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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/12/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 427/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria IS, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. TERRENZI Parte_1 P.IVA_1
FEDERICO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. DEL SORDO ROBERTA, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev..
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 22 della Legge n. 689/1981, ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, , quale legale rappresentante della Parte_2 [...]
e quest'ultima quale obbligata in solido, proponevano formale opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-003234837, notificata in data 24.01.2025, con la quale veniva intimato loro il pagamento dell'importo di € 6.698,85 a titolo di sanzioni per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2019.
L'ordinanza ingiunzione in questa sede impugnata si fondava sull'atto di accertamento n.
.6000.19/11/2022.0253618 del 19/11/2022, riferito a ritenute previdenziali ed assistenziali CP_1 non versate per l'anno 2019.
Le ricorrenti eccepivano, in via preliminare, la nullità dell'ordinanza ingiunzione per omessa notifica dell'atto di accertamento ad essa prodromico dalle stesse mai ricevuto. Eccepivano, altresì, illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per mancata osservanza dei termini di notifica di cui all'art. 14 l. 689/1981. Incontestata, infatti, l'applicabilità alla presente fattispecie dell'art. 14 cit., parte opponente rappresentava che l'atto di accertamento – ove ne fosse stata provata l'avvenuta notifica - era stato notificato ben oltre i novanta giorni dalla richiamata norma previsti con conseguente decadenza dell'Istituto dalla potestà sanzionatoria. Concludeva, pertanto, affinchè l'adito Tribunale volesse accogliere le seguenti conclusioni “Nel merito: a. Accertare e dichiarare la inesistente e/o omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto n.
.6000.19/11/2022.0253618 del 19/11/2022, riferito all'anno 2019 e, per l'effetto, dichiarare CP_1 la nullità, o annullare l'ordinanza ingiunzione emessa da n. OI-003234837; b. Controparte_2
Accertare e dichiarare, in ogni caso, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689 del 1981, l'estinzione dell'obbligazione di pagamento delle somme indicate nell'impugnata ordinanza ingiunzione per tardiva contestazione della violazione da parte dell' e, per l'effetto, annullare l'ordinanza CP_1 ingiunzione emessa da di n. OI-003234837; il tutto con vittoria di spese ed onorari CP_1 CP_2 di giudizio”.
Si costituiva con rituale memoria difensiva l' , il quale contestava integralmente gli avversi CP_1 assunti instando per il rigetto dell'opposizione in quanto pretestuosa ed infondata.
Contrariamente a quanto asserito da controparte, infatti, la difesa dell' sosteneva la CP_3 pacifica inapplicabilità del disposto di cui all'art. 14 della Legge n. 689/1981 alle fattispecie di omesso versamento dei contributi dovendosi, pertanto, ritenere l'azione svolta dall CP_1 assolutamente tempestiva.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, ritenuta la natura documentale della controversia, all'udienza del 17.12.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale. Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di nullità dell'ordinanza ingiunzione per omessa notifica del prodromico atto di accertamento, avendo l' fornito prova della sua rituale CP_1 notifica alla in data 2.12.2022. Parte_1
Quanto al merito, invece, l'opposizione è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni che qui di seguito si esporranno.
Contrariamente a quanto asserito dalla difesa dell' previdenziale, nella specie deve CP_3 ritenersi pacificamente applicabile la Legge n. 689/1981 e, dunque, anche il disposto di cui all'art. 14 il quale prevede che 'Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento' e che (ultimo comma) 'L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.'
L'ordinanza ingiunzione in questa sede impugnata risulta emessa ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis,
D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro
10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”…
L'articolo 2 del DL n. 463/1983 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 638/1983), dopo avere fissato l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, comprese le trattenute effettuate, ha, dunque, stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
Anche nell'attuale formulazione della norma poi, in una logica di attenuazione della sanzione in presenza di un comportamento attivo del datore di lavoro, si prevede infatti la non assoggettabilità alla sanzione amministrativa per le violazioni sotto soglia, qualora il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
In merito all'applicabilità della disciplina dettata dalla legge n. 689/1981 anche alle fattispecie de quibus, valga osservare che con circolare n. 121/2016, il Ministero del lavoro ha precisato che "si ritiene che si debba escludere l'applicazione dell'articolo 13, D.Lgs. n. 124/2004, risultando applicabile esclusivamente la procedura di cui agli artt. 14 e 16, L. n. 689/1981". La medesima CP_ circolare, nel ribadire la competenza del personale ispettivo del Ministero del Lavoro, dell' e dell' ad irrogare le sanzioni per gli illeciti commessi dal 6 febbraio 2016, ha chiarito che CP_4
"l'unico criterio rintracciabile nell'ambito del quadro regolatorio vigente risulta essere quello contemplato dall'art. 35, comma 2, della L. n. 689/1981, in forza del quale "per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza- ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza e assistenza obbligatori (...)".
