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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/01/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SO PR ON nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AN LA che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Enna del 16.03.2023 che condannava ON MA ZI, alla pena ritenuta di giustizia, per i reati di aggravamento del dissesto ex art. 224, 217, comma 1, n.4, L. Fall., perché, nella qualità di amministratore della Promoeco Servizi Multiservizi Energia s.r.I., dal 20.05.2001 fino al 15.05.2018, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento, dichiarato solo il 15.5.2018, aggravava il dissesto della società, nonché Penale Sent. Sez. 5 Num. 627 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA Data Udienza: 30/10/2024 di bancarotta documentale semplice ex art. 224, 217, comma 2, L. Fall., perché, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, nei tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento, non teneva libri e scritture contabili prescritte dalla legge ovvero li teneva in maniera irregolare o incompleta, rispettivamente ascritti ai capi b) e c) della imputazione. 2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato propone ricorso a mezzo dei difensori di fiducia, Avv.ti Giovanni Palermo e Giuliana Vittoria Conti, affidato a tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e carenza di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in relazione al motivo di appello con il quale si denunciava che dagli atti di indagine (relazione del curatore fallimentare e relazione della Guardia di Finanza) emergeva che la mancata cessazione dell'attività da parte dell'organo amministrativo non ha comportato un aumento del deficit patrimoniale, deducendo che sul punto la sentenza non si confronta con il motivo di appello. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione al reato di bancarotta per aggravamento del dissesto per ritardo nella richiesta del fallimento di cui agli artt. 224, 217, comma primo, R.D. 267/1942, deducendo difetto della colpa grave e dell'aggravamento del dissesto in quanto come si evince dalla relazione del curatore, la mancata cessazione dell'attività non ha comportato un aumento del deficit patrimoniale, ma anzi, espungendo i componenti positivi e negativi che comunque si sarebbero conseguiti o sostenuti anche in caso di cessazione anticipata, emerge un valore positivo di euro 76.903,90; inoltre la valutazione di non recuperabilità dei crediti di Multiservizi s.r.l. è stata fatta con giudizio ex post e non ex ante. 2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, illogicità e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in relazione al reato di cui al capo 3) di bancarotta documentale semplice, deducendo che dalla relazione della Guardia di Finanza e dal verbale di consegna delle scritture contabili al Tribunale di Enna risulta che tutti i libri contabili sono stati consegnati al curatore fallimentare, per cui lo smarrimento sarebbe successivo e non imputabile al ricorrente, mentre la Corte di Appello, incorrendo in vizio di motivazione, ha ritenuto l'imputato responsabile per non avere tenuto correttamente i libri e le scritture contabili prescritti dalla legge che "erroneamente 2 erano stati riportati tra le scritture presenti nel verbale di consegna presso la cancelleria del Tribunale di Enna", chiedendo annullarsi la sentenza impugnata. Il difensore ha depositato memoria conclusiva ed allegato documentazione, insistendo nel ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve, in primo luogo, rammentarsi il principio secondo il quale quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale, sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello (Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735). Il principio va riaffermato e condiviso, con la precisazione che l'integrazione delle motivazioni è ammissibile, nel caso in esame, per avere la Corte d'appello ripercorso, sulla base dell'appello, l'iter motivazionale della sentenza di primo grado per verificarne la coerenza e la tenuta con il compendio probatorio (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 30838 del 10/03/2013, Rv 257056) ed esaminato le censure svolte. I giudici di merito hanno ricostruito nel dettaglio tutte le vicende societarie sulla base delle prove acquisite nel corso delle indagini preliminari e ne hanno dato atto con motivazione precisa, congrua e priva di illogicità, tantonneno manifesta, peraltro in doppia conforme. Tanto precisato si osserva che le deduzioni svolte, oltre che in buona parte meramente reiterative di quelle