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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/10/2025, n. 4238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4238 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 22.10.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito dell'udienza del 22.10.2025 celebrata con note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero 5264 del R.G. dell'anno 2024 vertente
T R A
, (C.F.: ) nata il [...] in [...] e residente in Parte_1 C.F._1
AN IA (SA) alla via Europa n. 135, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti
RE AT ( - , dall'avv. Mario Papa C.F._2 Email_1
( ) e dall'avv. Francesco AT ( - C.F._3 C.F._4
ed elettivamente domiciliata, unitamente ai suoi procuratori, in Salerno alla Via Email_2
G.B. Vitagliano n. 20, presso lo Studio Legale TATA;
- Attrice -
e
, (P.IVA , in persona del Sindaco p.t. Dott. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Napoliello (C.F.: ), Controparte_2 C.F._5 funzionario legale dell'Ente, in virtù di mandato in atti, entrambi elettivamente domiciliati in AN
IA, alla Via Alfani presso la Casa Comunale;
PEC: Email_3
- Convenuto -
OGGETTO: risarcimento danni da insidia stradale.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, verbali d'udienza, note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 9 Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno, il al fine di ottenere il risarcimento dei danni Controparte_1 riportati in seguito al sinistro verificatosi in data 13.07.2023, in AN. Assumeva l'istante che:
- il giorno 13.07.23, alle ore 8:30 circa l'attrice nel mentre percorreva a piedi via Corso Europa, sul marciapiede, altezza del civico 77, sita nel Comune di AN IA (Sa), cadeva rovinosamente a terra, a causa dello scivolo che presentava strisce abrasive antiscivolo usurate ed in alcuni punti addirittura mancanti ed in particolare, in questi punti, gli elementi della pavimentazione erano molto scivolosi, tanto da rappresentare una insidia alla normale deambulazione, assolutamente non segnalata, non visibile né prevedibile;
- sul luogo dell'incidente, intervenivano i sanitari del 118 e la sig.ra veniva trasportata presso il Pt_1 presidio ospedaliero di Salerno, ove le veniva diagnosticata una frattura bimalleolare alla caviglia destra ed in seguito veniva sottoposta ad intervento chirurgico;
- sul posto intervenivano, altresì, gli agenti della Polizia Locale, i quali redigevano relazione di servizio in merito all'accaduto.
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014, veniva esperita la procedura di negoziazione assistita, che sortiva esito negativo;
Pertanto, parte attrice concludeva al fine di: “1) Dichiarare, per i motivi di cui infra la responsabilità esclusiva del in persona del Sindaco in carica, per le lesioni e tutti i danni, patrimoniali e Controparte_3 non, subiti dalla sig.ra per il sinistro occorso in data 13.07.23 in AN-IA (Sa); 2) Parte_1
Condannare, per l'effetto, il convenuto al risarcimento dei danni che si quantificano in € 20.000,00, o in quell'altra CP_1 somma maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi legali dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
3)
Con vittoria di spese, diritti ed onorario di causa, ai sottoscritti procuratori antistatari.”.
Si costituiva il , in persona del Sindaco l.r.p.t., il quale, nel Controparte_4 contestare estensivamente la domanda introduttiva, rilevava l'assoluta inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda. L'Ente convenuto contestava tanto il fatto costitutivo degli asseriti danni, quanto le cause generatrici di essi, nonché i pretesi danni e la misura degli stessi, respingendo ogni relativa responsabilità.
Pertanto, parte convenuta concludeva al fine di: “
2. Rigettare, in ogni caso, la domanda di parte attrice, in quanto temeraria e pretestuosa, oltre che infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, 3. Condannare l'istante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri ed accessori così come per legge.”.
All'esito dell'istruttoria, espletata con prova testimoniale e CTU medico-legale, si fissava per la decisione l'udienza del 22.10.2025, disponendo la sostituzione della trattazione in presenza con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. entro due giorni prima dell'udienza, autorizzando, altresì, le parti al deposito di note conclusionali fino a 10 giorni prima. pagina 2 di 9 Ricostruiti i fatti di causa, occorre soffermarsi preliminarmente sulla questione della responsabilità del ex art. 2051 c.c. che prevede un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da CP_1 qualunque connotato di colpa, incombendo sul danneggiato l'onere di provare il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. Le Sezioni Unite hanno chiarito che, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva ed hanno escluso la responsabilità presunta (Cass. 2483/2018; Cass. SS.UU. 20943/2022).
L'art. 2051 c.c. prevede l'esenzione di responsabilità del custode solo nell'ipotesi del caso fortuito che può dipendere da fatto naturale o del terzo, le cui caratteristiche sono l'imprevedibilità e l'inevitabilità da un punto di vista oggettivo, senza che assuma alcuna importanza la diligenza del custode.
