TRIB
Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/12/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2790/2025 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 2790/2025 v.g., promosso da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28/08/1971, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.
ES RZ (C.F. ) presso il cui studio legale sito in C.F._2
Camposampiero (PD), Contrà Madonna delle Grazie n.5/A, è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso su separato documento informatico e
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_2 C.F._3 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. ELENA
ON (C.F. ) presso il cui studio legale sito in Paese (TV), via C.F._4
Postumia Romana 1, è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso su separato documento informatico
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
Oggetto: Divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da ricorso introduttivo, confermato con la nota di conclusioni scritte del 17/11/2025:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 05.10.2002 a Paese (TV), tra il NO e la NOa;
2) ordinare all'Ufficiale di Parte_1 Parte_2
Stato Civile del luogo ove il matrimonio fu trascritto, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza in calce all'atto; 3) affidare le figlie minori congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento prevalente delle stesse presso la madre, la quale trasferirà la propria residenza in Via Silvio Pellico 14/L, Zero Branco (TV) entro e non oltre il 30.6.2025. 4) contestualmente, il NO
, proprietario esclusivo della casa familiare, rientrerà nel possesso della stessa;
5) Pt_1 nel contempo, la NOa provvederà a restituire le chiavi della casa familiare al Pt_2
NO ; 6) tenuto conto dell'interesse precipuo delle figlie minori, le stesse verranno Pt_1 affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, prendendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che le riguardano (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle riguardanti istruzione – educazione – salute – sport – residenza). Sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori assumeranno le decisioni separatamente. 7) salvo diversi accordi con la madre, il padre trascorrerà con le figlie: - a week-end alternati, dal venerdì alle 17:30, quando verranno accompagnate dal padre alla casa paterna alla domenica alle ore 22:00, quando verranno accompagnate dal padre presso la casa materna;
- il mercoledì pomeriggio dalle ore 17:30 alle ore 22:00, quando verranno accompagnate dal padre presso l'abitazione materna;
- nella settimana in cui il padre non terrà con sé le figlie nel week end, il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle ore 17:30 alle ore 22:00, quando verranno accompagnate dal padre presso la casa materna - durante le vacanze natalizie e pasquali si osserverà il calendario ordinario ma i genitori si accorderanno sui giorni di festa, in modo che le figlie possano trascorrere, ad anni alterni, il Natale con un genitore e la Pasqua con l'altro; - il giorno del compleanno dei genitori, le figlie staranno con il genitore che li compie, compatibilmente con gli impegni lavorativi di quest'ultimo. Il giorno del compleanno delle Per_ minori nonché il giorno in cui verranno effettuati i festeggiamenti (se diversi), e Per_2 Per_ staranno con entrambi i genitori;
- durante le vacanze estive, e trascorreranno Per_2 due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da individuarsi entro il 31 maggio di ogni anno, di comune accordo tra i genitori e nel rispetto delle esigenze delle minori, durante le quali il diritto di visita dell'altro genitore dovrà ritenersi sospeso;
- Per_ quando e staranno con uno dei genitori, ciascuno dovrà assicurarsi che le Per_2 ragazze svolgano i compiti scolastici assegnati per casa e dovrà adoperarsi per portarle a svolgere l'eventuale attività sportiva pomeridiana o scout;
- i genitori si mostrano reciprocamente disponibili a concordare eventuali variazioni d'orario nonché eventuali
2 variazioni sui giorni di collocamento delle figlie in caso di imprevisti e necessità e ciò purché la richiesta di variazione venga rivolta all'altro genitore con congruo anticipo. 8) entrambi i genitori si impegneranno ad adottare un comportamento collaborativo e rispettoso Per_ nell'interesse delle figlie e Ciascun genitore si impegnerà, altresì, a mantenere Per_2 una comunicazione regolare con l'altro genitore, avvisandolo tempestivamente in caso di emergenze o ritardi che riguardino le figlie. 9) Il NO contribuirà al Pt_1 mantenimento delle figlie versando alla madre mediante bonifico bancario nel conto corrente della stessa, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma complessiva di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
10) I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie, da individuarsi sulla scorta del protocollo del CNF del 29.11.2017 che quivi si intende integralmente richiamato;
11) L'assegno Unico Universale verrà diviso in parti uguali (50% ciascuno) tra i due genitori;
12) Il padre presta il consenso alla richiesta della madre di rilascio e rinnovo del passaporto delle figlie. In caso di viaggio all'estero con le figlie, ciascun genitore dovrà comunicare, entro sette giorni prima della partenza all'altro genitore la destinazione del viaggio e i partecipanti allo stesso;
13) Le parti godono entrambe di reddito da attività lavorativa e sono economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla viene disposto a titolo di assegno divorzile;
14) Le parti danno atto dell'avvenuta definizione di tutti i rapporti intercorsi in costanza di matrimonio e che nulla è ulteriormente dovuto dall'uno all'altra e viceversa;
13) Le parti concordano che tutte le condizioni precisate nel presente accordo diverranno valide ed efficaci a decorrere dalla sottoscrizione del presente documento e si impegnano, pertanto, a rispettarle;
14) Le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti”
Il P.M. ha così concluso:
“voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 23/06/2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 le parti in epigrafe chiedevano venisse pronunciata la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 05/10/2002 nel Comune di Paese e dalla cui unione sono nate le figlie (12/07/2007) e (18/07/2011). Per_1 Per_2
Nelle note scritte autorizzate per la discussione depositate per l'udienza del 27/11/2025 i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso;
la causa era posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
3 Il P.M. concludeva, in conformità, come da nota in atti.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dall'11/04/2024, data di comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, come da note di trattazione scritta, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative alle figlie anche agli interessi morali e materiali della figlia minore e all'interesse materiale della figlia;
non vi è luogo a Per_2 Per_1 provvedere su affidamento, collocazione e visite di , posto che quest'ultima è divenuta Per_1 medio tempore maggiorenne ma non anche economicamente indipendente.
È peraltro manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
Spese legali compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Paese il 05/10/2002 tra e e trascritto nei registri dello stato Parte_1 Parte_2
4 civile del Comune di Paese (TV) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2002, Parte 2,
Serie A, n. 42.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al ricorso e alle note scritte autorizzate di discussione finale del 17/11/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto dispone:
- affida la figlia minore congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento Per_2 prevalente della stessa presso la madre, la quale trasferirà la propria residenza in Via Silvio
Pellico 14/L, Zero Branco (TV) entro e non oltre il 30.6.2025.
- contestualmente, il NO , proprietario esclusivo della casa familiare, rientrerà nel Pt_1 possesso della stessa;
- nel contempo, la NOa provvederà a restituire le chiavi della casa familiare al Pt_2
NO ; Pt_1
- tenuto conto dell'interesse precipuo della figlia minore la stessa verrà affidata in Per_2 forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, prendendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che la riguardano (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle riguardanti istruzione – educazione – salute – sport – residenza). Sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori assumeranno le decisioni separatamente.
- salvo diversi accordi con la madre, il padre trascorrerà con la figlia minore Per_2
• a week-end alternati, dal venerdì alle 17:30, quando verrà accompagnata dal padre alla casa paterna alla domenica alle ore 22:00, quando verrà accompagnata dal padre presso la casa materna;
• il mercoledì pomeriggio dalle ore 17:30 alle ore 22:00, quando verrà accompagnata dal padre presso l'abitazione materna;
• nella settimana in cui il padre non terrà con sé la figlia minore nel week end, il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle ore 17:30 alle ore 22:00, quando verrà accompagnate dal padre presso la casa materna;
5 • durante le vacanze natalizie e pasquali si osserverà il calendario ordinario ma i genitori si accorderanno sui giorni di festa, in modo che la figlia possa trascorrere, ad anni alterni, il Natale con un genitore e la Pasqua con l'altro;
• il giorno del compleanno dei genitori, la figlia minore starà con il genitore che li compie, compatibilmente con gli impegni lavorativi di quest'ultimo. Il giorno del compleanno della minore nonché il giorno in cui verranno effettuati i festeggiamenti (se diversi), starà con entrambi i genitori;
Per_2
• durante le vacanze estive, trascorrerà due settimane anche non consecutive con Per_2 ciascun genitore, da individuarsi entro il 31 maggio di ogni anno, di comune accordo tra i genitori e nel rispetto delle esigenze della minore, durante le quali il diritto di visita dell'altro genitore dovrà ritenersi sospeso;
• quando starà con uno dei genitori, ciascuno dovrà assicurarsi che la ragazza Per_2 svolgano i compiti scolastici assegnati per casa e dovrà adoperarsi per portarla a svolgere l'eventuale attività sportiva pomeridiana o scout;
• i genitori si mostrano reciprocamente disponibili a concordare eventuali variazioni d'orario nonché eventuali variazioni sui giorni di collocamento della figlia in caso di imprevisti e necessità e ciò purché la richiesta di variazione venga rivolta all'altro genitore con congruo anticipo.