Lo stesso Dlgs. N. 8/2016, poi, richiamato dall'Istituto previdenziale, al suo art. 6 rubricato
“disposizioni applicabili” espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”. Sempre nella direzione dell'applicazione dei termini perentori di cui all'art. 14 l. n.689/981, è stata emanata una apposita circolare da parte dell la n.32 del 25.02.2022, avente ad oggetto “articolo CP_1
3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n.
67. Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali.
Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689”. In detta Circolare
l' ha precisato che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra CP_3
l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della l. n. 689/1981.
Ancor più di recente con il D.L. n. 48/2023 (decreto lavoro) convertito con modificazione dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023, in ordine alla fattispecie di omissione contributiva, è stata introdotta, tra le altre, anche la modifica dei termini entro cui devono essere notificate al datore di lavoro le violazioni commesse. La nuova normativa prevede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione. Per cui le omissioni relative all'anno 2023 dovranno necessariamente essere notificate entro il 31 dicembre
2025.
La nuova norma, dunque, ha previsto l'aumento del termine di contestazione eliminando il termine di 90 giorni dal riscontro o dall'accertamento dell'omissione precedentemente conosciuto (ex art. 14, L. n. 689/1981).
Il tenore della novella è, pertanto, inequivoco non lasciando dubbi in ordine all'applicazione della disciplina di cui alla Legge n. 689/1981 a tutte le violazioni accertate prima della sua entrata in vigore, ivi inclusa, quindi, quella per cui in questa sede si procede.
Ciò acclarato, va richiamata sul punto quella oramai costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale il termine di cui all'art. 14 co.6 L. n.689/81 non decorre dal momento in cui il
"fatto" è stato acquisito nella sua materialità ma da quello nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo dell'osservanza delle disposizioni che si assumono violate, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi (Cass. 12830/2006;
23608/09; 26734/11; 25836/11).
In particolare, secondo quanto recentemente precisato dalla Cassazione sez. II , 29/09/2020 , n.
20522, il dies a quo del predetto termine va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili, ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito.
La Corte di legittimità è dunque costante nell'affermare che il termine di novanta giorni di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, non decorre dal momento della violazione né da quello della mera conoscenza dei fatti nella loro materialità, bensì dal compimento delle operazioni volte ad acquisire la ragionevole certezza dell'esistenza dell'illecito amministrativo ed idonee a formulare la contestazione.
Qualora, dunque, non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il "dies a quo" del termine previsto dalla L.
n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione e, quindi, della fase finale deliberativa correlata alla complessità della fattispecie (ex multis Cass. nn. 2926 e 9544 del 1994, n. 7792 del 23/08/1996, n. 7805 del 23/08/1996, n. 7795 del 23/08/1996). Compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato (ex multis Sez. 2 -, Ordinanza n. 27405 del 25/10/2019, Rv. 655686 - 01;
Cass., Sez. 2 -, Ordinanza n. 27702 del 29/10/2019, Rv. 655683 - 01).
Qualora il soggetto abilitato a riscontrare gli estremi della violazione sia diverso da quello incaricato della ricerca e della raccolta degli elementi di fatto, l'atto di accertamento non può essere configurato fino a quando i risultati delle indagini svolte dal secondo non siano portati a conoscenza del primo, dovendo escludersi che le attività svolte dai due diversi organi possano essere considerate unitariamente al fine di valutare la congruità del tempo necessario per l'accertamento delle irregolarità e, conseguentemente, la ragionevolezza di quello effettivamente impiegato dall'amministrazione (Cassazione civile sez. I, 19/05/2004, n. 9456; Cass. N.
29068/2023).
Deve, pertanto ritenersi che la L. n. 689 del 1981, art. 14 non comporta l'automatica predeterminazione del limite temporale del procedimento di verifica per l'accertamento dell'infrazione amministrativa, il cui concreto espletamento è legato alle peculiarità delle varie situazioni, spettando al giudice di merito di apprezzare la congruità del tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione, fermo restando che comunque incombe alla parte opponente che contesta la legittimità della sanzione l'onere di provare le circostanze che renderebbero ingiustificata o colposamente tardiva la pretesa della Amministrazione stessa.