Il caso fortuito può derivare anche dalla condotta del danneggiato, allorché essa abbia un'efficienza causale nella produzione dell'evento. In altre parole, il comportamento del danneggiato esclude la responsabilità del custode allorché, da sola, abbia costituito l'unica causa per cui si è verificato il danno.
La condotta del danneggiato, che entri in rapporto con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso. Si applica l'art. 1227 comma 1 c.c. a mente del quale, se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Inoltre, si ricorda che il comportamento del danneggiato va valutato anche in ossequio al dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà ex art. 2 Cost. .
In particolare, questi ultimi concetti vanno intesi, come già chiarito dalla stessa Corte, non nel senso della assoluta impossibilità di prevedere l'eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima (che è, ovviamente, sempre possibile), ma nel senso del rilievo delle sole condotte
“oggettivamente” non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto pagina 3 di 9 costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile.
Su tali premesse, la Cassazione ha ribadito che la questione della soggettiva prevedibilità o meno della condotta colposa della vittima, in particolare da parte del custode, non entra affatto nella struttura logica e giuridica della fattispecie del caso fortuito, la quale opera esclusivamente sul piano oggettivo e causale (Cass. civ. n. 17443/2019).
Assodato, dunque, che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa solamente dal caso fortuito - che, si ripete, è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (Cass. civ.
19 febbraio 2008, n. 4279) - in relazione a talune fattispecie può essere necessario stabilire se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato.
Di assoluto rilievo sul punto è la ricostruzione della responsabilità da insidia o trabocchetto operata dalla Suprema Corte in sentenza n. 821/2021 ove si sintetizzano i postulati giurisprudenziali sopra riportati, con le seguenti conclusioni:
“a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art.
2 Cost.;
e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più pagina 4 di 9 incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Infine, occorre ribadire il consolidato principio secondo cui, in tema di risarcimento del danno,
l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché - mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede (Cass. Sez. III, Ord. n. 19218 del 19/07/2018); in tal senso, la rilevabilità
d'ufficio del concorso di colpa della vittima di un fatto illecito, di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non è incondizionata, dovendo coordinarsi con gli oneri dell'allegazione e della prova;
ne discende che la questione del concorso colposo è rilevabile d'ufficio, in primo grado, allorché risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia desumibile la sussistenza d'una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno e, in grado di appello, se in primo grado ne sia stato omesso il rilievo, ove la parte interessata abbia impugnato la sentenza che non ha provveduto sull'eccezione ovvero la abbia riproposta quando la questione sia rimasta assorbita (Cass., Sez. 6 - 3, Ord. n. 4770 del 15/02/2023); ed inoltre, posta la distinzione tra l'ipotesi in cui il fatto colposo del danneggiato abbia concorso a causare il danno (art. 1227
c.c., co. 1) e l'ipotesi in cui il suo comportamento contrario a correttezza non ne abbia evitato l'aggravamento senza contribuire alla sua causazione, determinata esclusivamente dall'illecito del danneggiante (art. 1227 c.c., co. 2), la prima fattispecie, a differenza della seconda, non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio, ma può essere verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto da cui essa sia ricavabile
(Cass. civ., sez. III, n.10980 del 26/04/2023).
Ai fini della decisione, lo scrivente Tribunale si attiene ai principi giurisprudenziali sopra enunciati.
Sulla base della ricostruzione della dinamica del sinistro operata da parte attrice, supportata dalla relazione di servizio del Comando di Polizia Municipale del Comune di con annesse Controparte_3 riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi, documentazione sanitaria e dalla deposizione di un pagina 5 di 9 testimone oculare, è emerso che la stessa, in data 13.07.2023, alle ore 8:30 circa, mentre percorreva a piedi via Corso Europa, sul marciapiede, altezza del civico n. 77, sita nel Comune di AN-IA (SA), rovinava al suolo, a causa dello scivolo che presentava strisce abrasive antiscivolo usurate e/o mancanti ed in particolare, in questi punti, gli elementi della pavimentazione erano molto scivolosi, tanto da rappresentare una insidia alla normale deambulazione.
Nel caso di specie, a fronte della relazione di servizio del Comando di Polizia Municipale del
Comune di depositata in atti e della testimonianza assunta, ben può dirsi provato il Controparte_3 concreto accadimento così come allegato in atto di citazione.
