegne avviene così: su un'agenda segniamo le cose principali avvenute durante la giornata e poi anche verbalmente tra di noi;
preciso che interloquiamo anche con gli infermieri per cose più specifiche;
la ricorrente, così come tutti noi, riusciva ad andare in bagno durante il turno di lavoro;
le altre pause erano minime, dipende dai turni;
ho visto la signora fumare;
lei andava in balcone e fumava lì; non so dire per quanti minuti Pt_1 perché io non fumo;
la pausa caffè si faceva solo se c'era tempo, altrimenti no;
non ricordo di aver visto la ricorrente bere il caffè; non ho mai visto la ricorrente mangiare, perché dovendo rispondere ai campanelli, non riusciva a fare una pausa continuativa;
ai tempi eravamo due OSS al mattino, due al pomeriggio e uno di notte;
ora non ricordo bene i periodi;
poi siamo diventati tre al mattino in conseguenza dell'aumento del numero dei pazienti.”.
Occorre inoltre rilevare che in una causa analoga, sotto questo aspetto, la parte resistente Part non aveva contestato tali circostanze (e cioè che la ricorrente, come la ricorrente, fosse tenuta a presentarsi, per ordine della responsabile almeno 10 minuti: CP_4 sostiene infatti la convenuta che la richiesta “….di presentarsi 10 minuti prima fosse finalizzata a ricevere le consegne…affinchè il personale inizi il proprio turno di lavoro avendo già ricevuto le opportune istruzioni dalle colleghe dei turni precedenti. Non bisogna infatti dimenticare che l'OSS opera all' interno di una struttura sanitaria, con pazienti che necessitano di essere accuditi costantemente, senza che ci si possa permettere di lasciare la postazione di lavoro incustodita. In quest' ottica rientra anche la richiesta, doverosa, di non lasciare il reparto prima che arrivino le colleghe….Sempre nell'ambito della buona diligenza, rientra l'obbligo previsto nel regolamento i indossare la divisa prima di CP_1 prendere servizio e di toglierla dopo l' uscita. E ciò dal momento che, per evidenti motivi di igiene, il cambio deve avvenire negli spogliatori e non in reparto..”.
Sul punto il Tribunale di Cuneo aveva condannato la resistente a retribuire i 15 minuti di lavoro straordinario richiesti per ogni turno (sentenza n.44/2019 Tribunale di Cuneo, confermata anche dalla Corte d'Appello di Torino). Al riguardo la Corte d' Appello di Torino ha ritenuto che anche il tempo per il cambio della divisa debba essere retribuito autonomamente, essendo “… pacifico che la signora fosse obbligata a prendere servizio in Pt_3
Pag. 5 a 10 reparto almeno 10 minuti prima per ricevere le consegne con la divisa già indossata e di cambiarsi la divisa prima di uscire, in quanto, per motivi igienico-sanitari, la divisa doveva essere indossata e dismessa all' interno dei locali del nosocomio…” , richiamando poi la giurisprudenza della Suprema Corte che ribadisce che “ …l' orientamento giurisprudenziale di legittimità è saldamente ancorato al riconoscimento dell' attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell' orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia effettuata prima dell' inizio del turno e dopo la fine del turno. Tale soluzione del resto è ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro, di cui alla Direttiva 2003/88/CE ( Corte Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14; v. Cass. n. 1352/2016…)” ( così testualmente, Cass. ord. n. 17635/2019, cit. alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti sul punto, ai sensi dell' art. 118 Disp. Att. C.p.c.)” ( Cass. sezione lavoro n. 8623/2020
). Questo quindi anche nel caso in cui gli indumenti non siano dpi, posto che per esigenze di igiene le operatrici ( come l' appellata principale ) non potevano certo arrivare al lavoro con gli indumenti già indossati
o rientrare direttamente a casa senza cambiarsi…” Sentenza n. 198/2020 4.6.2020, Corte d'Appello di Torino- c.r.l.. Parte_4
Da tali considerazioni si evince la fondatezza della domanda prospettata dalla parte ricorrente sul punto, con conseguente accertamento del diritto di credito in favore di parte ricorrente, per il periodo da aprile 2014 a maggio 2021, a titolo di lavoro straordinario non retribuito, la somma di euro 3.286,77, come risulta dai conteggi offerti in comunicazione da parte ricorrente al quale questo Giudice aderisce in quanto conforme ai criteri di logicità, coerenza e completezza e non già specificatamente contestato da parte resistente, se non attraverso prospettazioni generiche e prive di riscontro probatorio, anche solo su base indiziaria ex art. 2727 c.c..