- entrambi i genitori si impegneranno ad adottare un comportamento collaborativo e rispettoso nell'interesse delle figlie e Ciascun genitore si impegnerà, altresì, a Per_1 Per_2 mantenere una comunicazione regolare con l'altro genitore, avvisandolo tempestivamente in caso di emergenze o ritardi che riguardino le figlie.
- Il NO contribuirà al mantenimento delle figlie versando alla madre mediante Pt_1 bonifico bancario nel conto corrente della stessa, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma complessiva di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
6 - I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie, da individuarsi sulla scorta del protocollo del CNF del 29.11.2017 che quivi si intende integralmente richiamato;
- L'assegno Unico Universale verrà diviso in parti uguali (50% ciascuno) tra i due genitori;
- Il padre presta il consenso alla richiesta della madre di rilascio e rinnovo del passaporto delle figlie. In caso di viaggio all'estero con le figlie, ciascun genitore dovrà comunicare, entro sette giorni prima della partenza all'altro genitore la destinazione del viaggio e i partecipanti allo stesso;
- Le parti godono entrambe di reddito da attività lavorativa e sono economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla viene disposto a titolo di assegno divorzile;
- Le parti danno atto dell'avvenuta definizione di tutti i rapporti intercorsi in costanza di matrimonio e che nulla è ulteriormente dovuto dall'uno all'altra e viceversa;
- Le parti concordano che tutte le condizioni precisate nel presente accordo diverranno valide ed efficaci a decorrere dalla sottoscrizione del presente documento e si impegnano, pertanto,
a rispettarle.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Paese, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 9.12.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore
dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 2790/2025 v.g., promosso da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28/08/1971, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.
ES RZ (C.F. ) presso il cui studio legale sito in C.F._2
Camposampiero (PD), Contrà Madonna delle Grazie n.5/A, è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso su separato documento informatico e
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_2 C.F._3 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. ELENA
ON (C.F. ) presso il cui studio legale sito in Paese (TV), via C.F._4
Postumia Romana 1, è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso su separato documento informatico
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
Oggetto: Divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da ricorso introduttivo, confermato con la nota di conclusioni scritte del 17/11/2025:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 05.10.2002 a Paese (TV), tra il NO e la NOa;
2) ordinare all'Ufficiale di Parte_1 Parte_2
Stato Civile del luogo ove il matrimonio fu trascritto, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza in calce all'atto; 3) affidare le figlie minori congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento prevalente delle stesse presso la madre, la quale trasferirà la propria residenza in Via Silvio Pellico 14/L, Zero Branco (TV) entro e non oltre il 30.6.2025. 4) contestualmente, il NO
, proprietario esclusivo della casa familiare, rientrerà nel possesso della stessa;
5) Pt_1 nel contempo, la NOa provvederà a restituire le chiavi della casa familiare al Pt_2
NO ; 6) tenuto conto dell'interesse precipuo delle figlie minori, le stesse verranno Pt_1 affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, prendendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che le riguardano (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle riguardanti istruzione – educazione – salute – sport – residenza). Sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori assumeranno le decisioni separatamente. 7) salvo diversi accordi con la madre, il padre trascorrerà con le figlie: - a week-end alternati, dal venerdì alle 17:30, quando verranno accompagnate dal padre alla casa paterna alla domenica alle ore 22:00, quando verranno accompagnate dal padre presso la casa materna;
- il mercoledì pomeriggio dalle ore 17:30 alle ore 22:00, quando verranno accompagnate dal padre presso l'abitazione materna;
- nella settimana in cui il padre non terrà con sé le figlie nel week end, il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle ore 17:30 alle ore 22:00, quando verranno accompagnate dal padre presso la casa materna - durante le vacanze natalizie e pasquali si osserverà il calendario ordinario ma i genitori si accorderanno sui giorni di festa, in modo che le figlie possano trascorrere, ad anni alterni, il Natale con un genitore e la Pasqua con l'altro; - il giorno del compleanno dei genitori, le figlie staranno con il genitore che li compie, compatibilmente con gli impegni lavorativi di quest'ultimo. Il giorno del compleanno delle Per_ minori nonché il giorno in cui verranno effettuati i festeggiamenti (se diversi), e Per_2 Per_ staranno con entrambi i genitori;