sviluppate in appello, senza un adeguato confronto con le motivazioni della sentenza impugnata, sono manifestamente infondate nei termini di cui si dirà, non ravvisandosi vizi rilevanti nel percorso logico- argonnentativo dei giudici di appello, che hanno ricavato la sussistenza dei reati contestati ai capi 2) e 3) dalla complessiva documentazione in atti. 2.1 Il primo motivo del ricorso - che lamenta violazione di legge e carenza di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in relazione al motivo di appello, con il quale si denunciava che dagli atti di indagine (relazione del curatore 3 fallimentare e relazione della Guardia di Finanza) emerge che la mancata cessazione dell'attività da parte dell'organo amministrativo non ha comportato un aumento del deficit patrimoniale, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Il motivo è meramente reiterativo di doglianze prospettate e disattese dalla Corte di merito con motivazione congrua ed immune da vizi e censure. Nel caso di specie, comunque, l'accertamento di fatto, svolto dalla Corte territoriale, sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica, dunque non censurabile in questa sede, che richiama interamente la motivazione del Tribunale, ha dato conto delle ragioni per le quali, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa del MA, non ha alcun rilievo il saldo attivo contabile, su cui insiste il ricorrente anche nel secondo motivo, e ritenuto anche dai giudici di merito, in quanto positivamente influenzato dalla presenza di crediti non recuperabili e dalla determinazione dell'amministratore unico della società di non svalutare tali crediti di scarsa recuperabilità, spiegando correttamente, con motivazione logica e non contraddittoria, la ragione della irrilevanza della formare assenza dell'aumento del deficit patrimoniale conseguente alla presenza nelle scritture contabili di crediti non recuperabili. In altri termini, quel che viene contestato al MA è la sopravvalutazione (mancata svalutazione) dell'attivo patrimoniale, precisamente di due crediti non recuperabili, derivanti dalla emissione di fatture nei confronti di Multiservizi per locazioni s.r.l. (in liquidazione e dichiarata fallita nel 2017) e AN AT (dichiarata fallita nel 2014), per un ammontare complessivo di oltre 500.000 euro, crediti rispetto ai quali il ricorrente era perfettamente a conoscenza del bassissimo grado di recuperabilità, in quanto conosceva bene la vicenda delle società debitrici (delle cui compagini sociali il ricorrente è risultato far parte rivestendo una carica gestoria) e dunque era a conoscenza del fatto che il recupero delle somme dipendeva dall'esito di due arbitrati conseguenti al mancato aggiudicamento di appalti nei confronti dell'ente Provincia di Caltanissetta e di Enna. Esito negativo già risalente al 2014. Si consideri che, a conferma di ciò, il fallimento è stato richiesto dai lavoratori per la mancata corresponsione delle retribuzioni, pur in presenza dell'attivo contabile. 2.2 II secondo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge e carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 224, 217, comma primo, R.D. 267/1942, al reato di bancarotta per aggravamento del dissesto per ritardo nella richiesta del fallimento, per difetto della colpa grave e dell'aggravamento del dissesto, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 4 2.2.1 La fattispecie incriminatrice contestata è descritta dalla legge fall., art. 217, comma 1, n. 4, nella condotta dell'imprenditore che «ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa». Il delitto di bancarotta semplice da mancata tempestiva richiesta di fallimento mira ad evitare che l'esercizio continuato dell'impresa, anche a fronte di una situazione di obiettiva impossibilità di far fronte alle proprie obbligazioni, possa prolungare lo stato di perdita. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato il principio secondo cui, per l'integrazione della fattispecie, è richiesto tale coefficiente soggettivo, superando, così, le difficoltà interpretative legate all'ambiguità della norma, che vede l'indicazione della «altra colpa grave» dopo quella della mancata richiesta di fallimento, così apparentemente contrassegnando solo le condotte diverse da quella della mancata richiesta del fallimento in proprio;