Alla luce dei consolidati principi appena richiamati, non è chi non veda che, nel caso che occupa, la notifica dell'atto di accertamento del 19.11.2022 avvenuta il successivo 2.12.2022 debba ritenersi decisamente tardiva in quanto avvenuta oltre i novanta giorni previsti dal più volte richiamato art. 14 della Legge n. 689/1981.
Con l'atto di accertamento in questione, infatti, l' contestava l'omesso versamento dei CP_1 contributi previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori relativamente al mese di dicembre 2018 e al periodo corrente da giugno 2019 ad ottobre 2019, retribuzioni risultanti dai Modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico UNIEMENS. Tali modelli possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell' , sono CP_1 formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente.
A riguardo la Suprema Corte ha affermato che “la prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, nel processo per la imputazione del delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ben può essere tratta - e giustamente è stata tratta dal primo giudice - dai modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'istituto previdenziale (c.d. modelli DM 10), non risultando idonei elementi contrari a confutazione (Cass. Sez. III, sentenza nr. 46451 del 7 ottobre 2009).
La tardività della contestazione emerge in modo ancor più evidente tenuto conto: dell'identità tra ente accertatore deputato ad effettuare le indagini ed ente titolare del potere di irrogazione della sanzione;
del fatto che la violazione fosse appunto facilmente evincibile dall il quale era CP_3 in possesso dei Modelli DM 10; del fatto che, nella specie, non possono ritenersi sussistenti particolari ed ulteriori indagini da espletare;
che, dunque, la giustificazione addotta dall il CP_1 quale ha affermato di dover esaminare una enorme mole di dati informatici da incrociare poi tra loro deve ritenersi priva di alcun pregio anche in considerazione della dotazione di risorse umane e strumentali dell'ente.
L'ordinanza ingiunzione va, pertanto, annullata e l' condannato alla refusione delle spese CP_1 del presente giudizio in favore di parte ricorrente (spese liquidate in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore compreso fino da € 5.201 ad € 26.000 fatta eccezione per la fase istruttoria in quanto non tenuta).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 427/2025 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-003234837;
condanna l' alla rifusione in favore di parte opponente – e per essa del suo procuratore CP_1 dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. - delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.950 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Pescara in data 17.12.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valeria IS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria IS, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. TERRENZI Parte_1 P.IVA_1
FEDERICO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. DEL SORDO ROBERTA, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev..
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 22 della Legge n. 689/1981, ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, , quale legale rappresentante della Parte_2 [...]
e quest'ultima quale obbligata in solido, proponevano formale opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-003234837, notificata in data 24.01.2025, con la quale veniva intimato loro il pagamento dell'importo di € 6.698,85 a titolo di sanzioni per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2019.
L'ordinanza ingiunzione in questa sede impugnata si fondava sull'atto di accertamento n.
.6000.19/11/2022.0253618 del 19/11/2022, riferito a ritenute previdenziali ed assistenziali CP_1 non versate per l'anno 2019.
Le ricorrenti eccepivano, in via preliminare, la nullità dell'ordinanza ingiunzione per omessa notifica dell'atto di accertamento ad essa prodromico dalle stesse mai ricevuto. Eccepivano, altresì, illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per mancata osservanza dei termini di notifica di cui all'art. 14 l. 689/1981. Incontestata, infatti, l'applicabilità alla presente fattispecie dell'art. 14 cit., parte opponente rappresentava che l'atto di accertamento – ove ne fosse stata provata l'avvenuta notifica - era stato notificato ben oltre i novanta giorni dalla richiamata norma previsti con conseguente decadenza dell'Istituto dalla potestà sanzionatoria. Concludeva, pertanto, affinchè l'adito Tribunale volesse accogliere le seguenti conclusioni “Nel merito: a. Accertare e dichiarare la inesistente e/o omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto n.
.6000.19/11/2022.0253618 del 19/11/2022, riferito all'anno 2019 e, per l'effetto, dichiarare CP_1 la nullità, o annullare l'ordinanza ingiunzione emessa da n. OI-003234837; b. Controparte_2
Accertare e dichiarare, in ogni caso, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689 del 1981, l'estinzione dell'obbligazione di pagamento delle somme indicate nell'impugnata ordinanza ingiunzione per tardiva contestazione della violazione da parte dell' e, per l'effetto, annullare l'ordinanza CP_1 ingiunzione emessa da di n. OI-003234837; il tutto con vittoria di spese ed onorari CP_1 CP_2 di giudizio”.