- durante le vacanze estive, e trascorreranno Per_2 due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da individuarsi entro il 31 maggio di ogni anno, di comune accordo tra i genitori e nel rispetto delle esigenze delle minori, durante le quali il diritto di visita dell'altro genitore dovrà ritenersi sospeso;
- Per_ quando e staranno con uno dei genitori, ciascuno dovrà assicurarsi che le Per_2 ragazze svolgano i compiti scolastici assegnati per casa e dovrà adoperarsi per portarle a svolgere l'eventuale attività sportiva pomeridiana o scout;
- i genitori si mostrano reciprocamente disponibili a concordare eventuali variazioni d'orario nonché eventuali
2 variazioni sui giorni di collocamento delle figlie in caso di imprevisti e necessità e ciò purché la richiesta di variazione venga rivolta all'altro genitore con congruo anticipo. 8) entrambi i genitori si impegneranno ad adottare un comportamento collaborativo e rispettoso Per_ nell'interesse delle figlie e Ciascun genitore si impegnerà, altresì, a mantenere Per_2 una comunicazione regolare con l'altro genitore, avvisandolo tempestivamente in caso di emergenze o ritardi che riguardino le figlie. 9) Il NO contribuirà al Pt_1 mantenimento delle figlie versando alla madre mediante bonifico bancario nel conto corrente della stessa, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma complessiva di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
10) I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie, da individuarsi sulla scorta del protocollo del CNF del 29.11.2017 che quivi si intende integralmente richiamato;
11) L'assegno Unico Universale verrà diviso in parti uguali (50% ciascuno) tra i due genitori;
12) Il padre presta il consenso alla richiesta della madre di rilascio e rinnovo del passaporto delle figlie. In caso di viaggio all'estero con le figlie, ciascun genitore dovrà comunicare, entro sette giorni prima della partenza all'altro genitore la destinazione del viaggio e i partecipanti allo stesso;
13) Le parti godono entrambe di reddito da attività lavorativa e sono economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla viene disposto a titolo di assegno divorzile;
14) Le parti danno atto dell'avvenuta definizione di tutti i rapporti intercorsi in costanza di matrimonio e che nulla è ulteriormente dovuto dall'uno all'altra e viceversa;
13) Le parti concordano che tutte le condizioni precisate nel presente accordo diverranno valide ed efficaci a decorrere dalla sottoscrizione del presente documento e si impegnano, pertanto, a rispettarle;
14) Le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti”
Il P.M. ha così concluso:
“voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 23/06/2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 le parti in epigrafe chiedevano venisse pronunciata la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 05/10/2002 nel Comune di Paese e dalla cui unione sono nate le figlie (12/07/2007) e (18/07/2011). Per_1 Per_2
Nelle note scritte autorizzate per la discussione depositate per l'udienza del 27/11/2025 i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso;
la causa era posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
3 Il P.M. concludeva, in conformità, come da nota in atti.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dall'11/04/2024, data di comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, come da note di trattazione scritta, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative alle figlie anche agli interessi morali e materiali della figlia minore e all'interesse materiale della figlia;
non vi è luogo a Per_2 Per_1 provvedere su affidamento, collocazione e visite di , posto che quest'ultima è divenuta Per_1 medio tempore maggiorenne ma non anche economicamente indipendente.
È peraltro manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
Spese legali compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Paese il 05/10/2002 tra e e trascritto nei registri dello stato Parte_1 Parte_2
4 civile del Comune di Paese (TV) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2002, Parte 2,
Serie A, n. 42.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al ricorso e alle note scritte autorizzate di discussione finale del 17/11/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto dispone:
- affida la figlia minore congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento Per_2 prevalente della stessa presso la madre, la quale trasferirà la propria residenza in Via Silvio
Pellico 14/L, Zero Branco (TV) entro e non oltre il 30.6.2025.