Invero, nella relazione di servizio, redatta dagli agenti e i quali si recavano Tes_1 Tes_2 presso il luogo in oggetto nella data dell'occorso sinistro (13.07.2023), su disposizione della si legge Pt_2 che: “Giunti sul posto alle ore 8:50 circa gli agenti accertavano come negli eventi fosse rimasta coinvolta certa Parte_1
[…]. La Signora all'arrivo sul posto era cosciente e veniva soccorsa dagli operatori dell'ambulanza che,
[...] congiuntamente agli scriventi, era giunta sul posto. Ivi sul posto in compagnia della era presente certa Pt_1 Per_1
[…]. Veniva accertato che sul marciapiedi, all'altezza dello scivolo al civico 77, erano presenti delle strisce abrasive
[...] molto usurate, che in alcuni tratti erano mancanti ed in questi punti la pavimentazione era molto scivolosa. La Pt_1 veniva trasportata al pronto soccorso dall'ambulanza e gli scriventi provvedevano alla messa in sicurezza dello scivolo collocando un cono con del nastro per evitare il passaggio di altre persone”.
Inoltre, anche la testimone oculare, sig.ra escussa in data 13.03.2025, confermava le Per_1 circostanze di cui all'atto di citazione e le fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi ove occorreva l'evento, precisando che: ““mi trovavo in compagnia della sig.ra quando è caduta. Era accanto a me e Parte_1 improvvisamente l'ho trovata a terra. Riconosco lo stato dei luoghi nella foto che mi viene mostrata (tratta dal fascicolo di parte attrice). La mia amica è caduta dove è la discesa. In passato erano presenti delle striscette antiscivolo che però con il tempo si sono consumate. Mio marito ha il negozio affianco e mi ha detto che tante persone scivolano proprio su questa piccola discesa.
Subito dopo la caduta della mia amica la strada è stata transennata per evitare di scendere da questa discesa. Il fatto è avvenuto di mattina in periodo estivo. Subito intervennero i vigili urbani e l'ambulanza in quanto la mia amica subiva una lesione al piede […]”.
Osserva il Tribunale che, dall'istruttoria orale espletata e dalle modalità di accadimento dell'evento, non è dato evincere una responsabilità a carico dell'attrice né è risultato provato la ricorrenza del caso fortuito, ritenendo la sussistenza del nesso causale tra lo stato dei luoghi e l'evento dannoso.
Tuttavia, nella fattispecie in esame, tenuto conto della dinamica del sinistro, dell'orario diurno (ore
8:30 circa), allorquando le condizioni della viabilità sul marciapiede erano percepibili dall'attrice, delle fotografie allegate alla relazione degli Agenti di Polizia Municipale intervenuti sul luogo il giorno del sinistro e delle ammissioni stesse nell'atto di citazione circa la presenza irregolare delle strisce antiscivolo pagina 6 di 9 (“a causa dello scivolo che presentava strisce abrasive antiscivolo usurate ed in alcuni punti addirittura mancanti”), si ritiene che l'attrice era in condizione di avvedersi dell'insidia se fosse stata maggiormente attenta.
Pertanto, sulla base degli elementi istruttori ritualmente acquisiti, deve ritenersi configurato, ai sensi dell'art. 1227 c.c. co. 1, un concorso di colpa della danneggiata nella misura del 50% del danno da risarcire, in quanto l'attrice avrebbe dovuto e potuto usare ulteriori accortezze nell'individuazione di un tratto più sicuro per l'attraversamento del marciapiede.
Quantunque provato l'evento dedotto in giudizio ed il nesso di causalità tra lo stesso ed i danni subiti dall'attrice, quest'ultima deve ritenersi corresponsabile di quanto occorso, essendo esigibile una sua condotta più diligente nell'attraversamento del marciapiede.
Passando al quantum debeatur, il CTU nominato, innanzitutto ha accertato la compatibilità tra le lesioni riportate (frattura bimalleolare caviglia destra) e la dinamica del sinistro;
in secondo luogo, seguendo un iter logico-giuridico immune da censure e come tale condivisibile, in risposta ai quesiti che gli veniva posti, nelle considerazioni medico-legali ha accertato quanto segue: “Da quanto sopra, il denunciato sinistro è compatibile con le lesioni poste in diagnosi e il dato anamnestico e documentale non ha evidenziato preesistenze che abbiano avuto incidenza sull'attuale menomazione. Si ritiene che la durata della malattia seguita alle lesioni per cui è causa, intesa come inabilità ad espletare le ordinarie occupazioni, sia stata di 131 (centotrentuno) giorni, dei quali 41 (quarantuno) di inabilità temporanea totale, corrispondenti al ricovero ospedaliero e al divieto di carico, 30 (trenta) di inabilità temporanea parziale al 75%, corrispondenti al carico assistito, e 30 (trenta) di inabilità temporanea parziale al 50% e 30 (trenta) di inabilità temporanea parziale al 25%, corrispondenti alla terapia fisica praticata necessaria per la ripresa funzionale e la stabilizzazione degli attuali esiti. Non v'è stata temporanea lavorativa documentata. La guarigione è stata soddisfacente ma non completa. Sono residuati, infatti, postumi meritevoli di considerazione sotto il profilo medico-legale rappresentati dalla menomazione dell'arto inferiore destro descritta all'esame obiettivo, compendiabile in una sintomatologia algico-disfunzionale al ginocchio, al piede e alla caviglia con pregiudizio fisiognomico. Le su descritte menomazioni non incidono né incideranno sulla capacità lavorativa specifica della parte attrice, che all'epoca dei fatti era insegnate di scuola dell'infanzia, così come lo è attualmente […] 1. a seguito del sinistro per cui è causa ha riportato una frattura bimalleolare della Parte_1 caviglia destra, trattata chirurgicamente e con persistenza dei mezzi di sintesi;
2. allo stato la signora è affetta da esiti Pt_1 algico-disfunzionali di frattura di bimalleolare a destra con pregiudizio fisiognomico;
3. la dinamica dell'evento denunciata è compatibile con le suddette lesioni;
4. dal dato anamnestico, dal cartaceo e dall'esame obiettivo non sono emerse preesistenze che abbiano avuto incidenza sull'attuale menomazione;
5. al sinistro in oggetto è residuato un danno permanente alla salute
(Danno Biologico) nella misura del 7% (sette per cento);
6. non sussiste danno alla capacità lavorativa specifica […] 8. sono state documentate spese mediche congrue per un totale di € 1.529,53 e non si prevedono spese future”.
Lo scrivente Tribunale procede alla liquidazione del danno subito dall'attrice, avvalendosi delle tabelle del Tribunale di Milano attualmente vigenti:
pagina 7 di 9 Età del danneggiato alla data del sinistro 57 anni
Percentuale di invalidità permanente 7%
Punto danno biologico € 2.089,92
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 41
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno non patrimoniale risarcibile € 10.533,00
Invalidità temporanea totale € 4.715,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 9.890,00
Spese mediche € 1.529,53
Totale generale: € 21.952,53
Quanto alla personalizzazione, manca l'allegazione di un effetto delle lesioni patite che superi ciò che già è ricompreso nella valutazione ed applicazione dei baremes medici, onde, seguendo l'ormai pacifico orientamento della S.C. di Cassazione, “la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (Cass. n. 28988/2019;
Cass. n. 5865/2021); altresì, nel caso di specie, in mancanza di puntuale allegazione non v'è spazio per il risarcimento di un pregiudizio patrimoniale, di cui l'attrice non ha puntualmente provato l'esistenza.
Pertanto, in base alle risultanze della CTU, si liquida a titolo di risarcimento la somma di €
10.976,26, ridotta proporzionalmente in ragione della corresponsabilità accertata in capo alla danneggiata.
pagina 8 di 9 Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (13.07.2023) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995).
Solo per ciò che concerne gli importi dovuti a titolo di ITA e ITP, la rivalutazione delle somme decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso
(Cass. sent. n. 5680/1996).
Ne deriva che gli interessi per la liquidazione del danno da invalidità temporanea assoluta e parziale decorrono non dalla data dell'evento lesivo ma da quella in cui è cessata l'invalidità, come accertata dal
CTU. Dalla pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo decorreranno, invece, gli interessi al tasso legale.
Le spese di giudizio, ivi comprese quelle di CTU medico-legale, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto dei parametri minimi al DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni relativi in base allo scaglione di valore individuabile secondo il decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Dr. Gustavo Danise, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, sulla domanda promossa da nei confronti del Parte_1 [...]
