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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/10/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. Salvatore Grillo Presidente
2) dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
3) dott.ssa Laura Fazio Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 890 dell'anno 2022
T R A
(c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Bari, alla Via Crispi n. 6, presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Romito (c.f.:
) che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti, C.F._2
conferita su separato foglio;
-appellante-
CONTRO
(c.f. , elettivamente domiciliati in Controparte_1 C.F._3
Bari, alla Via Cognetti n. 50, presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Polito (c.f.
[...]
che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti, conferita su C.F._4
separato foglio;
-appellata- Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale del 04.06.2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi richiamate, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.09.2016 ha convenuto in giudizio, Controparte_1 innanzi al Tribunale di Bari, la sorella , deducendo che: Parte_1
1. in tempi successivi ed in forza di differenti licenze edilizie, il prof.
[...]
, per sé, quale usufruttuario, e per le figlie nate e e Pt_2 CP_1 Per_1 nasciture ( , quali nude proprietarie, costruì in Bari i seguenti edifici: a) Pt_1 un fabbricato per civile abitazione avente attualmente accesso da Corso Alcide
De Gasperi 258; b) un garage al piano seminterrato, definito nella licenza autorizzativa come “interno a Corso Sicilia” perché l'accesso ad esso avveniva e avviene tramite rampa passante interrata al suddetto fabbricato (rampa che si apre al civico 258/D di C.so A. De Gasperi); c) una “casa di abitazione interna al
Corso Sicilia”;
2. tutti gli immobili descritti sono ricompresi nella ex “Villa Catalano”, un grande parco che si estende da Corso A. De Gasperi a Via della Costituente, con aiuole ed alberi di alto fusto, vialetti, una grande piscina e molti spazi per il parcheggio delle auto, di cui hanno sempre fruito liberamente le tre sorelle;
3. alla morte del padre, avvenuta nel 2002, a ciascuna sorella è stata attribuita con sorteggio una singola unità abitativa: a la villa prossima al C.so A. De Pt_1
Gasperi, a la villa posta quasi al centro del parco, a un CP_1 Per_1 immobile prossimo a Via della Costituente;
mentre il parco è rimasto in compossesso delle ER;
4. nel novembre del 2015, la porzione del suddetto parco che sovrasta un garage interrato avente accesso al civico 258/D del Corso Alcide De Gasperi, da decenni adibita ad area ludica ad uso comune delle famiglie delle tre sorelle, è stata oggetto di uno spoglio perpetrato da tramite l'apposizione di Pt_1 una catena con lucchetto e di cartelli con la scritta “divieto di accesso” e
“proprietà privata”.
La ricorrente ha richiesto, pertanto, l'immediata reintegrazione del compossesso della porzione di parco interclusa, con vittoria di spese di lite.
pag. 2/14 Si è costituita in giudizio , la quale, eccependo che la porzione di Parte_1 suolo di cui trattasi non è parte del parco comune alle ER ma rappresenta il lastrico solare di un garage di sua esclusiva proprietà per effetto di un atto divisionale del 08.02.2008, ha negato l'esistenza di un compossesso in capo alla sorella CP_1 precisando che eventuali utilizzi effettuati dai familiari sono stati consentiti per mera tolleranza, e contestato la tardività dell'azione, dichiarando che l'apposizione della catena e del catenaccio è avvenuta nel novembre 2014.
Ha domandato, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine, il rigetto nel merito, con vittoria di spese di lite e condanna della controparte ex art 96 c.p.c.
Previa istruzione sommaria, con ordinanza del 13.07.2017 è stata ordinata la reintegrazione della ricorrente nel compossesso della porzione adibita ad area ludica del parco sito nel complesso immobiliare in Bari al Corso Alcide De Gasperi n. 236 mentre con ordinanza del 08.11.2017 è stato rigettato il reclamo proposto da Parte_1 avverso l'interdetto possessorio e, su richiesta di quest'ultima, il giudizio è
[...] proseguito nel merito.
Istruita con prove documentali e orali, la causa è stata decisa con la sentenza n. 1846 del 12.5.2022, con la quale il Tribunale di Bari ha confermato l'ordine di reintegrazione del compossesso già pronunciato con ordinanza pubblicata il 13.07.2017 e condannato alla rifusione in favore di delle spese e Parte_1 Controparte_1 competenze della fase di prosecuzione del giudizio possessorio.
Avverso tale sentenza ha proposto appello sulla base dei seguenti Parte_1 motivi:
1. il Giudice di Prime Cure ha omesso di esaminare l'eccezione preliminare sollevata dalla istante circa l'inesistenza dell'oggetto del compossesso, così come reclamato da e, quindi, pure dello spoglio lamentato Controparte_1 da quest'ultima, eccezione considerata dall'appellante logicamente e giuridicamente dirimente, atteso che attiene alla errata e infedele descrizione della “cosa” oggetto del compossesso e dello spoglio da parte dall'originaria ricorrente.
In proposito ha segnalato che la descrizione offerta da Parte_1 controparte della “cosa” oggetto del suo presunto compossesso non coincideva pag. 3/14 con la realtà fattuale dei luoghi, in quanto negli atti di primo grado quest'ultima ha reclamato il possesso del suolo porzione del parco comune, corrispondente al “campo da tennis”, sovrastante il garage scavato sotto di esso, laddove non esiste una porzione di suolo sovrastante un garage interrato destinata a campo da tennis costituente un continuum con il restante suolo del parco comune, come comprovato dal materiale versato in atti (atti notarili, materiale fotografico), dalle prove testimoniali e dalle risultanze della ctu;
2. il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione sollevata in primo grado relativa alla inesistenza/impossibilità dell'elemento fisico comportamentale manifestante il possesso dedotto di laddove in tutto il corso Controparte_1 del giudizio di primo grado quest'ultima non è mai stata in grado di allegare e/o dimostrare l'esistenza di un rapporto personale diretto e immediato con la
“cosa” della quale ha reclamato il compossesso.
Invero, nel corso della fase interdittale l'odierna appellata si era limitata ad affermare genericamente che lo spazio di cui reclamava il compossesso era in origine un campo da tennis, trasformatosi poi in area a disposizione per attività varie, sportive e giochi sempre per i nuclei familiari della comproprietaria, tuttavia, a dire dell'appellante, siffatta allegazione, oltre che priva di riferimenti storici, era inconferente, atteso le dedotte attività non dimostrano l'esercizio di un possesso;
3. il Giudice di Prime Cure, statuendo che nessun legittimo atto di immissione nel possesso ovvero di apprensione materiale esclusiva dell'area ludica risulta posto in essere dopo l'atto di divisione del 2008, ha posto a carico dell'odierna appellante l'onere di dimostrare il possesso esclusivo del lastrico solare dell'edificio adibito a garage di sua proprietà, laddove è agli atti la prova che l'acquisto della proprietà esclusiva dell'edificio avente funzione di garage da parte dell'odierna appellante è avvenuto in forza dell'atto notarile di divisione dell'08.02.2008, e che, a partire da quella data, ella abbia acquistato anche il possesso del predetto fabbricato, ivi compreso il relativo lastrico che non è oggetto di espresse riserve di comproprietà.
L'appellante ha dedotto che deve essere censurato anche il passaggio motivazionale in cui si prospetta che la situazione di compossesso si sarebbe protratta per almeno altri sei anni anche dopo la stipula dell'atto di divisione del 2008, avendo il Tribunale fondato erroneamente il proprio convincimento pag. 4/14 sulle prove orali dei testi e , laddove avrebbe Testimone_1 Testimone_2 dovuto trascurare di occuparsi delle vicende successive all'atto di divisione del
2008, dopo cioè che la , avendo ottenuto la proprietà Parte_1 esclusiva del fabbricato adibito a garage, era stata immessa nel possesso esclusivo dalle stesse sorelle.
Ha segnalato, altresì, che la sentenza di primo grado è viziata, poiché quandanche l'accoglimento della domanda di possa Controparte_1 fondarsi sulla sussistenza di un “possesso di famiglia”, quest'ultimo non può essere provato attraverso le dichiarazioni rese dalla teste , la Testimone_1 quale, essendo anch'essa “posseditrice di famiglia”, è incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c.
Ha precisato che, parimenti, inconferente ai fini dell'accertamento dello specifico compossesso vantato da sul lastrico solare del Controparte_1 garage di proprietà dell'odierna appellante è il fatto che fino al 2015 i lampioni di illuminazione del lastrico sarebbero stati in carico alle spese del quadro elettrico comune, mancando il nesso tra lo specifico compossesso del lastrico in capo a controparte e il quadro elettrico cui erano collegati i lampioni di quel lastrico fino al 2015, anche perché i lampioni erano rimasti spenti a partire dal
1994, con lo smantellamento del campo da tennis.
Ha dedotto, poi, che la circostanza che le ER e le rispettive CP_1 famiglie hanno continuato ad esercitare liberamente e in comune i medesimi poteri di fatto non può condurre all'accertamento dell'esistenza del compossesso del lastrico con “i medesimi poteri” in capo a Controparte_1 successivamente all'atto di divisione del 2008, sia perché qualsiasi eventuale accesso dell'originaria ricorrente o degli altri familiari successivo al 2008 è conseguenza della tolleranza dell'odierna appellante (e quindi, ai sensi dell'art. 1144 c.c., non può fondare l'acquisto del possesso), sia perché agli atti manca l'allegazione o la dimostrazione dell'interversione del possesso da parte di in opposizione al possesso esclusivo vantato dall'odierna Controparte_1 appellante sul garage e sul suo lastrico solare.
Ha ritenuto errata, infine, la dichiarazione di inammissibilità dell'eccezione feci sed iure feci, in quanto il convincimento del Giudice di Cure si fonda sul Pt_3 duplice falso presupposto che siffatta eccezione sarebbe fondata non sullo ius possessionis bensì su un preteso ius possidendi di e che Parte_1
pag. 5/14 quest'ultima non ha provato di aver iniziato ad esercitare effettivamente in via esclusiva i poteri di fatto sull'area ludica in questione ma si è semplicemente limitata ad affermare di avere il diritto di farlo.
A dire dell'appellante, invece, l'eccezione è stata sollevata al fine di opporre lo ius possessionis e dalle risultanze istruttorie emerge l'opposto di quanto affermato dal Giudice di Prime Cure e cioè che , a seguito Parte_1 dell'atto notarile di divisione del 2008, ha esercitato in via continuativa ed esclusiva il proprio ius possessionis.
In proposito ha dedotto che l'inesistenza del possesso dell'appellata fa si che gli atti di apposizione del cartello e il cambio del lucchetto costituiscono legittimo esercizio delle facoltà spettanti all'appellante;
4. il Tribunale ha errato nel rigettare l'eccezione di tardività dell'azione possessoria intrapresa da ritenendo che i due episodi di Controparte_1 spoglio abbiano una indubbia autonomia, laddove essi costituiscono la realizzazione del medesimo disegno di spossessamento, giacché se nel 2014 lo spogliò si realizzò tramite la sola apposizione di un catenaccio, invece, nel novembre 2015 fu anche installato un cartello di divieto di accesso con la dicitura “proprietà privata” e fu inibito il servizio di illuminazione per il tramite della traslazione dei collegamenti elettrici sul quadro esclusivo della resistente, non essendovi alcuna differenza oggettiva tale da tenere distinti i due episodi;
5. il Giudice di Prime Cure, a fronte della mancanza assoluta di credibilità riconosciuta ai testimoni chiamati dalla , ha errato nel Parte_1 ritenere attendibile la teste , atteso che la scelta di accogliere la Testimone_1 domanda di in ragione della sussistenza di un “possesso di Controparte_1 famiglia” determina automaticamente l'incapacità a testimoniare della predetta teste, la quale, essendo anch'essa “posseditrice di famiglia”, sarebbe stata legittimata a spiegare un intervento volontario nel giudizio per proporre la propria domanda di reintegra nel possesso;
a ciò si aggiunga che l'odierna appellata avrebbe potuto indicare persone del tutto estranee piuttosto che sua nipote (la ). Tes_1
Ha richiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, di accertare l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa possessoria di Controparte_1
pag. 6/14 nonché di accertare che il lastrico solare dell'edificio adibito a garage è nel possesso esclusivo di dall'atto notarile datato 06.02.2008, con condanna di Parte_1 alle spese del doppio grado di giudizio, al rimborso delle spese Controparte_1 della fase interdittale e al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1 e 2, c.p.c.
Si è costituita deducendo la piena attendibilità della teste Controparte_1
, nipote di entrambe le contendenti, dalle cui dichiarazione emerge con Tes_1 chiarezza, insieme alla documentazione in atti, che sia stata per Controparte_1 alcuni decenni e sino a novembre 2015 nel pieno ed incontrastato possesso dell'area sempre definita “ex campo da tennis”, pienamente accessibile alle tre comproprietarie del parco indiviso e rispettivi aventi causa, e che tale pacifico possesso sia stato bruscamente interrotto appunto nel novembre 2015 da con una Parte_1 classica azione di spoglio, ossia l'interclusione dell'area mediante non solo l'apposizione al suo ingresso di una catena ed un catenaccio, ma con in più il distacco dell'impianto elettrico da quello comune e l'installazione di uno autonomo.
Ha richiesto, pertanto, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, disposta con ordinanza del 13.11.2024 la comparizione delle parti per esperire il tentativo di conciliazione stante la pendenza tra le parti anche di giudizio petitorio, all'udienza del 04.06.2025 la causa è stata riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Primo motivo di appello:
1) omessa pronuncia del Giudice di Prime Cure sulle eccezioni di inesistenza
e/o impossibilità dell'oggetto del compossesso e del preteso spoglio;
2) inesistenza o impossibilità dell'elemento fisico comportamentale manifestante il possesso (la cd. signoria).
Il motivo di appello è infondato.
Sostiene l'appellante che il ricorso per reintegra nel possesso non poteva essere accolto, avendo l'appellata descritto quale oggetto del suo possesso un bene non coincidente con la realtà fattuale dei luoghi, in quanto individuato nel “suolo” (che costituisce porzione del parco comune alle tre ER ) corrispondente al capo da tennis CP_1 poi smantellato sovrastante il garage ad esso sottostante, trattandosi invece di lastrico pag. 7/14 solare del garage (di proprietà individuale) posto a confine del parco comune come individuato nel rogito per TA del 24.10.1996, nella relazione per TA Per_2 del 26.06.2016 e nella CTU del pendente giudizio di divisione, trasferito in Per_3 piena proprietà all'appellante in virtù del rogito per TA del 06.02.2008. Per_4
Innanzitutto, va ribadito che nella presente sede possessoria esula ogni questione relativa all'accertamento della proprietà degli immobili di cui si controverte – pendendo tra le parti giudizio di divisione dei beni rimasti in comunione – ivi compresa quindi anche l'individuazione del perimetro del cd “ ” (se, Parte_4 cioè, detto bene - per come descritto negli atti di divisione intercorsi tra le tre sorelle
- ricomprenda anche l'area di cui si discute oppure no). CP_1
Si osserva poi che l'oggetto della reintegra in possesso risulta essere stato perfettamente individuato dalla ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (vedi pag. 6 ricorso) come l'area corrispondente all'estradosso del solaio di copertura del garage di proprietà di (assegnatole con l'atto per Parte_1
TA del 06.02.2008) ove era stato realizzato molti anni prima dal defunto Per_4 padre prof. un campo da tennis, munito di rampa di accesso e cancelletto di CP_1 ingresso trasformatosi nel tempo in uno spazio ludico ben rappresentato dalle fotografie in atti (docc. 21-22-23 in allegato al fascicolo di primo grado dell'appellata come riesibito in appello) che documentano lo stato dei luoghi dopo lo smantellamento della rete del campo da tennis e l'installazione del canestro da basket, elementi questi che ben possono farlo ritenere un'area ludica e non un semplice solaio di copertura.