Si costituiva con rituale memoria difensiva l' , il quale contestava integralmente gli avversi CP_1 assunti instando per il rigetto dell'opposizione in quanto pretestuosa ed infondata.
Contrariamente a quanto asserito da controparte, infatti, la difesa dell' sosteneva la CP_3 pacifica inapplicabilità del disposto di cui all'art. 14 della Legge n. 689/1981 alle fattispecie di omesso versamento dei contributi dovendosi, pertanto, ritenere l'azione svolta dall CP_1 assolutamente tempestiva.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, ritenuta la natura documentale della controversia, all'udienza del 17.12.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale. Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di nullità dell'ordinanza ingiunzione per omessa notifica del prodromico atto di accertamento, avendo l' fornito prova della sua rituale CP_1 notifica alla in data 2.12.2022. Parte_1
Quanto al merito, invece, l'opposizione è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni che qui di seguito si esporranno.
Contrariamente a quanto asserito dalla difesa dell' previdenziale, nella specie deve CP_3 ritenersi pacificamente applicabile la Legge n. 689/1981 e, dunque, anche il disposto di cui all'art. 14 il quale prevede che 'Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento' e che (ultimo comma) 'L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.'
L'ordinanza ingiunzione in questa sede impugnata risulta emessa ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis,
D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro
10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”…
L'articolo 2 del DL n. 463/1983 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 638/1983), dopo avere fissato l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, comprese le trattenute effettuate, ha, dunque, stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
Anche nell'attuale formulazione della norma poi, in una logica di attenuazione della sanzione in presenza di un comportamento attivo del datore di lavoro, si prevede infatti la non assoggettabilità alla sanzione amministrativa per le violazioni sotto soglia, qualora il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
In merito all'applicabilità della disciplina dettata dalla legge n. 689/1981 anche alle fattispecie de quibus, valga osservare che con circolare n. 121/2016, il Ministero del lavoro ha precisato che "si ritiene che si debba escludere l'applicazione dell'articolo 13, D.Lgs. n. 124/2004, risultando applicabile esclusivamente la procedura di cui agli artt. 14 e 16, L. n. 689/1981". La medesima CP_ circolare, nel ribadire la competenza del personale ispettivo del Ministero del Lavoro, dell' e dell' ad irrogare le sanzioni per gli illeciti commessi dal 6 febbraio 2016, ha chiarito che CP_4
"l'unico criterio rintracciabile nell'ambito del quadro regolatorio vigente risulta essere quello contemplato dall'art. 35, comma 2, della L. n. 689/1981, in forza del quale "per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza- ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza e assistenza obbligatori (...)".
Lo stesso Dlgs. N. 8/2016, poi, richiamato dall'Istituto previdenziale, al suo art. 6 rubricato
“disposizioni applicabili” espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”. Sempre nella direzione dell'applicazione dei termini perentori di cui all'art. 14 l. n.689/981, è stata emanata una apposita circolare da parte dell la n.32 del 25.02.2022, avente ad oggetto “articolo CP_1
3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n.
67. Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali.
Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689”. In detta Circolare
l' ha precisato che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra CP_3
l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della l. n. 689/1981.
Ancor più di recente con il D.L. n. 48/2023 (decreto lavoro) convertito con modificazione dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023, in ordine alla fattispecie di omissione contributiva, è stata introdotta, tra le altre, anche la modifica dei termini entro cui devono essere notificate al datore di lavoro le violazioni commesse. La nuova normativa prevede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione. Per cui le omissioni relative all'anno 2023 dovranno necessariamente essere notificate entro il 31 dicembre
2025.
La nuova norma, dunque, ha previsto l'aumento del termine di contestazione eliminando il termine di 90 giorni dal riscontro o dall'accertamento dell'omissione precedentemente conosciuto (ex art. 14, L. n. 689/1981).
Il tenore della novella è, pertanto, inequivoco non lasciando dubbi in ordine all'applicazione della disciplina di cui alla Legge n. 689/1981 a tutte le violazioni accertate prima della sua entrata in vigore, ivi inclusa, quindi, quella per cui in questa sede si procede.
Ciò acclarato, va richiamata sul punto quella oramai costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale il termine di cui all'art. 14 co.6 L. n.689/81 non decorre dal momento in cui il
"fatto" è stato acquisito nella sua materialità ma da quello nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo dell'osservanza delle disposizioni che si assumono violate, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi (Cass. 12830/2006;
23608/09; 26734/11; 25836/11).
In particolare, secondo quanto recentemente precisato dalla Cassazione sez. II , 29/09/2020 , n.