si è escluso, di contro, che tale coefficiente soggettivo sia insito nello stesso ritardo nella richiesta di fallimento in proprio, sì da non doverlo accertare aliunde, negandosi la sussistenza di una presunzione in tal senso (Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018, Dolcennascolo, Rv. 272823; Sez. 5, n. 38077 del 15/07/2015, Preatoni, Rv. 264743; Sez. 5, n. 43414 del 25/09/2013, Zille e altri, Rv. 257533). La sentenza Zille, in particolare, ha precisato che «non è difficile comprendere come il ritardo nell'adozione della senza dubbio grave decisione dell'imprenditore di richiedere il proprio fallimento possa essere ricollegato ad una vasta gamma di dinamiche gestionali;
che si estende dall'estremo dell'assoluta noncuranza per cili effetti del possibile aggravamento del dissesto a quello dell'opinabile valutazione sull'efficacia di mezzi ritenuti idonei a procurare nuove risorse. L'eterogeneità di queste situazioni rende improponibile una loro automatica sussunzione nella più intensa dimensione della colpa. Il dato oggettivo del ritardo nella dichiarazione di fallimento, in altre parole, è ancora troppo generico perché dallo stesso possa farsi derivare una presunzione assoluta di colpa grave;
dipendendo tale carattere dalle scelte che lo hanno determinato». L'omessa dichiarazione di fallimento, per essere rilevante ex art. 217, comma 1, n. 4), legge fall., avrebbe dovuto anche determinare un aggravamento del dissesto delle società, che è l'evento del reato. Come sancito da Sez. 5, n. 32899 del 25/05/2011, Mapelli e altri, Rv. 250934 (in motivazione), «per dissesto deve intendersi, non tanto una condizione di generico disordine dell'attività della società, quanto una situazione di squilibrio economico patrimoniale progressivo ed ingravescente, che, se non fronteggiata con opportuni provvedimenti o con la presa d'atto dell'impossibilità di proseguire l'attività, può comportare l'aggravamento inarrestabile della situazione debitoria, con conseguente incremento del danno che l'inevitabile, e non evitata, insolvenza finisce per procurare alla massa dei creditori». 5 2.2.2 Tanto premesso, nel caso in esame, il motivo si limita a riprodurre in buona parte le censure dedotte in appello, difettando di adeguata critica argomentata avverso il provvedimento 'attaccato' e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, LE e altri, Rv. 254584). Al riguardo, la Corte territoriale, con motivazione corretta ed immune da vizi di illogicità, ha ritenuto la configurabilità della bancarotta semplice patrimoniale in quanto l'aver omesso di instaurare la concorsualità ha aggravato il dissesto, non essendo necessario che l'imprenditore avesse colpevolmente determinato tale aggravamento, essendo invece sufficiente che lo stesso aggravamento costituisca il naturale esito del prolungamento dell'attività di impresa generato anche attraverso l'ulteriore accumulo dei costi ordinari di gestione, valorizzando il fatto che l'imputato, con condotta evidentemente omissiva, ha proseguito l'attività d'impresa per circa quattro anni, nonostante l'inesistente redditività della società, che aveva cessato qualsiasi attività sociale, e le sempre crescenti perdite, contribuendo così ad aggravare il dissesto della Promoeco Servizi s.r.l. che dal 2014 sino alla data del fallimento presentava un capitale dapprima fortemente eroso e poi completamente inesistente, accumulando un debito per un totale di euro 1.959.571,71, nei confronti dei dipendenti che richiedevano il fallimento. Parimenti con motivazione corretta ed immune da vizi e censure, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è stata ritenuta la colpa grave nella grave ed irragionevole decisione dell'imprenditore di ritardare l'accesso alla procedura concorsuale e di intraprendere una seria azione volta a fronteggiare la crisi, basando la propria scelta, nonostante una redditività assente e le crescenti e continue perdite societarie risultanti dallo stato passivo (accertato dal Tribunale nella sentenza dichiarativa di fallimento del 15 maggio 2018), solo sulla ritenuta recuperabilità di crediti pluriennali vantati nei confronti delle società debitrici, Multiservizi s.r.l. e AN AT (delle cui compagini sociali il ricorrente è risultato far parte rivestendo una carica gestoria), scarsamente recuperabili in quanto fondati su una pretesa illegittimità di procedure di gara che si assumeva avessero prodotto un danno alle concorrenti estromesse, per cui si trattava di crediti controversi, litigiosi, vantati nei confronti di enti pubblici, e già nel 2014 i collegi arbitrali si erano espressi all'unanimità in senso sfavorevole a Multiservizi s.r.l. e AN Venatoria, per cui l'affidamento sul recupero dei due crediti è stato gravemente colposo in quanto estraneo al rischio d'impresa e al modello di amministratore cui avrebbe dovuto conformarsi l'imputato. Tale valutazione non si presenta certamente illogica nel dar conto degli elementi che avrebbero dovuto indurre il ricorrente, già nel 2014, nella sua qualità di amministratore unico, a svalutare i due crediti, non recuperabili, nei confronti 6 ke della Multiservizi s.r.l. e AN AT, società prive di altri fondi, entrambe dichiarate fallite, la prima nel 2017, la seconda nel 2014, anziché includere nell'attivo contabile l'importo di euro 232.857,36, derivante dai suddetti crediti, esponendo un attivo patrimoniale sovrastinnato. 