Quanto all'assunta inesistenza dell'elemento o impossibilità dell'elemento comportamentale, giova qui evidenziare che ha posto a Controparte_1 fondamento della propria richiesta di reintegra l'intervenuta privazione del possesso esercitato da parte di tutte e tre le ER del campo da tennis (rectius ex CP_1 campo da tennis) in questione (vedi pag. 6 lettera G del ricorso), asseritamente interrotto da parte dell'odierna appellante, esercitato dalle sorelle proprio con la messa a disposizione del campo per tutti i componenti dei tre nuclei familiari, ossia figli e nipoti, soggetti “autorizzati” all'utilizzo della res proprio per gli stretti vincoli di parentela con le tre “ascendenti”, le quali per il tramite dei propri congiunti hanno espresso la propria “signoria di fatto” sul bene.
Secondo motivo di appello: errato accertamento del compossesso esercitato da
Controparte_1
Terzo motivo di appello: inesistenza del pregresso spoglio per assenza di alcun pregresso compossesso.
pag. 8/14 Quinto motivo di appello: incapacità a testimoniare della teste . Tes_1
I tre motivi di appello (avendo ad oggetto l'accertamento dell'esistenza del pregresso compossesso asseritamente violato dall'appellante e del conseguente spoglio perpetrato dall'appellante) vanno esaminati congiuntamente e risultano infondati.
Quanto all' assunta erronea affermazione da parte del Giudice di Prime Cure circa l'assenza di alcun legittimo atto di immissione in possesso ovvero di apprensione materiale del bene da parte dell'appellante dopo l'atto di divisione del 2008 per TA dell'08.02.2008, è qui sufficiente osservare che – come già evidenziato nel primo Per_4 motivo di appello – risulta irrilevante l'eventuale esistenza di un titolo a fondamento del possesso, il quale puo' al più “solo integrare la prova del possesso, al fine di meglio determinare e chiarire i connotati del suo esercizio, ma non può sostituire la prova richiesta nel relativo giudizio, avendo il ricorrente l'onere di dimostrare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto” (Cassazione n. 7374/2023), essendo l'azione di reintegrazione data a tutela di qualunque possesso, anche se illegittimo o abusivo, purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale, sempre che il potere si fatto non venga esercitati per mera tolleranza dell'avente diritto (Cass.
15.06.1991 n. 6772; Cass. 21.05.1987 n. 4625) e che il ricorrente fornisca adeguata dimostrazione di siffatto godimento”.
Pertanto, sebbene l'atto di divisione per TA dell'08.02.2008 (doc. 1 fasc. Per_4 appellante) riporti all'art. 3 che le sorelle si sono immesse “vicendevolmente da oggi nel possesso di quanto a ciascuna attribuito”, quello che va verificato è se l'odierna appellante abbia effettivamente esercitato, a partire dall'08.02.2008, la signoria esclusiva sul detto lastrico/area ludica.
Orbene, sotto tale aspetto deve innanzitutto evidenziarsi che la teste (punto Tes_1
V dell'appello) non puo' ritenersi “incapace a testimoniare” ex art. 246 cpc, questione sollevata dall'appellante già nella stessa memoria ex art. 183, comma 6 n. 3 cpc e riproposta in sede di appello, atteso che nella prospettazione della parte appellata – e come già evidenziato nel primo motivo di appello - la condotta tenuta dalla sorella avrebbe leso il compossesso esercitato “da tutte e tre le sorelle” sull'area di Pt_1 cui si discute con la autorizzazione all'accesso al lastrico ai propri familiari, tra i quali la , la quale quindi non vanta un possesso proprio sul bene ma risulta essere Tes_1 semplice “intermediaria” del possesso altrui, potendo porsi al più un problema di attendibilità della teste su cui si dirà in seguito.
pag. 9/14 Chiarito quanto precede, nel merito è qui sufficiente osservare che la teste in oggetto è legata da pari vincoli di parentela con le parti (essendo figlia di altra sorella rimasta estranea al presente giudizio) e ha riferito in modo preciso in sede interdittale1 che l'area di cui si discute (individuata precisamente nel campo da tennis attrezzato dal nonno all'incirca negli anni '86/'87, ossia quando la teste aveva 8-9 anni, essendo nata nel 1978, successivamente smantellata dal nonno) è stata munita di canestro per giocare a basket proprio dalla zia (circostanza peraltro da costei confermata a pag. 12 Pt_1 della comparsa di costituzione e risposta della fase interdittale), era ad accesso libero ed è stata utilizzata da “tutti”, ossia dai figli delle tre ER prima e anche dai figli di costoro tra cui quella della stessa , la quale ha utilizzato il famoso “canestro” Tes_1 sino alla data del lamentato spoglio del novembre 2015 (vedi dichiarazioni di udienza
20.03.2017).
La ha poi in sede di merito confermato lo stato dei luoghi come Tes_1 rappresentato dalle fotografie in atti, sicchè le dichiarazioni così complessivamente rese possono ben farla ritenere un teste attendibile.
Pertanto, tale compossesso risulta esercitato prima (in quanto esercitato e fondato solo ad colorandam possessionem dalla pregressa comproprietà degli immobili per effetto del decesso del defunto prof. , padre delle ER che ha riconsolidato la piena CP_1 comproprietà in capo alle tre sorelle2) dell'atto per TA del 2008 - tant'è che la Per_4 stessa appellante non ha mai contestato la pregressa comproprietà e il pregresso compossesso, asserendo piuttosto di avere acquisito la piena “signoria” del garage e del soprastante lastrico proprio a seguito di detto atto di divisione – ed è proseguito anche dopo la divisione del patrimonio immobiliare del defunto prof. . CP_1
Al contrario di quanto poi asserito dall'appellante (pag. 22 dell'appello), risulta rilevante ai fini della dimostrazione del pregresso compossesso del lastrico/campo da tennis/area ludica proprio la circostanza che i lampioni di illuminazione del campo fino al 2015 fossero (anche laddove lasciati spenti) comunque collegati al contatore comune delle tre sorelle (indice questo “esteriore” di signoria di fatto congiunta sul campo a servizio del quale sono collocati), comunanza del contatore ammessa dalla stessa appellante (pag. 23 atto di appello) che ha confermato anche in questa sede di averli fatti collegare in tale anno al proprio contatore personale (circostanze confermate dal teste , incaricato proprio dalla di compiere tale Tes_2 Parte_1 attività).
Inoltre, deve ritenersi – profilo su cui effettivamente il Giudice di Prime Cure non si è soffermato – che il compossesso esercitato dalla parte appellata dopo l'atto di divisione per TA non sia frutto di mera “tolleranza” ex art. 1144 c.civ. come sostenuto Per_4 dalla parte appellante.
