CASS
Sentenza 16 settembre 2021
Sentenza 16 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/09/2021, n. 34350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34350 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL ON nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/02/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette/sentit le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 34350 Anno 2021 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 19/05/2021 RITENUTO IN FATTO 1. In data 3 giugno 2017 AS NT, proponeva opposizione ex art.99 d.P.R.n.115/2002 avverso il decreto con il quale il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenendola non conforme ai requisiti di legge a causa del mancato richiamo alle sanzioni penali previste per le eventuali dichiarazioni false e mendaci. 2. Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro in data 24 febbraio 2020 dichiarava il ricorso irricevibile rilevando: che doveva essere trattato con il rito sommario di cognizione;
che pertanto andavano versati sia l'anticipazione forfettaria, meglio conosciuta come "marca da euro 27", sia il contributo unificato;
che nel caso di specie non era avvenuto alcun versamento;
che ai sensi dell'art.285, comma 4, T.U. spese di giustizia "se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito" l'atto doveva essere rifiutato. 3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il AS, tramite il difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento per tre distinti motivi, tutti riguardanti la violazione del Testo Unico in materia di spese di giustizia, così articolati: I) spetta non al giudice ma al funzionario di cancelleria, all'atto del deposito del ricorso, verificare se è allegata la ricevuta di versamento del contributo unificato, se l'importo pagato corrisponde a quanto dovuto e, in ipotesi negativa, se le relative spese sono prenotate a debito per la presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio e qualora la parte chieda che il ricorso sia in ogni caso acquisito, la cancelleria non lo potrà rifiutare;
II) il richiamo all'art.285, comma 4, del citato T.U. è del tutto inconferente, riguardando la richiesta del difensore di copia di un certificato o di copie conformi all'originale del ricorso per uso notifica, il cui rilascio può essere rifiutato dalla cancelleria in caso di cui le marche siano mancanti o insufficienti;
III) il richiamo eventualmente era all'art.38 disp.att.cod.proc.civ., che imponeva l'obbligo al difensore di consegnare al cancelliere la carta bollata ed una somma per le spese di cancelleria (peraltro non dovute nel caso di specie per la coeva presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato), disposizione però abrogata dal T.U.n.115/2002. 4. Il Procuratore Generale in sede con requisitoria scritta ha concluso per la inammissibilità del ricorso CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. In tema di patrocinio a spese dello Stato è ormai consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte l'orientamento (recentemente ribadito da Sez.4, n.6875 7 del 13/01/2021, Rv.280540) che reputa come le controversie sull'ammissione alla fruizione del diritto alla difesa gratuita ed alla revoca di tali atti abbiano ad oggetto non tanto profili di carattere patrimoniale, pur certamente sussistenti, quanto una questione connessa alla effettività dell'esercizio del diritto di difesa nel processo penale. In tale ambito, dunque, appare razionale ritenere che il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale debba orientare ad attingere, fin dove possibile, ai principi ed alle regole dell'ordinamento penale (cfr. Sez. 4, n. 12491 del 02/03/2011, Esposito, Rv. 250134; e, più di recente, Sez. 4, n. 18697 del 21/03/2018, Marilli, Rv. 273254). Posizione condivisa anche dalla giurisprudenza civile, per la quale l'opposizione alla revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta nel procedimento penale, va proposta alle sezioni penali della Corte di cassazione, contrariamente all'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi al custode e agli ausiliari dei magistrati e ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale (Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 6840 del 24/03/2011, Rv. 617366 - 01). Deve essere quindi ribadito che il procedimento previsto dall'art. 99 d.P.R. n. 115/2002 è assoggettato alle regole del procedimento penale, sia pure nei limiti derivanti dalla previsione dell'innesto del rito previsto per gli onorari di avvocato (così Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018 - dep. 2019, Mucci, Rv. 27490801; sulla stessa linea cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 27557101; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015 - dep. 2016, Messana, Rv. 26579301). 3. Da tale impostazione discende l'evidente erronea applicazione, da parte del giudice catanzarese, dell'art. 285, comma 4, d.P.R. 309/90, che è norma di carattere amministrativo, diretta al funzionario di cancelleria e non al giudice, il quale non può sottrarsi al dovere di provvedere sull'istanza ritualmente presentata, indipendentemente dal versamento o meno del contributo unificato. Peraltro, nessuna norma del testo unico delle spese di giustizia consente di dichiarare la irricevibilità dell'opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002, tantomeno per il mancato adempimento di incombenti di carattere fiscale connessi al ricorso alla giustizia penale, pena la violazione del principio costituzionale di effettività del diritto di difesa espresso dall'art. 24 della Costituzione, alla luce delle considerazioni innanzi svolte. 4. Consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro 3 per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro per l'ulteriore corso. Così deciso il 19 maggio 2021
