Ordinanza cautelare 15 settembre 2023
Sentenza 30 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 18 dicembre 2023
Ordinanza collegiale 25 marzo 2024
Rigetto
Sentenza 17 settembre 2024
Decreto collegiale 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 30/10/2023, n. 3202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3202 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/10/2023
N. 03202/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01327/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1327 del 2023, proposto da
Soda Food S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Siracusa, non costituito in giudizio;
per l'accertamento ex art. 116 c.p.a.
del diritto di accesso alla documentazione relativa all'accertamento effettuato dagli agenti del Corpo della Polizia Municipale dell'ufficio annona del medesimo comune intervenuti ad effettuare i rilievi del 13 aprile 2023, come chiesto con l’istanza presentata dalla parte ricorrente il 27 maggio 2023;
nonché, per la nomina di un Commissario ad acta
in caso di perdurante inerzia da parte della p.a., che provveda in luogo di questa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 116 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna parte ricorrente è una società che si occupa di ristorazione nell’ambito del Comune di Siracusa, nei confronti della quale, il Comune resistente, con atto del 25 maggio 2023, ha adottato un’ordinanza di sospensione dell’attività commerciale per cinque giorni, in conseguenza di un rilievo effettuato il 13 aprile 2023 dalla Polizia Municipale che avrebbe accertato uno sconfinamento, rispetto a quanto autorizzato, dell’area utilizzata dal ristorante a dehors esterno.
2. Con istanza del 27 maggio 2023 parte ricorrente ha chiesto al Comune di Siracusa, da un lato, l’annullamento in autotutela del provvedimento succitato e, dall’altro lato, l’accesso agli atti relativi al prefato accertamento compiuto dagli agenti della Polizia Municipale.
3. Non avendo ottenuto alcuna risposta, con ricorso notificato il giorno 8 luglio e depositato il 25 luglio 2023 la società ricorrente ha chiesto l’accertamento del suo diritto all’accesso agli atti chiesti, con discendente condanna della p.a. alla loro ostensione, oltre alla nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione in caso di sua perdurante inerzia.
4. L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio nonostante la rituale notifica del ricorso nei suo confronti.
5. Alla camera di consiglio del 18 ottobre 2023 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
6. Il mancato accesso agli atti, dovuto al silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di accesso formulata dalla parte privata risulta essere lesivo del suo diritto di verificare l’operato della p.a. nella formazione della propria attività provvedimentale, culminata con la disposta sospensione della sua attività commerciale per giorni cinque, rispetto alla quale l’accertamento svolto dalla Polizia Municipale risulta essere un atto istruttorio di tipo prodromico.
In tal senso, è evidente che l’odierna parte ricorrente sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti chiesti, così come contemplato dalla legge generale sul procedimento amministrativo.
Peraltro, con particolare riferimento alla documentazione di cui è stata chiesta l’ostensione, il Collegio non rileva la sussistenza di alcuno dei casi in cui il legislatore ha tassativamente previsto la possibilità di escludere l’esercizio del diritto di accesso, indicati dall’art. 24 della legge n. 241/90, non ravvisandosi neppure la presenza di interessi pubblici rilevanti, anch’essi tipizzati dalla normativa richiamata, che possano far ritenere necessario posticipare l’esercizio dell’anzidetto diritto di accesso.
Del resto, a fronte della formazione del silenzio-rigetto in seguito alla presentazione della succitata istanza di parte, l’Amministrazione si è costituita solo formalmente nell’odierno giudizio, senza nulla eccepire in ordine alle doglianze prospettate con l’atto introduttivo del giudizio.
7. Il ricorso deve, conseguentemente, essere accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento di rigetto impugnato e va ordinato al Comune di Siracusa di esibire alla parte ricorrente la documentazione richiesta, consentendo l’estrazione di copia, previo pagamento degli eventuali diritti di segreteria, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
8. Va invece respinta l’istanza di nomina di un Commissario ad acta , non sussistendo i presupposti per tale nomina in questa fase processuale, che potrà essere ripresentata in sede di ottemperanza laddove l’Amministrazione non dovesse dare esecuzione all’odierna decisione giudiziale.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di rigetto impugnato, ordinando al Comune di Siracusa di esibire alla parte ricorrente la documentazione richiesta, consentendo l’estrazione di copia, previo pagamento degli eventuali diritti di segreteria, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Profili | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO