Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2024, n. 37886
CASS
Sentenza 27 giugno 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'isolamento diurno previsto dall'art. 72 cod. pen. ha natura giuridica di sanzione penale, sicché il giudice dell'esecuzione, nel determinarne la durata nel provvedimento di unificazione di pene concorrenti, deve tener conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., fornendo in merito adeguata motivazione.

Commentario1

  • 1Isolamento diurno: è una sanzione penale autonoma, non una modalità esecutiva dell’ergastolo (Cass. Pen. n. 31127/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2025

    1. Il 27 novembre 2024 il Magistrato di sorveglianza di Cuneo rigettava il reclamo proposto ai sensi dell'art. 35 ord. pen. da Ab.Ar., detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno per due anni e sei mesi e sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord. pen., avverso le modalità di esecuzione dell'isolamento diurno, con particolare riguardo alla chiusura del blindo ed al divieto di comunicare e scambiare il cibo con i compagni del proprio gruppo di socialità: dette modalità venivano ritenute afflittive, ma non in contrasto "con il senso di umanità e di rieducazione della pena, tenuto conto che, da un lato, il detenuto è quotidianamente sottoposto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2024, n. 37886
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37886
Data del deposito : 27 giugno 2024

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