, così definitivamente pronuncia: Controparte_3
1. Accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del riconosciuto Controparte_5 il concorso di colpa dell'attrice ex art. 1227 c.c. in misura del 50%, accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, dichiara il responsabile dei Parte_1 Controparte_3 danni subiti dall'attrice;
2. Per l'effetto, condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della somma di € 10.976,26, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e rivalutazione
[...] monetaria secondo la decorrenza e modalità indicate in parte motiva;
3. Condanna il al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice che si liquidano in € CP_1
2.540,00 oltre esborsi, rimborso forfettario spese al 15%, IVA, CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario con attribuzione ex art 93 cpc;
4. Pone definitivamente a carico del le spese di CTU. CP_1
Così deciso in Salerno, lì 22.10.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 9 di 9
Ud del 22.10.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito dell'udienza del 22.10.2025 celebrata con note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero 5264 del R.G. dell'anno 2024 vertente
T R A
, (C.F.: ) nata il [...] in [...] e residente in Parte_1 C.F._1
AN IA (SA) alla via Europa n. 135, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti
RE AT ( - , dall'avv. Mario Papa C.F._2 Email_1
( ) e dall'avv. Francesco AT ( - C.F._3 C.F._4
ed elettivamente domiciliata, unitamente ai suoi procuratori, in Salerno alla Via Email_2
G.B. Vitagliano n. 20, presso lo Studio Legale TATA;
- Attrice -
e
, (P.IVA , in persona del Sindaco p.t. Dott. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Napoliello (C.F.: ), Controparte_2 C.F._5 funzionario legale dell'Ente, in virtù di mandato in atti, entrambi elettivamente domiciliati in AN
IA, alla Via Alfani presso la Casa Comunale;
PEC: Email_3
- Convenuto -
OGGETTO: risarcimento danni da insidia stradale.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, verbali d'udienza, note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 9 Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno, il al fine di ottenere il risarcimento dei danni Controparte_1 riportati in seguito al sinistro verificatosi in data 13.07.2023, in AN. Assumeva l'istante che:
- il giorno 13.07.23, alle ore 8:30 circa l'attrice nel mentre percorreva a piedi via Corso Europa, sul marciapiede, altezza del civico 77, sita nel Comune di AN IA (Sa), cadeva rovinosamente a terra, a causa dello scivolo che presentava strisce abrasive antiscivolo usurate ed in alcuni punti addirittura mancanti ed in particolare, in questi punti, gli elementi della pavimentazione erano molto scivolosi, tanto da rappresentare una insidia alla normale deambulazione, assolutamente non segnalata, non visibile né prevedibile;
- sul luogo dell'incidente, intervenivano i sanitari del 118 e la sig.ra veniva trasportata presso il Pt_1 presidio ospedaliero di Salerno, ove le veniva diagnosticata una frattura bimalleolare alla caviglia destra ed in seguito veniva sottoposta ad intervento chirurgico;
- sul posto intervenivano, altresì, gli agenti della Polizia Locale, i quali redigevano relazione di servizio in merito all'accaduto.
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014, veniva esperita la procedura di negoziazione assistita, che sortiva esito negativo;
Pertanto, parte attrice concludeva al fine di: “1) Dichiarare, per i motivi di cui infra la responsabilità esclusiva del in persona del Sindaco in carica, per le lesioni e tutti i danni, patrimoniali e Controparte_3 non, subiti dalla sig.ra per il sinistro occorso in data 13.07.23 in AN-IA (Sa); 2) Parte_1
Condannare, per l'effetto, il convenuto al risarcimento dei danni che si quantificano in € 20.000,00, o in quell'altra CP_1 somma maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi legali dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
3)
Con vittoria di spese, diritti ed onorario di causa, ai sottoscritti procuratori antistatari.”.
Si costituiva il , in persona del Sindaco l.r.p.t., il quale, nel Controparte_4 contestare estensivamente la domanda introduttiva, rilevava l'assoluta inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda. L'Ente convenuto contestava tanto il fatto costitutivo degli asseriti danni, quanto le cause generatrici di essi, nonché i pretesi danni e la misura degli stessi, respingendo ogni relativa responsabilità.
Pertanto, parte convenuta concludeva al fine di: “
2. Rigettare, in ogni caso, la domanda di parte attrice, in quanto temeraria e pretestuosa, oltre che infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, 3. Condannare l'istante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri ed accessori così come per legge.”.
All'esito dell'istruttoria, espletata con prova testimoniale e CTU medico-legale, si fissava per la decisione l'udienza del 22.10.2025, disponendo la sostituzione della trattazione in presenza con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. entro due giorni prima dell'udienza, autorizzando, altresì, le parti al deposito di note conclusionali fino a 10 giorni prima. pagina 2 di 9 Ricostruiti i fatti di causa, occorre soffermarsi preliminarmente sulla questione della responsabilità del ex art. 2051 c.c. che prevede un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da CP_1 qualunque connotato di colpa, incombendo sul danneggiato l'onere di provare il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. Le Sezioni Unite hanno chiarito che, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva ed hanno escluso la responsabilità presunta (Cass. 2483/2018; Cass. SS.UU. 20943/2022).
L'art. 2051 c.c. prevede l'esenzione di responsabilità del custode solo nell'ipotesi del caso fortuito che può dipendere da fatto naturale o del terzo, le cui caratteristiche sono l'imprevedibilità e l'inevitabilità da un punto di vista oggettivo, senza che assuma alcuna importanza la diligenza del custode.
