Sentenza 8 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 08/05/2026, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00706/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01452/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1452 del 2024, proposto da NA IT NA, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC tratta da Reginde;
contro
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Lecce, Via F. Rubichi, n. 39;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 1149/2024 del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, pubblicata in data 05.04.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2026 il dott. MA SB e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
1. Con il ricorso r.g. n. 1452 del 2024 di cui all’epigrafe, notificato e depositato il 12 novembre 2024, la parte ricorrente ha domandato “l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1149/2024 del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, pubblicata in data 05.04.2024”.
2. La parte ricorrente, in punto di fatto, espone quanto segue.
2.1. La stessa anzitutto rappresenta che il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 1149/2024, ha accolto il ricorso dalla medesima proposto al fine di vedersi riconoscere, in relazione ai contratti stipulati a tempo determinato, il diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00/annui ex art. 1, co. 121, l. n. 107/2015 finalizzato allo svolgimento di attività di formazione da parte del personale docente, prestazione denominata “ Carta Elettronica del Docente ”, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento in proprio favore, dell’importo di euro 2.500,00 quale contributo alla formazione professionale.
La predetta sentenza (con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato ad assegnare alla parte ricorrente, ora per allora, la suddetta “ Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, accreditando sulla detta carta l’importo nominale di € 2.500,00, quale contributo economico da destinare alla formazione professionale di parte ricorrente, maggiorato di interessi legali o rivalutazione) non è stata impugnata e ha, pertanto, acquisito l’autorità del giudicato.
Tuttavia, espone la ricorrente che l’amministrazione soccombente non ha eseguito la citata sentenza, poiché, nonostante la notifica della sentenza in data 15 aprile 2024, il Ministero resistente, non ha corrisposto il bonus attribuito dal Tribunale di Lecce e non ha messo a disposizione dell’attuale parte ricorrente la Carta Elettronica del Docente.
3. A sostegno del ricorso è stata proposta l’articolata censura di seguito rubricata:
- Violazione degli artt. 112 ss. del c.p.a.
4. In data 14.11.2024, con atto di mero stile, si è costituita in giudizio l’Amministrazione statale intimata.
5. In data 24.04.2026 la parte ricorrente ha domandato il passaggio in decisione della causa – dando atto dell’intervenuto pagamento – e ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese dell’Amministrazione resistente.
6. Alla camera di consiglio del 27 aprile 2026, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. Ebbene, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), del cod. proc. amm..
7.1. Il Collegio, infatti, deve prendere atto che il difensore della parte ricorrente il 24 aprile 2026 ha depositato in giudizio un’istanza con la quale ha esplicitamente chiesto dichiararsi “cessata la materia del contendere” , ancorché nella fattispecie di cui è causa ricorrono – più correttamente – i presupposti dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, posto che non è stata provata l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale, fatto valere in giudizio, da parte dell’Amministrazione con un provvedimento (nella specie, non depositato in giudizio) (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, 15 giugno 2020, n. 3767).
7.2. Pertanto, la richiesta della parte ricorrente di definizione del giudizio con dichiarazione della cessazione della materia del contendere deve essere correttamente qualificata quale manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso proposto, posto che, nelle more del giudizio, la stessa ha manifestato che – a seguito di una sopravvenienza in fatto – non ha più interesse ad una decisione del ricorso.
7.3. Ebbene, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il Collegio deve prendere atto della dichiarazione – così riqualificata – proveniente dalla parte ricorrente. Sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa ( ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, n. 120/2023; n. 7816/2022).
7.4. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
8. La peculiarità della vicenda e l’esito in rito del giudizio giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2026, con l’intervento dei magistrati:
IN LO IT, Presidente FF
Paolo Fusaro, Referendario
MA SB, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| MA SB | IN LO IT |
IL SEGRETARIO