lette/sentit le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 34350 Anno 2021 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 19/05/2021 RITENUTO IN FATTO 1. In data 3 giugno 2017 AS NT, proponeva opposizione ex art.99 d.P.R.n.115/2002 avverso il decreto con il quale il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenendola non conforme ai requisiti di legge a causa del mancato richiamo alle sanzioni penali previste per le eventuali dichiarazioni false e mendaci. 2. Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro in data 24 febbraio 2020 dichiarava il ricorso irricevibile rilevando: che doveva essere trattato con il rito sommario di cognizione;
che pertanto andavano versati sia l'anticipazione forfettaria, meglio conosciuta come "marca da euro 27", sia il contributo unificato;
che nel caso di specie non era avvenuto alcun versamento;
che ai sensi dell'art.285, comma 4, T.U. spese di giustizia "se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito" l'atto doveva essere rifiutato. 3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il AS, tramite il difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento per tre distinti motivi, tutti riguardanti la violazione del Testo Unico in materia di spese di giustizia, così articolati: I) spetta non al giudice ma al funzionario di cancelleria, all'atto del deposito del ricorso, verificare se è allegata la ricevuta di versamento del contributo unificato, se l'importo pagato corrisponde a quanto dovuto e, in ipotesi negativa, se le relative spese sono prenotate a debito per la presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio e qualora la parte chieda che il ricorso sia in ogni caso acquisito, la cancelleria non lo potrà rifiutare;
II) il richiamo all'art.285, comma 4, del citato T.U. è del tutto inconferente, riguardando la richiesta del difensore di copia di un certificato o di copie conformi all'originale del ricorso per uso notifica, il cui rilascio può essere rifiutato dalla cancelleria in caso di cui le marche siano mancanti o insufficienti;
III) il richiamo eventualmente era all'art.38 disp.att.cod.proc.civ., che imponeva l'obbligo al difensore di consegnare al cancelliere la carta bollata ed una somma per le spese di cancelleria (peraltro non dovute nel caso di specie per la coeva presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato), disposizione però abrogata dal T.U.n.115/2002. 4. Il Procuratore Generale in sede con requisitoria scritta ha concluso per la inammissibilità del ricorso CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. In tema di patrocinio a spese dello Stato è ormai consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte l'orientamento (recentemente ribadito da Sez.4, n.6875 7 del 13/01/2021, Rv.280540) che reputa come le controversie sull'ammissione alla fruizione del diritto alla difesa gratuita ed alla revoca di tali atti abbiano ad oggetto non tanto profili di carattere patrimoniale, pur certamente sussistenti, quanto una questione connessa alla effettività dell'esercizio del diritto di difesa nel processo penale. In tale ambito, dunque, appare razionale ritenere che il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale debba orientare ad attingere, fin dove possibile, ai principi ed alle regole dell'ordinamento penale (cfr. Sez. 4, n. 12491 del 02/03/2011, Esposito, Rv. 250134; e, più di recente, Sez. 4, n. 18697 del 21/03/2018, Marilli, Rv. 273254). Posizione condivisa anche dalla giurisprudenza civile, per la quale l'opposizione alla revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta nel procedimento penale, va proposta alle sezioni penali della Corte di cassazione, contrariamente all'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi al custode e agli ausiliari dei magistrati e ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale (Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 6840 del 24/03/2011, Rv. 617366 - 01). Deve essere quindi ribadito che il procedimento previsto dall'art. 99 d.P.R. n. 115/2002 è assoggettato alle regole del procedimento penale, sia pure nei limiti derivanti dalla previsione dell'innesto del rito previsto per gli onorari di avvocato (così Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018 - dep. 2019, Mucci, Rv. 27490801; sulla stessa linea cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 27557101; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015 - dep. 2016, Messana, Rv. 26579301). 3. Da tale impostazione discende l'evidente erronea applicazione, da parte del giudice catanzarese, dell'art. 285, comma 4, d.P.R. 309/90, che è norma di carattere amministrativo, diretta al funzionario di cancelleria e non al giudice, il quale non può sottrarsi al dovere di provvedere sull'istanza ritualmente presentata, indipendentemente dal versamento o meno del contributo unificato. Peraltro, nessuna norma del testo unico delle spese di giustizia consente di dichiarare la irricevibilità dell'opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002, tantomeno per il mancato adempimento di incombenti di carattere fiscale connessi al ricorso alla giustizia penale, pena la violazione del principio costituzionale di effettività del diritto di difesa espresso dall'art. 24 della Costituzione, alla luce delle considerazioni innanzi svolte. 4. Consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro 3 per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro per l'ulteriore corso. Così deciso il 19 maggio 2021