Infatti, una volta appurato il pregresso possesso sull'area in questione, tutti gli ulteriori atti “di gioco” (trattandosi appunto di area destinata a tale scopo) svolti dopo il ridetto atto notarile (il quale – si ribadisce – non puo' di per sé produrre l'esclusione del compossesso in favore dell'appellante, dovendosi verificare la sottostante situazione di fatto) costituiscono mera prosecuzione del possesso esercitato sino al febbraio 2008, tenuto conto che gli atti di tolleranza ai sensi dell'art. 1144 c.civ. rilevano quale ragione ostativa dell'acquisto del possesso ma non incidono su di un possesso già costit uito (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 16956 del 29 novembre 2002), quale quello esercitato prima dell'atto per TA come confermato dalla teste . Per_4 Tes_1
Peraltro, l'uso del lastrico quale espletato da figli e nipoti delle odierne parti in causa risulta essere di per sé attività di natura “non modesta” (Cass. 17880/2019), avuto riguardo alla destinazione d'uso dell'area che era quella di “campo giochi”, in quanto collocata nel più ampio parco, munita di rampa di accesso, originariamente adibita a campo da tennis e poi fornita anche di canestro.
In tale contesto si osserva che le prove orali offerte dalla parte appellante nella fase interdittale e di merito non consentono di ritenere che abbia Parte_1 esercitato una signoria esclusiva sull'area di cui si discute, posto che :
a) il progetto esecutivo dell'impianto elettrico dell'autorimessa e le fatture nn. 915/14, 9 e 12/2015 si riferiscono a lavori eseguiti “all'interno” del garage sottostante il lastrico di cui si discute o comunque non parrebbero riguardarlo direttamente;
b) le fatture 15 dell'11.12.2015 e 10 del 14.06.2016 riferite alle riparazioni del lastrico solare per infiltrazioni di acqua (ditta Girolamo), attività confermate dall'informatore , non possono ritenersi preclusive di Testimone_3
pag. 11/14 ulteriore e contemporaneo o “alternato” esercizio del possesso da parte dell'appellata, posto che l'informatore (collaboratrice familiare Tes_4 dell'appellante) ha ammesso che a volte la catena apposta al lastrico solare nel
2014 (all'incirca nel mese di settembre, quando la figlia della germana Pt_1 era andata a Milano per studiare) veniva tolta e lasciata non chiusa quando doveva tornare “ripetutamente più volte nella stessa giornata sul lastrico” e che negli anni 2014-2015 vi furono tecnici e maestranze alternatisi per i lavori disposti dall'appellante (in realtà per la maggior parte riferiti alla zona garage e non al lastrico) i quali, quando si allontanavano, non apponevano alcuna chiusura all'area. Sul punto si osserva che il teste che ha distaccato Tes_2 dal contatore comune i lampioni a servizio del campo da tennis, nella sua deposizione non ha mai precisato se per compiere detta attività sia entrato nel lastrico o se dopo il primo spoglio del 2014 per accedere all'area giochi abbia usato una chiave per aprire il lucchetto del cancello;
c) l'esercizio dell'attività di compossesso, pertanto, è proseguito sino alla data dello spoglio di cui si discute, fatta salva una interruzione di pochi giorni nell'anno 2014 (su cui ha riferito la teste ) con ripresa della fruibilità Tes_1 dell'area a seguito di scambio di e-mails tra i familiari delle due sorelle come debitamente prodotte in atti. CP_1
Da tali considerazioni discende l'omessa prova dell'esistenza di uno ius possessionis
“pieno ed esclusivo” in capo all'appellante, la quale ha apposto il catenaccio con il lucchetto e i cartelli “divieto di accesso” e “proprietà privata” nel novembre 2016 (data confermata dalla teste ) nella piena convinzione di poterlo fare perché Tes_1 divenuta proprietaria piena anche del lastrico solare, così spogliando il compossessore del pari uso del campo giochi previamente esercitato.
Quarto motivo di appello: erronea statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'appellata non fosse decaduta dall'azione possessoria.
In sostanza, l'appellante si duole della decisione del Giudice di Prime Cure, non avendo questi precisato se il catenaccio sia stato rimosso dopo lo scambio epistolare del
2014 dall'appellante/spoliatrice ovvero per effetto di atto compiuto in autotutela da altri, poiché solo ove lo spogliato abbia recuperato il possesso (in autotutela o previo esperimento di azione possessoria) il secondo atto di spoglio puo' ritenersi
“autonomo” rispetto al primo, sì da consentire la decorrenza di nuovo termine annuale ex art. 1168, comma 1 c.civ.
Il motivo di appello è infondato.
pag. 12/14 Come correttamente evidenziato dal Giudice di Prime Cure “nel caso di spoglio o turbativa posti in essere con una pluralità di atti, il termine utile per l'esperimento dell'azione possessoria decorre dal primo di essi soltanto se quelli successivi, essendo strettamente collegati
e connessi, devono ritenersi prosecuzione della stessa attività; altrimenti, quando ogni atto – presentando caratteristiche sue proprie – si presta ad essere considerato isolatamente, il termine decorre dall'ultimo atto” (cfr. Cassazione civile sez. II, 14/06/2019, n.16053).
Pertanto, a prescindere da chi abbia materialmente rimosso la catena, una volta verificato che il precedente atto di spoglio si è protratto per pochissimi giorni ed è ripreso il normale utilizzo del lastrico solare anche dai familiari dell'appellata per circa un anno, l'apposizione di altro catenaccio con cartello “divieto di accesso – proprietà privata” non puo' che costituire nuovo atto di spoglio, funzionalmente diverso dal primo anche dal punto di vista qualitativo (non solo lucchetto ma anche cartello) e non meramente “quantitativo” come sostenuto dall'appellante, con conseguente decorrenza del termine annuale dalla data della nuova privazione del possesso.
In conseguenza di quanto precede – e fermo restando l'esito del pendente giudizio petitorio il cui esito potrebbe paralizzare la situazione di fatto oggetto della presente tutela possessoria, come correttamente già evidenziato da Codesta Corte d'Appello con l'ordinanza del 13.11.2024 secondo il principio sancito da Cass. 10588/2012 ivi richiamata – l'appello merita la sorte del rigetto.
Le spese di questo grado di giudizio vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto dei valori minimi previsti dalle tabelle allegate al DM 147/2022 sulla base del valore indeterminato a bassa complessità dell'appello vista la semplicità delle questioni scrutinate dal Collegio, comprensiva della fase di trattazione, vista l'attività svolta in quella sede dal Collegio anche per il tentativo di conciliazione, conclusosi senza esito
(Cass. 7343/2025).
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione Civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Bari n. 1846 del 06.05.2022, pubblicata il 12.05.2022, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto;
pag. 13/14 3) condanna l'appellante principale al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori come per legge;
3) dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002, per il versamento a carico dell'appellante in via principale dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
Così decisa in Bari, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, addì
15.10.2025
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Laura Fazio
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
pag. 14/14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sulla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli informatori in fase sommaria (non precedute da vincolo di impegno) nel successivo giudizio di merito si richiama Cass. 21072/2021 che in motivazione riporta :
“Nel procedimento possessorio, la sentenza che definisce il giudizio a cognizione piena può basarsi esclusivamente sugli elementi raccolti in fase di cognizione sommaria, allorché questi consentano al giudice di decidere la causa senza escludere le sommarie informazioni fornite dai testimoni nella prima fase del procedimento, in quanto idonee a fondare, in sede di decisione, il libero convincimento del giudice» (ex plurimis Sez. 2, Ord. n. 12089 del 2019).
Nello stesso senso anche la seguente pronuncia così massimata: «nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento
e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come provenienti da 12 Ric. 2016 n.17986 sez.S2 - ud. 17/03/2021 veri e propri testimoni, mentre devono essere qualificati come informatori" - le cui dichiarazioni sono comunque utilizzabili ai fini della decisione anche quali indizi liberamente valutabili - coloro che abbiano reso "sommarie informazioni" ai sensi dell'art. 669 sexies comma secondo cod. proc. civ., ai fini dell'eventuale adozione del decreto "inaudita altera parte"». (Sez. 2, Sent. n. 24705 del 2006)”; 2 Cass. 5760/2004; pag. 10/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. Salvatore Grillo Presidente
2) dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
3) dott.ssa Laura Fazio Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 890 dell'anno 2022
T R A
(c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Bari, alla Via Crispi n. 6, presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Romito (c.f.:
) che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti, C.F._2
conferita su separato foglio;
-appellante-
CONTRO
(c.f. , elettivamente domiciliati in Controparte_1 C.F._3
Bari, alla Via Cognetti n. 50, presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Polito (c.f.
