Sentenza 27 giugno 2024
Massime • 1
L'isolamento diurno previsto dall'art. 72 cod. pen. ha natura giuridica di sanzione penale, sicché il giudice dell'esecuzione, nel determinarne la durata nel provvedimento di unificazione di pene concorrenti, deve tener conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., fornendo in merito adeguata motivazione.
Commentario • 1
- 1. Isolamento diurno: è una sanzione penale autonoma, non una modalità esecutiva dell’ergastolo (Cass. Pen. n. 31127/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2025
1. Il 27 novembre 2024 il Magistrato di sorveglianza di Cuneo rigettava il reclamo proposto ai sensi dell'art. 35 ord. pen. da Ab.Ar., detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno per due anni e sei mesi e sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord. pen., avverso le modalità di esecuzione dell'isolamento diurno, con particolare riguardo alla chiusura del blindo ed al divieto di comunicare e scambiare il cibo con i compagni del proprio gruppo di socialità: dette modalità venivano ritenute afflittive, ma non in contrasto "con il senso di umanità e di rieducazione della pena, tenuto conto che, da un lato, il detenuto è quotidianamente sottoposto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2024, n. 37886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37886 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale M. Francesca OY che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37886 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 27/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9 gennaio 2024 la Corte di assise di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha provveduto sulla richiesta del Pubblico ministero avente ad oggetto l'applicazione, ai sensi dell'art. 72, comma secondo, cod. pen., nei confronti di ME LL, dell'isolamento diurno determinato nella misura di quindici mesi. Presupposto del provvedimento è costituito dall'esecutività della condanna all'ergastolo, con sentenza n. 27/2010 della Corte di assise di appello di Napoli, definitiva il 19 aprile 2013. Tale sentenza è stata posta in esecuzione su un precedente cumulo avente ad oggetto altre due condanne alla pena dell'ergastolo (la seconda anche con isolamento diurno per cinque mesi e quindici giorni). Per effetto delle predette sentenze, ai sensi della norma citata, il giudice dell'esecuzione ha rideterminato la durata complessiva dell'isolamento diurno nei termini sopra illustrati, stabilendone l'immediata esecuzione e «ferma restando la pregressa applicazione dell'isolamento diurno per mesi 5 e giorni 15». 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione ME LL, per mezzo dell'avv. Alessandro Barbieri, articolando due motivi. 2.1. Con il primo ha promiscuamente eccepito violazione di legge e vizi di motivazione in quanto il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare l'intera posizione giuridica del condannato e la pregressa espiazione dell'isolamento diurno per i precedenti titoli in esecuzione. In virtù di altro provvedimento di cumulo del 12 gennaio 2009, l'isolamento diurno per le due condanne più risalenti, era stato determinato in due mesi e quindici giorni. Pertanto, nella quantificazione dell'isolamento ai sensi della richiesta del Pubblico ministero nel presente procedimento, avrebbe dovuto tenersi conto del presofferto, ossia del periodo di isolamento effettivamente scontato. 2.2. Con il secondo motivo è stato eccepito il difetto di motivazione in relazione alla quantificazione della sanzione dell'isolamento in ragione della sua determinazione in misura prossima al massimo e ben oltre il minimo edittale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 1. Il ricorso è fondato nei limiti e nei termini di seguito esposti. 2. In punto di isolamento diurno e di limiti di durata in applicazione dei criteri di cui all'art. 72 cod. pen., questa Corte applica principi risalenti e consolidati. E' stato, infatti, affermato che «l'isolamento diurno ha natura di sanzione penale che si aggiunge all'ergastolo ed è limitata nel tempo, potendo avere una durata massima stabilita dalla legge;