- contestualmente, il NO , proprietario esclusivo della casa familiare, rientrerà nel Pt_1 possesso della stessa;
- nel contempo, la NOa provvederà a restituire le chiavi della casa familiare al Pt_2
NO ; Pt_1
- tenuto conto dell'interesse precipuo della figlia minore la stessa verrà affidata in Per_2 forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, prendendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che la riguardano (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle riguardanti istruzione – educazione – salute – sport – residenza). Sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori assumeranno le decisioni separatamente.
- salvo diversi accordi con la madre, il padre trascorrerà con la figlia minore Per_2
• a week-end alternati, dal venerdì alle 17:30, quando verrà accompagnata dal padre alla casa paterna alla domenica alle ore 22:00, quando verrà accompagnata dal padre presso la casa materna;
• il mercoledì pomeriggio dalle ore 17:30 alle ore 22:00, quando verrà accompagnata dal padre presso l'abitazione materna;
• nella settimana in cui il padre non terrà con sé la figlia minore nel week end, il martedì ed il giovedì pomeriggio dalle ore 17:30 alle ore 22:00, quando verrà accompagnate dal padre presso la casa materna;
5 • durante le vacanze natalizie e pasquali si osserverà il calendario ordinario ma i genitori si accorderanno sui giorni di festa, in modo che la figlia possa trascorrere, ad anni alterni, il Natale con un genitore e la Pasqua con l'altro;
• il giorno del compleanno dei genitori, la figlia minore starà con il genitore che li compie, compatibilmente con gli impegni lavorativi di quest'ultimo. Il giorno del compleanno della minore nonché il giorno in cui verranno effettuati i festeggiamenti (se diversi), starà con entrambi i genitori;
Per_2
• durante le vacanze estive, trascorrerà due settimane anche non consecutive con Per_2 ciascun genitore, da individuarsi entro il 31 maggio di ogni anno, di comune accordo tra i genitori e nel rispetto delle esigenze della minore, durante le quali il diritto di visita dell'altro genitore dovrà ritenersi sospeso;
• quando starà con uno dei genitori, ciascuno dovrà assicurarsi che la ragazza Per_2 svolgano i compiti scolastici assegnati per casa e dovrà adoperarsi per portarla a svolgere l'eventuale attività sportiva pomeridiana o scout;
• i genitori si mostrano reciprocamente disponibili a concordare eventuali variazioni d'orario nonché eventuali variazioni sui giorni di collocamento della figlia in caso di imprevisti e necessità e ciò purché la richiesta di variazione venga rivolta all'altro genitore con congruo anticipo.
- entrambi i genitori si impegneranno ad adottare un comportamento collaborativo e rispettoso nell'interesse delle figlie e Ciascun genitore si impegnerà, altresì, a Per_1 Per_2 mantenere una comunicazione regolare con l'altro genitore, avvisandolo tempestivamente in caso di emergenze o ritardi che riguardino le figlie.
- Il NO contribuirà al mantenimento delle figlie versando alla madre mediante Pt_1 bonifico bancario nel conto corrente della stessa, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma complessiva di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
6 - I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie, da individuarsi sulla scorta del protocollo del CNF del 29.11.2017 che quivi si intende integralmente richiamato;
- L'assegno Unico Universale verrà diviso in parti uguali (50% ciascuno) tra i due genitori;
- Il padre presta il consenso alla richiesta della madre di rilascio e rinnovo del passaporto delle figlie. In caso di viaggio all'estero con le figlie, ciascun genitore dovrà comunicare, entro sette giorni prima della partenza all'altro genitore la destinazione del viaggio e i partecipanti allo stesso;
- Le parti godono entrambe di reddito da attività lavorativa e sono economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla viene disposto a titolo di assegno divorzile;
- Le parti danno atto dell'avvenuta definizione di tutti i rapporti intercorsi in costanza di matrimonio e che nulla è ulteriormente dovuto dall'uno all'altra e viceversa;
- Le parti concordano che tutte le condizioni precisate nel presente accordo diverranno valide ed efficaci a decorrere dalla sottoscrizione del presente documento e si impegnano, pertanto,
a rispettarle.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Paese, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 9.12.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore
dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
7