[...]
che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti, conferita su C.F._4
separato foglio;
-appellata- Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale del 04.06.2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi richiamate, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.09.2016 ha convenuto in giudizio, Controparte_1 innanzi al Tribunale di Bari, la sorella , deducendo che: Parte_1
1. in tempi successivi ed in forza di differenti licenze edilizie, il prof.
[...]
, per sé, quale usufruttuario, e per le figlie nate e e Pt_2 CP_1 Per_1 nasciture ( , quali nude proprietarie, costruì in Bari i seguenti edifici: a) Pt_1 un fabbricato per civile abitazione avente attualmente accesso da Corso Alcide
De Gasperi 258; b) un garage al piano seminterrato, definito nella licenza autorizzativa come “interno a Corso Sicilia” perché l'accesso ad esso avveniva e avviene tramite rampa passante interrata al suddetto fabbricato (rampa che si apre al civico 258/D di C.so A. De Gasperi); c) una “casa di abitazione interna al
Corso Sicilia”;
2. tutti gli immobili descritti sono ricompresi nella ex “Villa Catalano”, un grande parco che si estende da Corso A. De Gasperi a Via della Costituente, con aiuole ed alberi di alto fusto, vialetti, una grande piscina e molti spazi per il parcheggio delle auto, di cui hanno sempre fruito liberamente le tre sorelle;
3. alla morte del padre, avvenuta nel 2002, a ciascuna sorella è stata attribuita con sorteggio una singola unità abitativa: a la villa prossima al C.so A. De Pt_1
Gasperi, a la villa posta quasi al centro del parco, a un CP_1 Per_1 immobile prossimo a Via della Costituente;
mentre il parco è rimasto in compossesso delle ER;
4. nel novembre del 2015, la porzione del suddetto parco che sovrasta un garage interrato avente accesso al civico 258/D del Corso Alcide De Gasperi, da decenni adibita ad area ludica ad uso comune delle famiglie delle tre sorelle, è stata oggetto di uno spoglio perpetrato da tramite l'apposizione di Pt_1 una catena con lucchetto e di cartelli con la scritta “divieto di accesso” e
“proprietà privata”.
La ricorrente ha richiesto, pertanto, l'immediata reintegrazione del compossesso della porzione di parco interclusa, con vittoria di spese di lite.
pag. 2/14 Si è costituita in giudizio , la quale, eccependo che la porzione di Parte_1 suolo di cui trattasi non è parte del parco comune alle ER ma rappresenta il lastrico solare di un garage di sua esclusiva proprietà per effetto di un atto divisionale del 08.02.2008, ha negato l'esistenza di un compossesso in capo alla sorella CP_1 precisando che eventuali utilizzi effettuati dai familiari sono stati consentiti per mera tolleranza, e contestato la tardività dell'azione, dichiarando che l'apposizione della catena e del catenaccio è avvenuta nel novembre 2014.
Ha domandato, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine, il rigetto nel merito, con vittoria di spese di lite e condanna della controparte ex art 96 c.p.c.
Previa istruzione sommaria, con ordinanza del 13.07.2017 è stata ordinata la reintegrazione della ricorrente nel compossesso della porzione adibita ad area ludica del parco sito nel complesso immobiliare in Bari al Corso Alcide De Gasperi n. 236 mentre con ordinanza del 08.11.2017 è stato rigettato il reclamo proposto da Parte_1 avverso l'interdetto possessorio e, su richiesta di quest'ultima, il giudizio è
[...] proseguito nel merito.
Istruita con prove documentali e orali, la causa è stata decisa con la sentenza n. 1846 del 12.5.2022, con la quale il Tribunale di Bari ha confermato l'ordine di reintegrazione del compossesso già pronunciato con ordinanza pubblicata il 13.07.2017 e condannato alla rifusione in favore di delle spese e Parte_1 Controparte_1 competenze della fase di prosecuzione del giudizio possessorio.
Avverso tale sentenza ha proposto appello sulla base dei seguenti Parte_1 motivi:
1. il Giudice di Prime Cure ha omesso di esaminare l'eccezione preliminare sollevata dalla istante circa l'inesistenza dell'oggetto del compossesso, così come reclamato da e, quindi, pure dello spoglio lamentato Controparte_1 da quest'ultima, eccezione considerata dall'appellante logicamente e giuridicamente dirimente, atteso che attiene alla errata e infedele descrizione della “cosa” oggetto del compossesso e dello spoglio da parte dall'originaria ricorrente.
In proposito ha segnalato che la descrizione offerta da Parte_1 controparte della “cosa” oggetto del suo presunto compossesso non coincideva pag. 3/14 con la realtà fattuale dei luoghi, in quanto negli atti di primo grado quest'ultima ha reclamato il possesso del suolo porzione del parco comune, corrispondente al “campo da tennis”, sovrastante il garage scavato sotto di esso, laddove non esiste una porzione di suolo sovrastante un garage interrato destinata a campo da tennis costituente un continuum con il restante suolo del parco comune, come comprovato dal materiale versato in atti (atti notarili, materiale fotografico), dalle prove testimoniali e dalle risultanze della ctu;
2. il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione sollevata in primo grado relativa alla inesistenza/impossibilità dell'elemento fisico comportamentale manifestante il possesso dedotto di laddove in tutto il corso Controparte_1 del giudizio di primo grado quest'ultima non è mai stata in grado di allegare e/o dimostrare l'esistenza di un rapporto personale diretto e immediato con la
“cosa” della quale ha reclamato il compossesso.
Invero, nel corso della fase interdittale l'odierna appellata si era limitata ad affermare genericamente che lo spazio di cui reclamava il compossesso era in origine un campo da tennis, trasformatosi poi in area a disposizione per attività varie, sportive e giochi sempre per i nuclei familiari della comproprietaria, tuttavia, a dire dell'appellante, siffatta allegazione, oltre che priva di riferimenti storici, era inconferente, atteso le dedotte attività non dimostrano l'esercizio di un possesso;
3. il Giudice di Prime Cure, statuendo che nessun legittimo atto di immissione nel possesso ovvero di apprensione materiale esclusiva dell'area ludica risulta posto in essere dopo l'atto di divisione del 2008, ha posto a carico dell'odierna appellante l'onere di dimostrare il possesso esclusivo del lastrico solare dell'edificio adibito a garage di sua proprietà, laddove è agli atti la prova che l'acquisto della proprietà esclusiva dell'edificio avente funzione di garage da parte dell'odierna appellante è avvenuto in forza dell'atto notarile di divisione dell'08.02.2008, e che, a partire da quella data, ella abbia acquistato anche il possesso del predetto fabbricato, ivi compreso il relativo lastrico che non è oggetto di espresse riserve di comproprietà.
L'appellante ha dedotto che deve essere censurato anche il passaggio motivazionale in cui si prospetta che la situazione di compossesso si sarebbe protratta per almeno altri sei anni anche dopo la stipula dell'atto di divisione del 2008, avendo il Tribunale fondato erroneamente il proprio convincimento pag. 4/14 sulle prove orali dei testi e , laddove avrebbe Testimone_1 Testimone_2 dovuto trascurare di occuparsi delle vicende successive all'atto di divisione del
2008, dopo cioè che la , avendo ottenuto la proprietà Parte_1 esclusiva del fabbricato adibito a garage, era stata immessa nel possesso esclusivo dalle stesse sorelle.