peraltro, ciò non comporta che, nel corso della propria vita, non si possa essere detenuti in regime di isolamento diurno per un tempo complessivamente eccedente tale durata massima (giacché in tal modo verrebbe assicurata, al raggiungimento del limite, una sorta di impunità per qualsiasi delitto successivamente commesso), ma soltanto che, quando successivamente all'inizio della detenzione il soggetto commette un nuovo reato, occorre procedere ad un nuovo cumulo fra il residuo di pena ancora da espiare per i precedenti reati, e la nuova pena inflitta, e solo su tale cumulo opereranno i criteri moderatori stabiliti dalla legge. (Sez. 1, n. 34564 del 12/06/2007, Catti, Rv. 237853). Nello stesso senso è stato enunciato il principio per cui «in tema di esecuzione di pene concorrenti, i limiti di durata massima dell'isolamento diurno, di cui all'art. 72 cod. pen., possono in concreto essere superati soltanto nel caso di sopravvenienza di una condanna che comporti un ulteriore periodo di isolamento diurno per reati commessi dopo l'inizio dell'esecuzione, ma non anche per reati commessi anteriormente, in relazione ai quali opera il limite stabilito dalla norma suddetta, in ragione della natura dell'isolamento diurno, da considerarsi sanzione penale che si aggiunge all'ergastolo» (Sez. 1, n. 39393 del 24/11/2016, dep. 2017, Emmanuello, Rv. 270969). Nel caso di specie, tutti i reati per i quali LL ha riportato la pena dell'ergastolo sono stati commessi prima dell'inizio della detenzione che risale al 1993. In particolare, l'omicidio di cui alla sentenza della Corte di assise di Napoli n. 27/2010 è del 31 maggio 1992, quello di cui alla sentenza dell'Il marzo 1997 è stato commesso il 5 marzo 1983, mentre l'omicidio, il tentato omicidio e gli altri reati di cui alla sentenza del 31 gennaio 2003 sono stati commessi il 18 ottobre 1991. Ne deriva che, anche in coerenza con i principi sopra riprodotti, deve trovare applicazione il limite di cui al primo comma dell'art. 72 cod. pen. quale criterio moderatore. Nel caso di specie, tuttavia, la durata complessiva dell'isolamento è stata determinata in misura inferiore al limite stabilito di tre anni e la censura secondo 2 o 2 cui il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di formare un titolo unico in funzione esecutiva non è stata accompagnata dall'indicazione dell'interesse del condannato che sarebbe stato pregiudicato dal provvedimento. Ne deriva che il primo motivo di ricorso deve essere rigettato. 3. E' fondato il secondo motivo. Pacifico che l'isolamento diurno abbia natura giuridica di sanzione penale (fra le altre Sez. 1, n. 9300 del 05/02/2014, Focoso, Rv. 259470) e che, in relazione allo stesso, trovino applicazione anche i criteri ai quali è subordinata la quantificazione della pena. In particolare, deve essere affermato che va tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in relazione alla quantificazione della durata dell'isolamento diurno che deve essere concretamente determinata tenendo conto dei parametri indicati nella disposizione rispetto ai quali il giudice è tenuto a fornire una adeguata motivazione. Tale principio deve trovare applicazione anche nel caso in cui sia il giudice dell'esecuzione a determinare, come nella specie, la sanzione dell'isolamento in presenza di pene concorrenti ai sensi dell'art. 72 cod. pen. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione non si è attenuto a tale principio, non avendo fornito motivazione alcuna in ordine alla quantificazione della durata complessiva dell'isolamento nella misura di quindici mesi. 4. Da quanto esposto discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di assise di Napoli che, in funzione di giudice dell'esecuzione, dovrà rideterminare la durata dell'isolamento diurno applicato a ME LL tenendo conto del principio di diritto secondo cui, in tema di determinazione della durata dell'isolamento diurno ai sensi dell'art. 72 cod. pen., il giudice deve tenere conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. in ragione della sua natura giuridica di sanzione penale.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata limitatamente al punto concernente la determinazione della durata dell'isolamento diurno con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di Napoli. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 27/06/2024