2.3 Il terzo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge, illogicità e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. peri., in relazione al reato di cui al capo 3) di bancarotta documentale semplice, deducendo che dalla relazione della Guardia di Finanza e dal verbale di consegna delle scritture contabili al Tribunale di Enna risulta che tutti i libri contabili sono stati consegnati al curatore fallimentare, per cui lo smarrimento sarebbe successivo e non imputabile al ricorrente, mentre la Corte di Appello, incorrendo in vizio di motivazione, ha ritenuto l'imputato responsabile per non avere tenuto correttamente i libri e le scritture contabili prescritti dalla legge che "erroneamente erano stati riportati tra le scritture presenti nel verbale di consegna presso la cancelleria del Tribunale di Enna", chiedendo annullarsi la sentenza impugnata, è inammissibile perché manifestamente infondato. Invero, la Corte territoriale con motivazione immune da vizi di illogicità e contraddittorietà ha valutato il verbale di consegna in cancelleria delle scritture contabili, allegato dalla difesa alle note, ed ha ritenuto erronea l'indicazione della consegna del libro inventari per l'anno 2017 e i libri giornali per gli anni 2015 e 2016, non effettivamente inserite tra le scritture oggetto della consegna, ripetutamente ricercate dalla Guardia di finanza e dal curatore, il quale non le rinveniva in occasione dell'accesso presso la sede della società in data 15/03/2019, evidenziando nella relazione ex art.33 la omessa consegna di tali scritture. Sul punto il motivo è inammissibile in quanto ripropone censure formulate con l'atto di appello e rigettate dalla Corte territoriale con argomentazioni congrue ed immuni da vizi e con le quali il ricorso non si confronta. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della AS dee ammende. 7 Il Consigliere est Anna M a CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della AS delle ammende.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AN LA che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Enna del 16.03.2023 che condannava ON MA ZI, alla pena ritenuta di giustizia, per i reati di aggravamento del dissesto ex art. 224, 217, comma 1, n.4, L. Fall., perché, nella qualità di amministratore della Promoeco Servizi Multiservizi Energia s.r.I., dal 20.05.2001 fino al 15.05.2018, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento, dichiarato solo il 15.5.2018, aggravava il dissesto della società, nonché Penale Sent. Sez. 5 Num. 627 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA Data Udienza: 30/10/2024 di bancarotta documentale semplice ex art. 224, 217, comma 2, L. Fall., perché, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, nei tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento, non teneva libri e scritture contabili prescritte dalla legge ovvero li teneva in maniera irregolare o incompleta, rispettivamente ascritti ai capi b) e c) della imputazione. 2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato propone ricorso a mezzo dei difensori di fiducia, Avv.ti Giovanni Palermo e Giuliana Vittoria Conti, affidato a tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e carenza di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in relazione al motivo di appello con il quale si denunciava che dagli atti di indagine (relazione del curatore fallimentare e relazione della Guardia di Finanza) emergeva che la mancata cessazione dell'attività da parte dell'organo amministrativo non ha comportato un aumento del deficit patrimoniale, deducendo che sul punto la sentenza non si confronta con il motivo di appello. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione al reato di bancarotta per aggravamento del dissesto per ritardo nella richiesta del fallimento di cui agli artt. 224, 217, comma primo, R.D. 267/1942, deducendo difetto della colpa grave e dell'aggravamento del dissesto in quanto come si evince dalla relazione del curatore, la mancata cessazione dell'attività non ha comportato un aumento del deficit patrimoniale, ma anzi, espungendo i componenti positivi e negativi che comunque si sarebbero conseguiti o sostenuti anche in caso di cessazione anticipata, emerge un valore positivo di euro 76.903,90; inoltre la valutazione di non recuperabilità dei crediti di Multiservizi s.r.l. è stata fatta con giudizio ex post e non ex ante. 2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, illogicità e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in relazione al reato di cui al capo 3) di bancarotta documentale semplice, deducendo che dalla relazione della Guardia di Finanza e dal verbale di consegna delle scritture contabili al Tribunale di Enna risulta che tutti i libri contabili sono stati consegnati al curatore fallimentare, per cui lo smarrimento sarebbe successivo e non imputabile al ricorrente, mentre la Corte di Appello, incorrendo in vizio di motivazione, ha ritenuto l'imputato responsabile per non avere tenuto correttamente i libri e le scritture contabili prescritti dalla legge che "erroneamente 2 erano stati riportati tra le scritture presenti nel verbale di consegna presso la cancelleria del Tribunale di Enna", chiedendo annullarsi la sentenza impugnata. Il difensore ha depositato memoria conclusiva ed allegato documentazione, insistendo nel ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve, in primo luogo, rammentarsi il principio secondo il quale quando le sentenze di primo e secondo grado concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale, sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello (Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735). Il principio va riaffermato e condiviso, con la precisazione che l'integrazione delle motivazioni è ammissibile, nel caso in esame, per avere la Corte d'appello ripercorso, sulla base dell'appello, l'iter motivazionale della sentenza di primo grado per verificarne la coerenza e la tenuta con il compendio probatorio (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 30838 del 10/03/2013, Rv 257056) ed esaminato le censure svolte. I giudici di merito hanno ricostruito nel dettaglio tutte le vicende societarie sulla base delle prove acquisite nel corso delle indagini preliminari e ne hanno dato atto con motivazione precisa, congrua e priva di illogicità, tantonneno manifesta, peraltro in doppia conforme. Tanto precisato si osserva che le deduzioni svolte, oltre che in buona parte meramente reiterative di quelle sviluppate in appello, senza un adeguato confronto con le motivazioni della sentenza impugnata, sono manifestamente infondate nei termini di cui si dirà, non ravvisandosi vizi rilevanti nel percorso logico- argonnentativo dei giudici di appello, che hanno ricavato la sussistenza dei reati contestati ai capi 2) e 3) dalla complessiva documentazione in atti. 2.1 Il primo motivo del ricorso - che lamenta violazione di legge e carenza di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in relazione al motivo di appello, con il quale si denunciava che dagli atti di indagine (relazione del curatore 3 fallimentare e relazione della Guardia di Finanza) emerge che la mancata cessazione dell'attività da parte dell'organo amministrativo non ha comportato un aumento del deficit patrimoniale, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Il motivo è meramente reiterativo di doglianze prospettate e disattese dalla Corte di merito con motivazione congrua ed immune da vizi e censure. Nel caso di specie, comunque, l'accertamento di fatto, svolto dalla Corte territoriale, sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica, dunque non censurabile in questa sede, che richiama interamente la motivazione del Tribunale, ha dato conto delle ragioni per le quali, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa del MA, non ha alcun rilievo il saldo attivo contabile, su cui insiste il ricorrente anche nel secondo motivo, e ritenuto anche dai giudici di merito, in quanto positivamente influenzato dalla presenza di crediti non recuperabili e dalla determinazione dell'amministratore unico della società di non svalutare tali crediti di scarsa recuperabilità, spiegando correttamente, con motivazione logica e non contraddittoria, la ragione della irrilevanza della formare assenza dell'aumento del deficit patrimoniale conseguente alla presenza nelle scritture contabili di crediti non recuperabili. In altri termini, quel che viene contestato al MA è la sopravvalutazione (mancata svalutazione) dell'attivo patrimoniale, precisamente di due crediti non recuperabili, derivanti dalla emissione di fatture nei confronti di Multiservizi per locazioni s.r.l. (in liquidazione e dichiarata fallita nel 2017) e AN AT (dichiarata fallita nel 2014), per un ammontare complessivo di oltre 500.000 euro, crediti rispetto ai quali il ricorrente era perfettamente a conoscenza del bassissimo grado di recuperabilità, in quanto conosceva bene la vicenda delle società debitrici (delle cui compagini sociali il ricorrente è risultato far parte rivestendo una carica gestoria) e dunque era a conoscenza del fatto che il recupero delle somme dipendeva dall'esito di due arbitrati conseguenti al mancato aggiudicamento di appalti nei confronti dell'ente Provincia di Caltanissetta e di Enna. Esito negativo già risalente al 2014. Si consideri che, a conferma di ciò, il fallimento è stato richiesto dai lavoratori per la mancata corresponsione delle retribuzioni, pur in presenza dell'attivo contabile. 