Ha segnalato, altresì, che la sentenza di primo grado è viziata, poiché quandanche l'accoglimento della domanda di possa Controparte_1 fondarsi sulla sussistenza di un “possesso di famiglia”, quest'ultimo non può essere provato attraverso le dichiarazioni rese dalla teste , la Testimone_1 quale, essendo anch'essa “posseditrice di famiglia”, è incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c.
Ha precisato che, parimenti, inconferente ai fini dell'accertamento dello specifico compossesso vantato da sul lastrico solare del Controparte_1 garage di proprietà dell'odierna appellante è il fatto che fino al 2015 i lampioni di illuminazione del lastrico sarebbero stati in carico alle spese del quadro elettrico comune, mancando il nesso tra lo specifico compossesso del lastrico in capo a controparte e il quadro elettrico cui erano collegati i lampioni di quel lastrico fino al 2015, anche perché i lampioni erano rimasti spenti a partire dal
1994, con lo smantellamento del campo da tennis.
Ha dedotto, poi, che la circostanza che le ER e le rispettive CP_1 famiglie hanno continuato ad esercitare liberamente e in comune i medesimi poteri di fatto non può condurre all'accertamento dell'esistenza del compossesso del lastrico con “i medesimi poteri” in capo a Controparte_1 successivamente all'atto di divisione del 2008, sia perché qualsiasi eventuale accesso dell'originaria ricorrente o degli altri familiari successivo al 2008 è conseguenza della tolleranza dell'odierna appellante (e quindi, ai sensi dell'art. 1144 c.c., non può fondare l'acquisto del possesso), sia perché agli atti manca l'allegazione o la dimostrazione dell'interversione del possesso da parte di in opposizione al possesso esclusivo vantato dall'odierna Controparte_1 appellante sul garage e sul suo lastrico solare.
Ha ritenuto errata, infine, la dichiarazione di inammissibilità dell'eccezione feci sed iure feci, in quanto il convincimento del Giudice di Cure si fonda sul Pt_3 duplice falso presupposto che siffatta eccezione sarebbe fondata non sullo ius possessionis bensì su un preteso ius possidendi di e che Parte_1
pag. 5/14 quest'ultima non ha provato di aver iniziato ad esercitare effettivamente in via esclusiva i poteri di fatto sull'area ludica in questione ma si è semplicemente limitata ad affermare di avere il diritto di farlo.
A dire dell'appellante, invece, l'eccezione è stata sollevata al fine di opporre lo ius possessionis e dalle risultanze istruttorie emerge l'opposto di quanto affermato dal Giudice di Prime Cure e cioè che , a seguito Parte_1 dell'atto notarile di divisione del 2008, ha esercitato in via continuativa ed esclusiva il proprio ius possessionis.
In proposito ha dedotto che l'inesistenza del possesso dell'appellata fa si che gli atti di apposizione del cartello e il cambio del lucchetto costituiscono legittimo esercizio delle facoltà spettanti all'appellante;
4. il Tribunale ha errato nel rigettare l'eccezione di tardività dell'azione possessoria intrapresa da ritenendo che i due episodi di Controparte_1 spoglio abbiano una indubbia autonomia, laddove essi costituiscono la realizzazione del medesimo disegno di spossessamento, giacché se nel 2014 lo spogliò si realizzò tramite la sola apposizione di un catenaccio, invece, nel novembre 2015 fu anche installato un cartello di divieto di accesso con la dicitura “proprietà privata” e fu inibito il servizio di illuminazione per il tramite della traslazione dei collegamenti elettrici sul quadro esclusivo della resistente, non essendovi alcuna differenza oggettiva tale da tenere distinti i due episodi;
5. il Giudice di Prime Cure, a fronte della mancanza assoluta di credibilità riconosciuta ai testimoni chiamati dalla , ha errato nel Parte_1 ritenere attendibile la teste , atteso che la scelta di accogliere la Testimone_1 domanda di in ragione della sussistenza di un “possesso di Controparte_1 famiglia” determina automaticamente l'incapacità a testimoniare della predetta teste, la quale, essendo anch'essa “posseditrice di famiglia”, sarebbe stata legittimata a spiegare un intervento volontario nel giudizio per proporre la propria domanda di reintegra nel possesso;
a ciò si aggiunga che l'odierna appellata avrebbe potuto indicare persone del tutto estranee piuttosto che sua nipote (la ). Tes_1
Ha richiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, di accertare l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa possessoria di Controparte_1
pag. 6/14 nonché di accertare che il lastrico solare dell'edificio adibito a garage è nel possesso esclusivo di dall'atto notarile datato 06.02.2008, con condanna di Parte_1 alle spese del doppio grado di giudizio, al rimborso delle spese Controparte_1 della fase interdittale e al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1 e 2, c.p.c.
Si è costituita deducendo la piena attendibilità della teste Controparte_1
, nipote di entrambe le contendenti, dalle cui dichiarazione emerge con Tes_1 chiarezza, insieme alla documentazione in atti, che sia stata per Controparte_1 alcuni decenni e sino a novembre 2015 nel pieno ed incontrastato possesso dell'area sempre definita “ex campo da tennis”, pienamente accessibile alle tre comproprietarie del parco indiviso e rispettivi aventi causa, e che tale pacifico possesso sia stato bruscamente interrotto appunto nel novembre 2015 da con una Parte_1 classica azione di spoglio, ossia l'interclusione dell'area mediante non solo l'apposizione al suo ingresso di una catena ed un catenaccio, ma con in più il distacco dell'impianto elettrico da quello comune e l'installazione di uno autonomo.
Ha richiesto, pertanto, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, disposta con ordinanza del 13.11.2024 la comparizione delle parti per esperire il tentativo di conciliazione stante la pendenza tra le parti anche di giudizio petitorio, all'udienza del 04.06.2025 la causa è stata riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Primo motivo di appello:
1) omessa pronuncia del Giudice di Prime Cure sulle eccezioni di inesistenza
e/o impossibilità dell'oggetto del compossesso e del preteso spoglio;
2) inesistenza o impossibilità dell'elemento fisico comportamentale manifestante il possesso (la cd. signoria).
Il motivo di appello è infondato.
Sostiene l'appellante che il ricorso per reintegra nel possesso non poteva essere accolto, avendo l'appellata descritto quale oggetto del suo possesso un bene non coincidente con la realtà fattuale dei luoghi, in quanto individuato nel “suolo” (che costituisce porzione del parco comune alle tre ER ) corrispondente al capo da tennis CP_1 poi smantellato sovrastante il garage ad esso sottostante, trattandosi invece di lastrico pag. 7/14 solare del garage (di proprietà individuale) posto a confine del parco comune come individuato nel rogito per TA del 24.10.1996, nella relazione per TA Per_2 del 26.06.2016 e nella CTU del pendente giudizio di divisione, trasferito in Per_3 piena proprietà all'appellante in virtù del rogito per TA del 06.02.2008. Per_4
Innanzitutto, va ribadito che nella presente sede possessoria esula ogni questione relativa all'accertamento della proprietà degli immobili di cui si controverte – pendendo tra le parti giudizio di divisione dei beni rimasti in comunione – ivi compresa quindi anche l'individuazione del perimetro del cd “ ” (se, Parte_4 cioè, detto bene - per come descritto negli atti di divisione intercorsi tra le tre sorelle
- ricomprenda anche l'area di cui si discute oppure no). CP_1
Si osserva poi che l'oggetto della reintegra in possesso risulta essere stato perfettamente individuato dalla ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (vedi pag. 6 ricorso) come l'area corrispondente all'estradosso del solaio di copertura del garage di proprietà di (assegnatole con l'atto per Parte_1
TA del 06.02.2008) ove era stato realizzato molti anni prima dal defunto Per_4 padre prof. un campo da tennis, munito di rampa di accesso e cancelletto di CP_1 ingresso trasformatosi nel tempo in uno spazio ludico ben rappresentato dalle fotografie in atti (docc. 21-22-23 in allegato al fascicolo di primo grado dell'appellata come riesibito in appello) che documentano lo stato dei luoghi dopo lo smantellamento della rete del campo da tennis e l'installazione del canestro da basket, elementi questi che ben possono farlo ritenere un'area ludica e non un semplice solaio di copertura.