Il caso fortuito può derivare anche dalla condotta del danneggiato, allorché essa abbia un'efficienza causale nella produzione dell'evento. In altre parole, il comportamento del danneggiato esclude la responsabilità del custode allorché, da sola, abbia costituito l'unica causa per cui si è verificato il danno.
La condotta del danneggiato, che entri in rapporto con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso. Si applica l'art. 1227 comma 1 c.c. a mente del quale, se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Inoltre, si ricorda che il comportamento del danneggiato va valutato anche in ossequio al dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà ex art. 2 Cost. .
In particolare, questi ultimi concetti vanno intesi, come già chiarito dalla stessa Corte, non nel senso della assoluta impossibilità di prevedere l'eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima (che è, ovviamente, sempre possibile), ma nel senso del rilievo delle sole condotte
“oggettivamente” non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto pagina 3 di 9 costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile.
Su tali premesse, la Cassazione ha ribadito che la questione della soggettiva prevedibilità o meno della condotta colposa della vittima, in particolare da parte del custode, non entra affatto nella struttura logica e giuridica della fattispecie del caso fortuito, la quale opera esclusivamente sul piano oggettivo e causale (Cass. civ. n. 17443/2019).
Assodato, dunque, che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa solamente dal caso fortuito - che, si ripete, è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (Cass. civ.
19 febbraio 2008, n. 4279) - in relazione a talune fattispecie può essere necessario stabilire se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato.
Di assoluto rilievo sul punto è la ricostruzione della responsabilità da insidia o trabocchetto operata dalla Suprema Corte in sentenza n. 821/2021 ove si sintetizzano i postulati giurisprudenziali sopra riportati, con le seguenti conclusioni:
“a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art.
2 Cost.;
e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più pagina 4 di 9 incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Infine, occorre ribadire il consolidato principio secondo cui, in tema di risarcimento del danno,
l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché - mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede (Cass. Sez. III, Ord. n. 19218 del 19/07/2018); in tal senso, la rilevabilità
d'ufficio del concorso di colpa della vittima di un fatto illecito, di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non è incondizionata, dovendo coordinarsi con gli oneri dell'allegazione e della prova;
ne discende che la questione del concorso colposo è rilevabile d'ufficio, in primo grado, allorché risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia desumibile la sussistenza d'una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno e, in grado di appello, se in primo grado ne sia stato omesso il rilievo, ove la parte interessata abbia impugnato la sentenza che non ha provveduto sull'eccezione ovvero la abbia riproposta quando la questione sia rimasta assorbita (Cass., Sez. 6 - 3, Ord. n. 4770 del 15/02/2023); ed inoltre, posta la distinzione tra l'ipotesi in cui il fatto colposo del danneggiato abbia concorso a causare il danno (art. 1227
c.c., co. 1) e l'ipotesi in cui il suo comportamento contrario a correttezza non ne abbia evitato l'aggravamento senza contribuire alla sua causazione, determinata esclusivamente dall'illecito del danneggiante (art. 1227 c.c., co. 2), la prima fattispecie, a differenza della seconda, non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio, ma può essere verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto da cui essa sia ricavabile
(Cass. civ., sez. III, n.10980 del 26/04/2023).
Ai fini della decisione, lo scrivente Tribunale si attiene ai principi giurisprudenziali sopra enunciati.
Sulla base della ricostruzione della dinamica del sinistro operata da parte attrice, supportata dalla relazione di servizio del Comando di Polizia Municipale del Comune di con annesse Controparte_3 riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi, documentazione sanitaria e dalla deposizione di un pagina 5 di 9 testimone oculare, è emerso che la stessa, in data 13.07.2023, alle ore 8:30 circa, mentre percorreva a piedi via Corso Europa, sul marciapiede, altezza del civico n. 77, sita nel Comune di AN-IA (SA), rovinava al suolo, a causa dello scivolo che presentava strisce abrasive antiscivolo usurate e/o mancanti ed in particolare, in questi punti, gli elementi della pavimentazione erano molto scivolosi, tanto da rappresentare una insidia alla normale deambulazione.
Nel caso di specie, a fronte della relazione di servizio del Comando di Polizia Municipale del
Comune di depositata in atti e della testimonianza assunta, ben può dirsi provato il Controparte_3 concreto accadimento così come allegato in atto di citazione.