2.2 II secondo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge e carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 224, 217, comma primo, R.D. 267/1942, al reato di bancarotta per aggravamento del dissesto per ritardo nella richiesta del fallimento, per difetto della colpa grave e dell'aggravamento del dissesto, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 4 2.2.1 La fattispecie incriminatrice contestata è descritta dalla legge fall., art. 217, comma 1, n. 4, nella condotta dell'imprenditore che «ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa». Il delitto di bancarotta semplice da mancata tempestiva richiesta di fallimento mira ad evitare che l'esercizio continuato dell'impresa, anche a fronte di una situazione di obiettiva impossibilità di far fronte alle proprie obbligazioni, possa prolungare lo stato di perdita. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato il principio secondo cui, per l'integrazione della fattispecie, è richiesto tale coefficiente soggettivo, superando, così, le difficoltà interpretative legate all'ambiguità della norma, che vede l'indicazione della «altra colpa grave» dopo quella della mancata richiesta di fallimento, così apparentemente contrassegnando solo le condotte diverse da quella della mancata richiesta del fallimento in proprio;
si è escluso, di contro, che tale coefficiente soggettivo sia insito nello stesso ritardo nella richiesta di fallimento in proprio, sì da non doverlo accertare aliunde, negandosi la sussistenza di una presunzione in tal senso (Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018, Dolcennascolo, Rv. 272823; Sez. 5, n. 38077 del 15/07/2015, Preatoni, Rv. 264743; Sez. 5, n. 43414 del 25/09/2013, Zille e altri, Rv. 257533). La sentenza Zille, in particolare, ha precisato che «non è difficile comprendere come il ritardo nell'adozione della senza dubbio grave decisione dell'imprenditore di richiedere il proprio fallimento possa essere ricollegato ad una vasta gamma di dinamiche gestionali;
che si estende dall'estremo dell'assoluta noncuranza per cili effetti del possibile aggravamento del dissesto a quello dell'opinabile valutazione sull'efficacia di mezzi ritenuti idonei a procurare nuove risorse. L'eterogeneità di queste situazioni rende improponibile una loro automatica sussunzione nella più intensa dimensione della colpa. Il dato oggettivo del ritardo nella dichiarazione di fallimento, in altre parole, è ancora troppo generico perché dallo stesso possa farsi derivare una presunzione assoluta di colpa grave;
dipendendo tale carattere dalle scelte che lo hanno determinato». L'omessa dichiarazione di fallimento, per essere rilevante ex art. 217, comma 1, n. 4), legge fall., avrebbe dovuto anche determinare un aggravamento del dissesto delle società, che è l'evento del reato. Come sancito da Sez. 5, n. 32899 del 25/05/2011, Mapelli e altri, Rv. 250934 (in motivazione), «per dissesto deve intendersi, non tanto una condizione di generico disordine dell'attività della società, quanto una situazione di squilibrio economico patrimoniale progressivo ed ingravescente, che, se non fronteggiata con opportuni provvedimenti o con la presa d'atto dell'impossibilità di proseguire l'attività, può comportare l'aggravamento inarrestabile della situazione debitoria, con conseguente incremento del danno che l'inevitabile, e non evitata, insolvenza finisce per procurare alla massa dei creditori». 