Quanto all'assunta inesistenza dell'elemento o impossibilità dell'elemento comportamentale, giova qui evidenziare che ha posto a Controparte_1 fondamento della propria richiesta di reintegra l'intervenuta privazione del possesso esercitato da parte di tutte e tre le ER del campo da tennis (rectius ex CP_1 campo da tennis) in questione (vedi pag. 6 lettera G del ricorso), asseritamente interrotto da parte dell'odierna appellante, esercitato dalle sorelle proprio con la messa a disposizione del campo per tutti i componenti dei tre nuclei familiari, ossia figli e nipoti, soggetti “autorizzati” all'utilizzo della res proprio per gli stretti vincoli di parentela con le tre “ascendenti”, le quali per il tramite dei propri congiunti hanno espresso la propria “signoria di fatto” sul bene.
Secondo motivo di appello: errato accertamento del compossesso esercitato da
Controparte_1
Terzo motivo di appello: inesistenza del pregresso spoglio per assenza di alcun pregresso compossesso.
pag. 8/14 Quinto motivo di appello: incapacità a testimoniare della teste . Tes_1
I tre motivi di appello (avendo ad oggetto l'accertamento dell'esistenza del pregresso compossesso asseritamente violato dall'appellante e del conseguente spoglio perpetrato dall'appellante) vanno esaminati congiuntamente e risultano infondati.
Quanto all' assunta erronea affermazione da parte del Giudice di Prime Cure circa l'assenza di alcun legittimo atto di immissione in possesso ovvero di apprensione materiale del bene da parte dell'appellante dopo l'atto di divisione del 2008 per TA dell'08.02.2008, è qui sufficiente osservare che – come già evidenziato nel primo Per_4 motivo di appello – risulta irrilevante l'eventuale esistenza di un titolo a fondamento del possesso, il quale puo' al più “solo integrare la prova del possesso, al fine di meglio determinare e chiarire i connotati del suo esercizio, ma non può sostituire la prova richiesta nel relativo giudizio, avendo il ricorrente l'onere di dimostrare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto” (Cassazione n. 7374/2023), essendo l'azione di reintegrazione data a tutela di qualunque possesso, anche se illegittimo o abusivo, purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale, sempre che il potere si fatto non venga esercitati per mera tolleranza dell'avente diritto (Cass.
15.06.1991 n. 6772; Cass. 21.05.1987 n. 4625) e che il ricorrente fornisca adeguata dimostrazione di siffatto godimento”.
Pertanto, sebbene l'atto di divisione per TA dell'08.02.2008 (doc. 1 fasc. Per_4 appellante) riporti all'art. 3 che le sorelle si sono immesse “vicendevolmente da oggi nel possesso di quanto a ciascuna attribuito”, quello che va verificato è se l'odierna appellante abbia effettivamente esercitato, a partire dall'08.02.2008, la signoria esclusiva sul detto lastrico/area ludica.
Orbene, sotto tale aspetto deve innanzitutto evidenziarsi che la teste (punto Tes_1
V dell'appello) non puo' ritenersi “incapace a testimoniare” ex art. 246 cpc, questione sollevata dall'appellante già nella stessa memoria ex art. 183, comma 6 n. 3 cpc e riproposta in sede di appello, atteso che nella prospettazione della parte appellata – e come già evidenziato nel primo motivo di appello - la condotta tenuta dalla sorella avrebbe leso il compossesso esercitato “da tutte e tre le sorelle” sull'area di Pt_1 cui si discute con la autorizzazione all'accesso al lastrico ai propri familiari, tra i quali la , la quale quindi non vanta un possesso proprio sul bene ma risulta essere Tes_1 semplice “intermediaria” del possesso altrui, potendo porsi al più un problema di attendibilità della teste su cui si dirà in seguito.
pag. 9/14 Chiarito quanto precede, nel merito è qui sufficiente osservare che la teste in oggetto è legata da pari vincoli di parentela con le parti (essendo figlia di altra sorella rimasta estranea al presente giudizio) e ha riferito in modo preciso in sede interdittale1 che l'area di cui si discute (individuata precisamente nel campo da tennis attrezzato dal nonno all'incirca negli anni '86/'87, ossia quando la teste aveva 8-9 anni, essendo nata nel 1978, successivamente smantellata dal nonno) è stata munita di canestro per giocare a basket proprio dalla zia (circostanza peraltro da costei confermata a pag. 12 Pt_1 della comparsa di costituzione e risposta della fase interdittale), era ad accesso libero ed è stata utilizzata da “tutti”, ossia dai figli delle tre ER prima e anche dai figli di costoro tra cui quella della stessa , la quale ha utilizzato il famoso “canestro” Tes_1 sino alla data del lamentato spoglio del novembre 2015 (vedi dichiarazioni di udienza
20.03.2017).
La ha poi in sede di merito confermato lo stato dei luoghi come Tes_1 rappresentato dalle fotografie in atti, sicchè le dichiarazioni così complessivamente rese possono ben farla ritenere un teste attendibile.
Pertanto, tale compossesso risulta esercitato prima (in quanto esercitato e fondato solo ad colorandam possessionem dalla pregressa comproprietà degli immobili per effetto del decesso del defunto prof. , padre delle ER che ha riconsolidato la piena CP_1 comproprietà in capo alle tre sorelle2) dell'atto per TA del 2008 - tant'è che la Per_4 stessa appellante non ha mai contestato la pregressa comproprietà e il pregresso compossesso, asserendo piuttosto di avere acquisito la piena “signoria” del garage e del soprastante lastrico proprio a seguito di detto atto di divisione – ed è proseguito anche dopo la divisione del patrimonio immobiliare del defunto prof. . CP_1
Al contrario di quanto poi asserito dall'appellante (pag. 22 dell'appello), risulta rilevante ai fini della dimostrazione del pregresso compossesso del lastrico/campo da tennis/area ludica proprio la circostanza che i lampioni di illuminazione del campo fino al 2015 fossero (anche laddove lasciati spenti) comunque collegati al contatore comune delle tre sorelle (indice questo “esteriore” di signoria di fatto congiunta sul campo a servizio del quale sono collocati), comunanza del contatore ammessa dalla stessa appellante (pag. 23 atto di appello) che ha confermato anche in questa sede di averli fatti collegare in tale anno al proprio contatore personale (circostanze confermate dal teste , incaricato proprio dalla di compiere tale Tes_2 Parte_1 attività).
Inoltre, deve ritenersi – profilo su cui effettivamente il Giudice di Prime Cure non si è soffermato – che il compossesso esercitato dalla parte appellata dopo l'atto di divisione per TA non sia frutto di mera “tolleranza” ex art. 1144 c.civ. come sostenuto Per_4 dalla parte appellante.
