Decreto cautelare 13 dicembre 2016
Ordinanza cautelare 12 gennaio 2017
Ordinanza cautelare 23 giugno 2017
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 06/03/2026, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00200/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00842/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 842 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Nova Pariter Società Cooperativa Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Felice Circeo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento 11 marzo 2017, prot. n.6232 con cui il Comune intimato ha respinto l’istanza di autorizzazione apertura della casa di riposo e vacanze (ricorso per motivi aggiunti depositati il 30 maggio 2017)
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 la dott.ssa AT LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con atto depositato il 19 dicembre 2025, la società cooperativa ricorrente ha depositato in atti il documento attestante la cessazione dell’attività e della Partita IVA n. 02488830593 relativa alla Nova Pariter Società Cooperativa Onlus;
ritenuto che la cessazione dell’attività della parte ricorrente e la sua cancellazione dal Registro delle imprese implichi la perdita della sua capacità di stare in giudizio e rappresenti una causa ostativa ad una pronuncia nel merito, con conseguente improcedibilità del ricorso;
ritenuto, pertanto, che si debba dichiarare il ricorso improcedibile, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, c.p.a.;
nulla sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione, ritualmente invocata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla sulle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio, tenutasi con collegamento da remoto, del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB MA UC, Presidente
Valerio Torano, Primo Referendario
AT LA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT LA | OB MA UC |
IL SEGRETARIO