Invero, nella relazione di servizio, redatta dagli agenti e i quali si recavano Tes_1 Tes_2 presso il luogo in oggetto nella data dell'occorso sinistro (13.07.2023), su disposizione della si legge Pt_2 che: “Giunti sul posto alle ore 8:50 circa gli agenti accertavano come negli eventi fosse rimasta coinvolta certa Parte_1
[…]. La Signora all'arrivo sul posto era cosciente e veniva soccorsa dagli operatori dell'ambulanza che,
[...] congiuntamente agli scriventi, era giunta sul posto. Ivi sul posto in compagnia della era presente certa Pt_1 Per_1
[…]. Veniva accertato che sul marciapiedi, all'altezza dello scivolo al civico 77, erano presenti delle strisce abrasive
[...] molto usurate, che in alcuni tratti erano mancanti ed in questi punti la pavimentazione era molto scivolosa. La Pt_1 veniva trasportata al pronto soccorso dall'ambulanza e gli scriventi provvedevano alla messa in sicurezza dello scivolo collocando un cono con del nastro per evitare il passaggio di altre persone”.
Inoltre, anche la testimone oculare, sig.ra escussa in data 13.03.2025, confermava le Per_1 circostanze di cui all'atto di citazione e le fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi ove occorreva l'evento, precisando che: ““mi trovavo in compagnia della sig.ra quando è caduta. Era accanto a me e Parte_1 improvvisamente l'ho trovata a terra. Riconosco lo stato dei luoghi nella foto che mi viene mostrata (tratta dal fascicolo di parte attrice). La mia amica è caduta dove è la discesa. In passato erano presenti delle striscette antiscivolo che però con il tempo si sono consumate. Mio marito ha il negozio affianco e mi ha detto che tante persone scivolano proprio su questa piccola discesa.
Subito dopo la caduta della mia amica la strada è stata transennata per evitare di scendere da questa discesa. Il fatto è avvenuto di mattina in periodo estivo. Subito intervennero i vigili urbani e l'ambulanza in quanto la mia amica subiva una lesione al piede […]”.
Osserva il Tribunale che, dall'istruttoria orale espletata e dalle modalità di accadimento dell'evento, non è dato evincere una responsabilità a carico dell'attrice né è risultato provato la ricorrenza del caso fortuito, ritenendo la sussistenza del nesso causale tra lo stato dei luoghi e l'evento dannoso.
Tuttavia, nella fattispecie in esame, tenuto conto della dinamica del sinistro, dell'orario diurno (ore
8:30 circa), allorquando le condizioni della viabilità sul marciapiede erano percepibili dall'attrice, delle fotografie allegate alla relazione degli Agenti di Polizia Municipale intervenuti sul luogo il giorno del sinistro e delle ammissioni stesse nell'atto di citazione circa la presenza irregolare delle strisce antiscivolo pagina 6 di 9 (“a causa dello scivolo che presentava strisce abrasive antiscivolo usurate ed in alcuni punti addirittura mancanti”), si ritiene che l'attrice era in condizione di avvedersi dell'insidia se fosse stata maggiormente attenta.
Pertanto, sulla base degli elementi istruttori ritualmente acquisiti, deve ritenersi configurato, ai sensi dell'art. 1227 c.c. co. 1, un concorso di colpa della danneggiata nella misura del 50% del danno da risarcire, in quanto l'attrice avrebbe dovuto e potuto usare ulteriori accortezze nell'individuazione di un tratto più sicuro per l'attraversamento del marciapiede.
Quantunque provato l'evento dedotto in giudizio ed il nesso di causalità tra lo stesso ed i danni subiti dall'attrice, quest'ultima deve ritenersi corresponsabile di quanto occorso, essendo esigibile una sua condotta più diligente nell'attraversamento del marciapiede.