Inoltre la parte resistente non ha correttamente retribuito la ricorrente anche per quanto concerne il c.d. ' premio OSS ', che viene assegnato in base al numero di assenze, ex art. 65 CCNL applicato ( ' premio di incentivazione ': “A tutto il personale compete un premio di
€ 450,00 annue lorde…se nell' arco dell'anno che va dal 1°luglio al 30 giugno il personale effettua almeno 258 giorni di presenza…per ogni giorno di mancata presenza il premio di cui al 1° comma è ridotto di € 15,00 giornaliere;
parimenti per ogni giorno di presenza oltre i 258 giorni e fino ad un tetto di 267 giorni di presenza verrà corrisposta una ulteriore quota aggiuntiva peri ad € 15 al giorno. Ai fini del computo delle presenze non incidono nella decurtazione del suddetto premio le giornate di permessi straordinari retribuiti,
…periodi di astensione per maternità…infortunio…Ai fini del computo delle assenze/presenze di cui al presente articolo si fa riferimento a sei giornate lavorative”. Ne deriva quindi che per chi lavora su 5 giorni, come la ricorrente, i due parametri sono rispettivamente di 215 giornate e di 222,5 giornate: per cui la differenza risulta esser di 7,5 giornate (anziché di 9, come per chi lavora su sei giorni). La proporzionalità è ovviamente stata mantenuta anche sul computo dei giorni totali da considerare: 258 giorni di chi lavora su sei giorni e i 215 giorni di chi lavora su 5 giorni.
Nel caso di specie, la ricorrente ha lavorato, nel corso degli anni, nel 2015 e nel 2020, almeno 7,5 giorni oltre i 215 giorni all' anno, di cui all' art. 65, maturando così il diritto alla corresponsione dell'ulteriore importo complessivo lordo di euro 270, come si evince dai conteggi offerti in comunicazione dalla parte ricorrente non specificatamente contestati dalla parte resistente.
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La parte ricorrente ha inoltre allegato che la “banca delle ore” sia da intendersi negativa.
Il CCNL AIOP applicato dalla convenuta alla ricorrente, prevede all' art. 20 la c.d. “Banca delle ore” che “…si costituisce con l'accantonamento delle ore di lavoro supplementare e straordinario che, su richiesta del lavoratore da effettuare entro il mese di riferimento, saranno accumulate e resteranno a sua disposizione per l'anno di maturazione e il semestre successivo. Le ore accantonate, per le quali deve essere immediatamente corrisposta la maggiorazione, sono indicate mensilmente in busta paga.
Inoltre, secondo quanto si desume dalla lettera f dell'art. 7, quando il dipendente effettua ore supplementari o straordinarie deve ricevere non solo la maggiorazione prevista dal CCNL per tale titolo e pari alle percentuali previste per le diverse tipologie di lavoro straordinario (ordinario, notturno o festivo) - maggiorazione che deve essere retribuita entro il mese successivo -, ma anche il pagamento delle stesse ore effettuate in più rispetto all'orario ordinario.
La ratio della banca ore, così come prevista dal CCNL AIOP, è infatti quella di offrire l'opportunità al lavoratore di usufruire di permessi compensativi e non di attribuire alla datrice di lavoro la possibilità di variare arbitrariamente mensilmente ( e senza giustificazioni palesi ) la quantità di ore lavorate, compensandole a proprio piacimento nel corso dei mesi. Ne deriva quindi che la resistente è tenuta a corrispondere, entro i termini previsti dal CCNL applicato, per i mesi in cui le ore lavorate superano l'orario ordinario, non solo la relativa maggiorazione, ma anche la paga oraria nel caso in cui il lavoratore non abbia l'esigenza di compensare le ore accantonate coi permessi. Si ricorda che gli OSS sono qualificati come impiegati ed hanno quindi una retribuzione mensilizzata. Per meglio chiarire il suddetto meccanismo si riporta la definizione di “banca ore”, così come intesa nei vari CCNL.
Rientra nel più ampio concetto di “flessibilità” dell' orario di lavoro il meccanismo della cosiddetta “banca ore”, in base al quale il lavoratore che svolga più ore rispetto al limite contrattuale settimanale potrebbe non essere immediatamente retribuito per tali prestazioni supplementari, accumulando le ore aggiuntive in un apposito conto individuale, dal quale potrà attingere altrettante ore di riposi compensativi da godere nelle settimane comprese in un altro periodo dell' anno, in cui vi è evidentemente minor impegno e il lavoratore può svolgere un orario inferiore a quello contrattualmente previsto .
Questi riposi vengono retribuiti e sottratti dal conto della banca ore del dipendente, senza andare ad intaccare i permessi annui per riduzione dell'orario di lavoro contrattualmente spettanti.
Al termine del periodo di tempo stabilito per contratto, le eventuali ore ancora presenti sul conto vengono retribuite ed eliminate dalla banca ore.
Si parla, in questo caso, di “monetizzazione” delle ore straordinarie accumulate in banca ore, che va eseguita secondo i criteri stabiliti dai contratti collettivi.
In particolare, i contratti possono prevedere una particolare maggiorazione per lo straordinario accumulato in banca ore, che può essere maggiore o minore di quella normale
Pag. 7 a 10 o, ancora, può essere già pagata al momento dell'inserimento delle ore supplementari nell' apposito conto del dipendente.
I contratti collettivi prevedono, inoltre, i dettagli di tale meccanismo, tra i quali: i dipendenti o le unità produttive alle quali si può applicare tale sistema, i criteri per il pagamento diretto dello straordinario o per l'accumulo delle ore sul conto, delle scadenze di pagamento, l'eventuale maggiorazione per le ore accumulate sul conto o il pagamento parziale delle stesse all' atto della loro effettuazione.