20522, il dies a quo del predetto termine va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili, ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito.
La Corte di legittimità è dunque costante nell'affermare che il termine di novanta giorni di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, non decorre dal momento della violazione né da quello della mera conoscenza dei fatti nella loro materialità, bensì dal compimento delle operazioni volte ad acquisire la ragionevole certezza dell'esistenza dell'illecito amministrativo ed idonee a formulare la contestazione.
Qualora, dunque, non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il "dies a quo" del termine previsto dalla L.
n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione e, quindi, della fase finale deliberativa correlata alla complessità della fattispecie (ex multis Cass. nn. 2926 e 9544 del 1994, n. 7792 del 23/08/1996, n. 7805 del 23/08/1996, n. 7795 del 23/08/1996). Compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato (ex multis Sez. 2 -, Ordinanza n. 27405 del 25/10/2019, Rv. 655686 - 01;
Cass., Sez. 2 -, Ordinanza n. 27702 del 29/10/2019, Rv. 655683 - 01).
Qualora il soggetto abilitato a riscontrare gli estremi della violazione sia diverso da quello incaricato della ricerca e della raccolta degli elementi di fatto, l'atto di accertamento non può essere configurato fino a quando i risultati delle indagini svolte dal secondo non siano portati a conoscenza del primo, dovendo escludersi che le attività svolte dai due diversi organi possano essere considerate unitariamente al fine di valutare la congruità del tempo necessario per l'accertamento delle irregolarità e, conseguentemente, la ragionevolezza di quello effettivamente impiegato dall'amministrazione (Cassazione civile sez. I, 19/05/2004, n. 9456; Cass. N.
29068/2023).
Deve, pertanto ritenersi che la L. n. 689 del 1981, art. 14 non comporta l'automatica predeterminazione del limite temporale del procedimento di verifica per l'accertamento dell'infrazione amministrativa, il cui concreto espletamento è legato alle peculiarità delle varie situazioni, spettando al giudice di merito di apprezzare la congruità del tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione, fermo restando che comunque incombe alla parte opponente che contesta la legittimità della sanzione l'onere di provare le circostanze che renderebbero ingiustificata o colposamente tardiva la pretesa della Amministrazione stessa.
Alla luce dei consolidati principi appena richiamati, non è chi non veda che, nel caso che occupa, la notifica dell'atto di accertamento del 19.11.2022 avvenuta il successivo 2.12.2022 debba ritenersi decisamente tardiva in quanto avvenuta oltre i novanta giorni previsti dal più volte richiamato art. 14 della Legge n. 689/1981.
Con l'atto di accertamento in questione, infatti, l' contestava l'omesso versamento dei CP_1 contributi previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori relativamente al mese di dicembre 2018 e al periodo corrente da giugno 2019 ad ottobre 2019, retribuzioni risultanti dai Modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico UNIEMENS. Tali modelli possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell' , sono CP_1 formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente.
A riguardo la Suprema Corte ha affermato che “la prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, nel processo per la imputazione del delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ben può essere tratta - e giustamente è stata tratta dal primo giudice - dai modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'istituto previdenziale (c.d. modelli DM 10), non risultando idonei elementi contrari a confutazione (Cass. Sez. III, sentenza nr. 46451 del 7 ottobre 2009).
La tardività della contestazione emerge in modo ancor più evidente tenuto conto: dell'identità tra ente accertatore deputato ad effettuare le indagini ed ente titolare del potere di irrogazione della sanzione;
del fatto che la violazione fosse appunto facilmente evincibile dall il quale era CP_3 in possesso dei Modelli DM 10; del fatto che, nella specie, non possono ritenersi sussistenti particolari ed ulteriori indagini da espletare;
che, dunque, la giustificazione addotta dall il CP_1 quale ha affermato di dover esaminare una enorme mole di dati informatici da incrociare poi tra loro deve ritenersi priva di alcun pregio anche in considerazione della dotazione di risorse umane e strumentali dell'ente.
L'ordinanza ingiunzione va, pertanto, annullata e l' condannato alla refusione delle spese CP_1 del presente giudizio in favore di parte ricorrente (spese liquidate in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore compreso fino da € 5.201 ad € 26.000 fatta eccezione per la fase istruttoria in quanto non tenuta).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 427/2025 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-003234837;
condanna l' alla rifusione in favore di parte opponente – e per essa del suo procuratore CP_1 dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. - delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.950 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Pescara in data 17.12.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Valeria IS