Infatti, una volta appurato il pregresso possesso sull'area in questione, tutti gli ulteriori atti “di gioco” (trattandosi appunto di area destinata a tale scopo) svolti dopo il ridetto atto notarile (il quale – si ribadisce – non puo' di per sé produrre l'esclusione del compossesso in favore dell'appellante, dovendosi verificare la sottostante situazione di fatto) costituiscono mera prosecuzione del possesso esercitato sino al febbraio 2008, tenuto conto che gli atti di tolleranza ai sensi dell'art. 1144 c.civ. rilevano quale ragione ostativa dell'acquisto del possesso ma non incidono su di un possesso già costit uito (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 16956 del 29 novembre 2002), quale quello esercitato prima dell'atto per TA come confermato dalla teste . Per_4 Tes_1
Peraltro, l'uso del lastrico quale espletato da figli e nipoti delle odierne parti in causa risulta essere di per sé attività di natura “non modesta” (Cass. 17880/2019), avuto riguardo alla destinazione d'uso dell'area che era quella di “campo giochi”, in quanto collocata nel più ampio parco, munita di rampa di accesso, originariamente adibita a campo da tennis e poi fornita anche di canestro.
In tale contesto si osserva che le prove orali offerte dalla parte appellante nella fase interdittale e di merito non consentono di ritenere che abbia Parte_1 esercitato una signoria esclusiva sull'area di cui si discute, posto che :
a) il progetto esecutivo dell'impianto elettrico dell'autorimessa e le fatture nn. 915/14, 9 e 12/2015 si riferiscono a lavori eseguiti “all'interno” del garage sottostante il lastrico di cui si discute o comunque non parrebbero riguardarlo direttamente;
b) le fatture 15 dell'11.12.2015 e 10 del 14.06.2016 riferite alle riparazioni del lastrico solare per infiltrazioni di acqua (ditta Girolamo), attività confermate dall'informatore , non possono ritenersi preclusive di Testimone_3
pag. 11/14 ulteriore e contemporaneo o “alternato” esercizio del possesso da parte dell'appellata, posto che l'informatore (collaboratrice familiare Tes_4 dell'appellante) ha ammesso che a volte la catena apposta al lastrico solare nel
2014 (all'incirca nel mese di settembre, quando la figlia della germana Pt_1 era andata a Milano per studiare) veniva tolta e lasciata non chiusa quando doveva tornare “ripetutamente più volte nella stessa giornata sul lastrico” e che negli anni 2014-2015 vi furono tecnici e maestranze alternatisi per i lavori disposti dall'appellante (in realtà per la maggior parte riferiti alla zona garage e non al lastrico) i quali, quando si allontanavano, non apponevano alcuna chiusura all'area. Sul punto si osserva che il teste che ha distaccato Tes_2 dal contatore comune i lampioni a servizio del campo da tennis, nella sua deposizione non ha mai precisato se per compiere detta attività sia entrato nel lastrico o se dopo il primo spoglio del 2014 per accedere all'area giochi abbia usato una chiave per aprire il lucchetto del cancello;
c) l'esercizio dell'attività di compossesso, pertanto, è proseguito sino alla data dello spoglio di cui si discute, fatta salva una interruzione di pochi giorni nell'anno 2014 (su cui ha riferito la teste ) con ripresa della fruibilità Tes_1 dell'area a seguito di scambio di e-mails tra i familiari delle due sorelle come debitamente prodotte in atti. CP_1
Da tali considerazioni discende l'omessa prova dell'esistenza di uno ius possessionis
“pieno ed esclusivo” in capo all'appellante, la quale ha apposto il catenaccio con il lucchetto e i cartelli “divieto di accesso” e “proprietà privata” nel novembre 2016 (data confermata dalla teste ) nella piena convinzione di poterlo fare perché Tes_1 divenuta proprietaria piena anche del lastrico solare, così spogliando il compossessore del pari uso del campo giochi previamente esercitato.
Quarto motivo di appello: erronea statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'appellata non fosse decaduta dall'azione possessoria.
In sostanza, l'appellante si duole della decisione del Giudice di Prime Cure, non avendo questi precisato se il catenaccio sia stato rimosso dopo lo scambio epistolare del
2014 dall'appellante/spoliatrice ovvero per effetto di atto compiuto in autotutela da altri, poiché solo ove lo spogliato abbia recuperato il possesso (in autotutela o previo esperimento di azione possessoria) il secondo atto di spoglio puo' ritenersi
“autonomo” rispetto al primo, sì da consentire la decorrenza di nuovo termine annuale ex art. 1168, comma 1 c.civ.
Il motivo di appello è infondato.
pag. 12/14 Come correttamente evidenziato dal Giudice di Prime Cure “nel caso di spoglio o turbativa posti in essere con una pluralità di atti, il termine utile per l'esperimento dell'azione possessoria decorre dal primo di essi soltanto se quelli successivi, essendo strettamente collegati
e connessi, devono ritenersi prosecuzione della stessa attività; altrimenti, quando ogni atto – presentando caratteristiche sue proprie – si presta ad essere considerato isolatamente, il termine decorre dall'ultimo atto” (cfr. Cassazione civile sez. II, 14/06/2019, n.16053).
Pertanto, a prescindere da chi abbia materialmente rimosso la catena, una volta verificato che il precedente atto di spoglio si è protratto per pochissimi giorni ed è ripreso il normale utilizzo del lastrico solare anche dai familiari dell'appellata per circa un anno, l'apposizione di altro catenaccio con cartello “divieto di accesso – proprietà privata” non puo' che costituire nuovo atto di spoglio, funzionalmente diverso dal primo anche dal punto di vista qualitativo (non solo lucchetto ma anche cartello) e non meramente “quantitativo” come sostenuto dall'appellante, con conseguente decorrenza del termine annuale dalla data della nuova privazione del possesso.
In conseguenza di quanto precede – e fermo restando l'esito del pendente giudizio petitorio il cui esito potrebbe paralizzare la situazione di fatto oggetto della presente tutela possessoria, come correttamente già evidenziato da Codesta Corte d'Appello con l'ordinanza del 13.11.2024 secondo il principio sancito da Cass. 10588/2012 ivi richiamata – l'appello merita la sorte del rigetto.
Le spese di questo grado di giudizio vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto dei valori minimi previsti dalle tabelle allegate al DM 147/2022 sulla base del valore indeterminato a bassa complessità dell'appello vista la semplicità delle questioni scrutinate dal Collegio, comprensiva della fase di trattazione, vista l'attività svolta in quella sede dal Collegio anche per il tentativo di conciliazione, conclusosi senza esito
(Cass. 7343/2025).
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione Civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Bari n. 1846 del 06.05.2022, pubblicata il 12.05.2022, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto;
pag. 13/14 3) condanna l'appellante principale al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori come per legge;
3) dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002, per il versamento a carico dell'appellante in via principale dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
Così decisa in Bari, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, addì
15.10.2025
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Laura Fazio
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
pag. 14/14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sulla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli informatori in fase sommaria (non precedute da vincolo di impegno) nel successivo giudizio di merito si richiama Cass. 21072/2021 che in motivazione riporta :
“Nel procedimento possessorio, la sentenza che definisce il giudizio a cognizione piena può basarsi esclusivamente sugli elementi raccolti in fase di cognizione sommaria, allorché questi consentano al giudice di decidere la causa senza escludere le sommarie informazioni fornite dai testimoni nella prima fase del procedimento, in quanto idonee a fondare, in sede di decisione, il libero convincimento del giudice» (ex plurimis Sez. 2, Ord. n. 12089 del 2019).
Nello stesso senso anche la seguente pronuncia così massimata: «nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento
e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come provenienti da 12 Ric. 2016 n.17986 sez.S2 - ud. 17/03/2021 veri e propri testimoni, mentre devono essere qualificati come informatori" - le cui dichiarazioni sono comunque utilizzabili ai fini della decisione anche quali indizi liberamente valutabili - coloro che abbiano reso "sommarie informazioni" ai sensi dell'art. 669 sexies comma secondo cod. proc. civ., ai fini dell'eventuale adozione del decreto "inaudita altera parte"». (Sez. 2, Sent. n. 24705 del 2006)”; 2 Cass. 5760/2004; pag. 10/14