5 2.2.2 Tanto premesso, nel caso in esame, il motivo si limita a riprodurre in buona parte le censure dedotte in appello, difettando di adeguata critica argomentata avverso il provvedimento 'attaccato' e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, LE e altri, Rv. 254584). Al riguardo, la Corte territoriale, con motivazione corretta ed immune da vizi di illogicità, ha ritenuto la configurabilità della bancarotta semplice patrimoniale in quanto l'aver omesso di instaurare la concorsualità ha aggravato il dissesto, non essendo necessario che l'imprenditore avesse colpevolmente determinato tale aggravamento, essendo invece sufficiente che lo stesso aggravamento costituisca il naturale esito del prolungamento dell'attività di impresa generato anche attraverso l'ulteriore accumulo dei costi ordinari di gestione, valorizzando il fatto che l'imputato, con condotta evidentemente omissiva, ha proseguito l'attività d'impresa per circa quattro anni, nonostante l'inesistente redditività della società, che aveva cessato qualsiasi attività sociale, e le sempre crescenti perdite, contribuendo così ad aggravare il dissesto della Promoeco Servizi s.r.l. che dal 2014 sino alla data del fallimento presentava un capitale dapprima fortemente eroso e poi completamente inesistente, accumulando un debito per un totale di euro 1.959.571,71, nei confronti dei dipendenti che richiedevano il fallimento. Parimenti con motivazione corretta ed immune da vizi e censure, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è stata ritenuta la colpa grave nella grave ed irragionevole decisione dell'imprenditore di ritardare l'accesso alla procedura concorsuale e di intraprendere una seria azione volta a fronteggiare la crisi, basando la propria scelta, nonostante una redditività assente e le crescenti e continue perdite societarie risultanti dallo stato passivo (accertato dal Tribunale nella sentenza dichiarativa di fallimento del 15 maggio 2018), solo sulla ritenuta recuperabilità di crediti pluriennali vantati nei confronti delle società debitrici, Multiservizi s.r.l. e AN AT (delle cui compagini sociali il ricorrente è risultato far parte rivestendo una carica gestoria), scarsamente recuperabili in quanto fondati su una pretesa illegittimità di procedure di gara che si assumeva avessero prodotto un danno alle concorrenti estromesse, per cui si trattava di crediti controversi, litigiosi, vantati nei confronti di enti pubblici, e già nel 2014 i collegi arbitrali si erano espressi all'unanimità in senso sfavorevole a Multiservizi s.r.l. e AN Venatoria, per cui l'affidamento sul recupero dei due crediti è stato gravemente colposo in quanto estraneo al rischio d'impresa e al modello di amministratore cui avrebbe dovuto conformarsi l'imputato. Tale valutazione non si presenta certamente illogica nel dar conto degli elementi che avrebbero dovuto indurre il ricorrente, già nel 2014, nella sua qualità di amministratore unico, a svalutare i due crediti, non recuperabili, nei confronti 6 ke della Multiservizi s.r.l. e AN AT, società prive di altri fondi, entrambe dichiarate fallite, la prima nel 2017, la seconda nel 2014, anziché includere nell'attivo contabile l'importo di euro 232.857,36, derivante dai suddetti crediti, esponendo un attivo patrimoniale sovrastinnato. 2.3 Il terzo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge, illogicità e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. peri., in relazione al reato di cui al capo 3) di bancarotta documentale semplice, deducendo che dalla relazione della Guardia di Finanza e dal verbale di consegna delle scritture contabili al Tribunale di Enna risulta che tutti i libri contabili sono stati consegnati al curatore fallimentare, per cui lo smarrimento sarebbe successivo e non imputabile al ricorrente, mentre la Corte di Appello, incorrendo in vizio di motivazione, ha ritenuto l'imputato responsabile per non avere tenuto correttamente i libri e le scritture contabili prescritti dalla legge che "erroneamente erano stati riportati tra le scritture presenti nel verbale di consegna presso la cancelleria del Tribunale di Enna", chiedendo annullarsi la sentenza impugnata, è inammissibile perché manifestamente infondato. Invero, la Corte territoriale con motivazione immune da vizi di illogicità e contraddittorietà ha valutato il verbale di consegna in cancelleria delle scritture contabili, allegato dalla difesa alle note, ed ha ritenuto erronea l'indicazione della consegna del libro inventari per l'anno 2017 e i libri giornali per gli anni 2015 e 2016, non effettivamente inserite tra le scritture oggetto della consegna, ripetutamente ricercate dalla Guardia di finanza e dal curatore, il quale non le rinveniva in occasione dell'accesso presso la sede della società in data 15/03/2019, evidenziando nella relazione ex art.33 la omessa consegna di tali scritture. Sul punto il motivo è inammissibile in quanto ripropone censure formulate con l'atto di appello e rigettate dalla Corte territoriale con argomentazioni congrue ed immuni da vizi e con le quali il ricorso non si confronta. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della AS dee ammende. 7 Il Consigliere est Anna M a CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della AS delle ammende.