Passando al quantum debeatur, il CTU nominato, innanzitutto ha accertato la compatibilità tra le lesioni riportate (frattura bimalleolare caviglia destra) e la dinamica del sinistro;
in secondo luogo, seguendo un iter logico-giuridico immune da censure e come tale condivisibile, in risposta ai quesiti che gli veniva posti, nelle considerazioni medico-legali ha accertato quanto segue: “Da quanto sopra, il denunciato sinistro è compatibile con le lesioni poste in diagnosi e il dato anamnestico e documentale non ha evidenziato preesistenze che abbiano avuto incidenza sull'attuale menomazione. Si ritiene che la durata della malattia seguita alle lesioni per cui è causa, intesa come inabilità ad espletare le ordinarie occupazioni, sia stata di 131 (centotrentuno) giorni, dei quali 41 (quarantuno) di inabilità temporanea totale, corrispondenti al ricovero ospedaliero e al divieto di carico, 30 (trenta) di inabilità temporanea parziale al 75%, corrispondenti al carico assistito, e 30 (trenta) di inabilità temporanea parziale al 50% e 30 (trenta) di inabilità temporanea parziale al 25%, corrispondenti alla terapia fisica praticata necessaria per la ripresa funzionale e la stabilizzazione degli attuali esiti. Non v'è stata temporanea lavorativa documentata. La guarigione è stata soddisfacente ma non completa. Sono residuati, infatti, postumi meritevoli di considerazione sotto il profilo medico-legale rappresentati dalla menomazione dell'arto inferiore destro descritta all'esame obiettivo, compendiabile in una sintomatologia algico-disfunzionale al ginocchio, al piede e alla caviglia con pregiudizio fisiognomico. Le su descritte menomazioni non incidono né incideranno sulla capacità lavorativa specifica della parte attrice, che all'epoca dei fatti era insegnate di scuola dell'infanzia, così come lo è attualmente […] 1. a seguito del sinistro per cui è causa ha riportato una frattura bimalleolare della Parte_1 caviglia destra, trattata chirurgicamente e con persistenza dei mezzi di sintesi;
2. allo stato la signora è affetta da esiti Pt_1 algico-disfunzionali di frattura di bimalleolare a destra con pregiudizio fisiognomico;
3. la dinamica dell'evento denunciata è compatibile con le suddette lesioni;
4. dal dato anamnestico, dal cartaceo e dall'esame obiettivo non sono emerse preesistenze che abbiano avuto incidenza sull'attuale menomazione;
5. al sinistro in oggetto è residuato un danno permanente alla salute
(Danno Biologico) nella misura del 7% (sette per cento);
6. non sussiste danno alla capacità lavorativa specifica […] 8. sono state documentate spese mediche congrue per un totale di € 1.529,53 e non si prevedono spese future”.
Lo scrivente Tribunale procede alla liquidazione del danno subito dall'attrice, avvalendosi delle tabelle del Tribunale di Milano attualmente vigenti:
pagina 7 di 9 Età del danneggiato alla data del sinistro 57 anni
Percentuale di invalidità permanente 7%
Punto danno biologico € 2.089,92
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 41
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno non patrimoniale risarcibile € 10.533,00
Invalidità temporanea totale € 4.715,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 9.890,00
Spese mediche € 1.529,53
Totale generale: € 21.952,53
Quanto alla personalizzazione, manca l'allegazione di un effetto delle lesioni patite che superi ciò che già è ricompreso nella valutazione ed applicazione dei baremes medici, onde, seguendo l'ormai pacifico orientamento della S.C. di Cassazione, “la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (Cass. n. 28988/2019;
Cass. n. 5865/2021); altresì, nel caso di specie, in mancanza di puntuale allegazione non v'è spazio per il risarcimento di un pregiudizio patrimoniale, di cui l'attrice non ha puntualmente provato l'esistenza.
Pertanto, in base alle risultanze della CTU, si liquida a titolo di risarcimento la somma di €
10.976,26, ridotta proporzionalmente in ragione della corresponsabilità accertata in capo alla danneggiata.
pagina 8 di 9 Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (13.07.2023) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995).
Solo per ciò che concerne gli importi dovuti a titolo di ITA e ITP, la rivalutazione delle somme decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso
(Cass. sent. n. 5680/1996).
Ne deriva che gli interessi per la liquidazione del danno da invalidità temporanea assoluta e parziale decorrono non dalla data dell'evento lesivo ma da quella in cui è cessata l'invalidità, come accertata dal
CTU. Dalla pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo decorreranno, invece, gli interessi al tasso legale.
Le spese di giudizio, ivi comprese quelle di CTU medico-legale, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto dei parametri minimi al DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni relativi in base allo scaglione di valore individuabile secondo il decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Dr. Gustavo Danise, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, sulla domanda promossa da nei confronti del Parte_1 [...]
, così definitivamente pronuncia: Controparte_3
1. Accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del riconosciuto Controparte_5 il concorso di colpa dell'attrice ex art. 1227 c.c. in misura del 50%, accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, dichiara il responsabile dei Parte_1 Controparte_3 danni subiti dall'attrice;
2. Per l'effetto, condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della somma di € 10.976,26, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e rivalutazione
[...] monetaria secondo la decorrenza e modalità indicate in parte motiva;
3. Condanna il al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice che si liquidano in € CP_1
2.540,00 oltre esborsi, rimborso forfettario spese al 15%, IVA, CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario con attribuzione ex art 93 cpc;
4. Pone definitivamente a carico del le spese di CTU. CP_1
Così deciso in Salerno, lì 22.10.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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