Quindi, con l'introduzione della c.d. banca ore, evidenziata nei prospetti paga dei dipendenti a cui si applica il CCNL AIOP, dalle buste paga si desume che la resistente in relazione alle ore accumulate in banca ore e non recuperate ha effettuato il pagamento della sola maggiorazione prevista per lo straordinario e non anche della paga per l'ora lavorata oltre il normale orario e non recuperata, contravvenendo alla lettera del CCNL applicato.
Nello specifico, le ore di c.d. banca ore negativa per il periodo di cui è causa e sino al termine del rapporto, per la ricorrente ammontano a 111,70 ore, pari quindi ad euro 1.459, come risulta sempre dai conteggi offerti in comunicazione da parte ricorrente al quale questo Giudice aderisce in quanto conforme ai criteri di logicità, coerenza e completezza e non già specificatamente contestato da parte resistente, se non attraverso prospettazioni generiche e prive di riscontro probatorio, anche solo su base indiziaria ex art. 2727 c.c..
Occorre infine evidenziare che il rapporto di lavoro è cessato a maggio 2021, con conseguente diritto della parte ricorrente a percepire anche l'incidenza che tutti gli importi in questione avrebbero avuto sul TFR maturato, per un totale di euro 371,54 (euro 5015,77 : 13,5), dovuti a tale titolo.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente condanna a carico di parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente i seguenti importi complessivi lordi: euro 3.286,77, a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario;
euro 270, a titolo di premio incentivazione;
euro 1.459, a titolo di banca ore negativa;
euro 371,54, a titolo di incidenza sul TFR.
Sulle somme così determinate a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulle somme devalutate alla data del fatto e via via rivalutate nell'arco di tempo suddetto e non sulle somme già rivalutate;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulle somme sopra liquidate in moneta attuale.
Deve essere infine rigettata la domanda riconvenzionale, tenuto conto della genericità delle allegazioni della parte resistente sul punto, in quanto sfornita di prova, anche perché appare inverosimile che la sia incappata in un mero errore materiale per aver erogato il CP_1 premio incentivazione in favore della parte ricorrente.
Inoltre, non è stata raggiunta la prova secondo il criterio del “più probabile che non” che la lavoratrice facesse delle pause. Occorre infatti al riguardo rilevare che nessuno dei testi
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di parte resistente è stato in grado di riferire con certezza se effettivamente il ricorrente facesse pause durante il proprio orario di lavoro. Infatti, sia che Testimone_4 Tes_5
entrambi testi di parte resistente, hanno genericamente riferito che il ricorrente
[...] faceva le pause, senza però specificare quando e quante volte avesse visto il lavoratore in pausa (cfr. al riguardo testimonianza di : “…nei passaggi che facevo nei reparti ho Testimone_4 visto la ricorrente fare pause, così come gli altri operatori;
prima gestivo gli OSS dell'ASL Cuneo1, del Santa Croce e Carle, Cuneo2; dal luglio 2023 faccio solo il Santa Croce e il Carcere (medicina penitenziaria); fino al 30 giugno 2023 mi occupavo di otto presidi;
ho visto la ricorrente fumare, prendere il caffè e mangiare in cucina;
vi era la possibilità di farsi portare su il vassoio, non ricordo di aver visto la ricorrente con il vassoio;
potevo passare in quel reparto 7 o 8 volte al mese;” testimonianza di Tes_5
“…ho visto la ricorrente fare pause: sigaretta, perché abbiamo condiviso delle pause di questo
[...] tipo, caffè; ricordo inoltre di averla vista in cucina con i colleghi, perché mi è capitato sovente di invitarli a fare pause non condivise;
ricordo di averla vista in cucina con dei panini;
ho visto la ricorrente mangiarli;
ho visto la ricorrente mangiare pizzette portate dai parenti;
gli OSS in reparto sono tre al mattino, due al pomeriggio e uno di notte;
questo consentiva loro di alternarsi nel fare pause;
non so dire quanti infermieri ci sono in quel reparto;
negli anni gli orari degli infermieri sono cambiati, non so dire se fossero gli stessi orari degli OSS;
preciso che oltre ad essere responsabile degli OSS del reparto di pneumologia ero anche pari ruolo per l'ospedale Santa Croce (da fine 2017 il mio ufficio era collocato al Carle); sono stata responsabile degli altri reparti del Carle, oltre a tutti i reparti del Santa Croce;
in riferimento alla nefrologia oncologia, il reparto è speculare a quello di pneumologia, con la stessa gestione.”).
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, nonché tenuto conto della domanda riconvenzionale ai fini dell'inquadramento del relativo scaglione di riferimento, considerando i valori minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro e previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente i seguenti importi complessivi lordi: euro 3.286,77, a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario;
euro 270, a titolo di premio incentivazione;
euro 1.459, a titolo di banca ore negativa;
euro 371,54, a titolo di incidenza sul TFR;
il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali come indicato in motivazione;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) condanna parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.695 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre rimborso del contributo unificato se dovuto. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 27.11.2025
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Il Giudice dott. Michele Basta