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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente
RN NI, RE
CHIANURA PIETRO VITO, DI
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4191/2025 depositato il 22/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar 14 84132 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10080202500006394000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6006/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente:
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il sig. Ricorrente_1, rapp.to e difeso dall'avv. Difensore_1, impugna la comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo – Documento n. 10080202500006394000 – Fascicolo n.
2025/000026556, notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per omesso versamento della complessiva somma di € 7.213,88 in relazionei seguenti atti:
- avviso di addebito n. 40020230002716345000 per debiti INPS relativi all'anno 2021 e 2022 per € 3.172,00;
- cartella di pagamento n. 10020240046128636000 per debiti erariali relativi all'anno 1996 e 2016 per
€ 2.608,24,
- cartella di pagamento n. 10020240046128737000 per omesso versamento del contributo unificato per l'anno 2022 per € 1.278,19.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato per contemporanea pendenza del doppio giudizio di opposizione promosso dal sig. Ricorrente_1 nei confronti dell'avviso di addebito n. 40020230002716345000 - per debiti INPS relativi all'anno 2021 e 2022- e della cartella di pagamento n.
10020240046128636000, per debiti erariali relativi all'anno 1996 e 2016. Per quanto precede, chiede di accertare la contemporanea pendenza del doppio giudizio e, per l'effetto, sospendere la Comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Rscossione, che, impugnate le avverse deduzioni, chiede il rigetto del ricorso
All'udienza odierna il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La parte ricorrente si duole dell'illegittimità della Comunicazione preventiva di fermo amministrativo in ragione della pendenza dei seguenti giudizi di opposizione proposti dal contribuente:
a) giudizio pendente innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, causa iscritta a ruolo con
R.G.L. n. 95/2025, in relazione all'Avviso d'addebito Inps;
b) giudizio pendente innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, iscritto a ruolo con
R.G. n. 2724/2025, afferente la cartella di pagamento n. 10020240046128636000 emessa per debiti erariali.
2. La Corte, preliminarmente, ritiene di dover circoscrivere la propria cognizione limitamente alla doglianza afferente la cartella di pagamento n. 1002024004612863600, emessa per debiti erariali, essendo priva di giurisdizione in materia di contributi previdenziali (cfr. Corte di Cassazione, sent. n. 14077/23).
Ciò evidenziato, il ricorso nel merito deve ritenersi infondato.
Il preavviso di fermo amministrativo costituisce uno strumento procedurale la cui funzione primaria è quella di portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria e di comunicare l'imminente fermo dei beni mobili registrati in caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni. Esso costituisce atto discrezionale dell'agente della riscossione, che non presuppone l'avvio della procedura esecutiva, configurandosi come misura afflittiva alternativa all'espropriazione forzata, volta a indurre il debitore all'adempimento (cfr. Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, sentenza n. 15354 del 22 luglio 2015). In tale contesto, la pendenza di un preesistente giudizio di opposizione avverso l'atto presupposto è circostanza del tutto irrilevante, rientrando nella discrezionalità dell'agente della riscossione la scelta di procedere alla riscossione coattiva del debito tributario in assenza di una sentenza di annullamento dell'atto presupposto ovvero di un provvedimento giurisdizionale di sospensione della relativa efficacia esecutiva. Nel caso di specie, il contribuente non ha fornito alcuna prova né dell'eventuale esito favorevole del giudizio pendente innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno avverso la cartella di pagamento n.
10020240046128636000, né dell'esistenza di un eventuale provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della medesima cartella.
Per quanto esposto, il ricorso è infondato e va rigettato. Al rigetto del ricorso segue, secondo il principio della soccombenza, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, Sezione VI, rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1000,00 (mille/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Salerno il 05/12/2025
Il RE Il Presidente
Dott. Daniele Perna Dott.ssa Filomena Egidia Cervino
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente
RN NI, RE
CHIANURA PIETRO VITO, DI
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4191/2025 depositato il 22/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar 14 84132 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10080202500006394000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6006/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente:
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il sig. Ricorrente_1, rapp.to e difeso dall'avv. Difensore_1, impugna la comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo – Documento n. 10080202500006394000 – Fascicolo n.
2025/000026556, notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per omesso versamento della complessiva somma di € 7.213,88 in relazionei seguenti atti:
- avviso di addebito n. 40020230002716345000 per debiti INPS relativi all'anno 2021 e 2022 per € 3.172,00;
- cartella di pagamento n. 10020240046128636000 per debiti erariali relativi all'anno 1996 e 2016 per
€ 2.608,24,
- cartella di pagamento n. 10020240046128737000 per omesso versamento del contributo unificato per l'anno 2022 per € 1.278,19.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato per contemporanea pendenza del doppio giudizio di opposizione promosso dal sig. Ricorrente_1 nei confronti dell'avviso di addebito n. 40020230002716345000 - per debiti INPS relativi all'anno 2021 e 2022- e della cartella di pagamento n.
10020240046128636000, per debiti erariali relativi all'anno 1996 e 2016. Per quanto precede, chiede di accertare la contemporanea pendenza del doppio giudizio e, per l'effetto, sospendere la Comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Rscossione, che, impugnate le avverse deduzioni, chiede il rigetto del ricorso
All'udienza odierna il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La parte ricorrente si duole dell'illegittimità della Comunicazione preventiva di fermo amministrativo in ragione della pendenza dei seguenti giudizi di opposizione proposti dal contribuente:
a) giudizio pendente innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, causa iscritta a ruolo con
R.G.L. n. 95/2025, in relazione all'Avviso d'addebito Inps;
b) giudizio pendente innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, iscritto a ruolo con
R.G. n. 2724/2025, afferente la cartella di pagamento n. 10020240046128636000 emessa per debiti erariali.
2. La Corte, preliminarmente, ritiene di dover circoscrivere la propria cognizione limitamente alla doglianza afferente la cartella di pagamento n. 1002024004612863600, emessa per debiti erariali, essendo priva di giurisdizione in materia di contributi previdenziali (cfr. Corte di Cassazione, sent. n. 14077/23).
Ciò evidenziato, il ricorso nel merito deve ritenersi infondato.
Il preavviso di fermo amministrativo costituisce uno strumento procedurale la cui funzione primaria è quella di portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria e di comunicare l'imminente fermo dei beni mobili registrati in caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni. Esso costituisce atto discrezionale dell'agente della riscossione, che non presuppone l'avvio della procedura esecutiva, configurandosi come misura afflittiva alternativa all'espropriazione forzata, volta a indurre il debitore all'adempimento (cfr. Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, sentenza n. 15354 del 22 luglio 2015). In tale contesto, la pendenza di un preesistente giudizio di opposizione avverso l'atto presupposto è circostanza del tutto irrilevante, rientrando nella discrezionalità dell'agente della riscossione la scelta di procedere alla riscossione coattiva del debito tributario in assenza di una sentenza di annullamento dell'atto presupposto ovvero di un provvedimento giurisdizionale di sospensione della relativa efficacia esecutiva. Nel caso di specie, il contribuente non ha fornito alcuna prova né dell'eventuale esito favorevole del giudizio pendente innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno avverso la cartella di pagamento n.
10020240046128636000, né dell'esistenza di un eventuale provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della medesima cartella.
Per quanto esposto, il ricorso è infondato e va rigettato. Al rigetto del ricorso segue, secondo il principio della soccombenza, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, Sezione VI, rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1000,00 (mille/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Salerno il 05/12/2025
Il RE Il Presidente
Dott. Daniele Perna Dott.ssa Filomena Egidia Cervino